Termine di referendum: 17 gennaio 2013

Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera Modifica del 28 settembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19872 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue: Ingresso visti l'articolo 66 della Costituzione federale3 e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 19864, Art. 1 cpv. 2 Abrogato Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché 2 1

Possono essere impiegati i seguenti mezzi: c.

abrogata

Le borse sono calcolate in modo da coprire il costo della vita dei borsisti nel luogo di formazione.

2

Art. 6 cpv. 2 Abrogato

1 2 3 4

FF 2012 2727 RS 416.2 RS 101 FF 1986 III 149

2011-2419

7235

Borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera. LF

Art. 7 cpv. 2 2

Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.

Art. 8

Commissione federale delle borse per studenti stranieri

La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza dei rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.

1

Il Consiglio federale elegge i membri e il presidente della Commissione. Le scuole universitarie svizzere, la Conferenza dei rettori delle università svizzere e la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere propongono i loro rappresentanti.

2

Art. 9

Finanziamento

Il credito d'impegno pluriennale per i contributi di cui all'articolo 2 capoverso 1 è accordato dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 20125 Termine di referendum: 17 gennaio 2013

5

FF 2012 7235

7236