Termine di referendum: 7 aprile 2013

Legge sul personale federale (LPers) Modifica del 14 dicembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20111, decreta: I La legge del 24 marzo 20002 sul personale federale è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, g e i, nonché cpv. 2, frase introduttiva e lett. b, c e d 1

2

1 2 3 4 5 6

La presente legge si applica al personale: b.

dei Servizi del Parlamento secondo la legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento;

g.

del Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale;

i.

del Ministero pubblico della Confederazione secondo l'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20105 sull'organizzazione delle autorità penali.

La presente legge non si applica: b.

agli apprendisti che sottostanno alla legge del 13 dicembre 20026 sulla formazione professionale;

c.

al personale reclutato e impiegato all'estero;

d.

al personale delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, eccettuate le Ferrovie federali svizzere.

FF 2011 5959 RS 172.220.1 RS 171.10 RS 173.110 RS 173.71 RS 412.10

2011-1106

8535

Legge sul personale federale

Art. 4 cpv. 2 lett. e, nonché ebis I datori di lavoro impiegano il loro personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile; prendono le misure adeguate per garantire:

2

e.

la rappresentanza delle comunità linguistiche in seno al personale, in proporzione alla loro quota nella popolazione residente;

ebis. il promovimento delle conoscenze delle lingue ufficiali necessarie all'esercizio della funzione, in particolare il promovimento, per i quadri superiori, delle conoscenze attive di una seconda lingua ufficiale e passive di una terza lingua ufficiale; Art. 5 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 6 cpv. 5 In casi motivati il Consiglio federale può subordinare talune categorie di personale al CO, segnatamente il personale ausiliario e i praticanti. Può emanare prescrizioni minime per tali rapporti di lavoro.

5

Art. 6a cpv. 1 lett. c 1 Il

Consiglio federale emana principi relativi: c.

all'equa rappresentanza delle comunità linguistiche in seno al consiglio d'amministrazione o in un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.

Art. 8 cpv. 1 e 2 Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.

1

Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del periodo di prova. Per funzioni speciali possono prevedere un periodo di prova della durata massima di sei mesi.

2

Art. 9

Durata

Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni.

1

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali.

2

8536

Legge sul personale federale

Art. 10

Fine del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19467 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

1

2

Le disposizioni d'esecuzione possono: a.

fissare un'età di pensionamento inferiore al limite d'età di cui all'articolo 21 LAVS per determinate categorie di personale;

b.

prevedere l'impiego oltre l'età ordinaria di pensionamento.

Il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti, in particolare in seguito:

3

a.

alla violazione di importanti obblighi legali o contrattuali;

b.

a mancanze nelle prestazioni o nel comportamento;

c.

a incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell'effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro;

d.

alla mancanza di disponibilità a eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

e.

a gravi motivi di ordine economico o aziendale, sempre che il datore di lavoro non possa offrire all'impiegato un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

f.

al venir meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel contratto di lavoro.

Le parti possono disdire immediatamente i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.

4

Art. 11 Abrogato Art. 12

Termine di disdetta

Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.

1

2

Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.

Art. 13

Prescrizioni formali

La proroga, la limitazione nel tempo e la fine del rapporto di lavoro, nonché ogni modifica del contratto di lavoro, richiedono per la loro validità la forma scritta.

7

RS 831.10

8537

Legge sul personale federale

Art. 14

Persone nominate per la durata della funzione

Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.

1

2 In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:

3

a.

il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;

b.

le disposizioni della presente legge e del CO8 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;

c.

l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;

d.

la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.

Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.

Art. 15 cpv. 4 Possono prevedere il versamento di supplementi allo stipendio per adeguarlo in particolare alla situazione regionale del mercato del lavoro, all'infrastruttura locale o ai bisogni specifici del settore.

4

Art. 17

Durata massima della settimana lavorativa

Le disposizioni della legge del 13 marzo 19649 sul lavoro si applicano per analogia alla durata massima della settimana lavorativa. È fatta salva la legge dell'8 ottobre 197110 sulla durata del lavoro.

Art. 17a

Tempo di lavoro, vacanze e congedi

Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l'entità e la compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari.

