Termine di referendum: 5 luglio 2012

Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del 16 marzo 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20111, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Titoli marginali In tutta la legge i titoli marginali sono trasformati in rubriche.

Sostituzione di termini In tutta la legge il termine «Ufficio federale di veterinaria» è sostituito con «UFV», con i necessari adeguamenti grammaticali.

1

Negli articoli 49 e 50 il termine «colpevole» è sostituito con «autore», con i necessari adeguamenti grammaticali.

2

Ingresso visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale3; Art. 1 cpv. 2, secondo periodo 2

... Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie. ...

Art. 3, frase introduttiva e n. 1 I Cantoni organizzano direttamente il servizio cantonale e locale di polizia delle epizoozie, fatti salvi l'articolo 5 e le seguenti disposizioni:

1 2 3

FF 2011 6259 RS 916.40 RS 101

2009-2611

3073

Legge sulle epizoozie

1.

Ciascun Cantone designa un veterinario cantonale e, secondo il bisogno, altri veterinari ufficiali. Il veterinario cantonale dirige la polizia delle epizoozie, sotto la vigilanza del Governo cantonale.

Art. 3a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2 Commissioni d'esame Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami:

1

Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

2

Art. 4, 5 cpv. 2 e art. 6 Abrogati Art. 10 cpv. 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.

3

Art. 10a

Misure preparatorie

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, macelli, impianti di eliminazione, impianti di disinfezione ecc.) di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizoozie fortemente contagiose.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.

2

Art. 21 cpv. 1 1

Il commercio ambulante di animali è vietato.

Art. 22

Prescrizioni di polizia sanitaria per le aziende

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, degli impianti di eliminazione, delle concerie e di altre aziende simili.

Art. 24 cpv. 2 Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il 2

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Legge sulle epizoozie

Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Art. 25 cpv. 3 Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

3

Art. 26 Abrogato Art. 27 cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

2

Art. 31 cpv. 2 Abrogato Art. 31a

Finanziamento di programmi di lotta contro le epizoozie

Il Consiglio federale può prevedere che sia temporaneamente riscossa una tassa dai detentori di animali per finanziare programmi di lotta contro le epizoozie.

1

Esso disciplina la tassa per ogni singolo programma, nonché l'indennità per le prestazioni fornite da terzi nell'ambito dello stesso; definisce segnatamente i costi computabili, l'importo della tassa e la durata della sua riscossione, nonché l'importo dell'indennità per le prestazioni di terzi.

2

Nel definire la parte dei costi coperta dalla tassa e quella assunta dai Cantoni tiene conto dei benefici del programma per la salute degli animali, la salute pubblica e l'economia.

3

4

L'UFV riscuote la tassa; a tal fine può far capo a terzi.

Art. 34 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 Abrogati Art. 42, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b, f e g Ricerca, diagnosi, vaccini 1

La Confederazione: b.

gestisce l'Istituto di virologia e di immunologia (IVI) per fini di ricerca e di diagnosi in materia di epizoozie fortemente contagiose; 3075

Legge sulle epizoozie

f.

può procurarsi vaccini contro le epizoozie e distribuirli gratuitamente o a prezzo ridotto;

g.

può gestire banche di vaccini.

Art. 47 1

Contravvenzioni e delitti

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola: a.

le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 24, 25 e 27;

b.

le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;

c.

una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

2

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 48

Contravvenzioni

È punito con la multa, per quanto non sia applicabile l'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

1

2

a.

le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30;

b.

le prescrizioni emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;

c.

una decisione pronunciata nei suoi confronti con comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 52 1

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 20054 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20095 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

2

Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

3

4 5

RS 631.0 RS 641.20

3076

Legge sulle epizoozie

4 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 20056 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 19868 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 53 cpv. 1, 1bis e 3 1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive della presente legge.

Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

1bis

Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati dei controlli e degli esami effettuati.

3

Art. 53b

Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale.

1

Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell'Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali.

2

Art. 54 cpv. 1, 1bis e 1ter L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni, nella misura in cui questa o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per quanto concerne l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, essa spetta alla Confederazione.

1

1bis Se sono accertate violazioni delle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

Nei casi poco gravi, l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a sporgere denuncia penale.

1ter

Art. 56a10 cpv. 1 e 3 Chi conduce al macello animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina deve versare una tassa per ogni animale.

1

6 7 8 9 10

RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0 Nel tenore della modifica del 5 ott. 2007 (RU 2008 2269).

3077

Legge sulle epizoozie

La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per la prevenzione delle epizoozie.

3

Art. 57 cpv. 2 lett. b, 3 lett. b e 4 2

Esso può in caso d'urgenza: b.

3

ordinare provvedimenti temporanei secondo l'articolo 10 capoverso 1 numeri 4 e 6, a livello nazionale o per determinate regioni, se un'epizoozia fortemente contagiosa si manifesta o minaccia di estendersi alla Svizzera.

L'UFV: b.

promuove la prevenzione delle epizoozie; può in particolare attuare programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizoozie;

L'UFV può affidare l'attuazione di programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza a terzi. Può versar loro indennità per l'adempimento di tale compito.

4

Art. 59b 1

Opposizione

Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate con opposizione.

L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su domanda.

2

3

Il termine di opposizione è di dieci giorni.

Art. 62a

Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 16 marzo 201211 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del 16 marzo 2012 della LFE, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 52 LFE sarà modificato come segue: Art. 52 1

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali accertate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200512 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200913 sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

2

Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009

3

11 12 13

RS ...; FF 2012 3081 RS 631.0 RS 641.20

3078

Legge sulle epizoozie

sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane.

4 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 201214 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 200515 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 9 ottobre 199216 sulle derrate alimentari, alla legge del 20 giugno 198617 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 27 marzo 201219 Termine di referendum: 5 luglio 2012

14 15 16 17 18 19

RS ...; FF 2012 3081 RS 455 RS 817.0 RS 922.0 RS 923.0 FF 2012 3073

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