Legge federale Disegno sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali (Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e della legge sul Parlamento) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20121, decreta: I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 7a cpv. 2, 3 (nuovo) e 4 (nuovo) Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limitata.

2

3

Sono considerati di portata limitata i trattati internazionali che: a.

non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;

b.

servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi e i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base;

c.

sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico amministrative.

Non sono considerati trattati internazionali di portata limitata segnatamente i trattati che:

4

1 2

a.

adempiono una delle condizioni per l'applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale;

b.

contengono disposizioni su materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;

FF 2012 6669 RS 172.010

2012-1168

6703

Competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e applicazione provvisoria dei trattati internazionali. LF

c.

causano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno.

Art. 7b cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono almeno due terzi dei membri di ciascuna delle due commissioni competenti dell'Assemblea federale.

2. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento Art. 152, al. 3bis 3bis Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale. Se vi si oppongono almeno due terzi dei membri di ciascuna delle due commissioni, il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 171.10

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