Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Disegno

(Legge sugli investimenti collettivi, LICol) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20121, decreta: I La legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 2 lett. h (nuova), 3 e 4 1

2

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: a.

gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e le persone che gestiscono, custodiscono o distribuiscono tali investimenti;

b.

gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera;

c.

le persone che gestiscono o distribuiscono in Svizzera o a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri;

d.

le persone che rappresentano in Svizzera investimenti collettivi di capitale esteri.

Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente: h.

1 2

i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che gestiscono uno o più investimenti collettivi di capitale i cui investitori: 1. sono esclusivamente società del gruppo finanziario al quale appartiene il gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale, 2. sono considerati investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3, e 3. non sono essi stessi un investimento collettivo di capitale.

FF 2012 3229 RS 951.31

2011-1342

3281

Legge sugli investimenti collettivi

Alla presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d'investimento svizzere nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:

3

4

a.

possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3 e 3bis; e

b.

le azioni sono nominative.

Abrogato

Art. 3

Distribuzione

È considerata distribuzione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della presente legge ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale.

1

2

Non è considerata distribuzione: a.

l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale avvenuta esclusivamente su iniziativa dell'investitore;

b.

l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con intermediari finanziari conformemente all'articolo 10 capoverso 3 lettera a;

c.

l'acquisizione di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gerente patrimoniale indipendente, se 1. questi è sottoposto, in qualità di intermediario finanziario, alla legge del 10 ottobre 19743 sul riciclaggio di denaro (LRD) (art. 2 cpv. 3 lett. e LRD), 2. sottostà alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA, 3. il contratto di gestione patrimoniale indipendente rispetta le direttive di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dalla FINMA;

d.

la pubblicazione di prezzi, corsi, valori di inventario e dati fiscali da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza;

e.

l'offerta ai collaboratori di piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi.

Art. 4 cpv. 1 lett. c La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituiti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti:

1

c.

3

non distribuiscono questi portafogli collettivi.

RS 955.0

3282

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva, lettera a, frase introduttiva e cpv. 3 I prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati soltanto se:

1

a.

sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:

Il prospetto semplificato deve essere offerto gratuitamente ad ogni persona interessata prima della sottoscrizione del prodotto e prima della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto.

3

Art. 7 cpv. 3 Il Consiglio federale può stabilire il numero minimo di investitori a seconda della forma giuridica e della cerchia dei destinatari. Può ammettere investimenti collettivi di capitale di un unico investitore qualificato conformemente all'articolo 10 capoverso 3 unicamente se quest'ultimo rappresenta una moltitudine di beneficiari finali.

3

Art. 10 cpv. 3 lett. a, e ed f, 3bis (nuovo), 4 e 5, frase introduttiva e lett. a 3

Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati segnatamente: a.

gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, i gerenti patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali;

e.

abrogata

f.

abrogata

I privati facoltosi possono dichiarare per scritto di volere essere considerati investitori qualificati. Il Consiglio federale può far dipendere da condizioni supplementari l'idoneità di tali persone quali investitori qualificati, segnatamente dalle loro qualifiche tecniche.

3bis

4

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:

5

a.

abrogata

Art. 12 cpv. 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SACol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

2

3283

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 13 cpv. 1, 2 lett. e ed f, 3 e 4 Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce investimenti collettivi di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.

1

2

Devono chiedere l'autorizzazione: e.

la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale svizzeri;

f.

il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, i distributori e i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.

3

4

Abrogato

Art. 14 cpv. 1ter (nuovo) e 3 Il Consiglio federale può fissare condizioni d'autorizzazione supplementari tenendo conto degli sviluppi internazionali. Può inoltre far dipendere il rilascio dell'autorizzazione dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale o dalla prova di garanzie finanziarie.

1ter

Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata le persone fisiche o giuridiche nonché le società in nome collettivo e le società in accomandita che partecipano direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 o che possono esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari, nonché le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.

3

Art. 15 cpv. 1 lett. e 1

I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: e.

i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti a investitori non qualificati.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 2: Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale Art. 18

Organizzazione

Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:

1

a.

persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;

b.

società in nome collettivo e società in accomandita;

3284

Legge sugli investimenti collettivi

c.

succursali svizzere di gerenti patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale, sempreché 1. il gerente patrimoniale estero sia soggetto, con la succursale, a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge, 2. adempia i requisiti equivalenti alle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14, e 3. tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

La FINMA può assoggettare alla vigilanza di gruppi o di conglomerati i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che appartengono a un gruppo finanziario o a un conglomerato finanziario.

