Accordo di prestazioni Promozione delle importazioni «Swiss Import Promotion Programme» (SIPPO) 2012­2015 tra la Confederazione Svizzera rappresentata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in qualità di committente e l'associazione Osec, in qualità di mandatario approvato dal Consiglio federale il 9 dicembre 2011

2011-2818

1561

Indice 1 Preambolo

1564

2 Obiettivi generali

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3 Prestazioni del mandatario 3.1 SIPPO Pavilion 3.2 Country Pavilion 3.3 Systemic Market Development (SMD)

1565 1565 1566 1566

4 Settori e Paesi d'intervento

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5 Cooperazione e collaborazione con terzi 5.1 Sussidiarietà 5.2 Partner di cooperazione nei Paesi d'intervento 5.3 Cooperazione con altri progetti del committente 5.3.1 Cooperazione in Svizzera 5.3.2 Cooperazione con altri servizi svizzeri all'estero 5.3.3 Coordinamento della presenza sul mercato

1567 1567 1568 1568 1568 1569 1569

6 Modalità di cooperazione 6.1 Indennità finanziaria 6.2 Indennità 6.2.1 Chiara attribuzione dei mezzi finanziari 6.2.2 Finanziamento di base 6.2.3 Modalità di versamento 6.2.4 Proventi e rimborsi 6.2.5 Riserva di finanziamento 6.2.6 Imposta sul valore aggiunto 6.2.7 Impiego dei fondi federali non utilizzati 6.2.8 Impiego discontinuo dei fondi federali 6.2.9 Spese di viaggio 6.2.10 Tariffe per mandati esterni

1569 1569 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1571 1571 1571 1571 1571

7 Gestione, monitoraggio, valutazione 7.1 Governo societario 7.2 Gestione 7.2.1 Riunioni di controllo 7.2.2 Scambio informale 7.3 Monitoraggio e valutazione 7.3.1 Programma annuale 7.3.2 Rendiconto 7.3.3 Valutazioni 7.4 Documentazione e diritto di consultazione 7.5 Ulteriori obblighi del mandatario 7.5.1 Collaborazioni con terzi, attribuzione di mandati a sub-fornitori di prestazioni 7.5.2 Ulteriori mandati

1572 1572 1572 1572 1573 1573 1573 1573 1573 1574 1574

1562

1574 1574

8 Proprietà intellettuale

1574

9 Condizionalità politica

1575

10 Clausola anticorruzione

1575

11 Modifiche, scioglimento e rinnovo 11.1 Modifiche 11.2 Scioglimento 11.3 Rinnovo

1575 1575 1576 1576

12 Composizione delle controversie 12.1 Controversie tra le Parti contraenti 12.2 Divergenze tra il mandatario e altri servizi federali 12.3 Azioni legali nei confronti del mandatario da parte di terzi interessati

1576 1577 1577 1577

13 Componenti

1578

14 Varie

1578

15 Entrata in vigore e durata

1579

Allegati: 1 Proposal for the Swiss Import Promotion Programme SIPPO ­ Mandate Phase 2012­2015 2 Elenco dei settori che beneficiano della promozione 3 Elenco dei Paesi d'intervento 4 Selezione delle aziende 5 Logframe 6 Direttive dell'Osec sui viaggi d'affari con trasferimento in aereo 7 Phase Budget

1580 1581 1583 1584 1585 1587 1591

1563

Accordo di prestazioni 1

Preambolo

L'accordo di prestazioni sulla promozione delle importazioni è parte integrante della strategia della politica economica esterna della Svizzera che si appoggia su tre pilastri: ­

accesso ai mercati esteri e dispositivo normativo internazionale;

­

politica svizzera del mercato interno;

­

contributo allo sviluppo economico nei Paesi partner.

La SECO, in qualità di committente, è competente per la pianificazione e l'attuazione del terzo pilastro il cui obiettivo è di rafforzare lo sviluppo economico e l'integrazione nell'economia mondiale, soprattutto dei Paesi più poveri. Il commercio internazionale è un importante motore di sviluppo ed è in grado di dare un contributo decisivo alla riduzione della povertà. I programmi svizzeri di cooperazione allo sviluppo economico e di cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est, attuati in determinati Paesi partner, rafforzano il commercio a vari livelli: ­

politica commerciale tramite la consulenza da parte di autorità governative e istituzioni (a livello globale e nei Paesi in sviluppo);

­

promozione delle esportazioni tramite il rafforzamento della competitività internazionale delle piccole e medie imprese (PMI) e dei produttori nei Paesi in sviluppo;

­

promozione delle importazioni tramite l'aumento delle importazioni provenienti dai Paesi in sviluppo.

L'accordo di prestazioni costituisce pertanto il pilastro della strategia svizzera di cooperazione economica allo sviluppo e di cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est nell'ambito della promozione delle importazioni. L'obiettivo della promozione delle importazioni è di sostenere e incentivare le imprese del cosiddetto «ultimo miglio » della catena di valore nonché di migliorare in modo mirato il contesto nel quale operano, a monte e a valle. Tale strategia contribuisce direttamente alla riduzione della povertà, allo sviluppo economico e all'integrazione nell'economia mondiale dei Paesi emergenti e in sviluppo, incentivando in maniera durevole le importazioni dei Paesi beneficiari. Al contempo si rafforza indirettamente lo sviluppo sociale ed ecologico di questi Paesi.

Il presente accordo di prestazioni di diritto pubblico è un contratto di diritto amministrativo tra la SECO e l'Osec, associazione di diritto privato, per gli anni 2012­ 2015. L'accordo definisce gli obiettivi e le misure generali e precisa le prestazioni da fornire e gli obiettivi di prestazioni prefissati, definendo le modalità di collaborazione tra le Parti contraenti. Al mandatario spetta l'esecuzione del mandato di prestazioni conformemente alla decisione del Consiglio federale del 9 dicembre 2011.

1564

2

Obiettivi generali

L'obiettivo del «Swiss Import Promotion Programme» (SIPPO) è quello di permettere alle PMI dei Paesi partner di stabilire relazioni commerciali con gli importatori in Svizzera e in Europa, favorevoli per entrambe le parti. Ciò dovrebbe consentire alle imprese dei Paesi partner di consolidare a lungo termine le loro performance economiche.

Il committente si attende che il mandatario, nell'esecuzione del mandato pattuito, osservi gli obiettivi generali seguenti: ­

fornitura di prestazioni adeguata agli obiettivi e orientata ai risultati;

­

garanzia di alta qualità e affidabilità nell'adempimento dei compiti previsti per legge;

­

sfruttamento delle sinergie esistenti tra i diversi accordi di prestazioni tra la Confederazione e l'Osec (il cosiddetto «Centro di promozione dell'economia esterna») e con le organizzazioni di promozione delle esportazioni e dell'immagine nazionale (in particolare l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, ASRE);

­

in linea di principio le prestazioni del mandatario sono aperte a tutte le imprese, in particolare alle PMI che soddisfano le condizioni di cui all'allegato 4;

­

rispetto dei principi della sostenibilità (dimensione economica, sociale ed ecologica).

3

Prestazioni del mandatario

Nel quadro del presente accordo di prestazioni, il mandatario fornisce le prestazioni seguenti, tramite tre progetti d'intervento, in particolar modo in favore delle PMI private provenienti dai Paesi beneficiari delle prestazioni che sono intenzionate a esportare e che sono in grado di perseguire tale obiettivo. In ogni caso è necessario uno stretto coordinamento con le iniziative presenti in loco. Per ogni intervento è necessaria inoltre una chiara pianificazione delle tappe, dei costi e dei risultati prefissati (cfr. allegato 5).

