B Decreto federale Disegno concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 81a (nuovo) Trasporti pubblici La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, ferrovia e vie d'acqua in tutte le regioni del Paese.

1

I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

2

Art. 85 cpv. 2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.

2

Art. 87a (nuovo) Infrastruttura ferroviaria La Confederazione assume l'onere maggiore del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

1

L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

2

1 2

a.

al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'articolo 85;

b.

il prodotto dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3bis;

RS 101 FF 2012 1283

2011-2609

1467

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF

c.

il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;

d.

2300 milioni di franchi all'anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.

3

4

La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

Art. 130 cpv. 3bis (nuovo) 3bis Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.

Art. 196 n. 3, cpv. 2 e 3 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all'articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all'anno. La legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

2

Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2.

3

II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. È sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale, se tale l'iniziativa non è ritirata.

1

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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