Decisione generale concernente le misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) del 30 ottobre 2012

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 52 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali (OPV), decide: 1. Divieti riguardanti Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) È vietato introdurre o diffondere Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), in seguito «organismi specificati».

2. Importazione di tuberi di patate da Paesi terzi I tuberi di Solanum tuberosum L., in seguito «tuberi di patate», provenienti da Paesi diversi dal Principato del Liechtenstein e dagli Stati membri dell'Unione europea, in seguito «Paesi terzi», nei quali sia nota la presenza di uno o più organismi specificati, possono essere introdotti in Svizzera solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l'importazione previste nell'allegato 1 sezione I punto 1.

1

Se non sono accompagnati da uno dei documenti di cui all'articolo 9 capoverso 1 OPV, dal quale risulti che le merci sono già state sottoposte a un controllo fitosanitario completo in uno Stato membro dell'UE, al loro ingresso in Svizzera i tuberi di patate provenienti da Paesi terzi devono essere controllati e liberati dal Servizio fitosanitario federale, in seguito «SFF», conformemente all'allegato 1 sezione I punto 5.

2

3. Immissione sul mercato di tuberi di patate I tuberi di patate originari delle zone delimitate in Svizzera, conformemente alle disposizioni di cui al punto 5, o delle zone delimitate all'interno dell'UE, conformemente alla decisione di esecuzione 2012/270/UE2, possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato 1 sezione II punto 1.

1

I tuberi di patate introdotti in Svizzera a norma del punto 2 da Paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o più organismi specificati possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato 1 sezione II punto 3.

2

1 2

RS 916.20 Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), GU L 132 del 23.5.2012, pag. 18

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4. Ispezioni e notifica degli organismi specificati I Cantoni effettuano ispezioni ufficiali annuali sul loro territorio per verificare la presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate ed eventualmente in altre piante ospiti, compresi i campi nei quali sono coltivati i tuberi di patate, e notificano i risultati di tali ispezioni al SFF entro il 31 marzo di ogni anno.

1

La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato va immediatamente notificata al SFF.

2

5. Zone delimitate e misure da adottare in tali zone Qualora a seguito delle ispezioni di cui al punto 4 capoverso 1, o in base ad altre prove, sia confermata la presenza di un organismo specificato in una parte del territorio di un Cantone, quest'ultimo definisce immediatamente una zona delimitata composta da un focolaio d'infestazione e da una zona tampone, conformemente all'allegato 1 sezione I.

1

Laddove un Cantone adotti le misure di cui al capoverso 1, notifica immediatamente al SFF l'elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro estensione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonché una descrizione delle misure adottate nelle suddette zone.

2

6. Durata di validità La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2013.

7. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo.

8. Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

del 30 ottobre 2012

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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Allegato 1 (punti 2 e 3)

Sezione I Prescrizioni specifiche per l'importazione di tuberi di patate provenienti da Paesi terzi 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7 capoversi 1, 2 e 3, 9 capoversi 1, 2 e 4 e 16 capoverso 1 OPV, i tuberi di patate originari di Paesi terzi nei quali uno o più organismi specificati siano notoriamente presenti devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, come previsto dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a OPV (in seguito «certificato»), che include le informazioni di cui ai punti 2 e 3.

2. Il certificato deve includere, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», le informazioni di cui alla lettera a o b: a.

i tuberi di patate sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b.

i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 per cento, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione.

3. Il certificato deve inoltre includere, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», le informazioni di cui alle lettere a e b, le quali precisino che: a.

l'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione ha rivelato che i tuberi di patate sono indenni dagli organismi specificati e privi di qualsiasi sintomo della loro presenza e che la terra residua non è superiore allo 0,1 per cento;

b.

l'imballaggio nel quale i tuberi di patate sono importati è pulito.

4. Se il certificato contiene l'informazione di cui al punto 2 lettera a, il nome della zona indenne deve essere indicato alla rubrica «Luogo d'origine».

5. I tuberi di patate sono sottoposti a un controllo fitosanitario al punto d'entrata in Svizzera o, d'intesa con il SFF, presso il luogo di destinazione al fine di confermarne la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1 a 4.

Sezione II Condizioni per l'immissione sul mercato 1. I tuberi di patate originari di zone delimitate possono essere immessi sul mercato a partire da tali zone verso zone non delimitate solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 2 e sono accompagnati a.

da un passaporto fitosanitario svizzero, redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 OPV, qualora le zone delimitate dalle quali provengono i tuberi di patate si trovino in Svizzera;

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b.

da un passaporto fitosanitario dell'UE, redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE3, qualora le zone delimitate dalle quali provengono i tuberi di patate si trovino nell'UE.

2. I tuberi di patate devono soddisfare le seguenti condizioni: a.

i tuberi di patate i) sono stati coltivati da un produttore registrato presso il SFF o immessi sul mercato a partire da un magazzino o da un centro di spedizione registrato presso il SFF, o ii) sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato a norma della direttiva 92/90/CEE4 o da un produttore registrato conformemente alla direttiva 93/50/CEE5, oppure immessi sul mercato a partire da un magazzino o da un centro di spedizione registrato conformemente a tale direttiva.

b.

i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 per cento, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione; e

c.

l'imballaggio utilizzato per l'immissione sul mercato dei tuberi di patate è pulito.

3. I tuberi di patate importati a norma della sezione I da Paesi terzi nei quali uno o più organismi specificati sono notoriamente presenti possono essere immessi sul mercato solo se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al punto 1.

3

4

5

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, GU L 4 del 8.1.1993, pag. 22.

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione, GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale, GU L 205 del 17.8.1993, pag. 22.

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Allegato 2 (punto 5)

Sezione I Definizione delle zone delimitate 1. Le zone delimitate sono costituite da: a.

un focolaio d'infestazione che comprenda come minimo i campi in cui è stata confermata la presenza di un organismo specificato nonché quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e

b.

una zona tampone che si estenda almeno 100 m oltre i confini del focolaio d'infestazione laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l'intero campo entrerà a far parte della zona tampone.

2. Nei casi in cui diverse zone tampone si sovrappongano o siano geograficamente prossime, occorre definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse.

3. Per definire il focolaio d'infestazione e la zona tampone i Cantoni devono, sulla base di fondati principi scientifici, considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.

4. Se è confermata la presenza di un organismo specificato al di fuori del focolaio d'infestazione, i confini del focolaio d'infestazione e della zona tampone vanno modificati di conseguenza.

5. Qualora in base alle ispezioni di cui al punto 4 capoverso 1, l'organismo specificato non venga rilevato per un periodo di due anni in una zona delimitata, il Cantone interessato conferma che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. Il SFF è tenuto a informarne la Commissione europea.

Sezione II Misure nelle zone delimitate Le misure adottate dai Cantoni nelle zone delimitate devono includere almeno quanto segue: 1.

misure volte all'eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonché il divieto, all'occorrenza, di piantare piante ospiti;

2.

monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante idonee ispezioni;

3.

sorveglianza dell'immissione sul mercato dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.

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