Decreto federale

Disegno

sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2013­2015 di Davos e di altre misure di sicurezza del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito con un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum (WEF) negli anni 2013­2015 a Davos č approvato.

Art. 2 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2013 dura al massimo dal 14 al 28 gennaio 2013 (15 giorni al massimo).

Art. 3 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2014 e del WEF 2015 č approvato secondo le medesime modalitā e nella medesima entitā del WEF 2013, per quanto concerne i compiti, i mezzi (effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio) e la durata del servizio d'appoggio (15 giorni al massimo).

Art. 4 Le spese per le prestazioni fornite a favore delle autoritā civili dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), aventi incidenza diretta sul finanziamento e non direttamente in relazione con l'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito nel quadro delle misure di sicurezza, saranno a carico del Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novem-

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RS 510.10 FF 2012 2505

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Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2013­2015 a Davos e di altre misure di sicurezza. DF

bre 20063 sugli emolumenti del DDPS e alle istruzioni del 30 novembre 20064 concernenti le attivitā commerciali del DDPS.

Art. 5 Le spese d'esercizio supplementari del DDPS non direttamente connesse all'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito sono fatturate al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20065 sugli emolumenti del DDPS e alle istruzioni del 30 novembre 20066 concernenti le attivitā commerciali del DDPS.

Art. 6 Il DDPS allestisce all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati un rapporto sulla situazione in materia di sicurezza prima di ciascun incontro annuale del WEF degli anni 2013­2015 e un rapporto sull'impiego dell'esercito al termine di suddetti incontri.

Art. 7 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 172.045.103 www.lba.admin.ch/internet/lba/fr/home/dienstleistungen/ vermietung_von_armeematerial.html (disponibile soltanto in tedesco e francese) RS 172.045.103 www.lba.admin.ch/internet/lba/fr/home/dienstleistungen/ vermietung_von_armeematerial.html (disponibile soltanto in tedesco e francese)

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