Termine di referendum: 13 aprile 2012

Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e il Messico per evitare le doppie imposizioni del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta: Art. 1 A complemento della Convenzione del 3 agosto 19933 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con il Messico, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Il riferimento alle informazioni «verosimilmente pertinenti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

1

2 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se il Messico:

a.

identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e

b.

indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 2.

3

1 2 3

RS 101 FF 2011 3419 RS 0.672.956.31

2011-0483

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Convenzione con il Messico per evitare le doppie imposizioni. DF

Nell'applicazione di quanto disposto nel capoverso 2 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

4

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 4 gennaio 20124 Termine di referendum: 13 aprile 2012

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FF 2012 159