2

3 Sempreché l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, il Consiglio federale può esentare parzialmente da determinate disposizioni della presente legge i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che:

a.

gestiscono valori patrimoniali per un massimo di 100 milioni di franchi; oppure

b.

gestiscono valori patrimoniali non finanziati ricorrendo a un effetto leva per un massimo di 500 milioni di franchi e per cinque anni non possono esercitare alcun diritto di rivendicazione.

In casi motivati la FINMA può esentare integralmente o parzialmente i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché:

4

a.

l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato; e

b.

la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sia stata conferita loro soltanto dalle seguenti persone: 1. titolari dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a­d ed f; oppure 2. direzioni di fondi o società esteri che, per quanto riguarda l'organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge.

Art. 18a (nuovo)

Compiti

Il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per uno o più investimenti collettivi di capitale.

1

Può esercitare altre attività amministrative nell'ambito di questi compiti. È fatto salvo l'articolo 31.

2

3

Può inoltre fornire anche le seguenti prestazioni di servizi: a.

attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'attività del fondo;

3285

Legge sugli investimenti collettivi

b.

gestione individuale di singoli portafogli;

c.

consulenza in investimenti;

d.

distribuzione di investimenti collettivi di capitale;

e.

rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri.

In casi motivati la FINMA può autorizzare l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri anche se non esiste un accordo ai sensi del capoverso 3 lettera a.

4

Art. 18b (nuovo)

Delega di compiti

Il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale può delegare compiti, sempreché tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

1

Egli ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce la loro istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione dell'incarico.

2

Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta.

3

Può delegare le decisioni di investimento a gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale all'estero soltanto se esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati.

4

Art. 18c (nuovo)

Cambiamento

Il cambiamento di gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale deve essere comunicato previamente alla FINMA.

Art. 19 cpv. 1 e 4 Chi non distribuisce quote di un fondo d'investimento collettivo esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettere a e b necessita di un'autorizzazione della FINMA.

1

4

Abrogato

Art. 20 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 3 (nuovo) I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari adempiono in particolare i seguenti obblighi:

1

a.

concerne soltanto il testo francese.

c.

obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, custodiscono e distribuiscono. Comunicano tutte le tasse e le spese che gravano direttamente o indirettamente sugli investitori nonché la loro utiliz-

3286

Legge sugli investimenti collettivi

zazione. Informano gli investitori in modo completo, veritiero e comprensibile sulle indennità versate per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale sotto forma di provvigioni, tasse di mediazione e vantaggi pecuniari.

I titolari dell'autorizzazione adottano tutte le misure necessarie al fine di adempiere questi obblighi per l'insieme delle loro attività.

3

Art. 24, rubrica Altre norme di comportamento Art. 26 cpv. 3 3

Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.

Art. 27 cpv. 3 Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.

3

Art. 29 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 (nuovo) Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento. Possono inoltre essere fornite segnatamente le seguenti prestazioni di servizi:

1

a.

gestione individuale di singoli portafogli;

Per l'esercizio dell'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica l'articolo 18a capoversi 3 lettera a e 4.

2

Art. 31 cpv. 3­6 Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottoposti a una vigilanza riconosciuta.

3

Può delegare le decisioni di investimento a gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale all'estero soltanto se esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati.

4

Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale che sono distribuiti in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

5

4

RS 172.021

3287

Legge sugli investimenti collettivi

La direzione del fondo risponde degli atti dei suoi mandatari come fossero suoi propri atti.

6

Art. 34 cpv. 3 e 4 Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la vecchia direzione del fondo rende noto il progetto di cambiamento negli organi di pubblicazione.

3

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

4

Art. 36, rubrica e cpv. 3 (nuovo) Definizione e compiti Per i compiti e la delega presso la SICAV si applicano per analogia gli articoli 30 e 31 capoversi 1­5.

3

Art. 37 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del conferimento minimo all'atto della costituzione della SICAV.

2

3

Abrogato

Art. 41 cpv. 2 Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l'articolo 96 capoversi 2 e 3.

2

Art. 44a (nuovo)

Banca depositaria

1

La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72­74.