3.1

SIPPO Pavilion

SIPPO Pavilion fa incontrare gli importatori e i potenziali fornitori provenienti dai Paesi partner durante le fiere internazionali («matchmaking») e organizza missioni di vendita e acquisto, le cosiddette «buying & selling missions». Nei casi in cui non è possibile individuare una «Business Support Organisation» (BSO) per un determinato settore, il mandatario deve svolgere il suo ruolo tradizionalmente forte per agevolare l'accesso alle fiere internazionali organizzate in Europa alle PMI selezionate. Le PMI vengono selezionate accuratamente conformemente ai criteri di cui all'allegato 4. Le prestazioni tipiche sono la formazione del personale di marketing, la preparazione alla loro partecipazione alle fiere, l'assistenza nello sviluppo di contatti e un sostegno nella fase successiva alle fiere con le PMI partecipanti. Al fine

1565

di garantire maggiore continuità, di norma le PMI partner prendono parte a questi eventi per tre anni (ciò significa a tre fiere) seguendo tale approccio.

3.2

Country Pavilion

Informazione, formazione e «matchmaking» per un gruppo determinato di imprese in collaborazione con una determinata BSO, potenzialmente efficace, presente nel Paese partner, quale ad esempio un'organizzazione nazionale o subnazionale di promozione del commercio (pubblica o privata) oppure una camera di commercio.

Gli obiettivi sono: trasferimento di conoscenze, assistenza attiva e ampliamento delle risorse della BSO nella sua attività di promozione delle esportazioni (nello specifico per quanto concerne le «buying & sourcing missions»), partecipazione alle «selling missions» e organizzazione autonoma e partecipazione alle fiere internazionali in Europa.

3.3

Systemic Market Development (SMD)

Sostegno alle imprese in grado di esportare, in collaborazione con le BSO presenti nel Paese partner con competenze già ampiamente consolidate e a partire da analisi delle lacune (situazione o eventuale crisi del mercato, problemi nel rapporto tra domanda e offerta ecc.). Il fine è quello di migliorare i processi produttivi, promuovere il design dei prodotti, trasmettere le conoscenze nel marketing e nell'attività di esportazione ecc. In questo modo sarà possibile aiutare un determinato settore produttivo in un determinato Paese ad affrontare gli ostacoli concreti, migliorando in tal modo le condizioni quadro per le imprese del settore in grado di esportare. Il mandatario interviene solo laddove, dall'analisi delle lacune, risulta evidente la sua posizione ideale per assolvere un determinato compito. Un intervento SMD deve creare un potenziale per le PMI affinché queste ultime possano crescere a lungo termine (aumento del fatturato, creazione di posti di lavoro).

I tre progetti d'intervento con le relative prestazioni e condizioni sono contenuti nel documento Proposal for the Swiss Import Promotion Programme SIPPO ­ Mandate Phase 2012­2015, consultabile nell'allegato 1. Le attività menzionate qui sopra saranno definite dal committente e dal mandatario nel quadro della pianificazione annuale e della pianificazione finanziaria. Le prestazioni sono orientate in maniera specifica alle esigenze delle PMI nei Paesi in sviluppo per l'esportazione verso i mercati europei (UE e Svizzera).

Per questioni tecniche in merito al programma SIPPO, il committente può consultare il mandatario in un quadro adeguato e definibile da un punto di vista quantitativo.

4

Settori e Paesi d'intervento

L'allegato 2 del presente accordo di prestazioni fornisce l' elenco dei settori che beneficiano della promozione.

1566

Nella scelta dei Paesi d'intervento si darà la priorità alle tre categorie seguenti, in ordine decrescente: 1. Paesi prioritari SIPPO: si tratta dei Paesi d'intervento della SECO per i quali i mercati dell'UE e della Svizzera costituiscono un naturale sbocco per i loro prodotti in virtù della loro vicinanza geografica.

2. Altri Paesi SIPPO: si tratta dei Paesi d'intervento della SECO che attestano un minore legame con i mercati dell'UE e della Svizzera. Per determinati settori e prodotti (ad esempio specie rare di pesce provenienti dall'Asia, frutta e verdura tropicale) anche l'intervento in questi Paesi può essere proficuo.

3. Paesi complementari SIPPO: si tratta dei Paesi nei quali sono operativi la DSC o altri partner strategici della SECO (GIZ, UNIDO ecc.) e il mandatario ha già progetti in corso o in procinto di essere conclusi.

L'elenco dei Paesi d'intervento è consultabile nell'allegato 3. Ci potranno essere degli adeguamenti in base a eventuali modifiche nel nuovo messaggio concernente la cooperazione internazionale1 per gli anni 2013­2016. Le modifiche, debitamente giustificate e introdotte in seguito a consultazioni, nella scelta dei settori e dei Paesi possono essere effettuate nel corso delle riunioni periodiche di controllo e devono essere decise di comune accordo.

5

Cooperazione e collaborazione con terzi

Nei capitoli seguenti vengono definite le condizioni quadro e gli oneri così come i principi più importanti della collaborazione tra le parti contraenti.

5.1

Sussidiarietà

Le attività del mandatario intraprese al fine di adempiere alle prestazioni convenute integrano l'iniziativa privata.

Nel quadro del presente accordo di prestazioni, il mandatario concentra il suo intervento sulle prestazioni (a) fornite nell'interesse della Svizzera e (b) che non sono offerte in modo paragonabile da fornitori privati che hanno interessi commerciali.

Per la fornitura delle prestazioni il mandatario coinvolge fornitori privati, e a tale proposito, garantisce trasparenza nell'aggiudicazione di commesse a terzi.

1

Messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013­2016: credito quadro per l'Aiuto umanitario e il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), credito quadro per la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, credito quadro per la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI.

1567

5.2

Partner di cooperazione nei Paesi d'intervento

Le prestazioni nei Paesi d'intervento saranno fornite tramite le strutture seguenti: ­

BSO quali ad esempio organizzazioni locali per la promozione delle esportazioni, organizzazioni di categoria e associazioni economiche. Queste organizzazioni devono partecipare attivamente ai progetti (ad es. la redazione di schede informative sui settori, analisi preliminari, traduzioni ecc.);

­

partner di coordinamento per progetti specifici, esperti locali e internazionali e facilitatori.

5.3

Cooperazione con altri progetti del committente

Nella fase di preparazione e pianificazione dei programmi del committente, il mandatario è tenuto a collaborare attivamente nell'ambito della promozione del commercio, laddove è prevista una cooperazione con la promozione delle importazioni.

La SECO coordina la cooperazione e informa il mandatario in merito agli sviluppi del progetto.

Gli obiettivi della cooperazione sono: ­

coordinare i programmi di attività con tutte le organizzazioni coinvolte al fine di sfruttare sinergie e vantaggi comparativi;

­

raggiungere un accordo in merito alla suddivisione delle competenze e all'impegno finanziario;

­

garantire uno scambio regolare di informazioni;

­

coordinare le attività con i partner del committente nell'ambito dei progetti in corso.

Lo scambio di informazioni tra le parti contraenti si svolge nell'ambito delle attività di gestione (cfr. n. 7.2) e, nei Paesi d'intervento, innanzitutto tra i capiprogetto, i facilitatori e le rappresentanze svizzere all'estero2.

Se dalle attività aggiuntive derivano costi superiori all'importo massimo definito dal presente accordo di prestazioni, tali costi devono essere compensati tramite la rinuncia a un'attività pianificata o essere approvati e finanziati separatamente dai partner coinvolti. Le attività supplementari devono svolgersi di comune accordo ed essere in diretta correlazione con il presente accordo di prestazioni (cfr. n. 3).

5.3.1

Cooperazione in Svizzera

Nella fornitura delle prestazioni, ai capiprogetto del mandatario vengono affiancati organi consultivi specializzati i quali fungono da interlocutori, mentori e da preziosa chiave d'accesso ai settori coinvolti. Tali organi dispongono dell'esperienza necessaria e di una buona rete di conoscenze nel settore a loro assegnato. Gli organi consultivi specializzati si incontrano regolarmente per scambiare opinioni ed esperienze insieme ai capiprogetto del mandatario. Il committente può inviare al massi2

SECO servizi esterni, uffici di cooperazione e ambasciate, cfr. n. 5.3.2.

1568

mo due rappresentanti permanenti all'ultimo incontro dell'anno («Steering Committee»). Nel caso l'organo consultivo e/o la SECO esprimano la necessità di partecipare agli altri incontri, i due rappresentanti permanenti possono parteciparvi.

