Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Proroga e modifica del 6 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006 e del 1° novembre 20071 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) è prorogata2.

II I decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003 e dell'8 agosto 2006, menzionati alla cifra I, che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 4 lett. b III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 8 cpv. 1

(Contributi)

Art. 15 cpv. 1bis

(Attività lavorative consentite)

Abrogato

1 2

FF 2003 3464, 2006 6191 8149, 2007 7107 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2012-3076

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

Art. 16 cpv. 2bis

(Rendita transitoria ordinaria)

Abrogato Art. 19 cpv. 2 e 2bis

(Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP)

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

6 dicembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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