Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per il settore sociale del 4 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale delle seguenti organizzazioni, conformemente al regolamento del 5 luglio 20122:

1 2

­

SAVOIRSOCIAL

­

Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau

­

OdA Soziales beider Basel

­

OdA Soziales Bern

­

Organisation du monde du travail bernoise francophone santé-social

­

Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social du canton de Fribourg

­

Organisation du monde du travail santé-social Genève

­

OdA Gesundheit und Soziales Graubünden

­

Organisation du monde du travail Santé-Social Neuchâtel

­

Organisation der Arbeitswelt Soziales Schaffhausen (OdAS-SH)

­

Interessengemeinschaft Fachperson Betreuung Solothurn

­

Organisation der Arbeitswelt für Gesundheits- und Sozialberufe SG, AR, AI und FL

­

Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Thurgau

­

Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais

­

Organisation du monde du travail Santé-Social Vaud

RS 412.10 Il testo del regolamento è anche pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 186 del 25 settembre 2012.

2012-0156

7139

Conferimento dell'obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale per il settore sociale. DCF

­

Zentralschweizer Organisation der Arbeitswelt Soziales ZODAS

­

Organisation der Arbeitswelt Soziales Zürich (OdA-S-ZH).

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

4 settembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato: Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG 7140

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG

1

In generale

Art. 1

Nome

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale per il settore sociale» un Fondo per la formazione professionale (in seguito denominato «Fondo») ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il Fondo mira a promuovere la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore in ambito sociale.

1

Le aziende sottoposte al Fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del Fondo secondo le disposizioni della sezione 4.

2

Art. 3

Organizzazioni responsabili

La gestione del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale è affidata alle seguenti organizzazioni:

3

­

SAVOIRSOCIAL

­

Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau

­

OdA Soziales beider Basel

­

OdA Soziales Bern

­

Organisation du monde du travail bernoise francophone santé-social

­

Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social du canton de Fribourg

­

Organisation du monde du travail santé-social Genève

­

OdA Gesundheit und Soziales Graubünden

­

Organisation du monde du travail Santé-Social Neuchâtel

­

Organisation der Arbeitswelt Soziales Schaffhausen (OdAS-SH)

­

Interessengemeinschaft Fachperson Betreuung Solothurn

­

Organisation der Arbeitswelt für Gesundheits- und Sozialberufe SG, AR, AI und FL RS 412.10

7141

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG

­

Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Thurgau

­

Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais

­

Organisation du monde du travail Santé-Social Vaud

­

Zentralschweizer Organisation der Arbeitswelt Soziales ZODAS

­

Organisation der Arbeitswelt Soziales Zürich (OdA-S-ZH).

2

Campo d'applicazione

Art. 4

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 5

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, operanti nei settori dell'assistenza all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani adulti, come pure alle persone con handicap e agli anziani, e che forniscono le seguenti prestazioni:

4 5 6

a.

l'assistenza di bambini in età prescolastica in strutture di custodia collettiva diurna (nidi d'infanzia, case dei bambini, asili nido, centri diurni) come pure l'assistenza di bambini in età scolastica al di fuori dalle ore di insegnamento in strutture di custodia parascolastiche (asili nido, istituti per allievi, strutture giornaliere o tavolate per pranzo). Per l'esatta determinazione delle aziende si considerano le dimensioni delle aziende e l'estensione dell'offerta conformemente agli articoli 2 capoversi 1 e 2, e 5 capoversi da 1 a 3 dell'ordinanza del 9 dicembre 20024 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia;

b.

l'assistenza e il sostegno di bambini, giovani e giovani adulti con bisogni particolari nell'ambito di offerte (parzialmente) stazionarie in case di rieducazione e complessi abitativi come pure case per colonie o internati. Per l'esatta determinazione delle aziende si rinvia alle seguenti disposizioni: 1. articolo 2, categoria A della convenzione intercantonale concernente le istituzioni sociali del 13.12.2002 (Convention intercantonale relative aux institutions sociales5, CIIS, stato al 1.1.2008); 2. le disposizioni dell'ordinanza del 21 novembre 20076 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) secondo cui gli istituti d'educazione riconosciuti dall'Ufficio federale di giustizia hanno il diritto di percepire contributi;

RS 861.1 Il testo è pubblicato unicamente in lingua francese e tedesca.

RS 341.1

7142

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG

c.

l'assistenza e il sostegno di persone con handicap sul lavoro, durante la formazione, il reinserimento e la riqualificazione professionale in laboratori.