5.3.2

Cooperazione con altri servizi svizzeri all'estero

Le prestazioni fornite nell'ambito del presente accordo di prestazioni vengono offerte ed eseguite nei Paesi d'intervento in stretto coordinamento e in stretta cooperazione con la rete esterna della Confederazione Svizzera, in particolare con i servizi esterni della SECO e con gli uffici di cooperazione. Nel caso non fossero presenti istituzioni di questo tipo, l'interlocutore sul posto è l'ambasciata svizzera.

5.3.3

Coordinamento della presenza sul mercato

Il mandatario è responsabile, in quanto «Centro di promozione dell'economia esterna», dell'attuazione della promozione delle esportazioni, della promozione della piazza economica e delle importazioni a favore dei Paesi in sviluppo e in transizione. In quanto tale coordina le sue prestazioni nell'ambito dei tre mandati di prestazioni della SECO.

6

Modalità di cooperazione

Nei capitoli seguenti vengono definite le condizioni quadro e gli oneri nonché i principi più importanti della collaborazione tra le parti contraenti.

6.1

Indennità finanziaria

Il budget comprende un importo totale di 24 milioni di franchi. Se la valutazione intermedia, prevista per la fine del 2013, ha un esito positivo, il contributo può essere aumentato di 3,6 milioni di franchi arrivando a un importo massimo di 27,6 milioni di franchi. I criteri per una valutazione intermedia con esito positivo sono elencati nel numero 7.3.3.

Si tratta di un importo massimo ai sensi di un massimale di spesa che copre tutti i costi prevedibili per le attività indicate nel numero 3 e che non può essere superato.

Le indennità annuali sono le seguenti: 2012

Contributo ampliato (27,6 mio. fr.)

Contributo base (24 mio. fr.)

7 mio. fr.

2013

7,7 mio. fr.

2014

2015

6,9 mio. fr.

6 mio. fr.

5 mio. fr.

4,3 mio. fr.

1569

Nel quadro del programma annuale il mandatario indica l'impiego dei mezzi finanziari per le attività, a seconda del settore e dei Paesi d'intervento (cfr. n. 7.3).

6.2

Indennità

Per l'attribuzione dei fondi federali nell'ambito del presente accordo di prestazioni valgono le regole seguenti.

6.2.1

Chiara attribuzione dei mezzi finanziari

I fondi federali devono essere impiegati in base allo scopo prefissato e nell'importo corrispondente. Non è consentita una sovvenzione incrociata interna con altri mandati assegnati dalla Confederazione al mandatario.

6.2.2

Finanziamento di base

I fondi federali s'intendono come finanziamento di base e devono essere integrati con ulteriori entrate del mandatario. Il mandatario è tenuto a generare ulteriori entrate nell'ambito del progetto d'intervento «SIPPO Pavilion», ad esempio tramite sponsor o prestazioni fatturabili. Nel rapporto annuale il mandatario riporta le entrate ulteriori che ha generato.

6.2.3

Modalità di versamento

Il contributo annuale della Confederazione viene versato al mandatario dietro sua richiesta, in anticipo e con scadenza trimestrale. Gli importi parziali in scadenza sono determinati in base al programma annuale e al budget del mandatario. Tali importi vengono definiti dal mandatario e dal committente al massimo entro l'inizio dell'anno per l'anno in corso.

6.2.4

Proventi e rimborsi

Eventuali proventi e rimborsi derivanti dalle attività svolte nell'ambito del presente accordo di prestazioni devono essere registrati e utilizzati anch'essi per l'esecuzione del presente accordo di prestazioni.

6.2.5

Riserva di finanziamento

Il Parlamento approva i crediti quadro pluriennali e, in caso di tagli decisi da quest'ultimo, i fondi federali annui possono risultare inferiori. Di ciò si deve tener conto nell'elaborazione dei relativi programmi annuali. Secondo il numero 11.1, una riduzione considerevole dei fondi federali implica una rinegoziazione del presente accordo di prestazioni.

1570

6.2.6

Imposta sul valore aggiunto

La base legale del presente accordo di prestazioni è costituita dalla legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e dalla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1) e l'obiettivo è di fornire sostegno mirato, formazione e consulenza alle PMI presenti nei Paesi partecipanti al programma, al fine di migliorare le possibilità di esportazione in Europa, inclusa la Svizzera. Le prestazioni fornite nell'ambito del presente accordo di prestazioni sono generalmente soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 3 lett. c LIVA); tuttavia il luogo cui la prestazione di servizi è destinata si trova all'estero (art. 8 cpv. 2 lett. g LIVA) e dunque non sono soggette a imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA). Il mandatario è pertanto giustificato a far valere le imposte precedenti fatturategli, in relazione a tale attività (art. 28 segg. LIVA).

6.2.7

Impiego dei fondi federali non utilizzati

In linea di principio i fondi federali ogni esercizio devono essere impiegati per lo scopo prefissato. I mezzi finanziari della Confederazione non utilizzati per un dato esercizio vengono ricollocati a uno scopo ben preciso. Queste risorse saranno utilizzate negli anni successivi e vengono indicate espressamente nel programma annuale e nel rendiconto.

6.2.8

Impiego discontinuo dei fondi federali

Al termine del presente accordo di prestazioni, il mandatario restituisce al committente i fondi federali in eccedenza. La restituzione dei fondi avviene dopo il pagamento di tutti i debiti arretrati, al massimo entro sei mesi dal termine del presente accordo di prestazioni. Se l'accordo viene rinnovato o prolungato, i fondi federali in eccedenza possono essere riutilizzati per uno scopo ben preciso.

6.2.9

Spese di viaggio

Le spese di viaggio sono disciplinate dalle direttive dell'Osec sui viaggi d'affari con trasferimento in aereo (cfr. allegato 6).

6.2.10

Tariffe per mandati esterni

Il mandatario si adopera per adeguare le tariffe per l'attribuzione dei mandati a subfornitori di prestazioni alle tariffe applicate dal committente per mandati simili nel settore della cooperazione allo sviluppo.

1571

7

Gestione, monitoraggio, valutazione

7.1

Governo societario

Il committente è l'organo federale responsabile della promozione delle importazioni.

Il committente controlla e assicura il rispetto del presente accordo di prestazioni da parte del mandatario ed è inoltre responsabile del controllo politico, mentre il mandatario è responsabile del controllo strategico e operativo.

Per quanto concerne il governo societario, il mandatario osserva i principi seguenti: ­

Principio di base: nell'ambito del presente accordo di prestazioni e delle basi legali vigenti, spetta al mandatario definire la strategia al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Il mandatario s'impegna ad adempiere il presente accordo di prestazioni rispettando i termini previsti, il principio della trasparenza dei costi e un alto livello qualitativo.

­

Trasparenza dei costi: al fine di garantire la trasparenza nella contabilità, il mandatario redige un conto profitti e perdite indicando le categorie, le voci e le unità di costo, in modo da distinguere chiaramente i mandati. Le unità di costo (sub-attività) includono, oltre ai costi diretti (margine di contribuzione di primo livello), i costi per il personale (margine di contribuzione di secondo livello) e i costi generali computabili (margine di contribuzione di terzo livello). Nell'ambito del programma annuale, il mandatario indica inoltre le modalità d'impiego delle risorse in base ai settori e ai Paesi.

Al fine di verificare l'impiego delle risorse per ogni progetto d'intervento (ovvero al massimo il 47 % per il «SIPPO Pavilion» e almeno il 53 % per il «Country Pavilion» e il «Systemic Market Development») si consulta il calcolo della dotazione del budget («phase budget») secondo l'allegato 7. Una prima verifica del «phase budget» avviene in occasione della prima riunione di controllo (marzo 2012).

7.2

Gestione

In merito alla gestione del presente accordo di prestazioni sono previste le operazioni seguenti.

7.2.1

Riunioni di controllo

Due volte all'anno si tengono due riunioni formali di controllo (a marzo e a novembre): nella prima viene approvato il rapporto annuale e nella seconda viene effettuato l'esame intermedio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nell'anno in corso e viene discusso il programma annuale per l'anno successivo. Le decisioni vengono fissate per scritto.

