12.062 Messaggio relativo all'approvazione del Trattato tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco del 1° giugno 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Trattato del 6 e dell'8 dicembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° giugno 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio La Svizzera e il Liechtenstein intendono applicare, anche dopo l'associazione del Liechtenstein a Schengen, una prassi che, a determinate condizioni, consente una circolazione transfrontaliera agevolata di armi da fuoco. Dal 19 dicembre 2011 il relativo Trattato è applicato in via provvisoria.

Situazione iniziale Dal 1924 il Liechtenstein e la Svizzera formano una zona doganale comune. Per questo motivo in numerosi ambiti il diritto svizzero è direttamente applicabile anche in Liechtenstein. Uno di questi ambiti è la legislazione sulle armi. Poiché sono entrambi associati a Schengen, il Liechtenstein e la Svizzera sono tuttavia tenuti a rispettare anche l'acquis di Schengen e i relativi sviluppi. Nel settore delle armi da fuoco si tratta segnatamente della direttiva 91/477/CEE (di seguito: «direttiva europea sulle armi») che fra le altre cose disciplina i presupposti e le procedure per la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco in seno all'UE. Prima che in Liechtenstein entrasse in vigore l'acquis di Schengen, era quindi sorta la questione su come mantenere un approccio pragmatico riguardo alla circolazione transfrontaliera di armi da fuoco tra il Liechtenstein e la Svizzera, pur rispettando la direttiva europea sulle armi.

Il contenuto del Trattato Il trattato negoziato prevede che l'introduzione di armi da fuoco da uno dei due Stati contraenti in un altro Stato Schengen debba rispettare le prescrizioni della direttiva europea sulle armi. La Svizzera e il Liechtenstein rilasciano entrambi autonomamente bollette di scorta e carte europee d'arma da fuoco per l'introduzione di armi da fuoco in un altro Stato Schengen, informano altri Stati Schengen sulle armi da fuoco che sono state introdotte sul loro territorio e ricevono le relative comunicazioni degli altri Stati Schengen. L'introduzione di un'arma da fuoco da un altro Stato Schengen in Liechtenstein è disciplinata dalla procedura basata sul Trattato doganale, vale a dire che è applicata la legislazione svizzera e che l'Ufficio centrale Armi rilascia l'autorizzazione necessaria dopo aver consultato la Polizia nazionale del Liechtenstein. La circolazione agevolata nella zona doganale comune di Svizzera e Liechtenstein resta possibile a determinate condizioni. Non occorre, ad esempio, una bolletta di scorta, una carta europea
d'arma da fuoco o un altro tipo di autorizzazione per la circolazione transfrontaliera tra Svizzera e Liechtenstein.

Ciononostante sono introdotti nuovi obblighi di comunicazione spettanti alle autorità competenti in materia di armi in caso di acquisto di armi da fuoco da parte di persone domiciliate nell'altro Stato contraente o di trasferimento di domicilio nell'altro Stato contraente.

Il Trattato è applicato provvisoriamente dal 19 dicembre 2011, ovvero dal giorno in cui è entrato in vigore l'acquis di Schengen per il Liechtenstein. Il Trattato necessita dell'approvazione del Parlamento e sottostà a referendum facoltativo.

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Messaggio 1

Punti essenziali del Trattato

1.1

Situazione iniziale

Dal 1924 il Liechtenstein e la Svizzera formano una zona doganale comune basata sul Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19231 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (di seguito: «Trattato doganale»). In virtù di tale Trattato, in molti settori le pertinenti disposizioni giuridiche svizzere sono direttamente applicabili anche in Liechtenstein, in particolare nell'importazione, l'esportazione e il transito di armi. Anche la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco in Liechtenstein è soggetta alla legislazione svizzera sul materiale bellico2, sui beni a duplice impiego3 e sulle armi4. Sulla base del Trattato doganale, negli ultimi decenni le autorizzazioni necessarie sono sempre state rilasciate dalle autorità svizzere competenti. La circolazione all'interno della zona doganale comune è pertanto stata considerata come traffico interno che non necessita di alcun'autorizzazione.

