Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Conclusa il 19 settembre 2012 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'importo complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

1

per quanto concerne la Bulgaria: (i) l'imposta sul reddito, (ii) l'imposta sugli utili, (iii) l'imposta sulle imprese, (qui di seguito indicate quali «imposta bulgara»).

Traduzione dal testo originale tedesco.

2012-2437

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

b)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

il termine «Bulgaria» designa la Repubblica di Bulgaria e, se usato in senso geografico, comprende il territorio nazionale e le acque territoriali sui quali la Bulgaria esercita i suoi diritti di sovranità nonché l'altipiano continentale e la zona economica esclusiva sui quali la Bulgaria può, in accordo con il diritto internazionale, esercitare i suoi diritti di sovranità e il suo potere giurisdizionale;

b)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera conformemente al suo diritto interno e al diritto internazionale;

c)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e tutte le altre associazioni di persone;

d)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

e)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f)

per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

g)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Bulgaria: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

h)

l'espressione «istituzione di previdenza» designa l'insieme dei piani, dei sistemi, dei fondi, delle fondazioni, dei trust e delle altre regolamentazioni di uno Stato contraente, che: (i) sottostanno alle prescrizioni di questo Stato; e (ii) sono amministrate principalmente per gestire o versare prestazioni previdenziali o generare redditi per conto di almeno uno di tali regimi.

i)

il termine «cittadini» designa: (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un'altra legislazione di detto Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se la persona dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo lo Stato contraente nel quale detta persona è considerata residente ai sensi della presente Convenzione.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio, e

f)

una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a­e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato, sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Se uno Stato contraente segue la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a tale Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Traffico internazionale

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

Art. 9

Imprese associate

1. Allorché: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando in uno Stato contraente negli utili di un'impresa di questo Stato contraente sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi: a)

è una società (diversa da una società di persone) residente dell'altro Stato contraente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per almeno un anno prima del pagamento dei dividendi;

b)

è un'istituzione di previdenza; o

c)

è la banca nazionale dell'altro Stato contraente.

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. L'eccezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applica in caso di distribuzioni dissimulate di utili.

6. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società che distribuisce detti dividendi.

7. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritrae utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato, se gli interessi sono pagati: a)

in relazione a un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi;

b)

su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto finanziario, o;

c)

a un'istituzione di previdenza;

d)

al Governo dell'altro Stato, alle sue suddivisioni politiche, ai suoi enti locali o alla sua banca nazionale; o

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

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e)

da una società a una società residente di uno Stato contraente, se questa società e la società che paga gli interessi sono legate da una partecipazione diretta di almeno il 10 per cento del capitale per almeno un anno prima del pagamento degli interessi oppure sono entrambe detenute da una società terza che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale della prima e della seconda impresa per almeno un anno.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di pegno ipotecario o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa residente di uno Stato contraente realizza con l'alienazione di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale o

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

di beni mobili adibiti al loro impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni il cui valore proviene, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato contraente. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano a utili provenienti dall'alienazione di azioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o riconosciuta dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1­4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende segnatamente le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per al massimo 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto da un'impresa di uno Stato contraente a bordo di navi, aeromobili o veicoli stradali impiegati nel traffico inter-

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

nazionale o a bordo di un battello che serve alla navigazione interna, sono imponibili in detto Stato contraente.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio d'amministrazione o di vigilanza o di un altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili di questa persona.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti o sportivi residenti dell'altro Stato contraente, se le attività svolte nel primo Stato sono finanziate per oltre il 50 per cento da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale. In tal caso i redditi sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

Art. 18

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se tali pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti dall'altro Stato contraente non sono imposte nello Stato di residenza, esse possono essere imposte nell'altro Stato.

Art. 19 1. a)

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Funzioni pubbliche I salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae da uno Stato contraente, dalle sue suddivisioni politiche o dai suoi enti locali per servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale sono imponibili soltanto in tale Stato.

Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e altre rimunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che: (i) possieda la cittadinanza di questo Stato, o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione, o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 o 18 si applicano a salari, stipendi e altre rimunerazioni analoghe nonché a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

2. Con riferimento alle borse di studio e alle rimunerazioni di un'attività dipendente, cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà, per la durata del suo studio o della propria formazione professionale, beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nell'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In 8395

Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali impiegati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, i battelli che servono a un'impresa di uno Stato contraente alla navigazione interna e i beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Bulgaria, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

Se un residente di Bulgaria ritrae redditi o possiede un patrimonio che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Bulgaria esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni delle lettere b) e c).

b)

Se un residente di Bulgaria riceve dividendi, interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Svizzera, la Bulgaria concede sull'imposta che preleva su detti dividendi, interessi o canoni un computo pari all'imposta pagata in Svizzera. Il computo non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai dividendi, agli interessi e ai canoni imponibili in Svizzera.

c)

Se i redditi ricevuti o il patrimonio posseduto da un residente di Bulgaria siano, conformemente alle disposizioni della Convenzione, esenti da imposta in questo Stato, la Bulgaria può tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta sul resto del redditi o del patrimonio di questo residente, includere nella base di tassazione i redditi o il patrimonio esenti da imposta.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

8396

Se un residente di Svizzera ritrae redditi o possiede un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Bulgaria, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le dispo-

Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

sizioni delle lettere b) e c), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione in Bulgaria.

b)

