12.075 Messaggio concernente l'approvazione degli accordi conclusi con la Francia e il CERN sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione del 10 ottobre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva: ­

il Protocollo di emendamento del 18 ottobre 2010 alla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, conclusa il 13 settembre 1965, e

­

l'Accordo del 18 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 ottobre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-1039

7463

Compendio Lo scopo del presente messaggio è la ratifica di due accordi conclusi dalla Svizzera con la Francia e il CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) per determinare il diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale.

Contesto Il CERN è un'organizzazione internazionale essenziale sia in campo scientifico che nel quadro della politica di Stato ospite della Svizzera, soprattutto in relazione alla Ginevra internazionale. Si devono dunque creare le condizioni necessarie per il funzionamento ottimale di questa organizzazione. Il CERN, che ha sede a Ginevra, è l'unica organizzazione intergovernativa la cui area si estende sia sul territorio svizzero sia sul territorio francese.

Il 13 settembre 1965, la Francia e la Svizzera hanno concluso una Convenzione concernente l'estensione su territorio francese degli impianti del CERN. La suddetta Convenzione disciplina in particolare le questioni di diritto applicabile, di competenza delle autorità francesi e svizzere (in particolare in campo doganale) nonché di passaggio di persone e di beni. Il suo articolo II prevede il principio di territorialità del diritto in questi termini: «le leggi e i regolamenti della Confederazione svizzera e quelli della Repubblica francese sono applicabili, i primi, alla parte dell'area dell'Organizzazione situata su territorio svizzero e, i secondi, alla parte dell'area dell'Organizzazione situata su territorio francese».

Il CERN conclude numerosi contratti di prestazioni di servizi con imprese per attività di guardia e sicurezza, costruzione, manutenzione d'installazioni tecniche, pulizia e trasporto. In virtù del principio di territorialità del diritto, queste imprese dovrebbero applicare a ciascun lavoratore il diritto svizzero per il periodo di lavoro svolto sul territorio svizzero e il diritto francese per il tempo trascorso sulla parte francese dell'area. In tal modo, un lavoratore può essere sottoposto, nel corso di una stessa giornata o settimana di lavoro, alternativamente a una legislazione differente; i lavoratori di una medesima impresa possono essere sottoposti a condizioni di lavoro diverse, a seconda del luogo di attività sull'area del CERN.

Questa situazione giuridica complessa è fonte
di conflitti sociali, soprattutto in considerazione delle notevoli differenze che esistono tra diritto francese e diritto svizzero. Manifestazioni e movimenti di sciopero paralizzano regolarmente le attività del CERN, che ha dunque invitato i due Stati ospiti a riesaminare la situazione giuridica delle attività delle imprese operanti sul suo territorio.

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Contenuto del progetto I negoziati condotti tra la Svizzera (inclusi alcuni rappresentanti del Cantone di Ginevra), la Francia e il CERN hanno portato ai due accordi allegati al presente messaggio, che prevedono una rinuncia parziale all'applicazione del principio di territorialità del diritto. In deroga a questo principio, il diritto applicabile alle attività di prestazioni di servizi, condotte da imprese sull'area del CERN e aventi carattere transnazionale, si determinerà in funzione della localizzazione della parte preponderante prevedibile dell'attività da svolgere sulla parte dell'impianto situata nel territorio di uno dei due Stati ospiti.

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Indice Compendio

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1 Introduzione 1.1 Il CERN 1.2 Contesto 1.3 Negoziati 1.4 Varie opzioni prospettate 1.5 Posizione del Cantone di Ginevra 1.6 Posizione del CERN 1.7 Parti sociali

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2 Presentazione degli accordi 2.1 Soluzione prescelta 2.2 Forma 2.3 Protocollo di emendamento del 18 ottobre 2010 alla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, conclusa il 13 settembre 1965 2.4 Accordo del 18 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale

7473 7473 7476

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3 Consultazione

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4 Ripercussioni 4.1 Per la Confederazione 4.2 Per i Cantoni e i Comuni 4.3 Per il CERN 4.4 Per l'economia

7482 7482 7482 7482 7483

5 Rapporto con il programma di legislatura e con il diritto europeo 5.1 Rapporto con il programma di legislatura 5.2 Rapporto con il diritto europeo

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6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Forma dell'atto

7483 7483 7483

Decreto federale che approva gli accordi conclusi con la Francia e il CERN sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione (Disegno)

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7466

Protocollo di emendamento alla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, conclusa il 13 settembre 1965 7487 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale 7495

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Messaggio 1

Introduzione

1.1

Il CERN

In origine, l'acronimo «CERN» corrispondeva a «Consiglio europeo per la ricerca nucleare», un organo provvisorio istituito nel 1952, che aveva il mandato di creare in Europa un'organizzazione di rango mondiale per la ricerca nella fisica fondamentale. All'epoca, la ricerca nella fisica fondamentale si proponeva essenzialmente di studiare l'interno dell'atomo, vale a dire il nucleo, da cui deriva l'impiego del qualificativo «nucleare». Quando il Laboratorio europeo per la fisica delle particelle nacque ufficialmente nel 1954, il Consiglio provvisorio fu sciolto e la nuova organizzazione venne battezzata «Organizzazione europea per la ricerca nucleare».

L'acronimo CERN fu tuttavia conservato. Oggi la nostra conoscenza della materia va al di là del nucleo e il principale campo di ricerca del CERN è la fisica delle particelle, ovvero lo studio delle componenti fondamentali della materia e delle forze che le governano.

La Svizzera fa parte degli Stati fondatori1 e il CERN conta attualmente 20 Stati membri2. Con quasi 3 000 collaboratori, si tratta del principale centro di ricerca per la fisica. Quasi 10 000 scienziati visitatori, ovvero la metà dei fisici del mondo esperti in particelle, vengono al CERN per svolgere le loro attività.

