Decreto federale Disegno concernente l'approvazione della proroga dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20122, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli è approvato.
1
2
La durata dell'impiego è limitata a sei mesi.
Se la situazione in loco lo esige, il Consiglio federale è autorizzato a prorogare la durata dell'impiego di sei mesi al massimo.
3
Art. 2 Se lo ritiene necessario, il Consiglio federale può interrompere o porre fine all'impiego. In tali casi informa le Commissioni della politica estera e le Commissioni della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
1 2 3
RS 510.10 FF 2012 8013 RS 171.10
2012-2544
8023
Approvazione della proroga dell'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio all'estero per la protezione dell'Ambasciata di Svizzera a Tripoli. DF
8024