Legge federale sull'Istituto federale di meteorologia e climatologia
Disegno
(Legge sulla meteorologia, LMet) del ....
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 capoverso 1 e 76 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20122, decreta:
Sezione 1: Scopi e compiti dell'Istituto Art. 1
Istituto
L'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.
1
2
Nei limiti della presente legge gode di autonomia organizzativa.
3
Tiene una contabilità propria.
4
È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.
5
Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale e la sede dell'Istituto.
L'Istituto è presente nella Svizzera di lingua tedesca, francese e italiana con centri regionali.
6
Art. 2 1
2
1 2
Scopi dell'Istituto
Gli scopi perseguiti dalla Confederazione con l'Istituto sono: a.
l'Istituto deve rilevare e sorvegliare lo stato e lo sviluppo del tempo, del clima e dei fenomeni correlati ed elaborare relative previsioni in tutte le regioni del Paese e in tutte le lingue nazionali;
b.
l'Istituto deve mettere a disposizione delle autorità federali e cantonali nonché della popolazione della Svizzera informazioni complete sul tempo e sul clima fornendo in questo modo un contributo duraturo al benessere e alla protezione della popolazione e dell'ambiente nonché a vantaggio della salute, dell'economia e della scienza.
A tal fine l'Istituto adempie i compiti di cui all'articolo 3.
RS 101 FF 2012 3153
2010-2673
3197
Legge sulla meteorologia
Art. 3
Compiti
In quanto servizio meteorologico e climatologico nazionale, l'Istituto ha i compiti seguenti:
1
a.
rileva sul territorio svizzero, sul lungo termine e capillarmente, dati meteorologici e climatologici nonché i dati correlati sulla composizione dell'atmosfera;
b.
allestisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche, segnatamente di previsioni meteorologiche;
c.
dirama allerte in caso di pericoli meteorologici;
d.
fornisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari alla protezione della popolazione;
e.
mette a disposizione informazioni climatologiche e descrive lo stato e l'evoluzione del clima;
f.
coopera sul piano internazionale al rilevamento, all'analisi e allo scambio di dati meteorologici e climatologici;
g.
svolge attività di ricerca ai sensi dell'articolo 16a della legge federale del 7 ottobre 19833 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;
h.
fornisce le prestazioni meteorologiche necessarie alla sicurezza del traffico aereo e alle operazioni di volo, nella misura in cui ciò è previsto dalla legislazione sull'aviazione civile;
i.
fornisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari all'Esercito;
j.
fornisce le prestazioni meteorologiche necessarie per monitorare e calcolare il grado di diffusione della radioattività nell'atmosfera.
Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a rappresentare la Confederazione in organizzazioni, istituzioni o gruppi di interesse internazionali del settore della meteorologia e climatologia.
2
Il Consiglio federale può affidare all'Istituto, dietro versamento di indennità, altri compiti coerenti con gli scopi definiti all'articolo 2.
3
L'Istituto partecipa alla preparazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1.
4
Art. 4 1
3
Prestazioni commerciali
L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste: a.
sono strettamente correlate ai compiti principali;
b.
non pregiudicano l'adempimento dei compiti; e
c.
non richiedono considerevoli risorse materiali e umane supplementari.
RS 420.1
3198
Legge sulla meteorologia
2
L'Istituto può in particolare: a.
fornire prestazioni per rispondere a bisogni specifici del settore pubblico, dell'economia, della scienza o di privati;
b.
gestire esercizi accessori o affidarne a terzi la gestione;
c.
mettere a disposizione di terzi beni, edifici o immobili o accordare loro diritti sugli stessi.
3
Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che coprano almeno i costi.
4
Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali.
5 Per le prestazioni commerciali l'Istituto è soggetto agli stessi obblighi degli operatori privati.
Art. 5
Collaborazione e ricorso a terzi
Per adempiere i suoi compiti, l'Istituto collabora con i Cantoni e con altri enti, segnatamente con l'Ufficio federale della protezione della popolazione, l'Esercito, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'aviazione civile, le università, i politecnici federali, gli istituti di ricerca del settore dei PF, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare e con Skyguide.
1
Nei limiti degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale, l'Istituto può fondare soggetti giuridici o parteciparvi.