Nei laboratori del CERN, la ricerca sulla composizione della materia avviene sottoponendo le particelle elementari, come gli elettroni o i protoni, a forti accelerazioni prima di farle entrare in collisione. I sensori permettono in particolare di ricostruire la traiettoria di volo delle particelle che si separano durante le collisioni al fine di identificarne le proprietà nuove o modificate. Dopo il grande collisore elettronipositroni (LEP, Large Electron-Positron Collider), entrato in servizio nel 1989, nel 2008 il CERN ha avviato un nuovo progetto faro, il grande collisore di adroni (LHC, Large Hadron Collider). Questo acceleratore e quattro immensi sensori di particelle progettati e fabbricati da scienziati di tutto il mondo sono attualmente considerati gli apparecchi più performanti per studiare le proprietà delle particelle elementari. Gli esperimenti dell'LHC cercheranno di rispondere a domande fondamentali, come il modo in cui le particelle acquisiscono la propria massa o in cui è evoluta la materia dalla nascita dell'universo. Grazie a lui, la Svizzera è dunque
diventata un centro mondiale in questo campo. Gli scienziati svizzeri hanno ancora più possibilità di partecipare attivamente a queste ricerche di punta. Il CERN propone inoltre possibilità di formazione di primissimo ordine per gli studenti (lavori di bachelor, master e dottorato) e costituisce un partner importante per le università e gli istituti di ricerca svizzeri. In particolare, le università di Ginevra, Losanna (PFL), Basilea e Zurigo,

1 2

Decreto federale del 30 settembre 1953, FF 1953 821 Stati membri del CERN: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Spagna, Svizzera, Svezia, Ungheria.

La Romania è candidata per diventare Stato membro. Israele è uno Stato membro associato. Il 16 dicembre 2011, il Consiglio del CERN ha votato l'ammissione al CERN della Repubblica di Serbia come Stato membro associato, in fase preliminare all'adesione.

7468

nonché l'Istituto Paul Scherrer lavorano in stretta collaborazione con l'Organizzazione.

La qualità di Stato ospite offre alla Svizzera numerosi vantaggi come piazza scientifica ed economica. Secondo la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) del Dipartimento federale dell'interno (DFI), una somma superiore al doppio della partecipazione del nostro Paese è iniettata nuovamente nel settore svizzero dell'industria e dei servizi sotto forma di mandati. Inoltre, la regione di Ginevra beneficia dell'attività economica del personale del CERN domiciliato in Svizzera (mercato immobiliare, turismo, beni di consumo).

1.2

Contesto

L'11 giugno 1955 la Svizzera ha concluso un accordo di sede3 con l'Organizzazione, che ha la sua sede a Ginevra. La Francia, a sua volta, ha concluso un accordo di sede4 con il CERN il 13 settembre 1965 in seguito all'estensione delle attività dell'Organizzazione sul territorio francese. A tal riguardo, la Francia e la Svizzera hanno concluso, il 13 settembre 1965, una Convenzione concernente l'estensione su territorio francese degli impianti del CERN5. La convenzione disciplina le questioni di diritto applicabile, di competenza delle autorità francesi e svizzere (in particolare in campo doganale) nonché di passaggio di persone e di beni. L'articolo II sancisce che «le leggi e i regolamenti della Confederazione svizzera e quelli della Repubblica francese sono applicabili, i primi, alla parte dell'area dell'Organizzazione situata su territorio svizzero e, i secondi, alla parte dell'area dell'Organizzazione situata su territorio francese» (qui di seguito: principio di territorialità del diritto).

Per espletare al meglio le proprie attività, il CERN fa appello a numerose imprese di prestazioni di servizi per attività quali di guardia e sicurezza, costruzione, manutenzione di installazioni tecniche, pulizia e trasporto. Le imprese spesso devono far lavorare il loro personale sulle parti francesi e svizzere dell'impianto (prestazioni di servizi transnazionali). Le loro attività sono disciplinate dal diritto ordinario e non beneficiano delle disposizioni degli accordi di sede che il CERN ha concluso rispettivamente con la Svizzera e la Francia. In virtù del principio di territorialità del diritto, queste imprese dovrebbero applicare a ciascun lavoratore il diritto svizzero per il periodo di lavoro svolto sul territorio svizzero e il diritto francese per il tempo trascorso sulla parte francese dell'impianto. In tal modo, un lavoratore può essere sottoposto, nel corso di una stessa giornata o settimana di lavoro, alternativamente a una legislazione differente. I lavoratori di una medesima impresa possono essere sottoposti a condizioni di lavoro diverse, a seconda del loro luogo di attività nell'area del CERN.

3

4 5

Accordo dell'11 giugno 1955 tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione europea per le ricerche nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera, RS 0.192.122.42.

Accordo del 13 settembre 1965 tra il Governo francese e l'Organizzazione relativo allo statuto giuridico dell'Organizzazione in Francia («Accordo di statuto»).

Convenzione del 13 settembre 1965 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione per le ricerche nucleari, RS 0.192.122.423.

7469

Questa situazione giuridica complessa è fonte di conflitti sociali, soprattutto in considerazione delle notevoli differenze che sussistono tra diritto svizzero e francese, in particolare in materia di salari, tempi di lavoro e congedi. Inoltre, alcune imprese sono tentate di non attenersi scrupolosamente al principio di territorialità del diritto, soprattutto a causa delle conseguenti difficoltà pratiche. Da diversi anni, manifestazioni e movimenti di sciopero paralizzano regolarmente le attività del CERN, poiché i dipendenti vogliono che l'Organizzazione chieda alle imprese una migliore applicazione del diritto svizzero e francese. Questa situazione è insoddisfacente anche per i due Stati ospiti, tenuto conto delle difficoltà legate al controllo del rispetto delle norme applicabili.

Per questi motivi, il CERN ha invitato i due Stati ospiti a riesaminare la situazione giuridica delle attività delle imprese che operano sulla sua area6. Le manifestazioni e i movimenti di sciopero del personale delle imprese di prestazione di servizi sono stati sospesi poiché i sindacati sono stati informati dei negoziati tra Francia, Svizzera e CERN per trovare una soluzione adeguata.

1.3

Negoziati

A seguito della richiesta del CERN di avviare una discussione sull'argomento, nel 2003 la Svizzera ha proposto alla Francia di creare un gruppo di lavoro tecnico per esaminare i mezzi per rispondere alle aspettative del CERN. Il gruppo di lavoro tecnico7 si è riunito in varie occasioni per analizzare le diverse opzioni possibili alla luce della legislazione svizzera, francese ed europea. Il CERN, diretto interessato, è stato regolarmente informato sull'avanzamento delle discussioni ed è stato coinvolto nella scelta delle modalità di attuazione della soluzione prescelta. Due incontri con le parti sociali svizzere e francesi hanno permesso di presentare loro la soluzione prospettata, con riserva dell'approvazione da parte delle autorità competenti.