Per l'esatta determinazione delle aziende si rinvia all'articolo 2 categoria A della Convenzione intercantonale concernente le istituzioni sociali del 13 dicembre 2002 (stato al 1.1.2008);

d.

l'assistenza e il sostegno di persone con handicap in case per invalidi e altre forme collettive di abitazione come pure in strutture di custodia collettiva diurna. Per l'esatta determinazione delle aziende si rinvia all'articolo 2 categoria A della Convenzione intercantonale concernente le istituzioni sociali del 13 dicembre 2002 (stato al 1.1.2008);

e.

l'assistenza e l'animazione di persone anziane nell'ambito di istituzioni (parzialmente) stazionarie quali case per anziani medicalizzate, residenze per anziani, strutture diurne e notturne che forniscono prestazioni secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 29 settembre 19957 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 6

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui sono attive persone che svolgono attività relative, segnatamente, a uno dei seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione superiore:

1

a.

7 8

persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di operatore socioassistenziale AFC negli indirizzi professionali assistenza agli handicappati, assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani e formazione generica. Sono considerati diplomi equivalenti ai sensi dell'articolo 27 dell'ordinanza del 16 giugno 20058 sulla formazione professionale di base operatrice/operatore socioassistenziale: 1. gli attestati di operatore socioassistenziale e di assistente geriatrico conseguiti a partire dal 1° gennaio 1991 ed entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza del 16 giugno 2005 sulla formazione professionale di base operatrice/operatore socioassistenziale; 2. gli attestati seguenti, conseguiti a partire dal 1° gennaio 1991: ­ certificati cantonali di capacità e certificati di capacità rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) o dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per l'assistenza agli handicappati, l'assistenza agli anziani e per gli «operatori socioassistenziali»; ­ i certificati cantonali di capacità e i certificati per educatori della prima infanzia (formazione triennale) riconosciuti finora dall'associazione degli asili nido svizzeri (Schweizerischer Krippenverband, ora Associazione svizzera strutture d'accoglienza per l'infanzia, ASSAI); RS 832.112.31 RS 412.101.220.14

7143

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG

­

i certificati per l'assistenza agli handicappati (formazione triennale) riconosciuti finora dall'organizzazione per la pedagogia curativa antroposofica e la terapia sociale in Svizzera (Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz, VaHS);

b.

persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di addetto alle cure sociosanitarie CFP;

c.

persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di: 1. educatore sociale dipl. SSS; 2. educatore dell'infanzia dipl. SSS; 3. maestro socio-professionale dipl. SSS; 4. direttore d'istituzione sociale diplomato (nuova denominazione della professione a partire dal mese di luglio 2011: direttore d'istituzione sociale e sociosanitaria diplomato); 5. accompagnatore socioprofessionale diplomato; 6. capo equipe in istituzioni sociali e medico-sociali con attestato professionale federale; 7. accompagnatore sociale con attestato professionale federale;

Il Fondo è valido anche per le persone senza titolo di cui al capoverso 1 e le persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 5.

2

3

Sono esentate dall'obbligo di contribuzione: a.

le persone con diploma universitario in lavoro sociale;

b.

le persone titolari di un diploma secondo i capoversi 1 lettera b o 2 lettera d che forniscono prestazioni di cui all'articolo 5 lettera e.

Art. 7

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

3

Prestazioni

Art. 8 Nel campo della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore, il Fondo contribuisce segnatamente al finanziamento delle seguenti misure:

1

a.

7144

elaborazione e gestione di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore. Questo sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzio-

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG

ne e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling, nonché coordinamento e collegamento in rete con i livelli secondario I e terziario A; b.

elaborazione, gestione e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base, di programmi quadro d'insegnamento e di regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

elaborazione, gestione e aggiornamento di piani di formazione, manuali di formazione, guide metodiche modello e altre guide, compiti d'esame e documentazioni concernente gli esami, documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore;

d.

elaborazione, gestione e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nella formazione professionale di base e nella formazione professionale superiore, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base e nella formazione professionale superiore;

f.

corsi interaziendali di formazione professionale di base in ambito sociale: elaborazione, gestione, aggiornamento e traduzione di regolamenti, programmi quadro, disposizioni d'esecuzione e materiale didattico nonché sostegno alle commissioni di sorveglianza;

g.

copertura delle spese organizzative, di gestione e di controllo delle organizzazioni di cui all'articolo 3, in relazione ai compiti concernenti la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore in ambito sociale.