1572

7.2.2

Scambio informale

Lo scambio regolare d'informazioni può avvenire per telefono, o se necessario, di persona. Questa modalità può essere utile nel caso di discussioni in merito a recenti sviluppi nell'ambito delle attività progettuali o in merito ai risultati ottenuti dalle missioni.

7.3

Monitoraggio e valutazione

Le operazioni di monitoraggio e valutazione vengono effettuate tramite gli strumenti seguenti.

7.3.1

Programma annuale

Il programma annuale (redatto in inglese) indica le attività pianificate nei diversi Paesi e settori con i progetti da realizzare nell'anno successivo. Nel caso del «Systemic Market Development», la cosiddetta «gap analysis» fornisce indicazioni sugli interventi che devono essere pianificati.

7.3.2

Rendiconto

Il mandatario garantisce al committente informazioni complete e periodiche, nel rispetto dei termini prefissati nonché un rendiconto trasparente. Due volte all'anno il mandatario redige, in base ai «Key Performance Indicators» (KPI) e al «Logframe» (cfr. allegato 5), un rapporto (in inglese) sulle attività svolte nell'ambito della promozione delle importazioni (rapporto annuale e rapporto intermedio come parte del sistema di rendiconto). Il rapporto fornisce informazioni in merito allo stato di avanzamento del mandato, alle tappe successive in programma, agli eventuali problemi così come ad altri aspetti importanti per la riuscita del mandato e per la sua attuazione entro i termini prefissati. Il programma annuale contiene inoltre il rendiconto finanziario.

7.3.3

Valutazioni

La valutazione intermedia degli obiettivi prefissati entro la fine del 2013 dimostrerà se ci sono le condizioni per un eventuale aumento del budget a 27,6 milioni di franchi durante i quattro anni del mandato. A seconda del Paese e del settore saranno effettuate «gap analyses» ed elaborati i relativi documenti strategici e le proposte concrete d'intervento. Le esperienze particolarmente positive, ma anche quelle negative, dimostrano in che misura sono efficaci i nuovi strumenti d'intervento.

La valutazione conclusiva fornisce informazioni in merito alla riuscita e costituisce la base per definire le modalità di eventuali collaborazioni future. La valutazione permetterà di analizzare il mandato secondo i criteri seguenti: rilevanza, efficacia, efficienza, sostenibilità e impatto. I costi delle valutazioni sono a carico del committente.

1573

7.4

Documentazione e diritto di consultazione

Il mandatario documenta in modo chiaro e verificabile tutte le operazioni effettuate nell'ambito del presente accordo di prestazioni. Il mandatario garantisce l'accesso a tutta la documentazione, agli archivi e ai libri contabili, sia al committente sia agli autori esterni delle valutazioni incaricati dal committente.

Il committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di procedere a un audit interno o esterno. I costi sono a carico di quest'ultimo.

Nel caso di controlli da parte del committente, della revisione interna del committente, del Controllo federale delle finanze o di terzi incaricati da questi ultimi, il mandatario è tenuto a mettere a disposizione, in qualsiasi momento, tutta la documentazione relativa al mandato.

7.5

Ulteriori obblighi del mandatario

7.5.1

Collaborazioni con terzi, attribuzione di mandati a sub-fornitori di prestazioni

Il mandatario documenta tutte le forme di collaborazione con terzi, intraprese nel quadro del presente accordo di prestazioni, e l'attribuzione di mandati a sub-fornitori di prestazioni. Il mandatario adotta, purché applicabili, le disposizioni della legge federale e della relativa ordinanza sugli acquisti pubblici. Su richiesta, il mandatario trasmette al committente i rapporti sulle collaborazioni con terzi e sull'attribuzione dei mandati a sub-fornitori di prestazioni.

7.5.2

Ulteriori mandati

Il mandatario può fornire ulteriori servizi non espressamente contemplati nel presente accordo di prestazioni e accettare mandati, purché questi siano oggettivamente connessi all'accordo di prestazioni. In questo caso il mandatario garantisce l'assenza di sovvenzioni incrociate e informa il committente prima di accettare ulteriori servizi o nuovi mandati. Il committente informa il mandatario in merito a un'eventuale incompatibilità con il presente accordo di prestazioni entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte del mandatario. Nel caso non venisse raggiunto alcun accordo tra il committente e il mandatario, si applica la procedura per la composizione delle controversie, in base ai criteri descritti nel numero 12.

8

Proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'adempimento del presente accordo appartengono al committente.

1574

9

Condizionalità politica

La politica interna ed estera della Svizzera e dei Paesi beneficiari si basa sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, così come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Quest'ultima costituisce un elemento fondamentale della collaborazione tra la Svizzera e i Paesi beneficiari.

In caso di violazioni di tale principio fondamentale da parte di uno di questi ultimi, il committente informa il mandatario sulla situazione e sulle misure previste.

In caso di violazione prolungata o di mancato raggiungimento di un accordo con lo Stato beneficiario, il mandatario ha il diritto di sciogliere il presente accordo di prestazioni come previsto nel numero 11.2.

10

Clausola anticorruzione

Il mandatario s'impegna a non offrire vantaggi a terzi, direttamente o indirettamente, né ad accettare doni, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, oppure a procurare vantaggi o a farsi promettere vantaggi, per sé o per altri, considerati o potenzialmente considerabili come atti illeciti, o come pratica di corruzione.

11

Modifiche, scioglimento e rinnovo

L'assegnazione del presente accordo di prestazioni da parte del committente e il finanziamento delle attività di promozione delle importazioni sono validi per quattro anni, ovvero fino al 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda le modifiche, lo scioglimento e il rinnovo del presente accordo di prestazioni, il committente e il mandatario convengono i punti seguenti.

11.1

Modifiche

Le modifiche del presente accordo di prestazioni possono essere richieste da parte del committente e del mandatario in funzione della necessità accertata, di norma nell'ambito del programma da redigere annualmente.

Le richieste di modifica del presente accordo di prestazioni vengono convenute per iscritto dalle Parti contraenti e necessitano dell'approvazione reciproca.

In caso di riduzione di oltre il 20 per cento dei fondi federali messi a disposizione per il presente accordo di prestazioni, quest'ultimo viene rinegoziato.

1575

11.2

Scioglimento

Ciascuna delle Parti contraenti è autorizzata a sciogliere anticipatamente e per motivi gravi il presente accordo di prestazioni. Nella fattispecie si parla di motivo grave se: ­

è violata gravemente una disposizione contrattuale;

­

viene aperta la procedura di fallimento nei confronti del mandatario oppure quest'ultimo presenta domanda di moratoria concordataria o entra in liquidazione;

­

il mandatario dichiara lo stato di liquidazione;

­

il mandatario è confrontato con il sequestro dei suoi beni;

­

per i motivi di cui al numero 9 (condizionalità politica).

Prima dello scioglimento per violazione grave di una disposizione contrattuale, la Parte intenzionata a sciogliere l'accordo comunica per scritto all'altra Parte la violazione contrattuale fissando un termine ragionevole con minaccia di scioglimento senza preavviso dell'accordo di prestazioni, se non si rimedia alla violazione entro il termine prefissato. Negli altri casi non è necessario un termine preliminare. In caso di scioglimento anticipato, gli altri diritti, compreso il risarcimento dei danni, rimangono intatti.

11.3

Rinnovo

Rinnovo: le Parti contraenti rispettano la necessità di pianificare con maggiore sicurezza e pertanto iniziano a negoziare tempestivamente (con almeno 12 mesi di anticipo) un eventuale rinnovo del presente accordo di prestazioni.

Non rinnovo: il committente rimborsa al mandatario le spese comprovate, non ancora ammortizzate e derivanti dal mancato rinnovo del presente accordo di prestazioni. La condizione necessaria è che: ­

la causa del non rinnovo non sia una violazione contrattuale da parte del mandatario;

­

i relativi costi derivino dall'esecuzione accurata e fedele del mandato affidato al mandatario e sono pertanto inevitabili.

Sono esclusi ulteriori diritti avanzati dal mandatario nei confronti del committente a causa del mancato rinnovo dell'accordo di prestazioni.

