Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20121, decreta: I La legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue: Ingresso, primo comma visti gli articoli 87, 122 e 123 della Costituzione federale3; Art. 4a (nuovo) Conclusione autonoma di convenzioni internazionali da parte del Consiglio federale
Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali, adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, in materia di:
1
a.
prevenzione dell'inquinamento marino da navi e lotta contro tale inquinamento;
b.
sicurezza degli equipaggi;
c.
prevenzione delle avarie;
d.
operazioni di ricerca e salvataggio in caso di naufragio.
Prima di concludere una convenzione internazionale, consulta le cerchie interessate.
2
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2 3
FF 2012 7595 RS 747.30 RS 101
2012-1029
7635
Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
7636