Legge federale sull'Istituto federale di meteorologia e climatologia

Disegno

(Legge sulla meteorologia, LMet) del ....

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 capoverso 1 e 76 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20122, decreta:

Sezione 1: Scopi e compiti dell'Istituto Art. 1

Istituto

L'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.

1

2

Nei limiti della presente legge gode di autonomia organizzativa.

3

Tiene una contabilità propria.

4

È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

5

Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale e la sede dell'Istituto.

L'Istituto è presente nella Svizzera di lingua tedesca, francese e italiana con centri regionali.

6

Art. 2 1

2

1 2

Scopi dell'Istituto

Gli scopi perseguiti dalla Confederazione con l'Istituto sono: a.

l'Istituto deve rilevare e sorvegliare lo stato e lo sviluppo del tempo, del clima e dei fenomeni correlati ed elaborare relative previsioni in tutte le regioni del Paese e in tutte le lingue nazionali;

b.

l'Istituto deve mettere a disposizione delle autorità federali e cantonali nonché della popolazione della Svizzera informazioni complete sul tempo e sul clima fornendo in questo modo un contributo duraturo al benessere e alla protezione della popolazione e dell'ambiente nonché a vantaggio della salute, dell'economia e della scienza.

A tal fine l'Istituto adempie i compiti di cui all'articolo 3.

RS 101 FF 2012 3153

2010-2673

3197

Legge sulla meteorologia

Art. 3

Compiti

In quanto servizio meteorologico e climatologico nazionale, l'Istituto ha i compiti seguenti:

1

a.

rileva sul territorio svizzero, sul lungo termine e capillarmente, dati meteorologici e climatologici nonché i dati correlati sulla composizione dell'atmosfera;

b.

allestisce un'offerta di base di prestazioni meteorologiche, segnatamente di previsioni meteorologiche;

c.

dirama allerte in caso di pericoli meteorologici;

d.

fornisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari alla protezione della popolazione;

e.

mette a disposizione informazioni climatologiche e descrive lo stato e l'evoluzione del clima;

f.

coopera sul piano internazionale al rilevamento, all'analisi e allo scambio di dati meteorologici e climatologici;

g.

svolge attività di ricerca ai sensi dell'articolo 16a della legge federale del 7 ottobre 19833 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione;

h.

fornisce le prestazioni meteorologiche necessarie alla sicurezza del traffico aereo e alle operazioni di volo, nella misura in cui ciò è previsto dalla legislazione sull'aviazione civile;

i.

fornisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari all'Esercito;

j.

fornisce le prestazioni meteorologiche necessarie per monitorare e calcolare il grado di diffusione della radioattività nell'atmosfera.

Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a rappresentare la Confederazione in organizzazioni, istituzioni o gruppi di interesse internazionali del settore della meteorologia e climatologia.

2

Il Consiglio federale può affidare all'Istituto, dietro versamento di indennità, altri compiti coerenti con gli scopi definiti all'articolo 2.

3

L'Istituto partecipa alla preparazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1.

4

Art. 4 1

3

Prestazioni commerciali

L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali e umane supplementari.

RS 420.1

3198

Legge sulla meteorologia

2

L'Istituto può in particolare: a.

fornire prestazioni per rispondere a bisogni specifici del settore pubblico, dell'economia, della scienza o di privati;

b.

gestire esercizi accessori o affidarne a terzi la gestione;

c.

mettere a disposizione di terzi beni, edifici o immobili o accordare loro diritti sugli stessi.

3

Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che coprano almeno i costi.

4

Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali.

5 Per le prestazioni commerciali l'Istituto è soggetto agli stessi obblighi degli operatori privati.

Art. 5

Collaborazione e ricorso a terzi

Per adempiere i suoi compiti, l'Istituto collabora con i Cantoni e con altri enti, segnatamente con l'Ufficio federale della protezione della popolazione, l'Esercito, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'aviazione civile, le università, i politecnici federali, gli istituti di ricerca del settore dei PF, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare e con Skyguide.

1

Nei limiti degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale, l'Istituto può fondare soggetti giuridici o parteciparvi.