12

Composizione delle controversie

Il presente accordo di prestazioni è disciplinato dal diritto svizzero. Per la composizione delle controversie nell'ambito del presente accordo di prestazioni, si stabilisce una procedura preventiva di composizione delle controversie, descritta nei numeri 12.1­12.3.

1576

12.1

Controversie tra le Parti contraenti

Per le controversie tra le Parti contraenti in seguito a violazioni dei diritti e doveri del presente accordo di prestazioni si cerca in via preventiva una composizione amichevole. In tal caso a fungere da interlocutori sono il Consiglio di vigilanza per il mandatario e il direttore nel caso del committente. Qualora non si possa raggiungere alcun accordo, la protezione giuridica è disciplinata dalle disposizioni generali in materia di organizzazione giudiziaria federale.

12.2

Divergenze tra il mandatario e altri servizi federali

In caso di eventuali divergenze tra il mandatario e altri servizi federali, il mandatario informa tempestivamente il committente e si avvale della procedura di eliminazione delle divergenze.

12.3

Azioni legali nei confronti del mandatario da parte di terzi interessati

Nel caso di azioni legali da parte di terzi interessati nei confronti del mandatario per violazioni delle disposizioni di legge vigenti, si applica la seguente procedura: 1.

in primo luogo l'attore si rivolge al Consiglio di vigilanza del mandatario. Se non viene raggiunto un accordo tra il Consiglio di vigilanza del mandatario e l'attore, quest'ultimo può sottoporre il caso al committente;

2.

il committente verifica l'azione legale contro il mandatario e accerta la legittimazione dell'azione legale così come la fattispecie della (eventuale) violazione;

3.

successivamente il committente sente l'attore e il mandatario e si adopera per trovare un accordo in via amichevole;

4.

se non può essere raggiunto un accordo, il committente propone, se necessario, misure adeguate al Consiglio di vigilanza del mandatario;

5.

se le misure proposte dal committente influenzano in maniera sostanziale l'esecuzione o il contenuto del presente accordo di prestazioni oppure sono atte a modificare in maniera sostanziale l'accesso al mercato e/o i servizi forniti dal mandatario, il presente accordo di prestazioni deve essere modificato e/o integrato di comune accordo tra le Parti contraenti (cfr. n. 11.1).

Se il Consiglio di vigilanza del mandatario non è d'accordo con le misure necessarie proposte dal committente, si applica il procedimento in caso di controversia tra le Parti contraenti descritto nel numero 12.1, oppure ciascuna delle Parti può sciogliere il presente accordo di prestazioni come descritto nel numero 11.2.

1577

13

Componenti

I seguenti allegati sono parte integrante del presente accordo di prestazioni: 1.

Proposal for the Swiss Import Promotion Programme SIPPO ­ Mandate Phase 2012­2015

2.

Elenco dei settori che beneficiano della promozione

3.

Elenco dei Paesi d'intervento

4.

Selezione delle aziende

5.

Logframe

6.

Direttive dell'Osec sui viaggi d'affari con trasferimento in aereo

7.

Phase Budget

In caso di incoerenze, le disposizioni del presente accordo di prestazioni hanno la precedenza rispetto agli allegati. Inoltre si tiene conto degli allegati in base all'ordine in cui sono inseriti.

14

Varie

Il mandatario s'impegna ad attuare l'accordo in totale indipendenza, nel rispetto degli interessi pubblici ed evitando favori personali.

Il mandatario accetta di risarcire il committente per qualsiasi danno o perdita che egli ha causato trascurando i suoi compiti o violando il presente accordo.

Il committente, con l'esplicito consenso del mandatario, può informare in merito al contenuto del presente accordo, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione specifica, il finanziamento o l'indennizzo, nonché il nome e l'indirizzo del mandatario, conformemente alla legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).

Le attività finanziate con le risorse del presente accordo di prestazioni sono designate con l'espressione «Swiss Import Promotion Programme». La SECO si riserva il diritto d'autore per i marchi «SIPPO» e «Swiss Import Promotion Programme».

Entrambi i marchi possono essere utilizzati dal mandatario in via esclusiva e a titolo gratuito durante l'esecuzione del presente accordo di prestazioni.

Il mandatario prende atto che il committente valuta la qualità delle prestazioni fornite in base alle disposizioni dell'articolo 13a della legge federale sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e dell'articolo 16 della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Esso si dichiara d'accordo sul fatto che questi dati vengano elaborati all'interno della SECO secondo le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). In base alla LPD, il mandatario ha inoltre il diritto di prendere visione delle valutazioni.

Il presente accordo di prestazioni è stato redatto in due originali in lingua tedesca. Il mandatario e il committente sono in possesso ciascuno di un esemplare dell'accordo.

È fatta salva la concessione dei crediti da parte delle Camere federali.

1578

15

Entrata in vigore e durata

Il presente accordo di prestazioni entra in vigore con la firma da parte di entrambe le Parti contraenti ed è valido fino al 31 dicembre 2015.

Berna, 19 dicembre 2011

Zurigo, 11 gennaio 2012

Per la Confederazione Svizzera:

Per l'Osec:

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch Direttrice Segreteria di Stato dell'economia SECO

Ruth Metzler Presidente del Consiglio di vigilanza

Berna, 19 dicembre 2011

Zurigo, 3 gennaio 2012

Per la Confederazione Svizzera:

Per l'Osec:

Beatrice Maser Mallor Capo Cooperazione e sviluppo economici Segreteria di Stato dell'economia SECO

Daniel Küng CEO

1579

Allegato 1

Proposal for the Swiss Import Promotion Programme SIPPO ­ Mandate Phase 2012­2015 Si veda il documento a parte all'indirizzo: www.seco-cooperation.admin.ch/themen/handel/01122/index.html?lang=it

1580

Allegato 2

Elenco dei settori che beneficiano della promozione L'elenco seguente dei settori che beneficiano della promozione è esaustivo. Non verranno infatti inseriti ulteriori settori fino al 2015. L'elenco può essere adeguato d'intesa con il committente sulla base di un consenso reciproco.

­

Derrate alimentari Piante utili, coltivate o raccolte. Pesci e frutti di mare pescati o d'allevamento. Il mercato di sbocco è rappresentato dall'industria alimentare e dal commercio all'ingrosso e al dettaglio. L'industria farmaceutica e cosmetica sono mercati secondari.

­

Abbigliamento in generale, alpaca e accessori di moda Prodotti d'abbigliamento (prodotti tessili realizzati a telaio e lavorati a maglia) per donne, uomini e bambini; accessori di moda nel settore commerciale. I prodotti tessili lavorati a maglia e l'abbigliamento in tessuto jersey derivati da materiali speciali, quali il cotone Pima, la lana d'alpaca e di lama, si collocano nel mercato dei beni di lusso.

­

Tessili di uso domestico Tessili di uso domestico di buona qualità (design e lavorazione), sia per l'interno che per l'esterno. Di preferenza i prodotti finiti e lavorati accuratamente, in linea con le tendenze attuali e prodotti con materiali naturali.

­

Decorazioni d'interni, mobili per la casa e da giardino Mobili di buona qualità (design e lavorazione) per l'arredamento d'interni e per l'esterno. Saranno privilegiati i prodotti di aziende con le certificazioni di sostenibilità (FSC, CoC, PEFC, Piano d'azione FLEGT).

­

Prodotti artigianali L'attenzione sarà rivolta ai prodotti di buona qualità (design e lavorazione), che si collocano nei segmenti di prezzo medio-alti e confezionati con materie prime locali. Saranno privilegiate inoltre le aziende con certificazioni di sostenibilità o in grado di attestare che la propria produzione rispetta i principi della sostenibilità.

­

Prodotti tecnici e software Industria di distribuzione, industria di lavorazione dei metalli e della plastica, subfornitura automobilistica, costruzioni e materiali da costruzione, prodotti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, servizi engineering (design editing / revision, detail engineering) e manufacturing, imprese di servizi alla produzione. Nel settore software beneficiano della promozione le soluzioni settoriali e le applicazioni software e web.

