Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Proroga del 13 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 20 febbraio 2009, del 10 marzo 2009, del 24 ottobre 2011 e del 29 marzo 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata2.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 30 aprile 2014.

13 dicembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2009 793 1365, 2011 7667, 2012 4115 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

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