Se un residente di Svizzera ritrae dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Bulgaria, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Bulgaria, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetta persona; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Bulgaria, o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, di almeno l'imposta prelevata in Bulgaria sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Art. 24

Se una società residente di Svizzera riceve dividendi da una società residente di Bulgaria, essa fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

8397

Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura e denominazione.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

8398

Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato che ha trasmesso i dati ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali 8399

Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, al fine di soddisfare gli obblighi da esso previsti.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Ai fini della Convenzione, gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di uno Stato contraente accreditati presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, che hanno la nazionalità dello Stato accreditante, sono considerati residenti di detto Stato qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei residenti di detto Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Art. 28

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo 26, a informazioni inerenti ad anni fiscali o esercizi che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

3. La Convenzione esistente tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il suo Protocollo finale, firmati a Berna il 28 ottobre 1991, sono abrogati alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione. Tuttavia, le disposizioni della prima Convenzione continueranno ad essere applicate agli anni e periodi fiscali terminati a decorrere dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione entrano in vigore.

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

Art. 29

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

b)

alle rimanenti imposte per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Sofia, il 19 settembre 2012, in due esemplari in lingua tedesca, bulgara e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente fra il testo tedesco e bulgaro, fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Bulgaria:

Regina Escher Ambasciatrice di Svizzera in Bulgaria

Simeon Dyankov Primo Ministro e Ministro delle Finanze di Bulgaria

8401

Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria, all'atto della firma della Convenzione conclusa a Sofia, il 19 settembre 2012, tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 3 par. 1 lett. h Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma della Convenzione: a)

in Bulgaria, tutte le istituzioni di previdenza sulla base della legislazione in materia di sicurezza sociale;

b)

in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, (v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata equiparabili alla previdenza professionale secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2. Ad art. 4 par. 1 Resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: a)

un'istituzione di previdenza riconosciuta in detto Stato contraente;

b)

un'organizzazione stabilita e amministrata esclusivamente per scopi religiosi, caritativi, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) e che è un residente di uno Stato contraente secondo la sua legislazione e i cui redditi o utili sono generalmente esentati da imposta in questo Stato secondo la sua legislazione; e

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Conv. con la Bulgaria

c)

una società in nome collettivo o in accomandita semplice costituita secondo il diritto svizzero, il cui luogo di direzione effettiva è in Svizzera.

3. Ad art. 4 par. 3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti, per determinare il luogo di residenza, si basano innanzitutto sul criterio del «luogo di direzione effettiva». Resta inteso che l'espressione «luogo di direzione effettiva» designa il luogo dove la gestione centrale, le decisioni e le operazioni commerciali necessarie alla gestione dell'entità commerciale sono prese in larga misura. Il luogo di direzione effettiva designa solitamente la sede in cui una persona o un gruppo di persone dirigenti prendono le proprie decisioni o dove l'ente nel suo insieme stabilisce le misure da adottare.

4. Ad art. 7 par. 1 e 2 Qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì soltanto in base alla remunerazione attribuibile all'attività reale della stabile organizzazione per tale vendita o per tale attività.

Nel caso di contratti di pianificazione, di fornitura o d'installazione oppure di costruzione di attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo del contratto, bensì soltanto in base alla parte del contratto che è effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.

5. Ad art. 10 e 11 Se la durata minima di detenzione di cui alla lettera a del paragrafo 3 dell'articolo 10 o alla lettera e del paragrafo 3 dell'articolo 11 al momento del pagamento dei dividendi o degli interessi non è stata rispettata e pertanto l'imposta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 o al paragrafo 2 dell'articolo 11 è stata trattenuta in occasione del pagamento e la durata minima di detenzione è stata rispettata successivamente, il beneficiario
effettivo dei dividendi e degli interessi è autorizzato a richiedere il rimborso dell'imposta trattenuta.

6. Ad art. 10, 11 e 12 Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a un sistema di fruizione abusiva di benefici oppure facenti parte di un simile sistema. L'espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» designa un'operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall'altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o 8403

Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall'altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione di doppia imposizione tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione; inoltre, lo scopo principale di un tale sistema scelto consiste nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.

7. Ad art. 12 par. 2 Fintantoché la Confederazione Svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna un'imposizione alla fonte sui canoni pagati a non residenti, il paragrafo 2 dell'articolo 12 non è applicabile e i canoni sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario effettivo.

8. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

9. Ad art. 25 Resta inteso che se la Bulgaria dovesse concordare una clausola arbitrale in una convenzione per evitare la doppia imposizione con uno Stato terzo, il seguente paragrafo 5 trova applicazione tra la Svizzera e la Bulgaria a partire dal giorno in cui è applicabile la Convenzione tra la Bulgaria e tale Stato terzo.

«5. Se: a)

ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e

b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il presente paragrafo le informazioni necessarie per l'esecuzione della pro-

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

cedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.» Per i casi passati in giudicato il giorno in cui è applicabile il paragrafo 5, il termine di tre anni di cui alla lettera b inizia a decorrere lo stesso giorno.

10. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto, (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

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Evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Conv. con la Bulgaria

Fatto a Sofia, il 19 settembre 2012 in due esemplari in lingua tedesca, bulgara e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d'interpretazione divergente fra il testo tedesco e bulgaro, fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Bulgaria:

Regina Escher Ambasciatrice di Svizzera in Bulgaria

Simeon Dyankov Primo Ministro e Ministro delle Finanze di Bulgaria

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