1581

­

Legno per applicazioni tecniche Prodotti del legno per l'edilizia, per le rifiniture interne e per l'esterno, altri prodotti del legno (finestre, porte, rivestimenti, parquet ecc.). Prodotti del legno di aziende con certificazioni di sostenibilità (FSC, PEFC, Piano d'azione FLEGT) beneficiano della promozione in modo prioritario.

­

Turismo Beneficiano della promozione le aziende che puntano al turismo equo e sostenibile e s'impegnano attivamente per attuarlo. Vengono scelti i Paesi d'intervento nei quali lo Stato e/o il settore privato promuovono un turismo equo e sostenibile.

1582

Allegato 3

Elenco dei Paesi d'intervento L'elenco seguente può essere adeguato d'intesa con il committente sulla base di un consenso reciproco.

­

Albania

­

Bolivia

­

Bosnia ed Erzegovina

­

Cambogia

­

Colombia

­

Egitto

­

Ghana

­

Indonesia

­

Kosovo

­

Laos

­

Macedonia

­

Nepal

­

Perù

­

Serbia

­

Sudafrica

­

Tunisia (dal 2013)

­

Ucraina

­

Vietnam

1583

Allegato 4

Selezione delle aziende La selezione diretta delle aziende per la promozione delle importazioni per i progetti «SIPPO Pavilion» e «Country Pavilion» viene effettuata secondo i criteri seguenti: a)

Il programma di promozione delle importazioni coinvolge le piccole e medie imprese (PMI): ­ che dispongono di prodotti che possono essere esportati nei Paesi dell'UE e in Svizzera e che hanno esperienza nell'esportazione; ­ che non hanno a disposizione il know-how o le risorse (finanziarie, di marketing o una rete di contatti) per organizzare autonomamente l'accesso al mercato europeo (incluso il mercato svizzero); ­ per le quali il sostegno tramite attività d'informazione, consulenza e/o mediazione di contatti può avere successo sul mercato; ­ che sono intenzionate e motivate a ottimizzare i propri prodotti e processi aziendali; ­ che si dichiarano pronte e dunque s'impegnano a contribuire finanziariamente in caso di partecipazione ai SIPPO Pavilion.

b)

È necessario verificare che le aziende non abbiano già partecipato, autonomamente o con il sostegno di un programma (ad esempio il CBI), a fiere specializzate organizzate nell'UE o in Svizzera.

c)

La partecipazione con proprie risorse da parte delle aziende che beneficiano della promozione aumenta nel corso dell'attuazione del programma. L'attività di matchmaking presuppone una partecipazione ai costi da parte delle aziende.

d)

Un'azienda può partecipare alle attività del programma al massimo per quattro anni e prendere parte a tre fiere. Già durante la fase di selezione delle aziende si cerca di individuare quelle che dispongono del potenziale necessario per proseguire autonomamente, entro un termine prefissato, l'attività di esportazione.

e)

Sarà data la priorità alle aziende che: ­ rispettano gli standard sociali e ambientali o si impegnano ad attuarli; ­ rispettano standard di qualità internazionali elevati o si impegnano ad attuarli; ­ promuovono la creazione di valore aggiunto locale dei propri prodotti; ­ hanno sancito i principi della sostenibilità nell'orientamento della propria strategia e si impegnano ad attuarli in maniera proattiva.

Per il progetto «SMD» è possibile derogare all'elenco dei criteri che precede.

1584

Allegato 5

Logframe Strategy of Intervention

Key Performance Indicators

Aggregated Impacts3

Aggregated Impact Indicator

Means of Verification

1. Poverty Reduction

1. ­ GDP/capita (in PPP) increase

2. Economic development

2. ­ Gini coefficient increase

1. ­ UNDP Human Development Report ­ Word Bank Development Report 2. ­ idem, MDG reports

3. Employment increase

3. ­ Decrease in unemployment, in grey economy employment 4. ­ Trade/GDP increase

3. ­ National employment statistics 4. ­ UNCTAD reports

4. Integration of developing countries in world economy Impacts

1.­4.: Absence of a new major economic crisis, of war/political unrest in concerned countries, etc.

NB: for Aggregated impacts, there is clearly no attribution possible to SIPPO interventions, no matter their scope.

Impact Indicators

1. SMEs in partner countries 1. ­ Increase in turnover of program participants («SMEs») 1. ­ SP und CP: Questionnaires have sustainably improved at trade fair; questionnaires ­ Increase in SMEs' exports to the Swiss and European their economic performance 6 months after trade fair markets (at least 3.5 times the SP and CP (turnover, employment, investment per year) ­ SMD: reports by facilitaexports, etc.), hence their life tors on core group* ­ Increase in SMEs' employment expectancy ­ Number of SMEs adhering to relevant international standards.

3

External Factors (assumptions/risks)

­ Unfavourable export business climate for SMEs in partner countries ­ Unfavourable world economic situation ­ Currency/exchange rate risk

SIPPO is not obliged to report figures on aggregated impacts (gap of attribution too high). SECO collects these data in its own statistics and provides them if needed.

1585

Strategy of Intervention

2. Swiss and European importers have enhanced their competitiveness due to better sourcing opportunities Outcomes 1. SMEs in partner countries have established mutually beneficial stable business relationships to importers in the EU and Switzerland 2. SMEs in partner countries have improved their export competences with regard to the Swiss and EU market 3. Local BSOs are capable of providing export related services to SMEs in partner countries

1586

Key Performance Indicators

2. ­ Number of qualified contacts via (a) information from SIPPO office at OSEC or (b) trade fairs

Means of Verification

External Factors (assumptions/risks)

2. ­ CRM * Aggregation of impact in SMD approach difficult

­ Prohibitively high import barriers or even import bans from CH/EU;

1. ­ SP und CP: questionnaires 6 months after trade fair

­ Unfavourable export business climate for SMEs in partner countries ­ Declining relevance of EU/ CH market for exporters ­ Currency/exchange rate risk ­ Fluctuations of staff at BSO ­ Low commitment of BSO due to too much donor support ­ BSO lack of own sources for service delivery

Outcome Indicators 1. ­ Binding offers submitted by SMEs through matchmaking activities

2. ­ 90 % of SMEs that have completed the SP or CP 2. ­ CRM program have written export strategies (containing e.g.

objectives based on market, logistic, packaging etc.

requirements) after the end of the cooperation period with SIPPO 3. ­ BSO are step by step fulfilling all necessary export 3. ­ Rating of agreement related functions of an ideal BSO according to the agrefulfilment by SIPPO ements of each sector program.

program managers

Allegato 6

Direttive dell'Osec sui viaggi d'affari con trasferimento in aereo (Stato 10.11.2011)

1. Principi 1.1

Applicabilità I viaggi d'affari devono essere effettuati solo se la destinazione non può essere raggiunta in altro modo (ad esempio tramite telefono, Internet o videoconferenza).

1.2

Mezzi di trasporto La scelta del mezzo di trasporto deve ricadere sull'opzione più conveniente e più efficiente.

1.3

Agenzie di viaggio I voli devono essere prenotati tramite l'agenzia di viaggio partner designata.

1.4

Autorizzazione prima della prenotazione Prima della prenotazione definitiva è necessario chiedere l'autorizzazione.

La liberazione del budget da parte di un membro della direzione con la chiara indicazione del volo o dei viaggi elencati nell'accordo sugli obiettivi del collaboratore vale come autorizzazione. Per il settore delle fiere è competente per la liberazione del budget la Trade Show and Project Commission (MPK).

Se non è disponibile un budget è necessario chiedere un'offerta che sarà autorizzata da un membro della direzione.

1.5

Prenotazioni anticipate Le prenotazioni per date già note in anticipo per eventi quali ad esempio le fiere devono essere effettuate il prima possibile per usufruire delle tariffe migliori.

1.6

Definizione delle modalità di viaggio prima della fissazione della data Al fine di usufruire delle tariffe aeree migliori, le modalità di viaggio devono essere chiarite prima di fissare la data.

1.7

Combinazione di viaggi privati e viaggi d'affari Di norma non è permesso combinare viaggi privati e viaggi d'affari. Le eventuali eccezioni vengono autorizzate dal caposettore.