Prima dell'entrata in vigore dell'acquis di Schengen, per il Liechtenstein era tuttavia sorta la questione di determinare in quale misura sarebbe stato possibile proseguire la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco basata sul Trattato doganale. Essendo associati a Schengen, il Liechtenstein e la Svizzera sono infatti tenuti ad applicare l'acquis di Schengen e i relativi sviluppi, tra cui anche la direttiva europea sulle armi5. Lo scopo di quest'ultima è di garantire la libertà di circolazione nell'UE per determinate armi da fuoco senza tuttavia trascurare i legittimi interessi in materia di sicurezza degli Stati membri e dei loro cittadini. La direttiva europea sulle armi sancisce pertanto diversi obblighi riguardo all'autorizzazione e alla comunicazione in materia di importazione, esportazione e transito di armi.

Entrambi gli Stati si sono quindi adoperati per trovare una soluzione che corrisponda ai presupposti della direttiva europea sulle armi e che, contemporaneamente, tenga conto delle esigenze e delle esperienze in materia transfrontaliera nonché delle procedure collaudate in applicazione del Trattato doganale.

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RS 0.631.112.514 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51); ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (OMB; RS 514.511).

Legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202); ordinanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1).

Legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54); ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541).

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.

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1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

Nell'autunno 2010 e nella primavera 2011 i rappresentanti dei due Paesi si sono incontrati per elaborare una proposta su come proseguire la circolazione agevolata di armi da fuoco tra il Liechtenstein e la Svizzera nel pieno rispetto della direttiva europea sulle armi. La Svizzera era disposta a trovare una soluzione a condizione che quest'ultima venisse approvata anche dall'UE, la quale non si è opposta alla procedura auspicata (cfr. n. 5). I rappresentanti dei due Stati hanno in seguito elaborato un trattato e le trattative pertinenti si sono concluse il 20 settembre 2011.

Il 19 ottobre 2011 abbiamo approvato il presente Trattato. Poiché il Trattato sottostà all'approvazione del Parlamento e lo scopo era di garantire che la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco non venisse interrotta con l'entrata in vigore dell'acquis di Schengen per il Liechtenstein il 19 dicembre 2011, abbiamo deciso di applicare provvisoriamente il Trattato conformemente all'articolo 7b della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Lo stesso giorno ci siamo inoltre rivolti ai presidenti delle Camere federali chiedendo loro di consultare le commissioni competenti riguardo all'applicazione provvisoria del Trattato. Le Commissioni della politica di sicurezza (CPS) hanno approvato la richiesta il 15 (CPS del Consiglio nazionale) e il 21 novembre 2011 (CPS del Consiglio degli Stati). Il 9 dicembre 2011 la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) è stata informata per scritto in merito al Trattato, mentre i rappresentanti degli uffici cantonali delle armi ne avevano già preso conoscenza in occasione della riunione del Gruppo di lavoro armi e munizioni tenutasi il 28 settembre 2011.

Il Trattato è stato firmato il 6 dicembre 2011 a Vienna dal capo della Polizia nazionale del Liechtenstein e l'8 dicembre 2011 a Berna dal direttore dell'Ufficio federale di polizia. Il Trattato è applicato provvisoriamente dal 19 dicembre 2011.

1.3

Sintesi del contenuto del Trattato

Il Trattato disciplina la circolazione transfrontaliera agevolata di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni tra il Liechtenstein e la Svizzera. Definisce inoltre le competenze e gli obblighi di comunicazione spettanti alle autorità competenti di entrambi gli Stati nell'ambito dell'introduzione di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni da uno Stato contraente in altri Stati Schengen nonché da un altro Stato Schengen in Liechtenstein. Sono disciplinate sia l'introduzione definitiva sia l'introduzione temporanea nel traffico passeggeri.

Il capitolo I definisce lo scopo e l'oggetto del Trattato, come pure la terminologia utilizzata e indica le autorità responsabili dell'esecuzione del Trattato.

Il capitolo II fissa le procedure da rispettare per l'introduzione di armi da fuoco da uno degli Stati contraenti in un altro Stato Schengen.

Il capitolo III stabilisce la procedura per l'introduzione da uno Stato Schengen in Liechtenstein.

I capitoli IV e V, infine, disciplinano il traffico interno tra Svizzera e Liechtenstein.

