Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennitā parlamentari

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 18 novembre 20111; visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 20112, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennitā parlamentari č modificata come segue: Art. 7 cpv. 1 L'indennitā di previdenza ammonta annualmente al 26 per cento dell'importo delle indennitā imponibili che un parlamentare ha ricevuto per l'attivitā parlamentare svolta nei 12 mesi precedenti. Il parlamentare finanzia tale indennitā in ragione di un quarto.

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II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

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FF 2012 265 FF 2012 275 RS 171.211

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Legge sulle indennitā parlamentari. O dell'Ass. fed.

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