Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 6 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2008, del 30 giugno 2009, del 18 maggio 2010 e del 23 agosto 20111 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è prorogata sino al 31 dicembre 2013.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 4

Salario

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 4 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2003 4473, 2006 6205, 2008 5258, 2009 4475, 2010 3651, 2011 5939 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2012-3003

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

6 dicembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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