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1.4

Valutazione

Il risultato dei negoziati tiene conto degli interessi di entrambi gli Stati contraenti ed è espressione della tradizionale cooperazione amichevole tra i due Paesi limitrofi. Il Trattato costituisce una soluzione equilibrata: considera infatti gli interessi di entrambi gli Stati di mantenere una prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco possibilmente pragmatica e priva di ostacoli burocratici, come quella applicata finora in virtù del Trattato doganale. Occorre inoltre impedire che la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco venga ostacolata e formalizzata, perché il Liechtenstein dispone di un solo poligono di tiro per armi da fuoco di piccolo calibro e quindi le società di tiro e le associazioni venatorie del Liechtenstein hanno cofinanziato alcuni poligoni svizzeri di cui fanno un uso frequente. Il Trattato tiene conto anche dell'orientamento della direttiva europea sulle armi che, vista la loro associazione all'acquis di Schengen, è applicabile in entrambi gli Stati. Conformemente alla direttiva, la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco tra Stati contraenti deve di norma essere soggetta al controllo di un'autorità. Rinunciare a un'autorizzazione e al rilascio di una bolletta di scorta per l'introduzione definitiva oppure di una carta europea d'arma da fuoco per l'introduzione temporanea nel traffico passeggeri tra il Liechtenstein e la Svizzera consente di soddisfare l'esigenza di agevolare la circolazione di armi da fuoco rendendola pragmatica e priva di ostacoli burocratici. Del resto sono soddisfatti anche i requisiti della direttiva europea sulle armi: le sue prescrizioni (autorizzazioni, bolletta di scorta, carta europea d'arma da fuoco) presuppongono, infatti, che le armi da fuoco vengano trasferite tra due Stati con norme differenti in materia di armi (soprattutto riguardo all'acquisto e al possesso). Lo scopo è di evitare che le legislazioni nazionali in materia di armi vengano aggirate nell'ambito dell'importazione e dell'esportazione. Poiché la Svizzera e il Liechtenstein applicano le medesime prescrizioni all'acquisto e al possesso di armi da fuoco, le riserve in materia di autorizzazione per l'importazione di armi sono prive di oggetto. La circolazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Liechtenstein può pertanto essere equiparata a un
puro traffico interno, a condizione che l'introduzione degli obblighi di comunicazione per la circolazione transfrontaliera permetta di garantire un flusso d'informazioni sufficiente. Il presente Trattato garantisce il necessario flusso d'informazioni (cfr. n. 5.2).

1.5

Procedura di consultazione

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione occorre svolgere una procedura di consultazione per i trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera d e 141 lettera d numero 3 della Costituzione federale8 (Cost.). Secondo il numero 2B delle direttive della Cancelleria federale del 30 agosto 2006 concernenti il consolidamento della prassi in materia di consultazioni relative a trattati internazionali si può rinunciare a una procedura di consultazione se i trattati sono indiscussi a livello politico e non contengono temi nuovi. Il presente Trattato è praticamente indiscusso a livello politico e non contiene novità particolari. Infatti, il contenuto si basa essenzialmente sul Trattato doganale del 1923 e sulla direttiva europea sulle 7 8

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armi che, quale parte dell'acquis di Schengen, è stata approvata dal Parlamento e dal Popolo nel quadro degli «Accordi bilaterali II»9. Il Trattato stabilisce quali disposizioni delle due basi giuridiche menzionate sono applicabili nel singolo caso. Esso rientra pertanto in una strategia globale che, considerati gli obblighi che entrambi gli Stati devono rispettare nell'ambito della loro associazione a Schengen, tiene conto del rapporto particolare tra la Svizzera e il Liechtenstein siglato dal Trattato doganale. Alla luce di quanto precede, il presente Trattato è chiaramente accettato a livello politico e non è stata quindi eseguita una procedura di consultazione.

2

Commento ai singoli articoli del Trattato

Art. 1­3 Il Trattato si prefigge di mantenere una prassi agevolata in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni in considerazione del Trattato doganale e della direttiva europea sulle armi. Alla circolazione con Stati terzi non vincolati dall'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco e alle armi non da fuoco si applicano le disposizioni vigenti; ne consegue che, in virtù del Trattato doganale, l'importazione, l'esportazione e il transito di armi da fuoco in linea di massima sono disciplinati, ad eccezione della procedura di cui nei capitoli IV e V, dalla legislazione svizzera in materia di armi, di materiale bellico e di beni a duplice impiego. Le autorizzazioni previste da tale legislazione sono rilasciate dall'autorità svizzera competente previa consultazione della Polizia nazionale del Liechtenstein (art. 1 cpv. 3).

