Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 27 gennaio 2012, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re Hôpital neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds, concernente la domanda del 15 dicembre 2011 per prorogare l'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione La responsabile dei progetti di ricerca in relazione con la presente autorizzazione rimane in modo invariato Anne-Françoise Roud.

L'autorizzazione e il dispositivo della decisione originaria rimangono immutati.

2. Durata dell'autorizzazione e continuità La presente autorizzazione è rilasciata per un periodo di cinque anni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

Le modifiche concernenti i punti sotto enumerati che intervengono prima della scadenza del suddetto termine devono essere annunciate alla Commissione peritale: ­

avvicendamento del responsabile della ricerca oggetto dell'autorizzazione;

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modifiche nella struttura organizzativa e amministrativa dell'Hôpital neuchâtelois;

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modifiche nella gestione dei dati;

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modifiche del regolamento d'accesso.

La Commissione peritale si pronuncia in seguito sull'opportunità di emettere una decisione d'autorizzazione complementare.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, in virtù dell'articolo 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto all'Hôpital neuchâtelois, a La Chauxde-Fonds, e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e previo appuntamento telefonico (tel. 031 323 35 80), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

13 marzo 2012

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vice-presidente, Rudolf Bruppacher

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