1

Il lavoro aggiuntivo e le ore supplementari sono rimunerati soltanto se sono stati ordinati o successivamente riconosciuti come tali.

2

8 9 10

RS 220 RS 822.11 RS 822.21

8538

Legge sul personale federale

3 I giorni di vacanza si prescrivono in cinque anni conformemente all'articolo 128 numero 3 CO11.

Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo dei giorni di vacanza e la durata minima del congedo parentale in caso di nascita e adozione.

4

Art. 19

Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.

1

Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale.

2

3

Il datore di lavoro versa un'indennità all'impiegato se: a.

quest'ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;

b.

il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l'impiegato ha già raggiunto una certa età.

Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere il versamento di un'indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.

4

L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

5

6

7

Le disposizioni d'esecuzione: a.

stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;

b.

disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell'indennità nel caso in cui l'impiegato concluda un altro contratto di lavoro.

Il datore di lavoro può versare l'indennità con un versamento unico o a rate.

Art. 21 cpv. 1 lett. a, cbis e d Se necessario per l'adempimento dei compiti, le disposizioni d'esecuzione possono prevedere per il personale l'obbligo di:

1

a.

risiedere in un determinato luogo o di accettare il trasferimento in un altro luogo di lavoro;

cbis. accettare l'assegnazione ad altre funzioni o a un altro settore d'attività, sempre che il personale sottostia a un obbligo di trasferimento secondo la lettera a; d.

11

partecipare a provvedimenti che mirano alla reintegrazione nel processo lavorativo dopo un'assenza dovuta a malattia o a infortunio.

RS 220

8539

Legge sul personale federale

Art. 25

Garanzia della corretta esecuzione dei compiti

Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.

1

2

Può ricorrere in particolare alle misure seguenti: a.

misure di sostegno e di sviluppo;

b.

avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;

c.

modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.

Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l'impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.

3

Art. 26 Abrogato Art. 27d

Fascicoli della Consulenza sociale del personale

La Consulenza sociale del personale dell'Amministrazione federale (CSPers) tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i dati delle persone che le si rivolgono (clienti) e necessari per:

1

a.

consigliare e sostenere i clienti nell'ambito lavorativo, sociale, della salute e delle finanze;

b.

decidere in merito alle domande di prestazioni previste dall'ordinanza del 18 dicembre 200212 concernente il fondo di soccorso del personale federale;

c.

attribuire i fondi per l'integrazione professionale dei disabili nell'Amministrazione federale;

d.

la gestione dei casi.

La CSPers può trattare i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità dei clienti, necessari all'adempimento dei propri compiti e riguardanti:

2

a.

la situazione privata;

b.

lo stato di salute;

c.

le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro;

d.

le cause e il grado dell'invalidità.

Gli impiegati della CSPers e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema d'informazione, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

3

12

RS 172.222.023

8540

Legge sul personale federale

La CSPers può rendere accessibili i dati personali e i profili della personalità di cui al capoverso 2 alle persone e ai servizi seguenti, se necessario per l'adempimento dei loro compiti:

4

a.

ai superiori diretti;

b.

ai servizi del personale;

c.

ai competenti servizi dell'AI, dell'INSAI e dell'assicurazione militare;

d.

al servizio medico dell'Amministrazione federale;

e.

all'Ufficio federale del personale nell'ambito dell'attribuzione dei fondi per l'integrazione professionale dei disabili;

f.

ai membri del consiglio del fondo di soccorso del personale federale.

La CSPers è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d'informazione.

5

6

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;

c.

le autorizzazioni per il trattamento dei dati;

d.

i cataloghi di dati.

Art. 27e

Fascicoli della Cassa di risparmio del personale federale

La Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i dati dei suoi clienti, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, per: 1

a.

promuovere il risparmio dei propri clienti e l'attività di consulenza ivi connessa;

b.

eseguire il traffico dei pagamenti per i propri clienti e l'attività di consulenza ivi connessa.

La CRPF può trattare i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità dei suoi clienti che le sono trasmessi da questi ultimi o dalle autorità di perseguimento penale.