2

In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se

5

a.

la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;

b.

uno o più istituti, che sottostanno a una vigilanza equivalente, effettuano le transazioni connesse all'esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («prime broker»); e

c.

è garantito che i prime broker o le preposte autorità di vigilanza estere dei prime broker forniscono alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

RS 172.021

3288

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 46 cpv. 4 (nuovo) Gli statuti possono prevedere che gli azionisti imprenditori e gli azionisti investitori abbiano entrambi diritto ad almeno un seggio nel consiglio di amministrazione sia nelle SICAV autogestite che in quelle gestite da terzi.

4

Art. 51 cpv. 4 Il consiglio di amministrazione allestisce il prospetto, nonché le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto semplificato.

4

Art. 63 cpv. 4 (nuovo) In singoli casi motivati la FINMA può concedere nell'interesse degli investitori deroghe al divieto di cessione di cui ai capoversi 2 e 3.

4

Art. 64 cpv. 1 e 2 lett. c La direzione del fondo e la SICAV designano almeno due persone fra loro indipendenti come periti incaricati delle stime. La designazione necessita dell'approvazione della FINMA.

1

2

L'approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime: c.

abrogata

Art. 72 cpv. 1 La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 19346 sulle banche e deve disporre di un'organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.

1

Art 73 cpv. 2, 3, primo periodo, e 4 (nuovo) La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero sottoposti a vigilanza, sempreché ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. L'investitore deve essere informato nel prospetto sui rischi connessi.

2

3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti per le attività della banca depositaria e può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.

4

6

RS 952.0

3289

Legge sugli investimenti collettivi

Titolo prima dell'art. 75

Sezione 2: Prospetto, informazioni chiave per gli investitori e prospetto semplificato Art. 76

Informazioni chiave per gli investitori e prospetto semplificato

Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un documento con le informazioni chiave per gli investitori; per i fondi immobiliari è pubblicato un prospetto semplificato.

1

Le informazioni chiave per gli investitori contengono indicazioni adeguate riguardanti le caratteristiche essenziali degli investimenti collettivi di capitale in questione.

Sono presentate in modo da consentire agli investitori di comprendere la natura e i rischi degli investimenti collettivi di capitale e di adottare decisioni di investimento fondate.

2

Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni chiave del prospetto. È redatto in modo facilmente comprensibile.

3

Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche e le indicazioni essenziali. La FINMA può concretizzare le indicazioni essenziali tenendo conto degli sviluppi internazionali.

4

Le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto semplificato sono messi gratuitamente a disposizione delle persone interessate prima della sottoscrizione del prodotto e prima della conclusione del contratto d'acquisto del prodotto.

5

Art. 77

Disposizioni comuni

Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori o al prospetto semplificato e indicare dove possono essere ottenuti.

1

Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori o il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere sottoposti senza indugio alla FINMA.

2

Art. 84 cpv. 2 Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.

2

Art. 89 cpv. 1 lett. g n. 4 Un rapporto annuale è pubblicato per ogni investimento collettivo di capitale aperto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; il rapporto annuale contiene segnatamente: 1

3290

Legge sugli investimenti collettivi

g.

indicazioni su affari di particolare importanza economica o giuridica, segnatamente su: 4. cambiamenti di persone responsabili della direzione del fondo, della SICAV o del gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale,

Art. 95 Sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti:

1

a.

l'unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;

b.

la trasformazione in un'altra forma giuridica di un investimento collettivo di capitale;

c.

nel caso della SICAV, il trasferimento patrimoniale ai sensi degli articoli 69­77 della legge del 3 ottobre 20037 sulla fusione.

Una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettere b e c può essere iscritta nel registro di commercio soltanto successivamente all'approvazione da parte della FINMA conformemente all'articolo 15.

2

Art. 98 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.

Art. 101

Ditta

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SACol).

Art. 110 cpv. 2 (nuovo) Tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAF deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

2

Art. 114

Banca depositaria

La SICAF deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72­74.

Art. 120 cpv. 1 e 2 lett. a, b ed e (nuova), cpv. 2bis (nuovo) e 4 (nuovo) La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati necessita dell'approvazione preventiva della FINMA. Il rappresentante sottopone alla FINMA i relativi documenti determinanti, come il prospetto di vendita, gli statuti o il contratto del fondo.

