Decreto federale sul programma di legislatura 2011­2015 del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale1; visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 20123, decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici del programma di legislatura Art. 1 Nella legislatura 2011­2015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1 2 3

1.

la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);

2.

la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);

3.

la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);

4.

la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);

5.

la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);

6.

la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7);

7.

la Svizzera assicura la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione, il lavoro e l'età di pensionamento (sezione 8).

RS 101 RS 171.10 FF 2012 305

2011-1914

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

Sezione 2: La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti Art. 2

Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 1.

elaborare riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;

2.

definire priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;

3.

attuare il nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

Art. 3

Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 4.

adottare la politica di crescita 2012­2015;

5.

ridurre l'onere amministrativo delle imprese;

6.

promuovere la produzione industriale e il turismo nelle diverse parti del Paese creando le adeguate condizioni quadro;

7.

adottare la promozione della piazza economica 2016­2019;

8.

adottare il messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 19824 sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 4

Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite; la Svizzera dispone di un quadro normativo concorrenziale, semplice e non burocratico

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 9.

estendere la rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e l'accesso facilitato ai mercati;

10. sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva.

Art. 5

Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 11. adottare il messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2014­2017); 12. sostenere la strategia della qualità; 4

RS 531

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

13. sviluppare ulteriormente la politica agricola dopo il 2017; 14. sviluppare ulteriormente una politica agricola che promuova un'agricoltura produttiva e rispettosa dell'ambiente.

Art. 6

Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere nonché la collaborazione tra le stesse sono ottimizzate

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 15. adottare il messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici; 16. attuare la strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011­ 2015; 17. rafforzare l'influenza del Consiglio federale sul piano nazionale e internazionale.

Art. 7

Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 18. eliminare la «penalizzazione del matrimonio» e adottare soluzioni equilibrate nell'imposizione dei coniugi e della famiglia; 19. adottare il messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese; 20. adottare il messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica; Art. 8

Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e da altre tecnologie moderne

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 21. adottare il messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata; 22. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali; 23. attuare la «Strategia e-government Svizzera»; 24. aggiornare e attuare la strategia per una società dell'informazione in Svizzera; 25. sviluppare ulteriormente e attuare la strategia in materia di voto elettronico.

5 6

RS 161.1 RS 170.512

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

Sezione 3: La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale Art. 9

Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 26. adottare il messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia; 27. adottare il messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale; 28. adottare il messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale; 29. disciplinare la partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo); 30. rafforzare la posizione della Ginevra internazionale.

Art. 10

Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 31. disciplinare le questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE; 32. estendere alla Croazia l'Accordo del 21 giugno 19997 sulla libera circolazione delle persone; 33. nell'ambito delle relazioni con l'UE, varare riforme interne che rafforzino i diritti di partecipazione dei Cantoni; 34. adottare il messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza; 35. concludere un accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP); 36. concludere accordi con l'UE nei settori della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

Art. 11

Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 37. approfondire la strategia economica esterna;

7

RS 0.142.112.681

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38. rafforzare l'Organizzazione mondiale del commercio; 39. sviluppare e rafforzare la rete degli accordi di libero scambio.

Art. 12

Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 40. adottare il messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 2013­ 2016.

Art. 13

Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 41. adottare il messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006 sulle sparizioni forzate; 42. adottare il messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone disabili; 43. proseguire le misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 2016­2020; 44. definire una strategia che permetta di seguire una politica estera ad hoc nei confronti degli Stati autocratici o che violano i diritti umani. Le relazioni della Svizzera con tali Paesi devono concorrere a promuovere il rispetto dei diritti umani; 45. valutare il centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.

Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita Art. 14

Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 46. adottare il messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 20088 sul servizio informazioni civile; 47. adottare la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+; 48. attuare il rapporto sull'esercito 2010;

8

RS 121

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49. adottare il rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera.

Art. 15

Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 50. adottare il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale9, nel Codice penale militare del 13 giugno 192710 e nel diritto penale accessorio; 51. chiarire il ruolo e i compiti dei vari soggetti operanti nel settore della sicurezza interna; 52. adottare il messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 200311 (modifica del diritto sanzionatorio); 53. la Svizzera adotta tutte le misure, comprese quelle legislative, idonee a eliminare ogni forma di tratta degli esseri umani e di sfruttamento; 54. adottare e attuare la strategia nazionale di difesa cibernetica; 55. ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime); 56. adottare misure di lotta e di prevenzione del tifo violento; 57. il Consiglio federale conduce una politica efficace contro la criminalità economica.

Art. 16

Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 58. adottare il messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 198112 sull'assistenza internazionale in materia penale; 59. adeguare il diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino.

9 10 11 12

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1 RS 351.1

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Sezione 5: La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo Art. 17

Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 60. adottare il messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 199813 sull'asilo e attuare gli accordi di riammissione esistenti nonché concluderne di nuovi; 61. adottare le nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali; 62. adottare il rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».

Art. 18

Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 63. attuare la strategia di lotta alla povertà; 64. promuovere la compatibilità tra famiglia e professione o istruzione; 65. promuovere la compatibilità tra professione e assistenza ai congiunti (work & care); 66. adottare il messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016­2019; 67. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 200614 sulla radiotelevisione; 68. esaminare il rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 200715 con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA; 69. definire una politica globale delle aree rurali.