L'articolo 2 definisce le espressioni più importanti utilizzate nel Trattato. Analogamente all'articolo 4 capoverso 2bis LArm, per «altri Stati Schengen» s'intendono tutti gli Stati vincolati dall'acquis di Schengen in materia di armi da fuoco, esclusi la Svizzera e il Liechtenstein (art. 2 lett. a). Anche le definizioni relative al diritto sulle armi corrispondono ai termini già utilizzati nella legislazione svizzera in materia di armi: la definizione di «arma da fuoco» (art. 2 lett. c) corrisponde, ad esempio, a quella dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a LArm, l'espressione «parte essenziale» rispecchia l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LArm e l'articolo 3 OArm, e la definizione di «munizione» (art. 2 lett. e) coincide con quella dell'articolo 4 capoverso 5 LArm.

Le autorità responsabili dell'esecuzione del presente Trattato sono in Liechtenstein la Polizia nazionale e in Svizzera l'Ufficio centrale Armi dell'Ufficio federale di polizia nonché i competenti uffici cantonali delle armi (art. 3).

Art. 4 La circolazione di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni da uno Stato contraente in un altro Stato Schengen è soggetta alle prescrizioni della direttiva europea sulle armi. Per l'introduzione definitiva di un'arma da fuoco dalla Svizzera o dal Liechtenstein in un altro Stato Schengen occorre pertanto applicare la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva europea sulle armi. Conformemente all'articolo 22b LArm l'autorizzazione dello Stato contraente riguardo all'introdu9

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zione è denominata bolletta di scorta e non è necessaria soltanto per le armi da fuoco, bensì anche per le loro parti essenziali e munizioni. La Polizia nazionale e l'Ufficio centrale Armi si trasmettono reciprocamente le copie delle bollette di scorta rilasciate.

Art. 5 L'introduzione temporanea, nel traffico passeggeri, di un'arma da fuoco e delle relative munizioni in un altro Stato Schengen è disciplinata dall'articolo 12 della direttiva europea sulle armi e necessita di una carta europea d'arma da fuoco, anch'essa rilasciata dalle autorità competenti dei due Stati contraenti. Per la Svizzera sono determinanti gli articoli 25b LArm e 46 OArm. Occorre una carta europea d'arma da fuoco soltanto per le armi da fuoco e le relative munizioni.

Art. 6 Per l'introduzione definitiva di armi da fuoco, parti essenziali o munizioni da un altro Stato Schengen in Liechtenstein è mantenuta la prassi collaudata applicata finora: in base al Trattato doganale l'importazione di armi da fuoco è direttamente soggetta alle pertinenti norme svizzere. L'Ufficio centrale Armi continuerà a rilasciare le autorizzazioni per l'introduzione definitiva in Liechtenstein. L'unico cambiamento consiste nel fatto che, in futuro, prima del rilascio l'Ufficio centrale Armi si consulterà sempre con la Polizia nazionale.

In virtù dell'articolo 13 della direttiva europea sulle armi, gli Stati Schengen trasmettono allo Stato di destinazione tutte le informazioni utili in loro possesso riguardo ai trasferimenti definitivi di armi da fuoco, così come indicati sulla bolletta di scorta. Gli altri Stati Schengen inviano le comunicazioni sull'introduzione definitiva in Liechtenstein di armi da fuoco alla Polizia nazionale che, a sua volta, ne trasmette una copia all'Ufficio centrale Armi (art. 6 cpv. 2). In questo modo s'intende garantire che le autorità svizzere siano informate su tutte le introduzioni di armi da fuoco nella zona doganale comune. Se al momento della ricezione della comunicazione dell'altro Stato Schengen la Polizia nazionale non è ancora in possesso dell'autorizzazione d'introduzione rilasciata dall'autorità svizzera competente, la Polizia nazionale informa l'altro Stato Schengen sulla necessità di tale autorizzazione (art. 6 cpv. 3). Secondo l'articolo 11 paragrafo 4 della direttiva europea sulle armi ogni Stato Schengen
invia agli altri Stati Schengen un elenco delle armi da fuoco che possono essere introdotte nel suo territorio senza il suo accordo preventivo. A causa della zona doganale comune con la Svizzera, il Liechtenstein rilascia una tale dichiarazione agli altri Stati Schengen soltanto previa consultazione e intesa con la Svizzera (art. 6 cpv. 4).

