Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo della Repubblica francese e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari sul diritto applicabile alle imprese che operano sul territorio dell'Organizzazione al fine di realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale Concluso il 18 ottobre 2010 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero Il Governo della Repubblica francese (di seguito «il Governo francese»), e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari (di seguito «l'Organizzazione») di seguito denominati le Parti, considerata la Convenzione del 1° luglio 19533 per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, modificata il 17 gennaio 1971; considerato che la Svizzera e Francia sono i due Stati ospiti dell'Organizzazione; considerato l'Accordo dell'11 giugno 19554 tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (di seguito «l'Accordo di sede»); considerato l'Accordo del 13 settembre 1965, rivisto il 16 giugno 1972, tra il Governo francese e l'Organizzazione relativo allo statuto giuridico dell'Organizzazione in Francia (di seguito «Accordo di statuto»); considerata la Convenzione del 13 settembre 19655 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione (di seguito «la Convenzione franco-svizzera del 1965»); considerato che in materia di diritto applicabile sul territorio dell'Organizzazione il principio di territorialità è stato definito all'articolo II della Convenzione francosvizzera del 1965;

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Dal testo originale francese.

FF 2012 7485 RS 0.424.091 RS 0.192.122.42 RS 0.192.122.423

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Acc. con la Francia e l'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari

considerato che l'applicazione di tale principio alle attività delle imprese che operano su questo territorio per realizzarvi prestazioni di servizi di carattere transnazionale porterebbe a rendere applicabile congiuntamente i diritti dei due Stati ospiti per lo stesso contratto; considerato che l'Organizzazione ha invitato gli Stati ospiti a definire una regolamentazione che permetta di determinare, in modo oggettivo e operativo, quale diritto debba essere applicabile a queste imprese; considerato che, per rispondere alla domanda dell'Organizzazione, i due Stati ospiti hanno deciso di emendare la Convenzione franco-svizzera del 1965 e, a questo scopo, hanno adottato il Protocollo del 18 ottobre 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo francese (di seguito «il Protocollo franco-svizzero»); considerato che, a seguito del Protocollo franco-svizzero, la Convenzione francosvizzera del 1965 prevede, in deroga al principio della territorialità, che il diritto applicabile alle imprese che operano sull'area dell'Organizzazione per realizzarvi prestazioni di servizi con carattere transnazionale sia determinato previamente sulla base del principio della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare e reso noto alle imprese in ogni contratto; considerato infine che è opportuno che le modalità di applicazione di questo principio vengano determinate dall'Organizzazione; hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ai fini del presente Accordo s'intendono: a)

per «prestazioni di servizi», tutte le prestazioni di servizi, qualunque sia la loro durata, che rivestono un carattere transnazionale, ossia che vengono eseguite sia sulla parte dell'area dell'Organizzazione situata in territorio svizzero sia sulla parte situata in territorio francese.

Le consegne di merci che non riguardano queste prestazioni non rientrano nel presente Accordo;

b)

per «imprese», le imprese, qualunque sia la loro nazionalità, che eseguono le prestazioni di servizi di cui alla lettera a) nell'ambito di un contratto concluso con l'Organizzazione. Il termine «imprese» comprende le imprese titolari di un contratto con l'Organizzazione e le eventuali imprese subappaltatrice;

c)

per «diritto applicabile», il diritto definito all'articolo 1 dell'allegato 2 della Convenzione franco-svizzera del 1965, che risulta, per ogni contratto, dall'applicazione del principio della parte preponderante prevedibile ai sensi dell'articolo 2 del presente Accordo.

Art. 2 1. L'Organizzazione determina, per ogni contratto, la localizzazione, sulla parte svizzera o francese del suo territorio, della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare.

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2. La localizzazione di questa parte preponderante viene valutata in funzione dei seguenti criteri: a)

localizzazione dei posti di lavoro;

b)

numero e durata prevedibili delle prestazioni di servizi;

c)

numero di installazioni o di componenti su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi;

d)

numero o superficie dei locali in/su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi;

e)

numero dei punti di distribuzione.

3. L'Organizzazione tiene conto, per ogni contratto, del o dei criteri da applicare in funzione della loro pertinenza per determinare la localizzazione di questa parte preponderante, fondandosi su elementi oggettivi e quantificabili.

Art. 3 1. Il diritto applicabile determinato conformemente al presente Accordo rimane invariato fino alla scadenza del contratto, rinnovi compresi.

2. L'Organizzazione fa in modo che la localizzazione reale della parte preponderante delle prestazioni di servizi effettuate nell'ambito del contratto corrisponda alla localizzazione della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare, come è stata determinata ai sensi dell'articolo 2 del presente Accordo.

3. Il diritto applicabile all'impresa subappaltatrice di un contratto di prestazioni di servizi concluso tra l'Organizzazione e un'impresa principale, conformemente alle regole summenzionate, è quello applicabile all'impresa principale. Tuttavia, se l'impresa subappaltatrice effettua prestazioni unicamente su una sola parte degli impianti dell'Organizzazione, situata su territorio svizzero o francese, le disposizioni del presente allegato non sono applicabili.

