Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Correzione dei premi pagati tra il 1996 e il 2011) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20121, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 106

Correzione dei premi

Gli assicurati domiciliati in un Cantone nel quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011, i premi non hanno coperto i costi secondo la presente legge devono pagare un supplemento di premio. Il supplemento di premio è uguale per tutti gli assicurati del Cantone interessato. Gli assicuratori riscuotono il supplemento di premio.

1

2 Gli assicurati domiciliati in un Cantone nel quale, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011, i premi hanno superato i costi secondo la presente legge hanno diritto a una diminuzione di premio. La diminuzione di premio è uguale per tutti gli assicurati del Cantone interessato. Gli assicuratori accordano la diminuzione di premio.

Il supplemento di premio annuo corrisponde al massimo all'importo annuo al quale l'assicurato ha diritto in base alla ripartizione delle seguenti tasse d'incentivazione:

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a.

tassa sul CO2 secondo la legge dell'8 ottobre 19993 sul CO2;

b.

tassa sui composti organici volatili secondo la legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente.

La somma dei supplementi di premio che gli assicurati di un Cantone devono pagare corrisponde al massimo alla differenza negativa tra i premi pagati e i costi sostenuti in tale Cantone tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011.

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1 2 3 4

FF 2012 1605 RS 832.10 RS 641.71 RS 814.01

2011-1010

1621

Assicurazione malattie. LF

La diminuzione di premio annua alla quale gli assicurati di un Cantone hanno diritto è fissata in base a una quotaparte della differenza positiva tra i premi pagati e i costi sostenuti in tale Cantone tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011. La quotaparte è uguale per tutti i Cantoni interessati.

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La somma delle diminuzioni di premio accordate agli assicurati di un Cantone non può superare il 55 per cento della differenza positiva tra i premi pagati e i costi sostenuti in tale Cantone tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011.

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7 Ogni assicuratore impiega i supplementi di premio da esso riscossi per le diminuzioni di premio dei suoi assicurati. Le differenze rimanenti tra i supplementi riscossi e le diminuzioni di premio accordate dai singoli assicuratori sono compensate annualmente e integralmente tra gli assicuratori.

Il Consiglio federale disciplina i particolari del calcolo e della riscossione del supplemento di premio, i particolari del calcolo e della concessione della diminuzione di premio, nonché i particolari della compensazione tra gli assicuratori di cui al capoverso 7.

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L'Ufficio federale definisce mediante ordinanza l'importo annuo del supplemento di premio e della diminuzione di premio.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha effetto per sei anni dall'entrata in vigore.

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