1

7

RS 221.301

3291

Legge sugli investimenti collettivi

2

L'approvazione è conferita se: a.

l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società, il gerente patrimoniale dell'investimento collettivo di capitale e l'ente di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;

b.

la direzione del fondo o la società nonché l'ente di custodia sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento;

e.

tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per la distribuzione esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

2bis Il rappresentante e l'ufficio di pagamento possono concludere il loro mandato soltanto previa approvazione della FINMA.

Gli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti unicamente a investitori qualificati non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b­e.

4

Art. 123 cpv. 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se:

1

a.

esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per la distribuzione; e

b.

la direzione del fondo o la società hanno incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124. È fatto salvo l'articolo 122.

Art. 124 cpv. 3 e 4 (nuovi) Il rappresentante verifica regolarmente se gli investimenti collettivi di capitale esteri adempiono i requisiti di cui all'articolo 120.

3

Il rappresentante informa immediatamente gli investitori e la FINMA in merito alle anomalie constatate nell'ambito delle sue verifiche. Adotta i provvedimenti necessari per proteggere gli investitori.

4

Art. 126 cpv. 1 lett. e Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 128 cpv. 1 lett. c e d La società di audit verifica se i titolari dell'autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preavviso. Ogni anno controlla segnatamente:

1

3292

Legge sugli investimenti collettivi

c.

il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto semplificato;

d.

il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

Art. 133 cpv. 1 In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30­37 della legge del 22 giugno 20078 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

1

Art. 137 cpv. 1 e 3 1 Ove vi sia un timore fondato che il titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a­d o f sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA gli revoca l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

La FINMA nomina uno o più liquidatori del fallimento. Essi sottostanno alla sua vigilanza e su richiesta le fanno rapporto.

3

Art. 138 ( nuovo)

Effetti e svolgimento

Il decreto di fallimento ha gli effetti di una dichiarazione di fallimento secondo gli articoli 197­220 della legge federale dell'11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

1

Fatte salve le disposizioni seguenti, il fallimento deve essere liquidato conformemente agli articoli 221­270 LEF.

2

3

La FINMA può prendere decisioni e disposizioni derogatorie.

Art. 138a (nuovo) 1

Assemblea dei creditori e comitato dei creditori

Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di: a.

indire un'assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;

b.

istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.

Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell'articolo 94, può essere indetta un'assemblea dei creditori o un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale.

2

3

8 9

La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.

RS 956.1 RS 281.1

3293

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 138b (nuovo) 1

Ripartizione e chiusura della procedura

Lo stato di ripartizione non è depositato.

Dopo la ripartizione i liquidatori del fallimento presentano un rapporto finale alla FINMA.

2

La FINMA prende le disposizioni necessarie per chiudere la procedura. Rende pubblica la chiusura.

3

Art. 138c (nuovo)

Procedura estera di insolvenza

Gli articoli 37f e 37g della legge dell'8 novembre 193410 sulle banche si applicano per analogia al riconoscimento dei decreti esteri di fallimento e delle misure estere di insolvenza nonché al coordinamento con la procedura estera di insolvenza.

Art. 139 cpv. 2 (nuovo) La FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito.

2

Art. 141

Assistenza amministrativa

In conformità con l'articolo 42 capoversi 2­4 della legge federale del 22 giugno 200711 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico riguardanti titolari dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2, se tali autorità sono responsabili nel loro territorio della vigilanza dell'attività dei titolari dell'autorizzazione.

Art. 143

Verifiche transfrontaliere

In conformità con l'articolo 43 capoverso 2 lettere a e b e capoverso 4 della legge federale del 22 giugno 200712 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso titolari dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2, se tali autorità sono responsabili nel loro territorio della vigilanza dell'attività dei titolari dell'autorizzazione.

1

Se, nell'ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un'autorità di vigilanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa.

2

10 11 12 13

RS 952.0 RS 956.1 RS 956.1 RS 172.021

3294

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 144, rubrica e cpv. 1 Rilevamento e notifica di dati Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all'attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione e all'evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell'autorizzazione a notificarglieli.

1

Art. 145 cpv. 3 Chiunque delega a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non dimostri di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. È fatto salvo l'articolo 31 capoverso 6.