2

Il personale della CRPF e i terzi incaricati della gestione tecnica, dell'esecuzione del traffico dei pagamenti e della rilevazione dei dati hanno accesso al sistema d'informazione, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

Nell'ambito della sua attività di revisione, il CDF ha parimenti accesso al sistema d'informazione della CRPF.

3

Al fine di verificare la legittimazione alla tenuta di conti, la CRPF scambia regolarmente dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, con l'Ufficio federale del personale, con altri datori di lavoro dei clienti e con PUBLICA.

4

8541

Legge sul personale federale

Per l'adempimento dei propri compiti, il personale della CRPF può trasmettere dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ai propri superiori diretti, anche se questi ultimi non sono impiegati della CRPF.

5

La CRPF è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d'informazione.

6

7

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;

c.

le autorizzazioni per il trattamento dei dati;

d.

i cataloghi di dati.

Art. 28 cpv. 1 e 1bis­1quater Il servizio medico competente tratta i dati personali degni di particolare protezione riguardanti la salute e necessari per: 1

a.

valutare l'idoneità dei candidati al momento dell'assunzione;

b.

valutare l'idoneità degli impiegati nel corso della durata del rapporto di lavoro;

c.

valutare i rischi di invalidità e morbilità dei candidati al momento dell'assunzione per funzioni rilevanti per la sicurezza.

1bis

Può trattare questi dati in un sistema d'informazione.

Gli impiegati del servizio medico e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema d'informazione, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

1ter

1quater

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti:

a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;

c.

i cataloghi di dati;

d.

le misure di protezione tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento di dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 32a

Personale assicurato

Gli impiegati dei datori di lavoro di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, e­i sono assicurati presso PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.

1

8542

Legge sul personale federale

Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, il cui personale dispone di uno statuto che deroga alla presente legge in base a una legge speciale o che in materia di diritto del personale dispongono delle competenze del datore di lavoro in virtù degli articoli 3 capoverso 2 e 37 capoverso 3, assicurano parimenti i loro impiegati presso PUBLICA.

2

Art. 32c cpv. 1, secondo periodo e cpv. 4 1

... Il DFF firma il contratto a nome del Consiglio federale.

La modifica del contratto di affiliazione richiede l'approvazione del Consiglio federale se ha conseguenze finanziarie per il datore di lavoro, gli impiegati, gli aventi diritto alle rendite o la cassa di previdenza.

4

Art. 32g cpv. 4 Entro i limiti dell'articolo 66 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'articolo 331 capoverso 3 CO14, i regolamenti della previdenza possono prevedere deroghe al finanziamento paritetico delle prestazioni per i rischi e delle prestazioni di vecchiaia.

4

Art. 32j cpv. 2, 2bis e 3 Le prestazioni per l'invalidità sono versate quando l'assicurato ne acquisisce il diritto conformemente all'articolo 23 LPP15 e quando cessa il versamento del salario da parte del datore di lavoro per conclusione del rapporto d'impiego oppure quando cessano le prestazioni assicurative sostitutive.

2

2bis Se non vi è invalidità secondo il capoverso 2 e un esame medico effettuato dal servizio medico competente attesta che vi è soltanto invalidità professionale, PUBLICA può versare prestazioni d'invalidità, su richiesta del datore di lavoro, nel caso in cui i provvedimenti d'integrazione siano stati infruttuosi. Il datore di lavoro rimborsa a PUBLICA il capitale di copertura necessario.

Le prestazioni in caso d'invalidità e morte si basano sull'avere di vecchiaia che può essere acquisito fino alla fine dell'obbligo contributivo conformemente alla LAVS16. Per la determinazione di tale avere i regolamenti della previdenza possono prevedere un interesse di proiezione.

3

Art. 32m

Adeguamento straordinario delle rendite al rincaro e versamento di assegni unici da parte dei datori di lavoro

Se i redditi patrimoniali della cassa di previdenza non consentono alcun adeguamento delle rendite al rincaro o soltanto un adeguamento insufficiente, i datori di lavoro possono decidere un congruo adeguamento straordinario al rincaro delle

1

13 14 15 16

RS 831.40 RS 220 RS 831.40 RS 831.10

8543

Legge sul personale federale

rendite dei loro ex impiegati o il versamento di un assegno unico. Per i datori di lavoro che appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione decide il Consiglio federale.

