Termine di referendum: 4 ottobre 2012
Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) Modifica del 15 giugno 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 20111, decreta: I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull'imposta preventiva č modificata come segue: Introduzione di un titolo abbreviato Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 5 cpv. 1 lett. g 1
Non sono soggetti all'imposta preventiva: g.
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gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 1113 della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche, sempre che: 1. l'Autoritŕ federale di vigilanza sui mercati finanziari abbia approvato, secondo l'articolo 11 capoverso 4 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, il computo nei fondi propri richiesti del prestito obbligatoriamente convertibile o del prestito con rinuncia al credito; e 2. il prestito obbligatoriamente convertibile o il prestito con rinuncia al credito sia stato emesso entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 della presente legge.
FF 2011 5885 RS 642.21 RS 952.0
2011-1287
5243
Imposta preventiva. LF
II 1
La presente legge sottostŕ a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 15 giugno 2012
Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 26 giugno 20124 Termine di referendum: 4 ottobre 2012
4
FF 2012 5243
5244