Decreto federale

Disegno

che approva la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (Modifica dell'allegato III dell'Accordo, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) e che la traspone nel diritto svizzero (Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20122, decreta: Art. 1 La decisione n. 2/2011 del 30 settembre 20113 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'articolo 14 dell'Accordo [del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunitā europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone] che modifica l'allegato III [dell'Accordo] (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) č approvata.

Art. 2 La legge federale sulla dichiarazione obbligatoria e la verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate č adottata secondo la versione qui annessa.

Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

2

1 2 3

RS 101 FF 2012 3915 RU 2011 4859

2008-3018

3945

Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

Allegato (art. 2)

Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale4; in esecuzione dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunitā europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20126, decreta: Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente legge disciplina l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali per le persone di cui al capoverso 2 (prestatori di servizi).

1

2

Essa si applica alle persone che: a.

hanno acquisito all'estero le qualifiche concernenti una professione regolamentata in Svizzera;

b.

intendono fornire in Svizzera per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile prestazioni di servizi in tale professione regolamentata; e

c.

in applicazione dell'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) possono avvalersi della direttiva 2005/36/CE8.

Il Consiglio federale determina le professioni regolamentate soggette alla presente legge. A tal fine consulta dapprima i Cantoni.

3

4 5 6 7 8

RS 101 RS 0.142.112.681 FF 2012 3915 RS 0.632.31 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato III sezione A n. 1 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

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Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

Art. 2

Obbligo di dichiarazione

Prima di avviare un'attivitā professionale in Svizzera, i prestatori di servizi devono dichiararla all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

1

Il Consiglio federale disciplina la forma, il contenuto e la periodicitā della dichiarazione. A tal fine si basa sull'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE9.

2

Art. 3

Procedura e verifica delle qualifiche professionali nell'ambito di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanitā pubblica

Per le professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanitā pubblica l'UFFT trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati al servizio federale o cantonale competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

1

2 Se la competenza spetta a un'autoritā federale, quest'ultima verifica le qualifiche professionali. Se ritiene sufficienti le qualifiche professionali, trasmette la dichiarazione e i documenti allegati con l'attestazione delle qualifiche professionali all'autoritā competente per l'esercizio della professione.

Se la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l'esercizio della professione regolamentata validi in Svizzera, tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanitā pubblica, al prestatore di servizi č data la possibilitā di dimostrare di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale.

3

Se la competenza spetta a un'autoritā cantonale o intercantonale, la procedura di verifica delle qualifiche professionali č retta dal diritto cantonale o intercantonale.

4

Art. 4

Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanitā pubblica

Per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanitā pubblica l'UFFT trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati:

1

a.

all'autoritā competente per l'esercizio della professione, se il riconoscimento delle qualifiche professionali č di competenza della Confederazione;

b.

al corrispondente servizio cantonale o intercantonale, se il riconoscimento delle qualifiche professionali č di competenza dei Cantoni.

Per il resto la procedura secondo il capoverso 1 lettera b č retta dal diritto cantonale o intercantonale.

2

9

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

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Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

Art. 5 1

Avvio dell'esercizio della professione

Il prestatore di servizi puō effettuare la prestazione di servizi non appena: a.

l'autoritā competente gli ha comunicato che nulla osta alla prestazione di servizi; oppure

b.

i termini fissati sono scaduti senza che vi sia stata alcuna comunicazione da parte di un'autoritā.

Il Consiglio federale fissa i termini per la comunicazione da parte delle autoritā di cui al capoverso 1. A tal fine si basa sulla direttiva 2005/36/CE10.

2

Art. 6

Uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'uso dei titoli di formazione e dei titoli professionali. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del diritto cantonale e intercantonale.

1

Per l'elaborazione delle prescrizioni il Consiglio federale e i Cantoni fanno riferimento alla direttiva 2005/36/CE11.

2

Art. 7 1

2

Disposizioni penali

Č punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

fornisce prestazioni di servizi senza che sia adempiuta una delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1;

b.

viola un obbligo di dichiarazione stabilito dal Consiglio federale per la cui inosservanza il Consiglio federale commina una multa in forza della presente disposizione.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 8

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 23 giugno 200612 sulle professioni mediche Art. 35 cpv. 1, 2 quarto periodo (nuovo) e 3 I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 199913 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunitā europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196014

1

10 11 12 13 14

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

RS 811.11 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare liberamente, senza autorizzazione, la loro professione medica universitaria in qualitā di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del ...15 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. L'autoritā cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

2

... Quest'ultima iscrive l'annuncio nel registro.

3

Abrogato

2. Legge federale del 18 marzo 201116 sulle professioni psicologiche Art. 23 cpv. 1 quarto periodo (nuovo), 2, 3 e 4 1

... Quest'ultimo iscrive l'annuncio nel registro.

I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 199917 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunitā europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196018 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione di psicoterapeuta in qualitā di prestatori di servizi. Devono annunciarsi seguendo la procedura prevista dalla legge federale del ...19 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate L'autoritā cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro.

2

3e4

Abrogati

15 16 17 18 19

RS ...; FF 2012 3945 3946 FF 2011 2465 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 RS ...; FF 2012 3945 3946

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Approvazione della Decisione n. 2/2011. DF

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