2
3
Per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 può: a.
ricorrere a persone di diritto pubblico o privato;
b.
collaborare con persone giuridiche in Svizzera o all'estero e con servizi meteorologici nazionali di altri Stati.
Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali per l'adesione o la partecipazione della Svizzera a organizzazioni o società estere o internazionali di diritto pubblico o privato, istituite ai fini della cooperazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f.
4
5 La Confederazione può versare sussidi all'Istituto per indennizzarlo delle attività svolte nell'ambito della partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni, istituzioni o gruppi di interesse internazionali secondo l'articolo 3 capoverso 2.
Art. 6
Sostegno da parte dell'Esercito in situazioni particolari o eccezionali
In situazioni particolari o eccezionali, l'Istituto è coadiuvato da specialisti dell'Esercito per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1.
1
Se il sostegno non è sufficiente, il Consiglio federale può affidare all'Esercito tutti i compiti dell'Istituto o parte di essi.
2
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Legge sulla meteorologia
Sezione 2: Organizzazione Art. 7
Organi
Gli organi dell'Istituto sono: a.
il consiglio d'istituto;
b.
la direzione;
c.
l'ufficio di revisione.
Art. 8
Consiglio d'istituto
1
Il consiglio d'istituto è l'organo supremo. Dirige l'Istituto sul piano strategico.
2
È composto da cinque a sette membri con conoscenze specifiche.
Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. Nomina i membri per un mandato di quattro anni. Può rinominare un membro due volte. Può revocare membri per motivi gravi.
3
I membri del consiglio d'istituto adempiono con ogni diligenza i propri compiti e obblighi e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto. Il consiglio d'istituto adotta i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell'Istituto e per evitare conflitti di interesse.
4
Il Consiglio federale stabilisce l'indennità e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'istituto. È applicabile l'articolo 6a capoversi 15 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers). Salvo disposizioni contrarie, è applicabile, a titolo di diritto pubblico suppletivo, il diritto in materia di mandato del Codice delle obbligazioni5 (CO).
5
6
4 5
Il consiglio d'istituto ha i compiti seguenti: a.
emana il regolamento di organizzazione;
b.
provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale cui riferisce annualmente sul loro raggiungimento;
c.
emana l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti. Entrambe devono essere approvate dal Consiglio federale;
d.
emana prescrizioni sull'amministrazione dei mezzi di terzi;
e.
stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA). L'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto partecipa all'elaborazione del contratto; la sua approvazione è indispensabile alla conclusione del contratto. Il contratto deve inoltre essere approvato dal Consiglio federale;
f.
stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto; RS 172.220.1 RS 220
3200
Legge sulla meteorologia
g.
decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore. La costituzione e la risoluzione di questo rapporto di lavoro devono essere approvate dal Consiglio federale;
h.
decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
i.
sorveglia l'operato della direzione;
j.
assicura un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi adeguati all'Istituto;
k.
approva il preventivo e il conto annuale;
l.
redige un rapporto di gestione per ogni esercizio. Il rapporto è costituito dal conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e dal rapporto sulla situazione. Sottopone il rapporto di gestione rivisto al Consiglio federale per approvazione. Sottopone al contempo al Consiglio federale la proposta di discarico e la proposta sull'impiego degli eventuali utili. Pubblica il rapporto di gestione una volta approvato;
m. richiede ogni anno le indennità necessarie al Dipartimento federale dell'interno (DFI), che sottopone la richiesta al Consiglio federale.
Art. 9
Direzione
1
La direzione è l'organo di direzione operativa. È diretta da un direttore.
2
La direzione ha in particolare i compiti seguenti: a.
gestisce gli affari dell'Istituto;
b.
fatto salvo l'articolo 8 capoverso 6 lettere g e h, costituisce, modifica e risolve i rapporti di lavoro del personale dell'Istituto;
c.
rappresenta l'Istituto verso l'esterno;
d.
emana le decisioni;
e.
adempie tutti i compiti che non sono assegnati ad altri organi;
f.
elabora le basi decisionali del consiglio d'istituto e riferisce regolarmente e, in caso di eventi particolari, senza indugio a quest'ultimo.