2

3

Per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 può: a.

ricorrere a persone di diritto pubblico o privato;

b.

collaborare con persone giuridiche in Svizzera o all'estero e con servizi meteorologici nazionali di altri Stati.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali per l'adesione o la partecipazione della Svizzera a organizzazioni o società estere o internazionali di diritto pubblico o privato, istituite ai fini della cooperazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera f.

4

5 La Confederazione può versare sussidi all'Istituto per indennizzarlo delle attività svolte nell'ambito della partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni, istituzioni o gruppi di interesse internazionali secondo l'articolo 3 capoverso 2.

Art. 6

Sostegno da parte dell'Esercito in situazioni particolari o eccezionali

In situazioni particolari o eccezionali, l'Istituto è coadiuvato da specialisti dell'Esercito per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1.

1

Se il sostegno non è sufficiente, il Consiglio federale può affidare all'Esercito tutti i compiti dell'Istituto o parte di essi.

2

3199

Legge sulla meteorologia

Sezione 2: Organizzazione Art. 7

Organi

Gli organi dell'Istituto sono: a.

il consiglio d'istituto;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 8

Consiglio d'istituto

1

Il consiglio d'istituto è l'organo supremo. Dirige l'Istituto sul piano strategico.

2

È composto da cinque a sette membri con conoscenze specifiche.

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. Nomina i membri per un mandato di quattro anni. Può rinominare un membro due volte. Può revocare membri per motivi gravi.

3

I membri del consiglio d'istituto adempiono con ogni diligenza i propri compiti e obblighi e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto. Il consiglio d'istituto adotta i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell'Istituto e per evitare conflitti di interesse.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'indennità e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'istituto. È applicabile l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers). Salvo disposizioni contrarie, è applicabile, a titolo di diritto pubblico suppletivo, il diritto in materia di mandato del Codice delle obbligazioni5 (CO).

5

6

4 5

Il consiglio d'istituto ha i compiti seguenti: a.

emana il regolamento di organizzazione;

b.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale cui riferisce annualmente sul loro raggiungimento;

c.

emana l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti. Entrambe devono essere approvate dal Consiglio federale;

d.

emana prescrizioni sull'amministrazione dei mezzi di terzi;

e.

stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA). L'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto partecipa all'elaborazione del contratto; la sua approvazione è indispensabile alla conclusione del contratto. Il contratto deve inoltre essere approvato dal Consiglio federale;

f.

stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza dell'Istituto; RS 172.220.1 RS 220

3200

Legge sulla meteorologia

g.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore. La costituzione e la risoluzione di questo rapporto di lavoro devono essere approvate dal Consiglio federale;

h.

decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;

i.

sorveglia l'operato della direzione;

j.

assicura un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi adeguati all'Istituto;

k.

approva il preventivo e il conto annuale;

l.

redige un rapporto di gestione per ogni esercizio. Il rapporto è costituito dal conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e dal rapporto sulla situazione. Sottopone il rapporto di gestione rivisto al Consiglio federale per approvazione. Sottopone al contempo al Consiglio federale la proposta di discarico e la proposta sull'impiego degli eventuali utili. Pubblica il rapporto di gestione una volta approvato;

m. richiede ogni anno le indennità necessarie al Dipartimento federale dell'interno (DFI), che sottopone la richiesta al Consiglio federale.

Art. 9

Direzione

1

La direzione è l'organo di direzione operativa. È diretta da un direttore.

2

La direzione ha in particolare i compiti seguenti: a.

gestisce gli affari dell'Istituto;

b.

fatto salvo l'articolo 8 capoverso 6 lettere g e h, costituisce, modifica e risolve i rapporti di lavoro del personale dell'Istituto;

c.

rappresenta l'Istituto verso l'esterno;

d.

emana le decisioni;

e.

adempie tutti i compiti che non sono assegnati ad altri organi;

f.

elabora le basi decisionali del consiglio d'istituto e riferisce regolarmente e, in caso di eventi particolari, senza indugio a quest'ultimo.