1.8

Norme per eventuali vantaggi o svantaggi Chi intraprende il viaggio non può trarre vantaggi economici dal viaggio e analogamente non deve subire svantaggi finanziari.

1587

1.9

Conto miglia, punti bonus, premi Le miglia accumulate, i punti bonus, i premi ecc. accumulati grazie ai viaggi d'affari e accreditati dalla compagnia aerea al collaboratore devono essere utilizzati per scopi aziendali. L'agenzia di viaggio è tenuta a osservare scrupolosamente questa disposizione.

1.10

Spese di assicurazione I collaboratori dell'Osec beneficiano di un'assicurazione sul bagaglio. Non possono essere detratte ulteriori voci di spesa per assicurazioni.

1.11

Violazione delle disposizioni per i viaggi d'affari L'agenzia di viaggio è tenuta a osservare scrupolosamente le disposizioni per i viaggi d'affari dell'Osec e a segnalare eventuali violazioni al caposervizio del Management Services.

Le spese derivanti da eventuali violazioni possono essere addebitate direttamente a chi effettua il viaggio.

2. Prenotazione 2.1

Prenotazione online/offline I voli diretti in economy class tra destinazioni in Europa vengono prenotati direttamente dal collaboratore tramite l'applicazione online (la compilazione della Travel Request Form non è necessaria).

Le prenotazioni per i voli in business class e per i voli non diretti per destinazioni in Europa o oltreoceano devono essere effettuate tramite l'agenzia di viaggio. A quest'ultima deve essere inoltrata per e-mail la relativa richiesta (mediante Travel Request Form).

2.2

Offerta e prenotazione Tutte le prenotazioni devono essere effettuate tramite un'agenzia di viaggio partner. Quest'ultima offre sempre l'opzione più conveniente disponibile.

2.3

Autorizzazione del viaggio Se l'importo totale per ogni viaggio (volo) supera i 7000 franchi, il viaggio deve essere autorizzato anche da un membro della direzione (cfr. n. 1.4). Se il viaggio non viene autorizzato, le prenotazioni già effettuate devono essere annullate.

2.4

Prenotazione ed emissione del titolo di viaggio Dopo l'approvazione, l'agenzia di viaggio emette il titolo di viaggio definitivo. Tutte le modifiche effettuate prima della partenza e che causerebbero una spesa equivalente o superiore a 500 franchi devono essere autorizzate dal membro competente della direzione.

1588

2.5

Modifiche durante il viaggio Le modifiche nel corso del viaggio possono essere effettuate esclusivamente dall'agenzia di viaggio partner designata. Al di fuori dell'orario di lavoro bisogna contattare il servizio di assistenza dell'agenzia di viaggio, ma solo nei casi più urgenti e se possibile durante gli orari di ufficio.

2.6

Annullamento e smarrimento del titolo di viaggio Gli eventuali annullamenti devono essere comunicati all'agenzia di viaggio per evitare inutili costi aggiuntivi a causa della mancata partenza.

2.7

Fatturazione Dopo l'emissione del biglietto, la persona che ha effettuato la prenotazione riceve per e-mail dall'agenzia di viaggio la fattura in formato PDF. La fattura dev'essere stampata e vistata dalla persona competente a seconda delle competenze e trasmessa entro 10 giorni lavorativi al servizio contabile.

3. Direttive di viaggio 3.1

Voli L'Osec ha concluso accordi con diverse compagnie aeree. Per questo motivo l'agenzia di viaggio è tenuta a scegliere di preferenza i voli di queste compagnie aeree. La compagnia aerea di preferenza può essere indicata sulla richiesta di viaggio. La decisione definitiva in merito alla compagnia aerea con la quale prenotare il volo sottostà a ragioni di ordine economico e viene presa dall'agenzia di viaggio in funzione degli standard di sicurezza adottati dalla compagnia. Chi effettua il viaggio non gode del diritto di volare con una compagnia aerea di sua preferenza.

Per i voli con una durata prevista fino a quattro ore dev'essere sempre prenotato un biglietto nella classe più economica (economy class o classe di prenotazione più conveniente). Per i voli con una durata prevista superiore alle quattro ore per tratta, è possibile prenotare un posto in business class.

4. Obbligo d'informazione per le agenzie di viaggio 4.1

Norme sanitarie e d'ingresso L'agenzia di viaggio informa tempestivamente il centro di prenotazione sulle prescrizioni d'entrata e sanitarie in vigore (visto, vaccinazioni ecc.).

4.2

Rispetto delle direttive di viaggio L'agenzia di viaggio è tenuta a indicare ai collaboratori dell'Osec la corretta applicazione delle direttive di viaggio.

Le eventuali violazioni delle direttive di viaggio o i tentativi di abuso devono essere segnalati dall'agenzia di viaggio al caposervizio del Management Services.

1589

4.3

Standard di sicurezza della compagnia aerea Se per raggiungere una determinata destinazione dev'essere scelta una compagnia aerea che non risponde agli standard di sicurezza europei, l'agenzia di viaggio è tenuta a comunicarlo a chi effettua la prenotazione.

5. Disposizioni finali 5.1

Validità Le presenti direttive entrano in vigore per tutti i viaggi prenotati dal 1° luglio 2009.

5.2

Adeguamenti La direzione è autorizzata a inasprire o a precisare ulteriormente le presenti direttive in presenza di serie ragioni operative o economiche. Questa disposizione riguarda in particolar modo il numero 3, ma non si limita a quest'ultimo.

1590

Allegato 7

Phase Budget Facilitatori 2012

2013

2014

2015 # Interv.

Costi

2012

2013

2014

2015

# Facil.

Costi

Spese per Paese

Spese annuali 2012

2013

2014

2015

921 000

­ 100 000 ­ ­ ­ ­ ­ 100 000 ­ ­ ­ 24 000

­ 150 000 ­ ­ ­ ­ ­ 100 000 ­ ­ ­ 24 000

­ 125 000 ­ ­ ­ ­ ­ 100 000 ­ ­ ­ 24 000

­ 100 000 ­ ­ ­ ­ ­ 50 000 ­ ­ ­ 24 000

2 067 000

­ ­ 75 000 ­ 100 000 100 000 50 000 50 000 ­ ­ 100 000 48 000

­ ­ 100 000 ­ 100 000 100 000 100 000 100 000 ­ ­ 100 000 48 000

­ ­ 100 000 ­ 75 000 50 000 100 000 100 000 ­ ­ 100 000 48 000

­ ­ 75 000 ­ 50 000 50 000 25 000 25 000 ­ ­ 50 000 48 000

Progetto d'intervento Systemic Market Development (SMD) Costi per intervento/anno Albania Alpaca Abbigliamento Frutta e legumi Tecnologie d'informazione Mobili d'interno Prodotti in metallo Ingredienti naturali Prodotti bio Mobili da giardino Turismo Legno per applicazioni tecniche Totale per Paese Bosnia ed Erzegovina Alpaca Abbigliamento Frutta e legumi Tecnologie d'informazione Mobili d'interno Prodotti in metallo Ingredienti naturali Prodotti bio Mobili da giardino Turismo Legno per applicazioni tecniche Totale per Paese

1591

50 000 Costi per facilitatore/anno

2

3

2.5

2

2

2

2

1

1.5

2

2

1.5

2 2 1 1

2 2 2 2

1.5 1 2 2

1 1 0.5 0.5

2

2

2

1

0 9.5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16.5 0 0 7 0 6.5 6 5.5 5.5 0 0 7 37.5

825 000

1 875 000

1

2

1

2

1

2

24 000

1

2

4

8

96 000

192 000

Facilitatori

Bolivia Alpaca Abbigliamento Frutta e legumi Tecnologie d'informazione Mobili d'interno Prodotti in metallo Ingredienti naturali Prodotti bio Mobili da giardino Turismo Legno per applicazioni tecniche Totale per Paese Perù Alpaca Abbigliamento Frutta e legumi Tecnologie d'informazione Mobili d'interno Prodotti in metallo Ingredienti naturali Prodotti bio Mobili da giardino Turismo Legno per applicazioni tecniche Totale per Paese Macedonia Alpaca Abbigliamento Frutta e legumi Tecnologie d'informazione Mobili d'interno Prodotti in metallo Ingredienti naturali Prodotti bio Mobili da giardino Turismo Legno per applicazioni tecniche Totale per Paese

1592

2012

2013

2014

2

2

2

2

2015 # Interv.