2

La decisione dei datori di lavoro di cui al capoverso 1 non ha conseguenze per: a.

gli ex impiegati che al momento dell'entrata in vigore di una misura di cui al capoverso 1 ricevono la loro rendita da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un'altra cassa di previdenza che fa parte di PUBLICA, o dipendono da un altro datore di lavoro affiliato a PUBLICA nel quadro di una cassa di previdenza comune ai sensi dell'articolo 32d capoversi 1 e 2; e

b.

gli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo periodo della legge del 20 dicembre 200617 su PUBLICA).

I datori di lavoro rimborsano a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento delle misure di cui al capoverso 1.

3

Art. 34 cpv. 1bis, 2 e 3 1bis Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso.

La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all'articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà.

2

Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile.

3

Art. 34a

Effetto sospensivo

I ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto se l'autorità di ricorso lo ordina, d'ufficio o ad istanza di parte.

Art. 34b

Decisione su ricorso in caso di disdetta

Se accoglie il ricorso contro una decisione di disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e non deferisce l'affare in via eccezionale all'autorità inferiore, l'autorità di ricorso è tenuta:

1

17

a.

ad attribuire un'indennità al ricorrente, se mancano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria o motivi gravi per la disdetta immediata, oppure se sono state violate disposizioni procedurali;

b.

a ordinare la continuazione del versamento dello stipendio fino allo scadere del termine di disdetta ordinario o del contratto di lavoro di durata determinata, se mancano motivi gravi in caso di disdetta immediata;

c.

a prorogare il rapporto di lavoro fino allo scadere del termine di disdetta ordinario, se sono state violate disposizioni concernenti i termini di disdetta.

RS 172.222.1

8544

Legge sul personale federale

L'autorità di ricorso stabilisce l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a dopo aver valutato tutte le circostanze. L'indennità ammonta di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio annuo.

2

Art. 34c

Reintegrazione dell'impiegato

Il datore di lavoro offre all'impiegato di riprendere il lavoro che svolgeva in precedenza oppure, se ciò non è possibile, gli propone un altro lavoro ragionevolmente esigibile, se l'autorità di ricorso ha accolto il ricorso contro una decisione concernente la disdetta del rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:

1

a.

la disdetta è stata pronunciata poiché l'impiegato, in buona fede, ha sporto denuncia ai sensi dell'articolo 22a capoverso 1 o ha segnalato un'irregolarità ai sensi dell'articolo 22a capoverso 4, oppure ha deposto come testimone;

b.

la disdetta è abusiva ai sensi dell'articolo 336 CO18;

c.

la disdetta è stata pronunciata durante uno dei periodi menzionati nell'articolo 336c capoverso 1 CO;

d.

la disdetta è discriminatoria ai sensi degli articoli 3 o 4 della legge del 24 marzo 199519 sulla parità dei sessi.

Se il ricorso è accolto, l'autorità di ricorso, su domanda dell'impiegato, gli accorda un'indennità corrispondente di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio annuo invece del mantenimento dell'impiego secondo il capoverso 1.

2

Art. 35 Abrogato Art. 36 cpv. 1 Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

1

Art. 37 cpv. 3, 3bis e 4 Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d'esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.

3

3bis Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d'esecuzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.

18 19

RS 220 RS 151.1

8545

Legge sul personale federale

Se il CO20 si applica per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d'esecuzione i datori di lavoro possono derogare:

4

a.

alle disposizioni non imperative del CO;

b.

alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 201221 Termine di referendum: 7 aprile 2013

20 21

RS 220 FF 2012 8535

8546

Legge sul personale federale

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 200522 sul Tribunale federale Art. 26, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 2 2 Il segretario generale e il suo sostituto sono nominati per la durata della carica. La durata della carica corrisponde a quella dei giudici.

2. Legge del 4 ottobre 199123 sui PF Art. 17 cpv. 5 Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA). Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro ai sensi della legge del 20 dicembre 200624 su PUBLICA.

