Codice di diritto processuale civile svizzero e Codice di diritto processuale penale svizzero

Progetto

(Disposizioni sulla verbalizzazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 aprile 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 20122, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile3 Art. 176 cpv. 1 e 3 (nuovo) Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale; sono quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.

1

Se durante l'udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici ai sensi del capoverso 2, il giudice o il membro dell'autorità giudicante che procede all'esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti e conservate insieme al verbale.

3

Titolo prima dell'art. 404

Titolo terzo: Disposizioni transitorie Capitolo 1: Disposizioni transitorie concernenti la prima entrata in vigore della presente legge

1 2 3

FF 2012 5043 FF 2012 5055 RS 272

2012-0942

5053

Disposizioni sulla verbalizzazione

Titolo prima dell'art. 407a (nuovo)

Capitolo 2: Disposizioni transitorie concernenti le modifiche della presente legge Art. 407a (nuovo)

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il nuovo diritto si applica agli atti procedurali cui si procede a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, nell'ambito di procedimenti pendenti in tale data.

2. Codice di procedura penale4 Art. 78 cpv. 5bis (nuovo) e 7 5bis Se durante la procedura dibattimentale l'interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all'interrogato e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

7

Titolo prima dell'art. 456a (nuovo)

Sezione 5: Disposizioni transitorie di modifiche della presente legge Art. 456a (nuovo)

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il nuovo diritto si applica agli interrogatori svolti a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, per i procedimenti pendenti in tale data.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4

RS 312.0

5054