Il 25 ottobre 2006, il Consiglio federale, preso atto dello stato delle discussioni condotte con la Francia e il CERN, ha autorizzato il DFAE ­ in stretta collaborazione con la SECO, l'Ufficio federale della migrazione, il Cantone di Ginevra e gli uffici interessati ­ a continuare i negoziati nel senso proposto, ovvero sulla base del principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile.

A maggio 2007 la Francia, in qualità di membro dell'Unione europea, ha dovuto richiedere l'approvazione della Commissione europea. I negoziati si sono così conclusi solamente a fine maggio 2010. La Commissione europea ha infatti constatato che l'oggetto degli accordi previsti tra la Svizzera, la Francia e il CERN rientrava nella sfera di competenza dell'Unione europea. Tuttavia, considerata l'importanza per gli Stati membri dell'Unione europea di poter conservare una certa competenza nella conclusione di trattati con Stati terzi, è stato adottato un nuovo

6 7

Richiesta del Direttore generale del CERN in occasione dell'incontro del 21 gennaio 2003 con i rappresentanti permanenti della Svizzera e della Francia all'ONU di Ginevra.

La delegazione svizzera era composta da rappresentanti di: DFAE (Direzione del diritto internazionale pubblico e Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni e altre organizzazioni internazionali a Ginevra), DFE (SECO), DFGP (Ufficio federale della migrazione), Cantone di Ginevra (Dipartimento della solidarietà e del lavoro). La delegazione francese era composta da rappresentanti del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro.

7470

regolamento8. Su questa base, con decisione del 19 marzo 2010, la Commissione europea ha autorizzato la Francia a concludere con la Svizzera e con il CERN gli accordi relativi al diritto applicabile alle imprese di prestazione di servizi sull'area del CERN.

L'8 settembre 2010, il Consiglio federale ha approvato i due accordi ai quali avevano portato i negoziati e autorizzato il direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE a firmare questi accordi su riserva di ratifica. La cerimonia di sottoscrizione è avvenuta il 18 ottobre 2010.

1.4

Varie opzioni prospettate

Il gruppo di lavoro tecnico ha vagliato varie opzioni. La soluzione infine prescelta è quella del principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile (cfr.

n. 2.1), che è sembrata l'unica possibile.

I sindacati auspicavano che la Svizzera e la Francia stabilissero un diritto specifico uniforme applicabile all'intera area del CERN e comprendente tutti gli ambiti del diritto del lavoro. Tuttavia, hanno dovuto ammettere le difficoltà che sarebbero emerse nell'identificare un denominatore comune tra legislazione svizzera e francese, accettabile sia dai datori di lavoro sia dai sindacati, e che potesse essere approvato dalle autorità nazionali competenti francesi e svizzere entro un termine ragionevole. In effetti, le legislazioni svizzere e francese divergono considerevolmente in svariati ambiti, come i salari o gli orari di lavoro. Inoltre, l'applicazione di un diritto specifico ed esclusivo per l'area del CERN avrebbe portato a problemi di adattamento e di aggiornamento.

Tra le diverse opzioni esaminate si era considerato anche il riferimento al diritto applicabile alla sede dell'impresa. Un'opzione del genere non era tuttavia accettabile poiché avrebbe lasciato alle imprese stesse la scelta del diritto applicabile. Esse avrebbero dunque potuto installar una sede da un lato o dall'altro della frontiera in funzione del diritto che ritenevano per loro più favorevole. Una soluzione di questo genere avrebbe inoltre comportato difficoltà per le imprese che non hanno sede principale o non hanno installato una sede in Svizzera o in Francia.

Nel quadro dell'esame del principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile, è stato inizialmente prospettato di procedere non a un rinvio a norme specifiche, come previsto dalla legge sui lavoratori distaccati9, bensì a un rinvio generico al diritto dello Stato in cui si esercita la parte preponderante dell'attività.

Tale proposta comportava di tener conto delle norme di diritto internazionale privato e di quelle sui lavoratori distaccati. Pur sembrando più trasparente e facilmente applicabile, una soluzione di questo genere non sarebbe stata accettabile per la Francia in considerazione della normativa dell'Unione europea. I rappresentanti del Cantone di Ginevra, sebbene preferissero un rinvio globale, hanno ritenuto che la 8

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Regolamento (CE) N. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera), RS 823.20.

7471

soluzione infine prescelta potesse essere applicata senza grandi difficoltà e rappresentasse un deciso passo avanti rispetto allo status quo, nonché un miglioramento della trasparenza e della protezione dei diritti dei lavoratori. La soluzione prescelta rispetta le necessità di salvaguardare la piazza economica svizzera evitando una fuga sul territorio francese delle imprese desiderose di concludere contratti di prestazione di servizi con il CERN.

1.5

Posizione del Cantone di Ginevra

Il Cantone di Ginevra è stato associato ai negoziati, considerato che i suoi rappresentanti hanno fatto parte della delegazione svizzera in tutte le fasi della discussione.

Con lettera del 30 giugno 2010 indirizzata al Dipartimento federale degli affari esteri, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra ha confermato ufficialmente l'approvazione del contenuto di questi accordi. In tale occasione, il Consiglio di Stato ha sottolineato quanto segue: «Si tratta del compimento di un lavoro di diversi anni per risolvere una situazione oggi palesemente insoddisfacente per l'insieme delle parti, sia per il CERN, sia per gli Stati ospiti, le imprese di servizi e i rispettivi lavoratori. Ciò significa che un'impresa attiva sull'intera area del CERN è tenuta in particolare ad adeguare le condizioni minime di salario e di durata del lavoro ogni qualvolta un lavoratore passa dalla parte svizzera dell'impianto alla parte francese, e viceversa. Di fatto, questo regime si rivela ingestibile, inesigibile e quasi incontrollabile, senza considerare che è fonte di conflitti ricorrenti, in particolare con i sindacati.

