10.324 Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2012

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sulla protezione delle acque, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di modifica allegato.

3 settembre 2012

In nome della Commissione: Il presidente, Didier Berberat

2012-2572

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Compendio Nell'ambito di un'iniziativa cantonale, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati ha elaborato un progetto di modifica della legge federale sulla protezione delle acque. Propone di completare l'articolo 37 capoverso 1 della legge federale sulla protezione delle acque in modo da rendere possibile l'arginatura o la correzione di un corso d'acqua se questi interventi sono necessari per creare discariche per materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Iniziativa cantonale

Depositata il 16 giugno 2010 dal Cantone di Berna, l'iniziativa cantonale chiede di modificare la legislazione sulla protezione delle acque così da autorizzare, in via eccezionale, lo spostamento e la contemporanea rivalutazione di corsi d'acqua naturali (non arginati e non corretti) quando la creazione di una nuova discarica per materiale di scavo esclusivamente non inquinato lo rende assolutamente indispensabile.

Riunitasi il 26 aprile 2011, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S; di seguito: la Commissione) ha esaminato l'iniziativa cantonale e sentito una rappresentanza del Cantone di Berna. Ha aderito alla richiesta dell'iniziativa e, con 9 voti contro 0 e 4 astensioni, ha deciso di darvi seguito per esaminare nel dettaglio come migliorare la situazione.

Conformemente all'articolo 116 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl1), la decisione della Commissione ha richiesto il consenso della commissione competente del Consiglio nazionale. Il 21 giugno 2011, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha esaminato l'iniziativa cantonale, approvando con 22 voti la decisione di darvi seguito.

Dopo le decisioni delle due commissioni e in virtù degli articoli 117 capoverso 2 e 111 capoverso 1 LParl, la Commissione è stata incaricata di elaborare entro due anni un proprio progetto.

1.2

Lavori della Commissione

Riunitasi il 17 gennaio e il 23 marzo 2012, la Commissione si è occupata dell'attuazione dell'iniziativa. Essa ha adottato il 23 marzo 2012 un progetto preliminare di legge che ha sottoposto a consultazione dal 2 aprile al 12 luglio 2012 (art. 112 cpv. 2 LParl).

La Commissione ha adottato il presente progetto di legge il 3 settembre 2012 con 8 voti contro 2 e 2 astensioni.

Nel suo lavoro, la Commissione è stata coadiuvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

1

RS 171.10

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2

Punti essenziali del progetto di legge

L'articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc) elenca in modo esaustivo i casi in cui i corsi d'acqua possono essere arginati o corretti: se la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (lett. a), se l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare le forze idriche (lett. b) e, infine, se in tal modo si migliora un corso d'acqua già arginato o corretto (lett. c). Un'arginatura o una correzione di un corso d'acqua naturale è possibile per gli scopi menzionati alle lettere a e b dell'articolo 37 capoverso 1 LPAc, altrimenti la legislazione limita gli interventi nei tracciati naturali dei corsi d'acqua a quelli già arginati o corretti.

Il Cantone di Berna ha dovuto affrontare il problema della protezione molto forte dei corsi d'acqua naturali quando ha esaminato un progetto di discarica per materiale di scavo non inquinato, che avrebbe reso necessario intervenire su un corso d'acqua di una vallata delle Alpi bernesi.

Per il materiale di scavo e di sgombero non inquinato (di seguito: materiale di scavo) è opportuno prevedere possibilità di conferimento in discarica che non contemplino distanze di trasporto troppo lunghe. Si eviterebbero così i carichi inquinanti che comporta il trasporto di questo tipo di materiale su lunghe distanze, in particolare dalle vallate alpine turistiche. Poiché è irragionevole rinunciare forzatamente, a causa di piccoli corsi d'acqua naturali, a impiantare una discarica per materiale di scavo non inquinato, è giustificato un allentamento della legge sulla protezione delle acque per rendere possibili eccezioni in queste particolari situazioni, che presumibilmente si presentano soprattutto nelle vallate laterali alpine e prealpine, dove lo spazio a disposizione è limitato.

3

Procedura di consultazione

Nell'ambito della procedura di consultazione svoltasi da inizio aprile a metà luglio 2012 sono emerse 48 prese di posizione. La proposta di modifica della LPAc ha suscitato opinioni constrastanti: quindici partecipanti alla consultazione approvano totalmente la modifica della legge nella forma proposta (cinque Cantoni, quattro partiti politici, un'associazione mantello operante a livello nazionale e cinque associazioni), tredici partecipanti l'approvano con riserve (dieci Cantoni e tre associazioni) e quindici partecipanti respingono il progetto preliminare (sette Cantoni, una conferenza intercantonale, l'insieme delle organizzazioni per la protezione dell'ambiente, un partito politico e un'associazione).

