Legge federale Disegno relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20121, decreta: I La legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 95, 98 e 123 della Costituzione federale3, Titolo prima dell'art. 11a (nuovo)

Sezione 3: Consegna di informazioni Art. 11a (nuovo) 1 Se per analizzare una comunicazione pervenutagli ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP l'Ufficio di comunicazione ha bisogno di informazioni complementari, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, gli intermediari finanziari coinvolti consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

2

L'Ufficio di comunicazione impone agli intermediari finanziari contemplati dai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni.

3

Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

4

L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

5

1 2 3

FF 2012 6199 RS 955.0 RS 101

2012-1141

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Legge sul riciclaggio di denaro

Art. 23 cpv. 2 2 L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.

Art. 30 (nuovo)

Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero tutti i dati personali e le altre informazioni in suo possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero: 1

a.

garantisce di utilizzare le informazioni esclusivamente per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;

b.

garantisce di accogliere una richiesta analoga della Svizzera;

c.

garantisce il rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale;

d.

garantisce di non trasmettere a terzi le informazioni ricevute senza l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e

e.

rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

2

3

a.

il nome dell'intermediario finanziario, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;

b.

il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;

c.

l'avente diritto economico; e

d.

indicazioni sulle transazioni.

L'Ufficio di comunicazione trasmette i dati sotto forma di rapporto.

L'Ufficio di comunicazione può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce di:

4

a.

utilizzare le informazioni esclusivamente per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;

b.

utilizzare le informazioni esclusivamente per avviare un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per comprovare una richiesta di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;

c.

non utilizzare le informazioni per perseguire reati che, ai sensi del diritto svizzero, non sono reati preliminari del riciclaggio di denaro;

d.

non utilizzare le informazioni come mezzi di prova;

e.

rispettare il segreto d'ufficio o il segreto professionale.

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Legge sul riciclaggio di denaro

Se la richiesta di trasmissione a un'altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l'Ufficio di comunicazione richiede prima l'autorizzazione del ministero pubblico responsabile del procedimento.

5

L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a disciplinare in modo più particolareggiato le modalità della collaborazione insieme agli uffici di comunicazione esteri.

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Art. 31 (nuovo)

Rifiuto di fornire informazioni

È vietato entrare nel merito della richiesta di un ufficio di comunicazione estero quando: a.

la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;

b.

per rispondere a una richiesta è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero statuisce l'uso dei canali dell'assistenza giudiziaria o un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale.

Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Se la presente legge non contiene disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 19944 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 32, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale 2

Abrogato

L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell'autore della comunicazione inviata dall'intermediario finanziario o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 360

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