Il Cantone di Ginevra, in qualità di autorità di sorveglianza del mercato del lavoro, ha dunque uno spiccato interesse nell'adottare un regime più adeguato, tanto più che la situazione attuale rappresenta anche una condizione-quadro non propizia al buon funzionamento del CERN, al quale il nostro Cantone è molto attaccato data la sua particolare importanza per la Ginevra internazionale.

I progetti di accordo apportano miglioramenti significativi. Il diritto applicabile alle imprese e ai loro lavoratori sarà d'ora in poi definito a priori e valido per tutta la durata del contratto, nonché per eventuali subappaltatori. La scelta tra il diritto svizzero e il diritto francese avverrà sulla base della localizzazione ­ sulla parte francese o sulla parte svizzera dell'impianto del CERN ­ della parte preponderante delle prestazioni di servizio da realizzare. La sicurezza del diritto sarà dunque garantita per tutte le parti interessate e si potranno effettuare controlli su una base chiara.

Il nostro Consiglio sostiene fermamente questi progetti di accordo e auspica che possano essere firmati e successivamente ratificati il più rapidamente possibile.»

1.6

Posizione del CERN

Il CERN desidera fortemente trovare una soluzione per risolvere le difficoltà derivanti dall'applicazione del principio di territorialità del diritto alle imprese di prestazione di servizi che svolgono attività transnazionali sul suo territorio. I conflitti sociali ricorrenti tra i sindacati e le imprese rappresentano infatti un ostacolo notevole al funzionamento ottimale dell'Organizzazione. Il CERN ha invitato i sui due 7472

Stati ospiti a cercare un modo per ovviare a tali problemi ed è stato coinvolto nell'attuazione della soluzione prospettata dagli Stati ospiti. Il Consiglio del CERN ha approvato questi accordi nel giugno 2010.

1.7

Parti sociali

Due incontri con le parti sociali hanno consentito di presentare la soluzione prospettata, su riserva dell'approvazione da parte delle autorità competenti. Le parti sociali svizzere e francesi sono state peraltro informate periodicamente sull'avanzamento delle discussioni dai loro interlocutori abituali, rispettivamente del Cantone di Ginevra e delle autorità francesi.

Così, il 29 novembre 2005 si è tenuta una riunione con le parti sociali svizzere e francesi al fine di spiegare la soluzione prospettata. Inoltre, il 9 febbraio 2007 una riunione organizzata con le parti sociali svizzere ha permesso di illustrare il contenuto dei progetti di accordo. Con lettera del 25 gennaio 2007 il Cantone di Ginevra, interlocutore abituale delle parti sociali, aveva preventivamente inviato loro questi progetti invitandole a comunicare per iscritto eventuali osservazioni entro il 28 febbraio 2007. L'Unione delle associazioni padronali di Ginevra ha espresso il proprio sostegno a questi accordi, nella misura in cui si propone un'applicazione solo all'area del CERN. La Comunità ginevrina d'azione sindacale ha invece assunto una posizione un po' più sfumata, ma ha riconosciuto il miglioramento apportato dai nuovi accordi in rapporto alla situazione attuale. In seguito alle questioni sollevate, il Cantone di Ginevra le ha fornito spiegazioni complementari. L'accordo tra la Svizzera, la Francia e il CERN è stato inoltre completato con una disposizione che invita il CERN a collaborare con i due Stati ospiti per consentire un'informazione adeguata delle parti sociali in merito all'attuazione del suddetto accordo (art. 8 par. 3 dell'accordo tra Svizzera, Francia e CERN).

Come indicato al numero 1.4, i sindacati avrebbero voluto che la Svizzera e la Francia stabilissero un diritto specifico uniforme applicabile all'intera area del CERN. Tuttavia, hanno dovuto riconoscere le difficoltà legate a un'opzione di questo genere.

Le parti sociali hanno dunque sostenuto la soluzione della localizzazione della parte preponderante prevedibile, riconoscendo il notevole miglioramento che essa comporta rispetto allo status quo.

2

Presentazione degli accordi

2.1

Soluzione prescelta

I nuovi accordi prevedono di rinunciare parzialmente all'applicazione del principio di territorialità del diritto a beneficio del principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile per quanto concerne il diritto applicabile alle imprese di prestazione di servizi che sono attive sull'area del CERN. Questo principio determinerà il diritto applicabile per un elenco esaustivo di ambiti che corrisponde alla legislazione europea e svizzera sui lavoratori distaccati e si applicherà esclusivamente alle attività svolte sull'area del CERN, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale.

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In deroga al principio di territorialità del diritto, le imprese chiamate a lavorare sia sulla parte svizzera, sia su quella francese dell'area del CERN dovranno rispettare un'unica legislazione, svizzera o francese, negli ambiti inerenti all'adempimento del loro contratto. Il diritto da applicare sarà determinato al momento del concorso di appalto in funzione della localizzazione in Svizzera o in Francia della parte preponderante prevedibile dell'attività da effettuare sull'area del CERN, vale a dire in funzione del luogo in cui il contratto deve essere principalmente eseguito.

Il principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile si articola nei seguenti termini.

1.

L'impresa applicherà il diritto determinato da questo nuovo principio alla totalità dei sui lavoratori designati per l'esecuzione del contratto.

Tutti i lavoratori dell'impresa designati per l'esecuzione del contratto saranno sottoposti allo stesso regime giuridico, indipendentemente dal luogo di assegnazione del singolo sull'area del CERN, e saranno informati in merito al diritto applicabile.

2.

I settori giuridici interessati sono enumerati in maniera esaustiva, ovvero: a. la durata massima del lavoro e i periodi minimi di riposo; le disposizioni riguardanti il riposo compensatore; b. la durata minima dei congedi annui pagati; le disposizioni riguardanti i giorni festivi; c. i tassi di salario minimo, compresi i supplementi per straordinari; d. le condizioni di messa a disposizione dei lavoratori da parte delle imprese di lavoro interinale; e. l'igiene, la sicurezza, la salute sul lavoro; f. le misure di protezione applicabili alle condizioni di lavoro e d'impiego delle donne incinte e delle donne che hanno appena partorito, dei bambini e dei giovani; g. la parità di trattamento tra uomini e donne nonché le altre disposizioni in materia di non discriminazione in virtù del diritto nazionale interessato.