Su proposta delle organizzazioni di cui all'articolo 3, la commissione del Fondo può decidere l'introduzione di altri contributi finanziari per le misure di cui al capoverso 1.

2

4

Finanziamento

Art. 9

Base di calcolo

I contributi sono calcolati in funzione dell'azienda conformemente all'articolo 5 e delle persone che vi svolgono attività tipiche del ramo conformemente all'articolo 6.

1

Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Se un'azienda rifiuta l'autodichiarazione, il contributo è calcolato in base a una stima.

2

Art. 10 1

Contributi

I contributi sono calcolati come segue: a.

contributo per azienda secondo l'articolo 5:

b.

contributi pro capite secondo l'articolo 6:

150 franchi 75 franchi.

7145

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG

Per le persone in formazione (CFP, AFC, maturità specializzata, SSS) non sono riscossi contributi.

2

3

I posti di lavoro a tempo parziale sono convertiti in posti di lavoro a tempo pieno.

I contributi sono versati annualmente. Per tutte le fatture il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di fatturazione. L'interesse di mora ammonta al 5 per cento a partire dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Con il secondo sollecito è prelevato un indennizzo per le spese di 50 franchi.

4

I contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono considerati indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° ottobre 2012.

5

La commissione del Fondo verifica annualmente i contributi e li adegua eventualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

6

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla commissione del Fondo una richiesta motivata.

1

2 L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è retta dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20039 sulla formazione professionale.

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 8, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13 1

Assemblea dei gestori

L'assemblea dei gestori è l'organo di vigilanza del Fondo.

Essa è costituita dalle organizzazioni che gestiscono il Fondo secondo l'articolo 3 del presente regolamento. Ogni membro detiene un voto, ad eccezione di SAVOIRSOCIAL che, in virtù della sua funzione di organizzazione mantello del mondo del lavoro in ambito sociale, detiene un numero di voti pari a quelli detenuti complessivamente da tutti gli altri membri (composizione paritetica). L'assemblea dei gestori si riunisce almeno una volta all'anno. Essa può procedere alle deliberazioni ed effettuare elezioni alla presenza di almeno la metà dei membri.

2

3

9

Essa adempie in particolare i seguenti compiti: a.

approva le modifiche del presente regolamento;

b.

emana un regolamento esecutivo;

RS 412.101

7146

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG

c.

nomina i membri della commissione del Fondo;

d.

designa un organo amministrativo;

e.

designa l'ufficio di revisione;

f.

approva il rapporto annuale e i conti annuali.

Art. 14

Commissione del Fondo

La commissione del Fondo è l'organo direttivo del Fondo ed è responsabile della sua gestione strategica. Essa conta da 6 a 10 membri ed è composta pariteticamente da rappresentanti di SAVOIRSOCIAL e da quelli delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro del settore sociale (e sanitario), secondo l'articolo 3 del presente regolamento.

1

2

Essa adempie in particolare i seguenti compiti: a.

determina periodicamente l'elenco delle prestazioni e la parte destinata alla costituzione di riserve;

b.

decide in merito ai ricorsi presentati contro le decisioni dell'organo amministrativo.

La commissione del Fondo verifica annualmente i contributi e li adegua eventualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

3

Su richiesta di SAVOIRSOCIAL oppure delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro del settore sociale (e sanitario), la commissione del Fondo può decidere il versamento di contributi finanziari supplementari per misure secondo l'articolo 8 capoverso 1 del presente regolamento.

4

5

Essa approva il preventivo e sorveglia l'organo amministrativo.

Art. 15

Organo amministrativo

L'organo amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

2

Esso delibera in materia di: a.

subordinazione di un'azienda al Fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda o parte d'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

3 È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento dei contributi per le prestazioni di cui all'articolo 8, dell'amministrazione e della contabilità.

7147

Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale con COG

Art. 16

Consuntivo, revisione e contabilità

L'organo amministrativo gestisce il fondo come conto con contabilità, conto economico e bilancio autonomi e con un proprio centro di costo.

1

Il consuntivo del Fondo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli da 727 a 731a del Codice delle obbligazioni10.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'UFFT.

2

6

Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea generale di SAVOIRSOCIAL e dei comitati direttivi oppure delle assemblee generali delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro del settore sociale (e sanitario) secondo l'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 19

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, l'assemblea dei gestori procede allo scioglimento del fondo con il consenso l'UFFT.

1

2

Un eventuale capitale residuo del Fondo viene destinato ad uno scopo affine.

Firme

10

RS 220

7148