Art. 19

Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, si migliora la qualità dell'assistenza medica e si accresce la sicurezza dei pazienti

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 70. concretizzare la strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario;

13 14 15

RS 142.31 RS 784.40 RS 0.784.405.226.8

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71. preparare l'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie16 ed elaborare la strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni; 72. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 15 dicembre 200017 sugli agenti terapeutici (2a fase); 73. rafforzare la prevenzione, la diagnosi precoce e la promozione della salute; 74. adottare il messaggio concernente una nuova legge federale sul registro dei tumori e di altre diagnosi; 75. formulare la strategia nazionale della salute; 76. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 200618 sulle professioni mediche; 77. adottare il messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 199819 concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica preimpianto; 78. mettere in vigore la legge del 30 settembre 201120 concernente la ricerca sull'essere umano; 79. rafforzare le competenze sanitarie e la responsabilità individuale della popolazione, in particolare accrescendo la trasparenza e l'informazione riguardo al decorso delle cure e assicurando un'adeguata partecipazione dei pazienti.

Art. 20

Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata e garantita a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 80. adottare la 12a revisione dell'AVS; 81. presentare e attuare il rapporto sul futuro del 2° pilastro; 82. adottare i pacchetti di misure della 6a revisione dell'AI; 83. intensificare la collaborazione tra assicurazione invalidità, assicurazione contro la disoccupazione e i settori formazione professionale, aiuto sociale e integrazione, per coordinare d'intesa con i Cantoni le diverse misure di integrazione professionale; 84. rafforzare la vigilanza sull'assicurazione sociale malattie; 85. esaminare la coerenza e il coordinamento delle assicurazioni sociali e proporre le modifiche necessarie a garantire una maggiore coesione sociale.

16 17 18 19 20

FF 2011 283 RS 812.21 RS 811.11 RS 810.11 FF 2011 6589

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Sezione 6: La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità Art. 21

Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine ed è dato il via all'uscita graduale dal nucleare nonché alle misure volte a ridurre la dipendenza dalle energie fossili

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 86. concretizzare e attuare la Strategia energetica 2050 e definire un piano direttore concernente l'approvvigionamento energetico di Confederazione e Cantoni; 87. concretizzare e attuare le misure per un'economia basata su energie rinnovabili e che economizzi le risorse; 88. adottare l'Accordo con l'UE nel settore dell'energia.

Art. 22

Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 89. adottare il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF); 90. adottare il messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera; 91. adottare il messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e la convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013­2016; 92. adottare il messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 196021 concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti; 93. proseguire il programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali; 94. proporre una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo; 95. proseguire e intensificare i negoziati con l'UE relativi alla borsa dei transiti alpini; 96. adottare la revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 194822 sulla navigazione aerea.

21 22

RS 725.113.11 RS 748.0

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Art. 23

Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 97. sviluppare una politica climatica per il periodo successivo al 2012.

Art. 24

Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 98. adottare la seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 197923 sulla pianificazione del territorio; 99. concretizzare la strategia volta a preservare e a promuovere la biodiversità; 100. adottare la «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 2016­2019; 101. adottare la Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 2016­2019.

Sezione 7: La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione Art. 25

Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 102. promuovere l'educazione, la ricerca e l'innovazione (ERI) negli anni 2013­ 2016; 103. concludere una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario; 104. effettuare la revisione totale della legge del 7 ottobre 198324 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); 105. assicurare la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 2014­2020 («Horizon 2020»); 106. adottare il messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie; 107. attuare il decreto del Consiglio federale concernente l'accorpamento dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione in seno al DFE.

23 24

RS 700 RS 420.1; FF 2011 7811

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

Art. 26

Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 108. assicurare la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 2014­2020 («Erasmus for all»); 109. adottare il messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 198725 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero; 110. consolidare e potenziare i sussidi alla formazione; armonizzare il sistema, d'intesa con i Cantoni e in linea con il Concordato della CDPE sulle borse di studio, per garantire le pari opportunità nell'accesso alla formazione.

Art. 27

Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate

Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 111. adottare il messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua.

Sezione 8: La Svizzera assicura la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione, il lavoro e l'età di pensionamento Art. 28

Obiettivo 27: la parità delle opportunità è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 27 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 112. rafforzare le misure di lotta alle discriminazioni salariali basate sul sesso e vagliare l'adozione di strumenti statuali supplementari; 113. seguire la situazione nelle imprese svizzere con riguardo all'evoluzione della percentuale di donne nei consigli d'amministrazione; 114. dare seguito alle misure di prevenzione e di lotta alle violenze domestiche; 115. promuovere le misure che favoriscano un aumento della percentuale di donne nel settore MINT.

25

RS 418.0

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Programma di legislatura 2011­2015. DF

Art. 29

Obiettivo 28: la parità dei sessi nell'Amministrazione federale e nelle aziende parastatali è raggiunta e le pari opportunità delle minoranze linguistiche sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 28 devono essere presi i provvedimenti seguenti: 116. aumentare notevolmente la percentuale di donne e di minoranze linguistiche tra i quadri dell'Amministrazione federale, nonché tra i quadri e nei consigli d'amministrazione delle aziende statali e parastatali.

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 30

Attuazione del programma di legislatura

Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti legislativi necessari per raggiungere gli obiettivi.

1

Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

2

Art. 31

Raggiungimento degli obiettivi

Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio sul programma di legislatura 2011­ 2015.

1

Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

2

Art. 32

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 14 giugno 2012

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

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