3

Art. 148 cpv. 1 lett. d, f, frase introduttiva, nonché g, frase introduttiva È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

d.

distribuisce senza autorizzazione o senza approvazione investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri;

f.

nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori o nel prospetto semplificato o in altre informazioni:

g.

trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto, delle informazioni chiave per gli investitori e del prospetto semplificato:

Art. 149 cpv. 1 lett. c ed e, frase introduttiva 1

È punito con una multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: c.

distribuisce un portafoglio collettivo interno;

e.

distribuisce a investitori non qualificati un prodotto strutturato senza che:

Art. 154 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 157 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

3295

Legge sugli investimenti collettivi

Titolo prima dell'art. 158a

Titolo ottavo (nuovo): Disposizioni finali della modifica del ...

Art. 158a

Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del ... le direzioni dei fondi, le SICAV e le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo, dei regolamenti di investimento e dei contratti di società.

1

Le direzioni dei fondi e le SICAV che hanno delegato all'estero decisioni di investimenti collettivi di capitale svizzeri senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse un relativo accordo comunicano senza indugio la delega alla FINMA. Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della modifica del ..., presentano le dichiarazioni con cui tali autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

2

3

In casi particolari la FINMA può prolungare i termini previsti nel presente articolo.

Art. 158b

Disposizioni transitorie per il trasferimento della custodia del patrimonio del fondo

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del ... le banche depositarie confermano alla FINMA che la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri esistenti è stata trasferita unicamente a depositari terzi e collettivi sottoposti a vigilanza e che questo trasferimento è nell'interesse di una custodia adeguata.

Art. 158c

Disposizioni transitorie per gerenti patrimoniali e direzioni dei fondi di investimenti collettivi di capitale esteri

I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che risultano assoggettati alla presente legge in seguito alla modifica del ... si annunciano alla FINMA entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore di tale modifica.

1

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del ... si conformano ai requisiti legali e presentano un'istanza di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione sull'istanza.

2

Se tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza non esiste un relativo accordo, le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sono tenuti, per continuare a gestire investimenti collettivi di capitale esteri, a presentare alla FINMA entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del ... le dichiarazioni con cui tali autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

3

In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini previsti nel presente articolo.

4

3296

Legge sugli investimenti collettivi

Art. 158d

Disposizioni transitorie per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale

I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e i distributori che risultano assoggettati alla presente legge in seguito alla modifica del ... si annunciano alla FINMA entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore di tale modifica.

1

Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della modifica del ... si conformano ai requisiti legali e presentano un'istanza di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione sull'istanza.

2

Entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del ... i rappresentanti che hanno distribuito investimenti collettivi di capitale esteri secondo il diritto anteriore senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse un relativo accordo sono tenuti, per continuare a distribuire investimenti collettivi di capitale esteri, a presentare alla FINMA le dichiarazioni con cui tali autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

3

4

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini previsti nel presente articolo.

Titolo prima dell'art. 159

Titolo nono: Referendum ed entrata in vigore Art. 159 rubrica Abrogata II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3297

Legge sugli investimenti collettivi

Allegato

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 198314 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero Art. 4 cpv. 1 lett. c e cbis (nuova) 1

È considerato acquisto di un fondo: c.

l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una partecipazione a un fondo immobiliare, i cui certificati di partecipazione non sono negoziati regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo;

cbis. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su un'azione di una SICAV immobiliare, le cui azioni non sono negoziate regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo; Art. 6 cpv. 4 e 5 (nuovi) La posizione preponderante di persone all'estero in un fondo d'investimento immobiliare è presunta se esso è amministrato ai sensi della presente legge da una persona all'estero e se la direzione del fondo è una persona all'estero.

4

La posizione preponderante di persone all'estero in una SICAV immobiliare è presunta se essa è amministrata ai sensi della presente legge da una persona all'estero e se le persone all'estero:

5

14

a.

possiedono più di un terzo dei voti in relazione al capitale azionario degli imprenditori;

b.

costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione; e

c.

mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale azionario degli investitori della SICAV immobiliare e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all'obbligo di autorizzazione.

RS 211.412.41

3298

Legge sugli investimenti collettivi

2. Legge del 10 ottobre 199715 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. b e bbis 2

Sono intermediari finanziari: b.

le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale;

bbis. le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200616 sugli investimenti collettivi, sempreché distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale;

15 16

RS 955.0 RS 951.31; FF 2012 3281

3299

Legge sugli investimenti collettivi

3300