Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'utilizzo di sostanze e preparati che sviluppano fosfina come rodenticidi all'aperto del 18 giugno 2012

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 1 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 4 dell'ordinanza del DFI del 28 giugno 20051 concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria con fumiganti (OLAFum); considerando che l'Associazione svizzera dei contadini, in qualità di ente responsabile per l'organizzazione degli esami tecnici per il settore dell'agricoltura, e il Jardin Suisse, in qualità di ente responsabile per l'organizzazione degli esami tecnici per il settore dell'orticoltura e del giardinaggio, hanno presentato l'apposita domanda presso l'UFSP, rispettivamente in data 18 e 31 gennaio 2012, decide: 1. Riconoscimento / autorizzazione Le persone, che, a seguito del superamento di un esame o del conseguimento di una formazione professionale riconosciuta dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), sono considerate titolari di autorizzazioni speciali ai sensi dell'ordinanza del DATEC del 28 giugno 20052 concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura, nell'orticoltura e nel giardinaggio (OASAOG), sono autorizzate, dall'entrata in vigore di questa decisione di portata generale, a utilizzare sostanze e preparati che sviluppano fosfina come rodenticidi all'aperto e senza limitazioni relative alla grandezza dei contenitori.

2. Motivazione Nell'ambito di cicli di formazione per l'ottenimento di un'autorizzazione speciale secondo la OASAOG o per il conseguimento di una formazione professionale riconosciuta equipollente, offerti in particolare nel settore dell'agricoltura, dell'orticoltura e del giardinaggio, saranno altresì trasmesse le conoscenze tecniche necessarie a un utilizzo sicuro e corretto dei prodotti fitosanitari, che, secondo la composizione, possono possedere proprietà nocive alla salute o dannose per l'ambiente. Ciò comprende l'utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento a regola d'arte dei prodotti, conformemente alle disposizioni del diritto in materia di prodotti chimici e della protezione dell'ambiente e alle indicazioni del produttore riportate sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla scheda di dati di sicurezza. Dato che l'estensione dell'autorizzazione speciale ai sensi dell'OASAOG è limitata all'utilizzo di sostanze e preparati che sviluppano fosfina come rodenticidi all'aperto, viene a cadere la necessità di disporre di conoscenze specifiche come quelle necessarie per gli utilizzi 1 2

RS 814.812.33 RS 814.812.34

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ai fini della fumigazione di raccolti e beni culturali. Per la fumigazione di beni culturali e di raccolti occorre un'autorizzazione speciale per lotta antiparassitaria con fumiganti secondo la OLAFum.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste, la relativa motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

26 giugno 2012

Ufficio federale della sanità pubblica: Il direttore, Pascal Strupler

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