Art. 10 1

Ufficio di revisione

Il Consiglio federale designa l'ufficio di revisione.

All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le prescrizioni sulla revisione ordinaria del diritto in materia di società anonima.

2

L'ufficio di revisione presenta al consiglio d'istituto e al Consiglio federale una relazione completa sull'esito della sua verifica.

3

Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

4

5

Il Consiglio federale può revocare l'incarico all'ufficio di revisione.

3201

Legge sulla meteorologia

Sezione 3: Personale Art. 11 1

Condizioni di assunzione

La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers6.

Il consiglio d'istituto stabilisce la retribuzione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nell'ordinanza sul personale.

2

3

L'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 12

Cassa pensioni

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo le disposizioni della sezione 4b della LPers7 (art. 32a-32m LPers).

1

L'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

2

Sezione 4: Finanziamento e gestione finanziaria Art. 13

Finanziamento

L'Istituto finanzia le proprie attività mediante: a.

emolumenti;

b.

indennità della Confederazione;

c.

mezzi di terzi.

Art. 14

Emolumenti

L'Istituto riscuote emolumenti per le prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere h­j e per le decisioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d.

1

2

3

Nell'ordinanza sugli emolumenti il consiglio d'istituto disciplina in particolare: a.

l'ammontare degli emolumenti;

b.

le modalità di riscossione degli emolumenti;

c.

la responsabilità se l'emolumento è dovuto da più soggetti;

d.

la prescrizione del diritto di riscossione.

A tal fine tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.

Prima di emanare l'ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera h consulta gli ambienti interessati.

4

6 7

RS 172.220.1 RS 172.220.1

3202

Legge sulla meteorologia

Art. 15

Indennità della Confederazione

La Confederazione accorda annualmente all'Istituto indennità per i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a­g.

Art. 16

Mezzi di terzi

L'Istituto può accettare o acquisire mezzi di terzi per quanto ciò sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi scopi e i suoi compiti.

1

2

L'Istituto acquisisce mezzi di terzi in particolare mediante: a.

i contributi e i compensi provenienti da programmi di ricerca e da programmi internazionali;

b.

i compensi per le prestazioni commerciali di cui all'articolo 4;

c.

la sponsorizzazione da parte di terzi secondo l'articolo 17.

Art. 17

Sponsorizzazione da parte di terzi

L'Istituto può consentire di partecipare al finanziamento diretto o indiretto di prestazioni meteorologiche o climatologiche a persone fisiche o giuridiche che vogliano promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine.

1

2

La sponsorizzazione deve essere compatibile con gli scopi e i compiti dell'Istituto.

3

Nella scelta degli sponsor l'Istituto deve: a.

osservare il principio della neutralità concorrenziale;

b.

preservare la propria indipendenza e la neutralità politica e confessionale.

Art. 18

Rendiconto

Il rendiconto dell'Istituto illustra in modo fedele lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio.

1

Il rendiconto è retto dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard comunemente riconosciuti.

2

Le regole per l'iscrizione a bilancio e la valutazione derivanti dai principi per l'allestimento del rendiconto devono essere indicate nell'allegato al bilancio.

3

La contabilità aziendale deve essere impostata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.

4

5

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per l'allestimento del rendiconto.

3203

Legge sulla meteorologia

Art. 19

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra i fondi liquidi dell'Istituto nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

2 L'AFF concede all'Istituto mutui a condizioni di mercato per assicurargli la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

3

L'AFF e l'Istituto definiscono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 20

Imposte

L'Istituto è esentato dal versamento di qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale per le sue attività non commerciali.

1

2

È fatto salvo il diritto federale concernente: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva.

Gli utili conseguiti dall'Istituto con le prestazioni commerciali di cui all'articolo 4 e la sponsorizzazione di cui all'articolo 17 sono soggetti a imposta.

3

Art. 21

Immobili

La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto degli immobili di sua proprietà che questo utilizza e gli affitta l'infrastruttura tecnica di base.

1

Gli immobili utilizzati dall'Istituto e l'infrastruttura tecnica di base rimangono di proprietà della Confederazione. Questa provvede alla loro manutenzione.