Nei settori summenzionati, saranno determinanti le norme del diritto ­ svizzero o francese ­ applicabile ai lavoratori distaccati. L'elenco delle norme da rispettare e dei settori interessati corrisponde a quanto previsto dall'articolo 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera10. Gli accordi negoziati con la Francia e il CERN per il diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione utilizzano una terminologia compatibile sia con la legislazione svizzera che con quella francese ed europea.

Gli altri ambiti del diritto (assunzione, sospensione e rottura del contratto di lavoro, assicurazioni sociali, fiscalità, ecc.) rimarranno sottoposti alle norme usuali. Saranno fatte salve le condizioni più favorevoli derivanti dai contratti di lavoro in corso (mantenimento dei diritti acquisiti).

10

Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera), RS 823.20.

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3.

Il regime si applicherà alle imprese chiamate a lavorare sull'intera area del CERN (parte francese e svizzera).

Le imprese il cui contratto non includerà attività transnazionali rimarranno sottoposte al principio di territorialità del diritto. Gli accordi conclusi non avranno dunque alcun effetto sul diritto applicabile alle prestazioni di servizio svolte da imprese all'esterno dell'area del CERN.

4.

Il diritto applicabile sarà definito dal momento del concorso di appalto.

Tutte le imprese saranno sottoposte alle medesime condizioni: non potranno influenzare il diritto applicabile installando una sede da un lato o dall'altro della frontiera e in questo modo non potranno scegliere il diritto applicabile.

5.

Il diritto applicabile rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, proroghe incluse, indipendentemente dalla durata del contratto.

Secondo la prassi prevista dal CERN, i contratti di prestazione di servizi sono attribuiti per una durata di tre anni. Possono essere rinnovati dal CERN per una durata che può raggiungere quattro anni complementari nel caso di attività ricorrenti. Quando i contratti sono legati a un progetto specifico, la durata del contratto di prestazione di servizi può corrispondere alla durata del progetto.

6.

Il diritto applicabile sarà definito dal CERN, per ciascun contratto, al momento dell'elaborazione del concorso di appalto.

A tal fine, il CERN dovrà applicare i criteri definiti dagli accordi basandosi su elementi oggettivi e quantificabili. Questi criteri sono i seguenti: ­ localizzazione dei posti di lavoro; ­ numero e durata prevedibili delle prestazioni di servizi; ­ numero di installazioni o di componenti su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi; ­ numero o superficie dei locali in o su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi; ­ numero dei punti di distribuzione.

La scelta da parte del CERN dei criteri applicabili dipenderà dal tipo di contratto di prestazioni. A seconda del caso specifico, si dovranno applicare uno o più criteri. A titolo di esempio, i diversi criteri potrebbero applicarsi nel modo seguente, su riserva degli elementi che saranno contenuti in ciascun concorso di appalto e che permetteranno di determinare più precisamente i criteri applicabili: ­ localizzazione dei posti di lavoro: contratti riguardanti la guardia e il controllo degli accessi dell'impianto del CERN; ­ numero e durata prevedibili delle prestazioni di servizi: alcuni contratti di prestazioni di lavori (demolizione di elementi edili, muratura, idraulica, realizzazione o modifica di recinzioni); ­ numero di installazioni o di componenti su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi: contratti di manutenzione sulle installazioni (ascensori, impianti di rivelazione d'incendio, riscaldamento e climatizzazione, ecc.);

7475

­ ­

numero o superficie dei locali in cui o su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi: contratti di manutenzione degli spazi verdi, pulizia dei locali o lavori di verniciatura; numero dei punti di distribuzione: contratto di distribuzione della corrispondenza.

7.

Il diritto applicabile a un'impresa subappaltatrice corrisponderà a quello determinato per l'impresa principale, a meno che l'impresa subappaltatrice non sia attiva esclusivamente su una sola parte ­ francese o svizzera ­ del CERN. In questo modo, un'impresa non potrà ­ utilizzando subappaltatori ­ modificare il diritto applicabile al contratto da eseguire.

8.

Le autorizzazioni di lavoro necessarie saranno di competenza dello Stato sul cui territorio si svolgerà la parte preponderante del contratto. Non sarà più necessario che ciascuno dei due Stati ospiti si pronunci in merito alla concessione dell'autorizzazione di lavoro. Questo modo di procedere permette di evitare che le procedure interne legate alla concessione delle autorizzazioni di lavoro nello Stato «minoritario» contraddicano la definizione del diritto applicabile imponendo minimi non richiesti dalla legislazione dello Stato sul cui territorio si situa la parte preponderante.

Le questioni relative al soggiorno dei lavoratori resteranno invece sottoposte al principio di territorialità del diritto.

9.

2.2

Il CERN e le autorità competenti svizzere e francesi coopereranno per garantire il rispetto del diritto. Gli agenti dei corpi d'ispezione del lavoro e della polizia degli stranieri dei due Stati ospiti potranno eseguire, in caso di necessità, missioni congiunte di visita e d'inchiesta su tutta l'area del CERN al fine di vegliare al rispetto del diritto applicabile. Ciascuno applicherà le proprie regole di procedura e le eventuali infrazioni saranno perseguite e giudicate dalle autorità competenti dello Stato ospite il cui diritto è applicabile.

Forma

L'attuazione del principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile ha reso necessaria la conclusione di due trattati.

­

Si tratta infatti, da una parte, di modificare la Convenzione franco-svizzera del 1965 concernente l'estensione su territorio francese degli impianti del CERN per introdurvi il principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile e per integrare un nuovo allegato a questa convenzione che determina i dettagli di tale principio. Questa modifica avviene mediante la conclusione di un Protocollo di emendamento concluso tra la Svizzera e la Francia.

­

È inoltre necessario che il CERN disciplini le modalità di esecuzione di questo nuovo principio in un nuovo accordo che vincoli la Svizzera, la Francia e il CERN.

7476

2.3

Protocollo di emendamento del 18 ottobre 2010 alla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, conclusa il 13 settembre 1965

La Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, conclusa il 13 settembre 1965 (qui di seguito: Convenzione franco-svizzera del 1965)11, sancisce il principio di territorialità del diritto. Un Protocollo di emendamento alla suddetta Convenzione è stato firmato tra la Svizzera e la Francia il 18 ottobre 2010 per integrare il principio di localizzazione della parte preponderate prevedibile al fine di determinare il diritto applicabile alle imprese che hanno concluso con il CERN un contratto di prestazioni di servizi. I dettagli relativi all'attuazione di questo nuovo principio sono oggetto di un allegato al Protocollo di emendamento che costituirà dunque un allegato 2 alla Convenzione franco-svizzera del 1965.

