Comportamento in caso di omaggi nell'Amministrazione federale del 2 marzo 2012

Nella sua seduta del 2 marzo 2012 il Consiglio federale ha deciso quanto segue: 1.

Gli omaggi che per motivi di cortesia non possono essere rifiutati devono essere consegnati all'autorità competente dei dipartimenti o della Cancelleria federale (CaF), immagazzinati centralmente e inventariati. Essi non possono essere ceduti agli impiegati della Confederazione, né a titolo oneroso né gratuitamente, nemmeno dopo la conclusione del rapporto di lavoro. L'accettazione e l'eventuale realizzazione di tali omaggi avviene a favore della Confederazione.

2.

Gli omaggi accettati di interesse culturale devono essere offerti all'Ufficio federale della cultura (UFC) per una loro utilizzazione in esposizioni o musei. L'UFC li può lasciare in usufrutto al Museo nazionale svizzero (MNS).

3.

I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano istruzioni sul comportamento in caso di omaggi. Le istruzioni contengono almeno i seguenti punti: a. divieto di accettazione di omaggi nel quadro delle prescrizioni legali, in particolare nelle relazioni con servizi e autorità estere; b. definizione dei vantaggi esigui conformi agli usi sociali ai sensi dell'articolo 93 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3); c. definizione della procedura da seguire nel caso in cui per motivi di cortesia un omaggio non può essere rifiutato; d. realizzazione degli omaggi che sono stati accettati in virtù del numero 3 lettera c, nella misura in cui non vi è da temere un danno alla reputazione o all'immagine della Confederazione.

4.

La CaF è incaricata di pubblicare la presente decisione del Consiglio federale nel Foglio federale.

2 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-2005

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