2

2

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

2 2

2 2

1 2

1 1

2 1 1

2 1 1

2 0.5 0.5

1 0.5 0.5

0 6 7 0 0 7 3 3 0 0 0 26

Costi

2012

2013

400 000

200 000

1 300 000

2014

1

1

1

2015

1

1

1

# Facil.

2

2

1

1

4

Costi

48 000

48 000

96 000

Spese per Paese

Spese annuali 2012

2013

2014

2015

448 000

100 000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

100 000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

100 000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 24 000

100 000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 24 000

248 000

100 000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 24 000

100 000 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 24 000

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

1 396 000

­ 100 000 100 000 ­ ­ 100 000 50 000 50 000 ­ ­ ­ 24 000

­ 100 000 100 000 ­ ­ 100 000 50 000 50 000 ­ ­ ­ 24 000

­ 50 000 100 000 ­ ­ 100 000 25 000 25 000 ­ ­ ­ 24 000

­ 50 000 50 000 ­ ­ 50 000 25 000 25 000 ­ ­ ­ 24 000

Facilitatori

Serbia Alpaca Abbigliamento Frutta e legumi Tecnologie d'informazione Mobili d'interno Prodotti in metallo Ingredienti naturali Prodotti bio Mobili da giardino Turismo Legno per applicazioni tecniche Totale per Paese

2012

2013

2014

2015 # Interv.

2

2

1

1

2 2 2

2 2 2

1 1 1

0.5 0.5 0.5

0 6 0 5.5 5.5 5.5 0 0 0 0 0 22.5

Costi

1 125 000

2012

1

2013

1

2014

1

2015

1

# Facil.

4

Costi

96 000

Spese per Paese

Spese annuali 2012

2013

2014

2015

1 221 000

­ 100 000 ­ 100 000 100 000 100 000 ­ ­ ­ ­ ­ 24 000

­ 100 000 ­ 100 000 100 000 100 000 ­ ­ ­ ­ ­ 24 000

­ 50 000 ­ 50 000 50 000 50 000 ­ ­ ­ ­ ­ 24 000

­ 50 000 ­ 25 000 25 000 25 000 ­ ­ ­ ­ ­ 24 000

96 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

Ghana solo facilitatori Totale per Paese

0 0 0

Indonesia solo facilitatori Totale per Paese

0 0 0

­

1

1

1

1

4

96 000

96 000

­ ­ 24 000

Sudafrica solo facilitatori Totale per Paese

0 0 0

­

1

1

1

1

4

96 000

96 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

Ucraina solo facilitatori Totale per Paese

0 0 0

­

1

1

1

1

4

96 000

96 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

Vietnam solo facilitatori Totale per Paese

0 0 0

­

1

1

1

1

4

96 000

96 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

­ ­ 24 000

1 056 000

6 781 000

1 256 250

1 387 500

1 012 500

637 500

Totale costi operativi Personale, in equivalenti tempo pieno (ETP) Bisogno Costi

1593

­

5 725 000 Interventi/ETP/anno 6.98

7.71

5.63

3.54

1

1

1

1

4

96 000

4.80 23.85

4 293 750

Facilitatori 2012

2013

2014

2015 # Interv.

Costi

2012

2013

2014

2015

# Facil.

Costi

Spese per Paese

Spese annuali 2012

2013

2014

2015

2 200 000

2 400 000

2 200 000

2 400 000

660 000

720 000

660 000

720 000

262 500

300 000

450 000

337 500

189 000

216 000

324 000

243 000

210 525

232 350

199 650

160 050

Progetto d'intervento SIPPO Pavilion CPD ESE NI IMM SPOGA FL Biofach Heimtextil HMI Cebit Swissbau/Interzum MIDEST

Costi per «Pavilion»/anno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totale SIPPO Pavilions

11

Personale, in equivalenti tempo pieno (ETP) Bisogno Costi

12

11

12

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 46

«Pavilion»/ETP/anno 3.67

4.00

3.67

4.00

200 000

9 200 000 3.00

15.33

2 760 000

Progetto d'intervento Country Pavilion Egitto Ghana Indonesia Nepal Perù Sud Africa Totale Country Pavilions Personale, in equivalenti tempo pieno (ETP) Bisogno Costi

Costi per«Pavilion»/anno 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 2 2 3 2 1 2 3 2 7

8

12

9

6 4 6 3 9 8 36

«Pavilion»/ETP/anno 1.20

1 350 000 6.67 Proporzione

1.80

1.35

5.40

Personale, ETP netti +10 % ETP amministrativi

11.70 12.91 11.09 1.17 1.29 1.11

8.89 0.89

44.59 4.46

Totale Personale, ETP

12.87 14.20 12.20

9.78

49.05

1594

1.05

37 500

Impegno totale 27 599 325 ./. ETP indiretti ­2 242 575 Totale costi diretti 25 356 750

972 000

802 575 Progetto d'intervento SIPPO Pavilion Nuovi progetti

47 % 11 960 000 53 % 13 396 750

Facilitatori

Controllo di qualità Informazione, pubblicazioni Direzione, gestione Totale Funzioni di sostegno Totale ETP

2012

2013

2014

2015 # Interv.

0.50 0.50 1.00

0.50 0.50 1.00

0.50 0.50 1.00

0.50 0.50 1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

14.87 16.20 14.20 11.78

57.05

Totale Costi personale

Costi per ETP

Costi

2012

2013

2014

2015

# Facil.

Costi

Spese per Paese

Spese annuali 2012

2013

2014

2015

360 000

360 000

360 000

360 000

2.00 2.00 4.00 1 440 000

180 000 10 268 325

2 675 775

2 915 850

2 556 150

2 120 550

Costi operativi

17 331 000

4 401 500

4 814 000

4 264 000

3 851 500

Costi totali

27 599 325

7 077 275

7 729 850

6 820 150

5 972 050

9'000'000 8'000'000 7'000'000 6'000'000 5'000'000

Totale Costi personale

4'000'000

Costi totali

3'000'000 2'000'000 1'000'000 2012

1595

2013

2014

2015

Costi annuali (000 CHF) Offerta Accordo di prestazioni (000 CHF) Saldo (000 CHF)

2012

2013

2014

2015

7 077 6 000 ­1 077

7 730 6 000 ­1 730

6 820 7 750 930

5 972 7 750 1 778

­99

10'000 8'000 6'000

Costi annuali (000 CHF)

4'000

Offerta Accordo di prestazione (000 CHF)

2'000

Saldo (000 CHF) 2012

2013

2014

2015

-2'000 -4'000

Analisi dei costi del personale

Progetto d'intervento SMD Progetto d'intervento Country Pavilion Progetto d'intervento SIPPO Pavilion Facilitatori Funzione di sostegno Totale

2012

2013

2014

2015

Parte amministrativa

ETP 7.68 1.16 4.03 11.00 2.00

8.48 1.32 4.40 11.00 2.00

6.19 1.98 4.03 11.00 2.00

3.90 1.49 4.40 11.00 2.00

15 % 15 % 10 % 50 % 65 %

2012

2013

2014

2015 «Produttività»

Gestione dei progetti - Costi annuali 1 175 1 297 947 596 177 202 303 227 653 713 653 713 132 132 132 132 126 126 126 126 2 265 2 472 2 163 1 796

85 % 85 % 90 % 50 % 35 %

Quota dei costi amministrativi

1596

2012

2013

2014

2015

Amministrazione - Costi annuali 207 281 228 938 167 063 105 188 31 185 35 640 53 460 40 095 72 600 79 200 72 600 79 200 132 000 132 000 132 000 132 000 234 000 234 000 234 000 234 000 679 078 711 791 661 137 592 498 10 %

9%

10 %

10 %