Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 6 febbraio 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010, del 22 marzo 2011 e del 25 ottobre 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6 Art. 1

Adeguamenti salariali

Art. 2

Salari minimi (conformemente all'art. 24 CCL)

Art. 4

Indennità per lavoro fuori sede (art. 29 CCL)

Art. 5

Utilizzo di un veicolo privato (art. 30 CCL)

invariato II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'Appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2010 4713, 2011 3257 7669 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2012-0126

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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate.

DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.

6 febbraio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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