Traduzione1

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare e doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Lubiana il 12 giugno 1996 Concluso il 7 settembre 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Lubiana il 12 giugno 1996 (di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I L'articolo 4 (Residenza) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali.

Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

1

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente soltanto dello Stato contraente

Dal testo originale tedesco.

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nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

4. Una società di persone è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia gli articoli 6­22 si applicano soltanto se i redditi e il patrimonio della società di persone sono tassati nello Stato contraente di cui la società di persone è residente.» Art. II L'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l'impresa avrebbe potuto conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie operazioni interne con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni eseguite, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dalla stabile organizzazione e dalle altre parti dell'impresa.

3. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente procede a un aggiustamento degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa situata in uno degli Stati contraenti e impone di conseguenza utili dell'impresa che sono stati imposti nell'altro Stato, quest'ultimo procede a un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su detti utili nella misura in cui ciò è necessario 8422

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per evitare la doppia imposizione di questi utili. Per determinare questo aggiustamento, se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.» Art. III I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione sono sostituiti dal seguente paragrafo: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato ­ e impone di conseguenza ­ utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.» Art. IV L'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è: a)

una società (diversa da una società di persone) residente dell'altro Stato contraente e detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; oppure

b)

un'istituzione di previdenza.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

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5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.» Art. V L'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questi interessi sono pagati: a)

dal Governo di questo Stato, dalle sue suddivisioni politiche, dai suoi enti locali o dalla sua Banca centrale;

b)

al Governo di questo Stato, alle sue suddivisioni politiche, ai suoi enti locali o alla sua Banca centrale;

c)

in relazione a un mutuo, garantito o assicurato da un'istituzione che, in virtù della legislazione nazionale, ha il potere di assicurare o finanziare operazioni commerciali internazionali;

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d)

in relazione a un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi;

e)

da una banca a una banca dell'altro Stato contraente; oppure

f)

da una società a una società residente dell'altro Stato contraente, se questa società e la società che paga gli interessi sono legate da una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento del capitale oppure sono entrambe detenute da una società terza residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera e che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda società.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.»

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Art. VI L'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili unicamente in detto altro Stato, se questa società è legata alla società che paga i canoni tramite una partecipazione diretta di almeno il 25 per cento del capitale oppure sono entrambe detenute da un'impresa terza residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera che detiene direttamente una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale della prima e della seconda società.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona
residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le quali è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato 8426

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convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.» Art. VII Il paragrafo 4 dell'articolo 13 (Utili di capitale) è sostituito dai seguenti paragrafi: «4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o di diritti analoghi il cui valore proviene, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato contraente. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano agli utili: a)

derivanti dall'alienazione di azioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o riconosciuta dalle autorità competenti degli Stati contraenti;

b)

derivanti dall'alienazione di azioni di una società i cui attivi consistono direttamente per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui l'impresa esercita la propria attività commerciale.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1­4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.» Art. VIII La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione delle doppie imposizioni) della Convenzione è sostituita dalla seguente lettera: «a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Slovenia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, per gli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 questa esenzione viene applicata unicamente se è comprovata la loro effettiva imposizione in Slovenia.» Art. IX I riferimenti del paragrafo 3 dell'articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione al paragrafo 6 dell'articolo 11 e al paragrafo 6 dell'articolo 12 sono sostituiti dai riferimenti al paragrafo 8 dell'articolo 11 e al paragrafo 8 dell'articolo 12.

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Art. X L'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è completato dal seguente paragrafo: «5. Se: a)

una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il presente paragrafo le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.» Art. XI L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o denominazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscos8428

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sione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte, come pure della vigilanza su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, sempre che sia necessario per soddisfare gli obblighi da esso previsti.»

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Art. XII La Convenzione è completata dal seguente Protocollo addizionale:

«Protocollo addizionale Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia, all'atto della firma del Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Lubiana il 12 giugno 1996, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Istituzione di previdenza Resta inteso che l'espressione «istituzione di previdenza» designa l'insieme delle fondazioni, delle istituzioni, dei trust e delle altre istituzioni di uno Stato contraente, che sottostanno alle prescrizioni di questo Stato, i cui redditi sono generalmente esentati da imposta in questo Stato e che servono all'amministrazione o al versamento di prestazioni di previdenza o generare redditi per conto di uno o più di questi regimi. L'espressione comprende: a)

in Slovenia, l'insieme delle istituzioni di previdenza secondo: (i) la legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità; (ii) la legge sulla prima cassa pensioni della Repubblica di Slovenia e sulla transizione delle società di investimenti riconosciute del 28 giugno 1999; e (iii) la legge sulle pensioni collettive supplementari per gli impiegati pubblici del 18 dicembre 2003;

b)

in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; (ii) la legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità; (iii) la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; (iv) legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e (v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

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nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo e conformemente all'accordo concluso tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

2. Ad art. 4 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende: a)

un'organizzazione istituita e amministrata esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, artistici, sportivi o educativi (o diversi di questi scopi) e che è un residente di questo Stato secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o tutti i suoi redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato; e

b)

le istituzioni di previdenza riconosciute in questo Stato contraente.

3. Ad art. 7 e 9 Resta inteso che è possibile procedere a un aggiustamento di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 se quest'ultimo risulta giustificato.

4. Ad art. 10, 11 e 12 Gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai dividendi, interessi o canoni pagati conformemente a un sistema di fruizione abusiva di benefici oppure facenti parte di un simile sistema. L'espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» designa un'operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall'altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall'altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione di doppia imposizione tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione; inoltre, lo scopo principale di un tale sistema scelto consiste nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.

5. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

6. Ad art. 18 e 24 Con riferimento agli articoli 18 e 24 resta inteso che i contributi pagati da o per conto di una persona che esercita un'attività in uno Stato contraente a un'istituzione di previdenza costituita e riconosciuta ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell'imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un'istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se la persona fisica

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non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza.

7. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione le competenti autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito gli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni, si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. XIII 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il Protocollo è integrante della Convenzione ed entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notificazioni. Le disposizioni del Protocollo si applicheranno: 8432

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a)

alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a non residenti il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data;

c)

con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 25, alle procedure amichevoli: (i) già pendenti tra le autorità competenti degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo (in tal caso, il termine di tre anni di cui alla lett. b inizia a decorrere alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo), o (ii) avviate dopo tale data.

d)

con riferimento all'articolo 26, lo scambio di informazioni si applica a domande presentate dopo l'entrata in vigore del Protocollo, relativamente a informazioni che si riferiscono a un periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ljubljana, il 7 settembre 2012, in due esemplari in lingua tedesca, slovena e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e quello sloveno, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Slovenia:

Robert Reich Ambasciatore di Svizzera in Slovenia

Janeza Sustersica Ministro delle Finanze in Slovenia

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Doppie imposizioni. Protocollo di modifica della Convenzione con la Slovenia

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