Art. 7 Per l'introduzione temporanea, nel traffico passeggeri, da un altro Stato Schengen in Liechtenstein occorre una carta europea d'arma da fuoco su cui devono essere iscritte le armi da fuoco trasportate e le relative munizioni. Se un invito non è sufficiente per rendere credibile che l'introduzione temporanea nel traffico passeggeri avvenga per scopi venatori o sportivi, per l'introduzione serve, oltre alla carta europea d'arma da fuoco, anche un'autorizzazione rilasciata dall'autorità svizzera competente.

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Cap. IV e V La zona doganale comune della Svizzera e del Liechtenstein è retta dal Trattato doganale; per l'importazione, l'esportazione e il transito di armi da fuoco in Liechtenstein sono quindi direttamente applicabili le pertinenti disposizioni normative svizzere. Riguardo al diritto in materia di armi, il territorio di entrambi gli Stati va considerato come un unico territorio. La situazione tra la Svizzera e il Liechtenstein è pertanto equiparabile alla situazione all'interno della Svizzera, ovvero all'introduzione di un'arma da fuoco da un Cantone in un altro. Per questo motivo si rinuncia a qualsiasi meccanismo di controllo in materia d'introduzione di armi. Per la circolazione di armi da fuoco nel traffico interno tra la Svizzera e il Liechtenstein viene mantenuto il sistema collaudato da decenni.

Art. 8 e 10 Contrariamente alle disposizioni generali sancite dalla legge sulle armi, in merito alla circolazione di armi da fuoco tra Stati Schengen, per l'introduzione definitiva di armi da fuoco, loro parti essenziali e munizioni dalla Svizzera in Liechtenstein e viceversa, non occorrono né autorizzazioni per l'introduzione nel territorio svizzero né bollette di scorta ai sensi dell'articolo 11 della direttiva europea sulle armi (art. 8 cpv. 1 e art. 10 cpv. 1). Per tener conto degli obblighi d'informazione sanciti dall'articolo 11 paragrafo 2 della direttiva europea sulle armi, nel presente Trattato sono sanciti e precisati gli obblighi di comunicazione spettanti all'autorità competente in materia di armi in caso di trasferimento di domicilio nell'altro Stato contraente (art. 8 cpv. 2 e art. 10 cpv. 2) e di acquisizione di armi da fuoco da persone domiciliate nell'altro Stato contraente (art. 8 cpv. 3 e art. 10 cpv. 3).

Per il trasferimento di domicilio dalla Svizzera in Liechtenstein, la persona interessata deve comunicare alla Polizia nazionale le informazioni indicate nel Trattato, ovvero il nome e l'indirizzo di tutte le persone interessate, il luogo di destinazione, le informazioni su tipo, fabbricazione e designazione dell'arma da fuoco, delle sue parti essenziali o delle munizioni, nonché le modalità del trasporto. La Polizia nazionale inoltra senza indugio tali dati all'Ufficio centrale Armi il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'autorità competente dell'ex Cantone
di domicilio (art. 8 cpv. 2).

In caso di acquisizione in Svizzera di un'arma da fuoco o di una sua parte essenziale da parte di una persona domiciliata in Liechtenstein, l'autorità cantonale competente invia senza indugio alla Polizia nazionale una copia del documento trasmesso dall'alienante conformemente alla legislazione sulle armi (autorizzazione eccezionale, permesso d'acquisto di armi, contratto; art. 8 cpv. 3).

Per il trasferimento di domicilio dal Liechtenstein in Svizzera, la persona interessata comunica le informazioni pertinenti all'autorità competente in materia di armi del nuovo Cantone di domicilio la quale, a sua volta, trasmette l'informazione senza indugio alla Polizia nazionale (art. 10 cpv. 2).

In caso di acquisizione in Liechtenstein da parte di una persona domiciliata in Svizzera, la Polizia nazionale invia all'autorità competente in materia di armi del Cantone di domicilio della persona interessata e all'Ufficio centrale Armi una copia del documento trasmesso dall'alienante (autorizzazione eccezionale, permesso d'acquisto di armi, contratto; art. 10 cpv. 3).