Art. 4 1. L'Organizzazione informa le imprese, al momento del concorso di appalto, sulla localizzazione della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare e sul diritto applicabile che ne risulta, affinché queste possano tener conto di tale elemento per presentare l'offerta d'appalto. Questa informazione fa riferimento al presente Accordo e alla Convenzione franco-svizzera del 1965. Essa definisce gli ambiti ai quali questo diritto si applicherà ai salariati designati a svolgere questa attività conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 1 dell'allegato 2 alla Convenzione franco-svizzera del 1965.

2. Se la localizzazione della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare è modificata dopo la ricezione dell'offerta e prima della firma del contratto, l'Organizzazione procede a un nuovo concorso di appalto per rispettare la parità di trattamento tra le imprese partecipanti.

3. L'Organizzazione fa figurare disposizioni adeguate nei contratti conclusi con le imprese, obbligandole a: 7497

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a)

informare per iscritto i loro salariati sul diritto applicabile conformemente al presente Accordo e: ­ del fatto che il diritto applicabile ai sensi del presente Accordo si limita agli ambiti enunciati nell'articolo 1 paragrafo 1 dell'allegato 2 alla Convenzione franco-svizzera del 1965; ­ del fatto che, conformemente all'articolo 1 paragrafo 3 di detto allegato, gli altri ambiti rimangono soggette al principio della territorialità del diritto definito all'articolo II paragrafo 1 della Convenzione francosvizzera del 1965; ­ del fatto che l'applicazione di queste regole non ostacola il mantenimento dei loro diritti acquisiti al momento della conclusione del contratto tra l'impresa e l'Organizzazione; ­ all'occorrenza, di ogni modifica del loro contratto di lavoro che potrà risultare dal diritto applicabile;

b)

informare per iscritto loro eventuali subappaltatori del diritto applicabile conformemente all'articolo 3 paragrafo 3 del presente Accordo;

c)

prevedere disposizioni adeguate nei contratti conclusi con loro eventuali subappaltatori obbligandole a informare per iscritto i loro salariati del diritto applicabile, alle condizioni enunciate alla lettera a) del presente paragrafo.

Art. 5 1. L'Organizzazione informa le imprese del fatto che se la legislazione dello Stato ospite, sul cui territorio si situa la parte preponderante del contratto concluso con l'Organizzazione, chiede che i salariati stranieri siano detentori di un'autorizzazione di lavoro, la domanda di autorizzazione è formulata presso le autorità competenti di questo Stato ospite.

2. L'Organizzazione informa le imprese del fatto che le questioni relative al soggiorno dei lavoratori salariati rimangono soggette al principio della territorialità del diritto definito all'articolo II paragrafo 1 della Convenzione franco-svizzera del 1965.

Art. 6 1. L'Organizzazione adotta le misure appropriate volte a inserire nel suo regolamento interno e ad attuare i principi e gli obblighi definiti nel presente Accordo.

2. La responsabilità dell'Organizzazione non può essere invocata dalle imprese e dai salariati interessati se, debitamente informate in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Accordo, le imprese non si fossero attenute, sia nei confronti dei loro salariati che delle loro eventuali imprese subappaltatrici, agli obblighi in materia di diritto applicabile imposti ai sensi del presente Accordo.

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Art. 7 Il presente Accordo è applicabile ai contratti di prestazioni di servizi con carattere transnazionale conclusi dall'Organizzazione, il cui concorso di appalto è avvenuto dopo l'entrata in vigore del suddetto Accordo.

Art. 8 1. Le autorità competenti dei due Stati ospiti vigilano alla corretta applicazione del presente Accordo nell'area dell'Organizzazione e in particolare al rispetto del diritto applicabile da parte delle imprese nonché all'eventuale sanzione di ogni infrazione che possa verificarsi. È garantita un'informazione reciproca tra l'Organizzazione e le autorità competenti interessate.

2. L'Organizzazione collabora con i due Stati ospiti per facilitare tale controllo.

3. L'Organizzazione collabora con i due Stati ospiti per permettere un'informazione adeguata dei partner sociali sull'attuazione del presente Accordo.

Art. 9 Su richiesta di una di esse, le Parti si riuniscono per valutare l'attuazione del presente Accordo e, se necessario, per comporre le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dello stesso. In funzione dell'oggetto della riunione, ognuna delle Parti designa una o più persone per rappresentarla e comunica il suo o il loro nome alle altre due Parti.

Art. 10 Ogni controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non ha potuto essere composta conformemente all'articolo 9 del presente Accordo è sottoposta a un arbitrio unico conformemente al Regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati.

Art. 11 Il presente Accordo può essere modificato su richiesta di una delle Parti. In tal caso, le Parti convengono sulle modifiche da apportare al presente Accordo.

Art. 12 Il presente Accordo può essere denunciato da una delle Parti con preavviso di dodici mesi. La denuncia non ha effetto sui contratti conclusi prima della data in cui la denuncia acquista efficacia.

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Art. 13 Ognuna delle Parti notificherà alle due altre Parti l'adempimento delle formalità richieste dal proprio diritto interno per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Quest'ultimo acquisterà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione dell'ultima di queste notifiche, ma al più presto alla data dell'entrata in vigore del Protocollo franco-svizzero del 18 ottobre 2010.

Fatto a Ginevra, il 18 ottobre 2010, in tre esemplari, in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo francese:

Per l'Organizzazione:

Valentin Zellweger Ambasciatore

Jean-Baptiste Mattei Ambasciatore

Rolf-Dieter Heuer Direttore generale

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