Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta: Art. 1

Credito complessivo

Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale è stanziato un credito complessivo di 50 milioni di franchi. Il credito complessivo è utilizzato per gli impianti indicati qui di seguito ed è suddiviso nei seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

a.

Costruzione di una sala di sport con capienza da 4000 a 7000 spettatori

3

b.

Sostituzione dello stadio della Pontaise di Losanna per l'atletica leggera

4

c.

Costruzione del centro nazionale di hockey su ghiaccio

5

d.

Realizzazione del centro nazionale di calcio

e.

Ampliamento del centro nazionale di tennis a Bienne

f.

Costruzione di un velodromo coperto

2

g.

Costruzione o ampliamento di vari impianti per il nuoto

6

h.

Ristrutturazione completa del centro di canottaggio del Rotsee a Lucerna

1,5 13

i.

Costruzione e ampliamento di diversi impianti di sport sulla neve

j.

Ampliamento dell'Olympia Bob Run di St. Moritz-Celerina

1

k.

Costruzione o ampliamento di diversi impianti di importanza nazionale di dimensioni minori

7

Totale

1 2

6 1,5

50

RS 101 FF 2012 1705

2011-1051

1755

Concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4). DF

Art. 2

Durata dell'impegno

Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti fino al 31 dicembre 2017.

Art. 3

Gestione del credito complessivo

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. In particolare può effettuare piccoli trasferimenti fra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.

Art. 4

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1756