5

Art. 17b

Durata del rapporto di lavoro

Se il contratto di lavoro non è limitato nel tempo, il rapporto di lavoro è di durata indeterminata.

1

Un contratto di lavoro di durata determinata può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di:

2

22 23 24

a.

otto anni al massimo per i professori-assistenti;

b.

sei anni al massimo per gli assistenti e gli assistenti in capo, nonché gli altri impiegati che esercitano una funzione equivalente; in caso di passaggio dall'impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati;

c.

nove anni al massimo per gli impiegati attivi in progetti d'insegnamento e di ricerca e per le persone che partecipano a progetti finanziati da terzi;

d.

cinque anni al massimo per gli altri impiegati.

RS 173.110 RS 414.110 RS 172.222.1

8547

Legge sul personale federale

Art. 25 cpv. 1 lett. e 1

Il Consiglio dei PF: e.

procede alle assunzioni e alle nomine di sua competenza;

Art. 27 cpv. 3 Abrogato Art. 28

Direzione della scuola

I presidenti delle scuole sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio dei PF. La durata della funzione è di quattro anni. La rielezione è possibile.

1

L'autorità di nomina decide discrezionalmente in merito alla nomina e alla non rielezione. In caso di non rielezione va rispettato un termine di preavviso di quattro mesi. Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera d della legge del 24 marzo 200025 sul personale federale, la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di quattro mesi.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa.

3

Gli altri membri delle direzioni delle scuole sono assunti dal Consiglio dei PF. La funzione di direzione può essere iscritta in un contratto denunciabile separatamente che completa un contratto di lavoro esistente. Il contratto di lavoro può prevedere che una disdetta ordinaria può essere pronunciata per motivi legati alla salvaguardia del buon funzionamento della direzione. Quale motivo di disdetta ordinaria può essere prevista anche la cessazione della proficua collaborazione con il presidente della scuola.

4

Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d'esecuzione relative al capoverso 4. Vi stabilisce le condizioni per il versamento di un'indennità se il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell'impiegato o di comune intesa.

5

L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

6

I capoversi 1­6 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca.

7

25

RS 172.220.1

8548

Legge sul personale federale

Titolo prima dell'art. 36a

Capitolo 6a: Trattamento dei dati Art. 36a

Sistemi d'informazione concernenti il personale

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema d'informazione concernente il personale nel quale possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Il Consiglio dei PF può trasferire il trattamento dei suoi dati sul sistema d'informazione concernente il personale di un PF o di un istituto di ricerca.

1

I sistemi d'informazione concernenti il personale servono all'adempimento dei compiti sanciti dalla LPers, e in particolare:

2

a.

a gestire e amministrare i dati personali relativi agli impiegati;

b.

a trattare i dati concernenti gli stipendi ed eseguire valutazioni, simulazioni del preventivo e pianificazioni dei costi del personale;

c.

a integrare la gestione dei dati nel sistema di gestione finanziaria e contabile;

d.

a gestire i dati rilevanti per il promovimento dei quadri e lo sviluppo delle capacità gestionali.

Per quanto sia necessario per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 2, i sistemi d'informazione concernenti il personale trattano le categorie di dati seguenti:

3

26

a.

lingua materna e data di nascita;

b.

nazionalità;

c.

funzione e stipendio, anni di esperienza, prestazioni accessorie allo stipendio;

d.

tutte le informazioni necessarie per l'imposizione alla fonte;

e.

tutte le informazioni necessarie per attuare la legge del 24 marzo 200626 sugli assegni familiari;

f.

congedo parentale;

g.

cariche pubbliche e attività accessorie;

h.

esami dello stato di salute necessari nell'ambito della sicurezza sul lavoro e risultati di tali esami;

i.

tempo di lavoro, comprese le assenze di ogni tipo;

j.

competenze sociali e professionali, nonché formazione;

k.

livello di valutazione attribuito in base alla valutazione delle prestazioni, nonché analisi di tale valutazione;

l.

dati relativi allo sviluppo del personale, in particolare al promovimento dei quadri, allo sviluppo delle capacità gestionali e all'individuazione delle potenzialità; RS 836.2

8549

Legge sul personale federale

m. pignoramenti dello stipendio, sentenze di divorzio, estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni, trattenute dallo stipendio per debiti nei confronti del datore di lavoro; n.

riduzione della capacità di guadagno;

o.

pensionamento per ragioni mediche;

p.

diritti derivanti dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali;

q.

motivi delle dimissioni;

r.

altri dati definiti nelle disposizioni d'esecuzione.

Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca raccolgono i dati dei loro impiegati.

Essi sono responsabili della protezione e della sicurezza dei dati.

4

I servizi del personale, i servizi finanziari e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema d'informazione concernente il personale della loro istituzione, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

5

6

Il Consiglio dei PF emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione concernenti il personale;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;

c.

le autorizzazioni per il trattamento dei dati;

d.

i cataloghi di dati;

e.

la sicurezza dei dati e la loro protezione;

f.

la comunicazione a organizzazioni e persone che non fanno parte del settore dei PF, mediante procedura di richiamo, di dati non degni di particolare protezione registrati nei sistemi d'informazione concernenti il personale.

Art. 36b

Sistemi di gestione degli studi

Ogni PF dispone di un sistema d'informazione per la gestione dei dati dei candidati, degli studenti, dei dottorandi e degli uditori nel quale possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

1

2

I sistemi d'informazione servono per: a.

l'ammissione dei candidati agli studi e l'immatricolazione;

b.

l'identificazione degli studenti e il controllo dell'avanzamento negli studi;

c.

l'attestazione delle prestazioni di studio, il rilascio di diplomi e il conferimento di titoli accademici;

d.

la fornitura di prestazioni legate agli studi;

e.

la pianificazione e l'allestimento di statistiche.

8550

Legge sul personale federale

I sistemi d'informazione trattano in particolare dati relativi alla persona, all'immatricolazione, alla materia di studio, allo svolgimento degli studi, ai risultati degli esami, alle prestazioni di studio (crediti), ai diplomi e ai titoli accademici, alle borse di studio e alle tasse pagate, nonché alla procedura disciplinare e ad altre procedure amministrative.

3

I dati possono essere gestiti esclusivamente in forma elettronica. In tal caso i documenti cartacei, dopo essere stati inseriti nel sistema d'informazione, vengono restituiti o distrutti.

4

I dati contenuti nei sistemi d'informazione possono essere comunicati mediante procedura di richiamo, per quanto sia necessario per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere comunicati mediante procedura di richiamo unicamente ai servizi competenti per la gestione degli studi in seno a ogni PF.

5

6

I PF emanano disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

i dati contenuti nei sistemi d'informazione;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;

c.

l'uso dei dati;

d.

le autorizzazioni per il trattamento di dati;

e.

le autorizzazioni d'accesso ai dati in seno ai PF;

f.

la comunicazione a organizzazioni e persone che non fanno parte dei PF, mediante procedura di richiamo, di dati personali non degni di particolare protezione, registrati nei sistemi d'informazione.

Titolo prima dell'art. 40i

Sezione 3c: Disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 dicembre 2012 Art. 40i La durata della funzione degli altri membri delle direzioni delle scuole (art. 28 cpv. 4) termina con la stipulazione del nuovo contratto di lavoro, al più tardi tuttavia un anno dopo l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 28.

3. Legge del 15 dicembre 200027 sugli agenti terapeutici Art. 76

Cassa pensioni

Il personale dell'Istituto è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione.

27

RS 812.21

8551

Legge sul personale federale

4. Legge del 22 giugno 200728 sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 13 1

Personale

La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.

L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200029 sul personale federale si applica per analogia.

2

La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

3

4

5

Il consiglio d'amministrazione disciplina mediante ordinanza: a.

il rapporto di lavoro del personale, in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l'obbligo di fedeltà e la disdetta;

b.

la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza della FINMA.

Esso sottopone per approvazione l'ordinanza al Consiglio federale.

28 29

RS 956.1 RS 172.220.1

8552