Art. 10 1
Ufficio di revisione
Il Consiglio federale designa l'ufficio di revisione.
All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le prescrizioni sulla revisione ordinaria del diritto in materia di società anonima.
2
L'ufficio di revisione presenta al consiglio d'istituto e al Consiglio federale una relazione completa sull'esito della sua verifica.
3
Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.
4
5
Il Consiglio federale può revocare l'incarico all'ufficio di revisione.
3201
Legge sulla meteorologia
Sezione 3: Personale Art. 11 1
Condizioni di assunzione
La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers6.
Il consiglio d'istituto stabilisce la retribuzione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nell'ordinanza sul personale.
2
3
L'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.
Art. 12
Cassa pensioni
La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo le disposizioni della sezione 4b della LPers7 (art. 32a-32m LPers).
1
L'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.
2
Sezione 4: Finanziamento e gestione finanziaria Art. 13
Finanziamento
L'Istituto finanzia le proprie attività mediante: a.
emolumenti;
b.
indennità della Confederazione;
c.
mezzi di terzi.
Art. 14
Emolumenti
L'Istituto riscuote emolumenti per le prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere hj e per le decisioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d.
1
2
3
Nell'ordinanza sugli emolumenti il consiglio d'istituto disciplina in particolare: a.
l'ammontare degli emolumenti;
b.
le modalità di riscossione degli emolumenti;
c.
la responsabilità se l'emolumento è dovuto da più soggetti;
d.
la prescrizione del diritto di riscossione.
A tal fine tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.
Prima di emanare l'ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera h consulta gli ambienti interessati.
4
6 7
RS 172.220.1 RS 172.220.1
3202
Legge sulla meteorologia
Art. 15
Indennità della Confederazione
La Confederazione accorda annualmente all'Istituto indennità per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere ag.
Art. 16
Mezzi di terzi
L'Istituto può accettare o acquisire mezzi di terzi per quanto ciò sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi scopi e i suoi compiti.
1
2
L'Istituto acquisisce mezzi di terzi in particolare mediante: a.
i contributi e i compensi provenienti da programmi di ricerca e da programmi internazionali;
b.
i compensi per le prestazioni commerciali di cui all'articolo 4;
c.
la sponsorizzazione da parte di terzi secondo l'articolo 17.
Art. 17
Sponsorizzazione da parte di terzi
L'Istituto può consentire di partecipare al finanziamento diretto o indiretto di prestazioni meteorologiche o climatologiche a persone fisiche o giuridiche che vogliano promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine.
1
2
La sponsorizzazione deve essere compatibile con gli scopi e i compiti dell'Istituto.
3
Nella scelta degli sponsor l'Istituto deve: a.
osservare il principio della neutralità concorrenziale;
b.
preservare la propria indipendenza e la neutralità politica e confessionale.
Art. 18
Rendiconto
Il rendiconto dell'Istituto illustra in modo fedele lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio.
1
Il rendiconto è retto dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard comunemente riconosciuti.
2
Le regole per l'iscrizione a bilancio e la valutazione derivanti dai principi per l'allestimento del rendiconto devono essere indicate nell'allegato al bilancio.
3
La contabilità aziendale deve essere impostata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.
4
5
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per l'allestimento del rendiconto.
3203
Legge sulla meteorologia
Art. 19
Tesoreria
L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra i fondi liquidi dell'Istituto nell'ambito della sua tesoreria centrale.
1
2 L'AFF concede all'Istituto mutui a condizioni di mercato per assicurargli la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.
3
L'AFF e l'Istituto definiscono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
Art. 20
Imposte
L'Istituto è esentato dal versamento di qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale per le sue attività non commerciali.
1
2
È fatto salvo il diritto federale concernente: a.
l'imposta sul valore aggiunto;
b.
l'imposta preventiva.
Gli utili conseguiti dall'Istituto con le prestazioni commerciali di cui all'articolo 4 e la sponsorizzazione di cui all'articolo 17 sono soggetti a imposta.
3
Art. 21
Immobili
La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto degli immobili di sua proprietà che questo utilizza e gli affitta l'infrastruttura tecnica di base.
1
Gli immobili utilizzati dall'Istituto e l'infrastruttura tecnica di base rimangono di proprietà della Confederazione. Questa provvede alla loro manutenzione.