Protocollo di emendamento alla Convenzione franco-svizzera del 1965 I considerandi del Protocollo di emendamento ricordano le ragioni che hanno portato alla sua conclusione.

L'articolo 1 del Protocollo di emendamento apporta, da una parte, alla Convenzione franco-svizzera del 1965 modifiche di ordine redazionale e, dall'altra, introduce il principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile in deroga al principio di territorialità del diritto.

L'articolo 2 del Protocollo di emendamento apporta alla Convenzione francosvizzera del 1965 modifiche di ordine redazionale.

L'articolo 3 del Protocollo di emendamento aggiunge alla Convenzione francosvizzera del 1965 un nuovo allegato (allegato 2) precisando le condizioni di determinazione e di attuazione del principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile.

L'articolo 4 del Protocollo di emendamento precisa che il nuovo principio si applicherà ai contratti di prestazioni di servizi conclusi dal CERN il cui concorso di appalto è posteriore all'entrata in vigore del suddetto Protocollo. Il nuovo principio non avrà effetti sui contratti già conclusi o sui concorsi di appalto già indetti al momento dell'entrata in vigore del Protocollo. Si intende così assicurare la sicurezza del diritto ed evitare che le imprese interessate siano confrontate a una nuova situazione giuridica non prevedibile al momento della loro offerta.

L'articolo 5 del Protocollo di emendamento apporta una modifica di ordine redazionale allo Scambio di lettere del 18 giugno/5 luglio 1973 tra la Svizzera e la Fran-

11

RS 0.192.122.423

7477

cia per l'applicazione della Convenzione franco-svizzera del 196512 aggiungendo il riferimento al secondo allegato della suddetta Convenzione.

Infine, l'articolo 6 del Protocollo di emendamento riguarda le modalità di entrata in vigore del suddetto Protocollo. Esso prevede che ciascuna delle Parti notifichi all'altra l'adempimento delle formalità richieste dalla sua Costituzione per l'entrata in vigore di detto Protocollo, che prenderà effetto tre mesi dopo la data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.

Allegato al Protocollo di emendamento alla Convenzione franco-svizzera del 1965 La Convenzione franco-svizzera del 1965 concernente l'estensione su territorio francese degli impianti del CERN prevede un primo allegato sulle competenze degli agenti dei due Stati ospiti in caso d'intervento d'urgenza quando è commessa un'infrazione sull'area del CERN. Si tratta essenzialmente delle possibilità di perseguire infrazioni di natura penale o doganale che richiedono l'arresto del presunto autore e il sequestro degli oggetti provenienti dall'infrazione.

Il Protocollo di emendamento alla Convenzione franco-svizzera del 1965 introduce un nuovo allegato (qui di seguito: allegato 2), che apporta le precisazioni necessarie in merito all'attuazione del principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile. Le disposizioni dell'allegato 2 sono presentate brevemente qui di seguito. Per maggiori dettagli si rinvia al numero 2.1, che illustra il principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile e le sue modalità di applicazione.

L'articolo 1 dell'allegato 2 impone a ogni impresa che esegue prestazioni di servizi sia sulla parte svizzera sia su quella francese dell'area del CERN l'obbligo di applicare ai propri salariati designati per l'esecuzione del contratto le regole del diritto applicabile ai lavoratori distaccati dello Stato ospite (Svizzera o Francia) sul territorio del quale si situa la parte preponderante prevedibile delle prestazioni da effettuare nell'ambito del suddetto contratto. L'impresa non può dunque scegliere il diritto applicabile.

Le regole del diritto applicabile ai lavoratori distaccati si limitano ai settori specifici enumerati in maniera esaustiva nell'allegato 2. Gli altri ambiti non sono interessati dalle nuove disposizioni e rimangono disciplinati dalle
regole abituali di attribuzione, come previsto dal principio di territorialità del diritto. L'articolo 1 dell'allegato 2 precisa inoltre le regole di diritto applicabile da considerare, ovvero tutte le regole definite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o gli accordi collettivi e le convenzioni collettive dichiarati generalmente applicabili dallo Stato ospite interessato.

L'articolo 2 dell'allegato 2 tutela i diritti acquisiti dai lavoratori, in particolare nei contratti individuali di lavoro correnti al momento della conclusione del contratto di prestazione di servizi tra l'impresa e il CERN.

12

Scambio di lettere del 18 giugno/5 luglio 1973 tra la Svizzera e la Francia per l'applicazione delle Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 1965 concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari, RS 0.192.122.423.1. Questo scambio di lettere è avvenuto dopo che sono stati messi a disposizione del CERN terreni supplementari per la realizzazione dei suoi programmi.

7478

Conformemente all'articolo 3 dell'allegato 2, spetta al CERN determinare, per ogni contratto, la localizzazione della parte preponderante prevedibile. A tal fine sono definiti alcuni criteri particolari. Spetterà al CERN determinare i criteri pertinenti nel caso specifico, basandosi su elementi oggettivi e quantificabili.

L'articolo 4 dell'allegato 2 prevede che il CERN informi le imprese, al momento del concorso di appalto, sulla localizzazione della parte preponderante prevedibile del contratto e, di conseguenza, sul diritto applicabile al suddetto contratto.

L'articolo 5 dell'allegato 2 precisa che il nuovo regime determinato dal Protocollo di emendamento e dal suo allegato sarà valido a prescindere dalla nazionalità dell'impresa interessata, dalla durata delle prestazioni da fornire, dalla durata e dalla luogo d'impiego dei singoli salariati considerati individualmente e impiegati per adempiere il contratto. Inoltre, il nuovo regime si applicherà a tutti i tipi di prestazioni di servizi, ad eccezione della consegna di merci che non riguardano le prestazioni di servizi disciplinate dal Protocollo di emendamento.