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Art. 9 e 11 Per l'introduzione temporanea, nel traffico passeggeri, di armi da fuoco e delle relative munizioni, entrambi gli Stati contraenti rinunciano a chiedere una carta europea d'arma da fuoco (art. 9 cpv. 1 e art. 11 cpv. 1). In questo modo s'intendono evitare soprattutto oneri e spese inutili ai tiratori sportivi del Liechtenstein che sono membri di una società di tiro svizzera. Se le armi da fuoco sono invece introdotte temporaneamente, nel traffico passeggeri, dalla Svizzera o dal Liechtenstein in un altro Stato Schengen, occorre portare con sé una carta europea d'arma da fuoco come stabilito dalla direttiva europea sulle armi (art. 9 cpv. 2 e art. 11 cpv. 2).

3

Ripercussioni

Il Trattato non comporta per la Confederazione o i Cantoni particolari ripercussioni finanziarie o per l'effettivo del personale. In seguito alla rinuncia di introdurre un obbligo di autorizzazione per l'introduzione di armi da fuoco dalla Svizzera in Liechtenstein e viceversa, non potranno essere riscosse tasse per il rilascio di autorizzazioni. D'altro canto, il Trattato prevede uno scambio d'informazioni più intenso tra le autorità competenti, in particolare riguardo a persone che trasferiscono il proprio domicilio nell'altro Stato contraente, generando quindi spese supplementari.

Si presume comunque che il numero di casi di trasferimento di domicilio causerà soltanto circa 50 comunicazioni all'anno. Tuttavia, la rinuncia all'introduzione dell'obbligo di autorizzazione permette anche di evitare un onere amministrativo supplementare per il rilascio di bollette di scorta e carte europee d'arma da fuoco. Di conseguenza, l'aumento previsto dell'onere aggiuntivo dovrebbe essere complessivamente esiguo. Le prime esperienze raccolte dall'Ufficio centrale Armi durante l'applicazione provvisoria del Trattato avvalorano questa valutazione.

4

Programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200810 sul programma di legislatura 2007­2011, né nel decreto federale del 18 settembre 200811 sul programma di legislatura 2007­2011. Corrisponde tuttavia all'indiscusso obiettivo politico di rafforzare i rapporti con il Paese limitrofo, continuando, nel limite del possibile, a tener conto del Trattato doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein nell'ambito delle armi da fuoco come base per la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco e garantendo quindi il proseguimento della cooperazione stretta e pragmatica tra i due Stati. L'urgenza del progetto è illustrata al numero 5.4.

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5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Il presente disegno è retto dall'articolo 54 capoverso 1 Cost. secondo cui gli affari esteri rientrano nella competenza della Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali.

Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare i trattati di diritto internazionale, sempre ché la loro conclusione non competa al Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento, LParl; art. 7a cpv. 1 LOGA).

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il Trattato è stato elaborato tenendo conto delle prescrizioni della direttiva europea sulle armi che, quale parte dell'acquis di Schengen, è applicata in Svizzera e in Liechtenstein. Sia l'introduzione di armi da fuoco dalla Svizzera o dal Liechtenstein in un altro Stato Schengen sia l'introduzione da un altro Stato Schengen in Liechtenstein sono disciplinate in conformità con la direttiva europea sulle armi. In entrambi i casi occorre una bolletta di scorta per l'introduzione definitiva oppure una carta europea d'arma da fuoco per l'introduzione temporanea nel traffico passeggeri. Per il traffico interno tra la Svizzera e il Liechtenstein non sono necessarie né le bollette di scorta né le carte europee d'arma da fuoco. Questa deroga alle disposizioni della direttiva europea sulle armi è tuttavia giustificata dalle seguenti considerazioni.

