Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

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Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20121, decreta: I La legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue: Ingresso, primo comma visti gli articoli 87, 122 e 123 della Costituzione federale3; Art. 4a (nuovo) Conclusione autonoma di convenzioni internazionali da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali, adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, in materia di:

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a.

prevenzione dell'inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento;

b.

sicurezza degli equipaggi;

c.

prevenzione delle avarie;

d.

operazioni di ricerca e salvataggio in caso di naufragio.

Prima di concludere una convenzione internazionale, consulta le cerchie interessate.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2012 7595 RS 747.30 RS 101

2012-1029

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