L'articolo 6 dell'allegato 2 ricorda che il diritto applicabile determinato al momento del concorso di appalto rimane invariato fino alla scadenza del contratto, anche in caso di rinnovo del contratto e che ogni impresa ha l'obbligo di informare i propri salariati.

L'articolo 7 dell'allegato 2 riguarda il diritto applicabile ai subappaltatori. A tal riguardo precisa che l'impresa subappaltante deve applicare il diritto applicabile all'impresa principale, a meno che l'impresa subappaltante non fornisca le proprie prestazioni di servizi esclusivamente su una sola parte, svizzera o francese, dell'area del CERN.

In virtù dell'articolo 8 dell'allegato 2, l'impresa principale ha l'obbligo di informare l'impresa subappaltante del diritto applicabile e quest'ultima deve comunicare tale informazione ai propri salariati.

L'articolo 9 dell'allegato 2 determina le modalità di concessione delle autorizzazioni di lavoro e di soggiorno. Spetta dunque allo Stato ospite sul cui territorio si situa la parte preponderante prevedibile concedere le autorizzazioni di lavoro necessarie in virtù della sua legislazione. Non è richiesta alcuna autorizzazione di lavoro da parte dello Stato ospite sul cui
territorio si situa la parte minoritaria del contratto.

In virtù dell'articolo 10 dell'allegato 2, le questioni relative al soggiorno dei lavoratori salariati rimangono soggette al principio di territorialità del diritto.

L'articolo 11 infine, pur ricordando i privilegi e le immunità conferiti dagli Stati ospiti al CERN nei rispettivi accordi di sede, prevede una cooperazione tra le autorità competenti di Svizzera, Francia e CERN, al fine di vigilare al rispetto dei principi definiti in materia di diritto applicabile alle imprese che operano sull'area del CERN. In caso di necessità, le autorità competenti svizzere e francesi possono procedere a inchieste sull'insieme dell'area del CERN per constatare la corretta applicazione del diritto; a tal fine applicano le proprie regole di procedura, indipendentemente dalla parte, svizzera o francese, dell'area del CERN sulla quale si trovano. Qualora richiesto dal diritto interno di uno degli Stati ospiti, queste missioni potranno essere congiunte. Le infrazioni commesse dalle imprese nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di prestazioni di servizi o dai loro salariati sono perseguite e giudicate dalle autorità competenti dello Stato ospite in cui il diritto è applicabile, indipendentemente dal luogo dell'infrazione sull'area del CERN.

7479

2.4

Accordo del 18 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale

L'Accordo del 18 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale (qui di seguito: accordo tripartito) determina, in un atto che vincola giuridicamente il CERN, i diritti e gli obblighi dell'Organizzazione nell'applicare il principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile. A tal fine, riprende il contenuto del Protocollo di emendamento alla Convenzione franco-svizzera del 1965 e del suo allegato e sancisce inoltre i diritti e gli obblighi del CERN. Il presente capitolo si limita a menzionare le disposizioni simili a quelle del Protocollo di emendamento e del suo allegato precedentemente esposte. Nel prosieguo sono spiegate solamente le disposizioni specifiche dell'accordo tripartito.

I considerandi enumerano le diverse convenzioni pertinenti in vigore e rammentano le motivazioni che hanno portato alla conclusione dell'accordo tripartito.

L'articolo 1 dell'accordo tripartito presenta le definizioni utili ai fini del suddetto accordo.

L'articolo 2 dell'accordo tripartito sancisce che il CERN determina, per ogni contratto, la localizzazione della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare e stabilisce i criteri che il CERN deve applicare a tal fine.

In virtù dell'articolo 3 dell'accordo tripartito, il diritto determinato al momento del concorso di appalto rimane invariato fino alla scadenza del contratto, rinnovi compresi. Spetta al CERN (art. 3 par. 2) fare in modo che la localizzazione reale della parte preponderante delle prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di un contratto corrisponda alla localizzazione della parte preponderante prevedibile al momento del concorso di appalto. L'articolo 3 paragrafo 3 sottolinea che il diritto applicabile all'impresa subappaltatrice è quello applicabile all'impresa principale, a meno che l'impresa subappaltatrice non svolga prestazioni esclusivamente su una sola parte ­ francese o svizzera ­ dell'area del CERN.

L'articolo 4 dell'accordo tripartito riguarda gli obblighi che incombono al CERN d'informare le imprese, al momento del concorso di appalto, sulla
localizzazione della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da fornire, sul conseguente diritto applicabile e sugli ambiti ai quali esso si applicherà per i salariati designati a svolgere l'attività. Ciò deve permettere a tutte le imprese interessate di presentare la loro offerta con conoscenza di causa, beneficiando delle medesime informazioni. Nel quadro degli obblighi del CERN di fare in modo che la localizzazione reale della parte preponderante corrisponda alla determinazione della localizzazione prevedibile della parte preponderante (art. 3 par. 2) e in relazione agli obblighi del CERN di informare le imprese, l'articolo 4 paragrafo 2 precisa che il CERN deve procedere a un nuovo concorso di appalto se la localizzazione della parte preponderante è modificata tra il momento del concorso di appalto e quello 7480

della conclusione del contratto. Si tratta in effetti di rispettare la parità di trattamento tra le imprese partecipanti.

Sempre in virtù dell'articolo 4 dell'accordo tripartito, il CERN non solo deve informare le imprese, al momento del concorso di appalto, ma anche far figurare alcune disposizioni specifiche nei contratti conclusi con le imprese. Pertanto le imprese, nel contratto concluso con il CERN, devono impegnarsi a informare per iscritto i loro salariati sul diritto applicabile, sugli ambiti ai quali questo diritto si applica e sul mantenimento dei diritti acquisiti dai salariati al momento della conclusione del contratto di prestazioni di servizi. Le imprese devono inoltre impegnarsi a informare i loro eventuali subappaltatori del diritto applicabile e dei relativi obblighi, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono fornire ai loro salariati.

L'articolo 5 concerne gli obblighi d'informazione del CERN nei confronti delle imprese in merito alle autorizzazioni di lavoro e di soggiorno da chiedere allo Stato ospite competente nella fattispecie.

L'articolo 6 impone al CERN l'obbligo di adottare le misure appropriate a livello del suo regolamento interno per attuare il principio della parte preponderante prevedibile e solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità nei confronti delle imprese e dei relativi salariati qualora le imprese non vi si fossero attenute, nonostante le informazioni debitamente ricevute sugli obblighi nei confronti di salariati e subappaltatori.