2

La Confederazione riscuote dall'Istituto un congruo importo per l'utilizzo degli immobili e dell'infrastruttura tecnica di base.

3

La costituzione dell'usufrutto degli immobili e i dettagli dell'utilizzo dell'infrastruttura tecnica di base sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

4

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 22

Obiettivi strategici

Nei limiti degli articoli 2 e 3, il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici vincolanti dell'Istituto.

1

Negli obiettivi strategici stabilisce anche la proporzione tra i ricavi conseguiti con gli emolumenti, le indennità della Confederazione e i contributi di terzi che l'Istituto deve perseguire.

2

3204

Legge sulla meteorologia

Art. 23

Vigilanza

1

L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare: a.

nominando e revocando il presidente e gli altri membri del consiglio d'istituto;

b.

approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore;

c.

nominando e revocando l'ufficio di revisione;

d.

approvando il regolamento del personale e il contratto di affiliazione a PUBLICA;

e.

approvando il rapporto di gestione e decidendo sull'impiego degli eventuali utili;

f.

approvando l'ordinanza sugli emolumenti;

g.

verificando annualmente il raggiungimento degli obiettivi strategici;

h.

dando il discarico al consiglio d'istituto.

Il Consiglio federale può prendere visione di tutti i documenti aziendali dell'Istituto e chiedere in ogni momento informazioni sulla sua attività.

3

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24

Costituzione dell'Istituto

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia è trasformato in istituto. L'Istituto riprende i rapporti giuridici vigenti e li rivede laddove necessario.

1

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l'Istituto acquisisce personalità giuridica.

2

Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni, adotta decisioni e prende tutti i provvedimenti necessari alla costituzione. Può segnatamente:

4

a.

mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto;

b.

obbligare i servizi che hanno svolto in precedenza compiti per i quali, dopo l'entrata in vigore della presente legge, è responsabile l'Istituto a mettere a disposizione di quest'ultimo i propri documenti, i propri dati e in particolare i propri sistemi informatici.

3205

Legge sulla meteorologia

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici dovute alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte.

5

L'AFF può concedere all'Istituto mutui per la sua costituzione conformemente all'articolo 19 capoverso 2.

6

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20038 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.

7

Art. 25

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Alla data stabilita dal Consiglio federale, i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono trasferiti all'Istituto e sottostanno al diritto del personale di quest'ultimo. È fatta salva la nomina dei membri della direzione (art. 8 cpv. 6 lett. h).

1

I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.

2

Art. 26 1

Datore di lavoro competente

L'Istituto è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: a.

che dipendono dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia; e

b.

le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o per superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso PUBLICA prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto è parimenti considerato il datore di lavoro competente se la rendita inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'inizio dell'incapacità lavorativa la cui causa provoca successivamente l'invalidità precede la sua entrata in vigore.

2

Art. 27

Rettifica delle iscrizioni nei registri

Durante cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il DFI può rettificare mediante decisione le iscrizioni nei registri fatte sulla base dell'articolo 24 capoverso 5 senza che siano riscosse né tasse né emolumenti.

Art. 28

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 giugno 19999 sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.

8 9

RS 221.301 RU 2000 664, 2006 4881

3206

Legge sulla meteorologia

Art. 29

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 199410 sugli acquisti pubblici Art. 2 cpv. 1 lett. h (nuovo) 1

Alla presente legge sottostanno: h.

l'Istituto federale di meteorologia e climatologia.

2. Legge del 17 giugno 200511 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 5 (nuovo) Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

del Consiglio federale concernenti: 5. la revoca di un membro del consiglio dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia secondo la legge del ...12 sulla meteorologia;

3. Legge federale del 17 giugno 201113 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM) Art. 4 cpv. 5 (nuovo) Entro i limiti degli obiettivi strategici del Consiglio federale, l'Istituto può fondare soggetti giuridici o parteciparvi.

5

Art. 30

Referendum e entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

10 11 12 13

RS 172.056.1 RS 173.32 RS ...; FF 2012 3197 RS ...; FF 2011 4365

3207

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