Mentre ventun partecipanti considerano troppo estesa la portata del nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera bbis, il quale allenterebbe in misura eccessiva il divieto di correzione e arginatura dei corsi d'acqua naturali, altri sette ritengono che tale modifica sia insufficiente e chiedono ulteriori deroghe al divieto di arginatura dei corsi d'acqua. Accanto a questi partecipanti che giudicano la modifica proposta rispettivamente troppo permissiva o troppo rigorosa, vi sono quindici partecipanti che valutano la nuova disposizione del tutto appropriata (sei Cantoni, quattro partiti politici, un'associazione mantello operante a livello nazionale e quattro associazioni).

2

RS 814.20

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Visti i risultati della consultazione, la Commissione ha deciso di non apportare modifiche al suo progetto di legge, ritenendo che esso adempia in maniera equilibrata le richieste dell'iniziativa.

4

Commento alla modifica della LPAc

Art. 37 cpv. 1 lett. a Con la modifica dell'articolo 37 capoverso 1 lettera a, il rinvio tra parentesi alla disposizione di legge, non più in vigore, su misure edilizie per la protezione contro le piene è sostituito dal rinvio alla disposizione attualmente in vigore. Il contenuto della disposizione non viene sostanzialmente modificato.

Art. 37 cpv. 1 lett. bbis L'articolo 37 capoverso 1 LPAc è integrato dalla nuova lettera bbis che consente di spostare piccoli corsi d'acqua, anche non arginati, quando una discarica per materiale di scavo esclusivamente non inquinato può essere impiantata soltanto in una determinata ubicazione, identificata sulla base di una valutazione completa con ponderazione di tutti gli interessi che esclude ogni altro luogo. Conformemente alle prescrizioni della Confederazione già oggi vigenti sui rifiuti, la discarica deve inoltre essere prevista nei piani direttori cantonali e la sua necessità va spiegata in maniera motivata e va documentata nella pianificazione della gestione dei rifiuti dei Cantoni.

I requisiti da soddisfare nella correzione di un corso d'acqua sono menzionati all'articolo 37 capoverso 2 LPAc: le funzioni ivi elencate devono continuare a essere garantite dopo lo spostamento del corso d'acqua e lo stato ecomorfologico di quest'ultimo non deve essere deteriorato. In caso di corsi d'acqua già arginati o corretti, l'intervento deve portare a un miglioramento della situazione. Anche le altre disposizioni rilevanti del diritto sulla protezione dell'ambiente vanno rispettate.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Il progetto non ha alcuna ripercussione sulle finanze o sull'effettivo del personale.

5.2

Idoneità all'attuazione

Il nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera bbis sarà applicato solamente in casi eccezionali. L'applicabilità si limita alle discariche nelle quali viene depositato materiale di scavo esclusivamente non inquinato. Nelle prescrizioni della Confederazione sui rifiuti, già oggi si definisce chiaramente con valori limite quando il materiale di scavo è considerato non inquinato. La disposizione è quindi molto chiara a tal proposito. Come finora, i Cantoni possono procedere alla prova del vincolo ubicativo e alla conseguente valutazione dell'ubicazione nel quadro degli strumenti dei piani

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direttori e della pianificazione della gestione dei rifiuti. La disposizione è dunque idonea all'attuazione.

5.3

Altre ripercussioni

Guardando al carico inquinante, è generalmente indicato trasportare il materiale di scavo su distanze il più possibile corte (presupposta un'applicazione proporzionata della disposizione derogatoria in situazione eccezionale).

Anche nell'ottica del turismo è opportuno minimizzare simili trasporti di materiale di scavo non inquinato.

L'intervento non deve pregiudicare le funzioni naturali del corso d'acqua. Ciò significa che si può escludere anche un deterioramento della qualità dell'acqua di quest'ultimo.

6

Rapporto con il diritto europeo

Dal diritto europeo non deriva alcun obbligo della Svizzera con il quale il progetto non è compatibile.

7

Basi legali

7.1

Costituzionalità e legalità

Il progetto si fonda sull'articolo 76 della Costituzione federale (Cost.3), che assegna alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione delle acque.

7.2

Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna norma di delega per emanare disposti ordinativi surrogatori della legge.

7.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 22 capoverso 1 LParl, l'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

3

RS 101

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