Decreto federale concernente l'iniziativa popolare federale «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)», depositata il 6 settembre 20112; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 6 settembre 2011 «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 89 cpv. 1bis, 2bis (nuovi) e 3 In collaborazione con l'economia, la Confederazione e i Cantoni garantiscono l'approvvigionamento energetico mediante il ricorso a energie rinnovabili, al fine di liberare la Svizzera dalla dipendenza dalle energie non rinnovabili, creare posti di lavoro e assicurare a lunga scadenza il benessere della popolazione.

1bis

La Confederazione sostiene le misure volte a promuovere le innovazioni nel settore dell'energia nonché gli investimenti pubblici e privati a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

2bis

La Confederazione emana prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi. Per le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi nuovi tiene conto della migliore tecnologia disponibile.

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RS 101 FF 2011 6699 FF 2012 6027

2012-0954

6059

Iniziativa popolare «Nuovi posti di lavoro grazie alle energie rinnovabili (Iniziativa cleantech)». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'articolo 89 (Politica energetica) Entro il 2030 la metà almeno del fabbisogno energetico complessivo della Svizzera è coperta con energie rinnovabili. Il Consiglio federale fissa obiettivi intermedi.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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