2
La Confederazione riscuote dall'Istituto un congruo importo per l'utilizzo degli immobili e dell'infrastruttura tecnica di base.
3
La costituzione dell'usufrutto degli immobili e i dettagli dell'utilizzo dell'infrastruttura tecnica di base sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.
4
Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 22
Obiettivi strategici
Nei limiti degli articoli 2 e 3, il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici vincolanti dell'Istituto.
1
Negli obiettivi strategici stabilisce anche la proporzione tra i ricavi conseguiti con gli emolumenti, le indennità della Confederazione e i contributi di terzi che l'Istituto deve perseguire.
2
3204
Legge sulla meteorologia
Art. 23
Vigilanza
1
L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2
Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare: a.
nominando e revocando il presidente e gli altri membri del consiglio d'istituto;
b.
approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore;
c.
nominando e revocando l'ufficio di revisione;
d.
approvando il regolamento del personale e il contratto di affiliazione a PUBLICA;
e.
approvando il rapporto di gestione e decidendo sull'impiego degli eventuali utili;
f.
approvando l'ordinanza sugli emolumenti;
g.
verificando annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici;
h.
dando il discarico al consiglio d'istituto.
Il Consiglio federale può prendere visione di tutti i documenti aziendali dell'Istituto e chiedere in ogni momento informazioni sulla sua attività.
3
Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24
Costituzione dell'Istituto
L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia è trasformato in istituto. L'Istituto riprende i rapporti giuridici vigenti e li rivede laddove necessario.
1
Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l'Istituto acquisisce personalità giuridica.
2
Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.
3
Il Consiglio federale emana disposizioni, adotta decisioni e prende tutti i provvedimenti necessari alla costituzione. Può segnatamente:
4
a.
mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto;
b.
obbligare i servizi che hanno svolto in precedenza compiti per i quali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è responsabile l'Istituto a mettere a disposizione di quest'ultimo i propri documenti, i propri dati e in particolare i propri sistemi informatici.
3205
Legge sulla meteorologia
Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici dovute alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte.
5
L'AFF può concedere all'Istituto mutui per la sua costituzione conformemente all'articolo 19 capoverso 2.
6
Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20038 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.
7
Art. 25
Trasferimento dei rapporti di lavoro
Alla data stabilita dal Consiglio federale, i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono trasferiti all'Istituto e sottostanno al diritto del personale di quest'ultimo. È fatta salva la nomina dei membri della direzione (art. 8 cpv. 6 lett. h).
1
I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.
2
Art. 26 1
Datore di lavoro competente
L'Istituto è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: a.
che dipendono dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia; e
b.
le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o per superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso PUBLICA prima dell'entrata in vigore della presente legge.
L'Istituto è parimenti considerato il datore di lavoro competente se la rendita inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa provoca successivamente l'invalidità precede la sua entrata in vigore.
2
Art. 27
Rettifica delle iscrizioni nei registri
Durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il DFI può rettificare mediante decisione le iscrizioni nei registri fatte sulla base dell'articolo 24 capoverso 5 senza che siano riscosse né tasse né emolumenti.
Art. 28
Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 18 giugno 19999 sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.
8 9
RS 221.301 RU 2000 664, 2006 4881
3206
Legge sulla meteorologia
Art. 29
Modifica del diritto vigente
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 199410 sugli acquisti pubblici Art. 2 cpv. 1 lett. h (nuovo) 1
Alla presente legge sottostanno: h.
l'Istituto federale di meteorologia e climatologia.
2. Legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 5 (nuovo) Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.
del Consiglio federale concernenti: 5. la revoca di un membro del consiglio dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia secondo la legge del ...12 sulla meteorologia;
3. Legge federale del 17 giugno 201113 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM) Art. 4 cpv. 5 (nuovo) Entro i limiti degli obiettivi strategici del Consiglio federale, l'Istituto può fondare soggetti giuridici o parteciparvi.
5
Art. 30
Referendum e entrata in vigore
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
10 11 12 13
RS 172.056.1 RS 173.32 RS ...; FF 2012 3197 RS ...; FF 2011 4365
3207
Legge sulla meteorologia
3208