L'articolo 7 precisa che l'accordo tripartito si applica esclusivamente ai contratti di prestazioni di servizi con carattere transnazionale conclusi dal CERN e il cui concorso di appalto è posteriore all'entrata in vigore del suddetto accordo tripartito.

L'articolo 8 prevede che le autorità competenti dei due Stati ospiti vigilano alla corretta applicazione dell'accordo tripartito nell'area del CERN e a tal fine prevede la collaborazione del CERN.

Gli articoli 9 e 10 riguardano le modalità di valutazione dell'attuazione dell'accordo tripartito e le modalità di composizione di eventuali controversie riguardanti l'interpretazione dell'accordo tripartito che potrebbero sorgere tra le parti all'accordo, secondo le formulazioni utilizzate abitualmente nei trattati internazionali.

Gli articoli 11 e 12
si riferiscono rispettivamente alle modalità di modifica e di denuncia dell'accordo tripartito.

Infine, l'articolo 13 definisce l'entrata in vigore dell'accordo tripartito, che avverrà al più presto alla data di entrata in vigore del Protocollo di emendamento alla Convenzione franco-svizzera del 1965.

3

Consultazione

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge sulla consultazione (LCo)13, la procedura di consultazione è indetta nella fase di preparazione di trattati internazionali che sottostanno al referendum previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d n. 3 della Costituzione federale (trattati comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali) o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.

13

Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione, RS 172.061.

7481

Nel caso degli accordi relativi al diritto applicabile alle imprese che operano sull'area del CERN al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale, si tratta indiscutibilmente di trattati che contengono norme di diritto. Tuttavia, non implicano alcun adattamento del diritto nazionale e non riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Questi trattati hanno infatti una portata limitata, sia geograficamente (Cantone di Ginevra) che per quanto riguarda il numero di imprese e di persone interessate (unicamente le imprese che operano sull'area del CERN nel quadro di un contratto di prestazioni di servizi transnazionale e il personale designato per l'esecuzione di tale contratto). Considerato l'articolo 2 LCo si è dunque rinunciato a una procedura di consultazione. Si ricorda tuttavia che il Cantone di Ginevra, essendo l'unico Cantone interessato, è stato coinvolto direttamente nei negoziati e che il Consiglio di Stato cantonale ha formalmente approvato il contenuto degli accordi. Le parti sociali, informate in occasione di due riunioni, hanno potuto far valere la loro posizione in fase di elaborazione degli accordi.

4

Ripercussioni

4.1

Per la Confederazione

Nel quadro della sua politica di Stato ospite e in qualità di membro del CERN, la Svizzera ha un interesse preponderante nel creare le condizioni necessarie per il funzionamento ottimale delle attività del CERN. Gli accordi conclusi presentano questa finalità, non comportano conseguenze finanziarie per la Confederazione e non hanno effetti sullo stato del suo personale.

4.2

Per i Cantoni e i Comuni

Dato che il CERN si trova sul suo territorio, solamente il Cantone di Ginevra risulta interessato, in particolare quale autorità di sorveglianza del mercato del lavoro.

Nessun altro Cantone subirà conseguenze in seguito all'entrata in vigore dei nuovi accordi. Come menzionato al numero 1.4, il Cantone di Ginevra sostiene gli accordi conclusi e considera che avranno conseguenze favorevoli sia per il CERN che per il Cantone.

4.3

Per il CERN

Gli accordi conclusi non hanno conseguenze finanziarie negative per il CERN e non hanno effetti sullo stato del suo personale. Come menzionato precedentemente, il CERN ha auspicato questa nuova regolamentazione, che può avere solamente effetti favorevoli sulla capacità di espletare le proprie attività in condizioni ottimali.

7482

4.4

Per l'economia

Il principio di localizzazione della parte preponderante prevedibile deve facilitare le attività del CERN chiarendo la situazione giuridica delle imprese chiamate a lavorare sul territorio dell'Organizzazione. Deve inoltre permettere alle imprese di rispondere in modo più facile e consapevole ai concorsi di appalto del CERN. Le imprese, indipendentemente dalla loro nazionalità, saranno così messe sullo stesso piano, viste le condizioni chiaramente definite, senza che le imprese possano influire sulla determinazione del diritto applicabile installando una sede in Francia o in Svizzera. Il nuovo regime garantirà anche ai lavoratori un migliore rispetto dei loro diritti grazie alla trasparenza assicurata dalla definizione chiara del diritto applicabile. Di conseguenza, la soluzione prescelta per rispondere alle aspettative del CERN può solo avere effetti favorevoli per l'economia.

5

Rapporto con il programma di legislatura e con il diritto europeo

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201214 sul programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 201215 sul programma di legislatura 2011­2015.

5.2

Rapporto con il diritto europeo

Gli accordi conclusi sono conformi alla normativa europea, come confermato dalla decisione della Commissione europea del 19 marzo 2010 in seguito alla consultazione richiesta dalla Francia (cfr. n. 1.3).

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 Cost. gli affari esteri, in particolare la conclusione di trattati internazionali compete alla Confederazione, mentre all'Assemblea federale spetta l'approvazione dei trattati (art. 166 cpv. 2 Cost.).

6.2

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sono sottoposti a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendenti disposi-

14 15

FF 2012 305 FF 2012 6413

7483

zioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Gli accordi conclusi in materia di diritto applicabile alle imprese che operano sull'area del CERN al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale possono essere denunciati e non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Inoltre, la loro attuazione non richiede l'adozione di leggi federali.

Rimane da stabilire se questi accordi contengono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Giusta l'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento16, per disposizioni contenenti norme di diritto si intendono le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Alla luce dell'articolo 164 capoverso 1, secondo periodo, della Costituzione federale, è qualificata come importante la prescrizione il cui oggetto ha il valore di una disposizione fondamentale nel diritto interno. Nel caso specifico, gli accordi conclusi hanno effetti sul diritto applicabile alle imprese e ai relativi salariati, per i quali prevedono diritti e obblighi.

Pertanto, il decreto federale di approvazione è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

16

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale, RS 171.10.

7484