Le prescrizioni della direttiva europea sulle armi riguardo alla circolazione transfrontaliera di armi da fuoco (bolletta di scorta, carta europea d'arma da fuoco) partono dal presupposto implicito che le armi da fuoco sono trasferite tra due Stati con differenti norme in materia di armi (in particolare per quanto concerne l'acquisto e il possesso). Senza tale presupposto le disposizioni sulla circolazione transfrontaliera non hanno ragione di essere. Infatti, il loro scopo è di evitare che le rispettive legislazioni nazionali in materia di armi vengano aggirate tramite la semplice importazione ed esportazione degli oggetti in questione. Ora, se in due Paesi le norme in materia di armi (per l'acquisto e il possesso di armi da fuoco nonché la loro introduzione in Stati terzi) sono identiche, come nel caso della Svizzera e del Liechtenstein uniti dal Trattato doganale, le riserve imposte dalla direttive europea sulle armi riguardo alle autorizzazioni per l'introduzione di armi da fuoco sono prive d'oggetto per quanto concerne il traffico interno. Poiché non sussiste il rischio di aggirare le norme in materia di armi, la zona doganale comune può essere considerata un territorio unico, dal momento che in Svizzera e in Liechtenstein si applicano le medesime prescrizioni in materia di diritto sulle armi e che, sulla base del presente Trattato, le autorità competenti si informano vicendevolmente quando le persone domiciliate nell'altro Stato contraente acquistano armi
da fuoco oppure trasferiscono il proprio domicilio. La situazione tra la Svizzera e il Liechtenstein pertanto non è sostanzialmente diversa da quella all'interno della Svizzera (trasferimento da un Cantone a un altro). Nonostante la direttiva europea sulle armi non preveda esplici12

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5210

tamente disposizioni derogatorie che potrebbero giustificare espressamente la soluzione convenuta tra la Svizzera e il Liechtenstein, si presume tuttavia che, alla luce di quanto precede, le prescrizioni pertinenti della direttiva non debbano essere applicate in questa situazione.

Nel quadro della sua valutazione Schengen, svoltasi nel marzo 2011, il Liechtenstein ha informato l'UE e i relativi Stati membri sul Trattato in materia di armi da fuoco che intendeva concludere con la Svizzera. Considerato il rapporto particolare che vige tra i due Stati basato sul Trattato doganale, l'UE non ha espresso obiezioni riguardo alla soluzione proposta.

5.3

Forma dell'atto

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali sono soggetti a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di disposizioni di legge. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti tutte le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale secondo i criteri fissati dall'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il Trattato contiene norme di diritto importanti (cfr. art. 8 e 10). Il decreto federale che approva il Trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.4

Applicazione provvisoria

In virtù dell'articolo 7b capoverso 1 LOGA, per i trattati internazionali la cui approvazione compete all'Assemblea federale, il Consiglio federale è autorizzato a deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

Riteniamo che i criteri per la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera sono adempiti. Come indicato nel preambolo, occorre tutelare l'amicizia e la cooperazione tradizionali con il Liechtenstein che, sulla base del Trattato doganale, uniscono i due Paesi da decenni. Nel contempo si tratta di applicare in modo pragmatico la direttiva europea sulle armi cui entrambi gli Stati contraenti sono vincolati.

L'introduzione di nuovi ostacoli burocratici in una zona di confine caratterizzata dalla cooperazione transfrontaliera creerebbe incomprensioni su entrambi i lati della frontiera.

Riteniamo che il requisito di particolare urgenza sia soddisfatto per i seguenti motivi: è necessario garantire una prassi agevolata in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco tra il Liechtenstein e la Svizzera sin dall'inizio della cooperazione operativa di Schengen con il Liechtenstein. Rinunciando all'applicazione provvisoria del presente Trattato, sarebbe stato necessario applicare, fino all'approvazione del Trattato da parte del Parlamento, le prescrizioni della legge sulle armi (art. 22b, 25a e 25b LArm) al rapporto della Svizzera con il Liechtenstein, 5211

ostacolando e formalizzando in tal modo la circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. L'applicazione provvisoria del Trattato permette pertanto uno svolgimento corretto e senza interruzioni della circolazione di armi da fuoco tra la Svizzera e il Liechtenstein anche dopo il 19 dicembre 2011, contribuendo inoltre alla certezza del diritto dei cittadini.

Per questo motivo abbiamo deciso di applicare provvisoriamente a partire dal 19 dicembre 2011 il Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco. Le commissioni competenti delle Camere federali (Commissioni della politica di sicurezza) sono state consultate il 15 e il 21 novembre 2011 in virtù dell'articolo 152 capoverso 3bis LParl.

Conformemente all'articolo 7b capoverso 2 LOGA l'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione non è stato sottoposto all'Assemblea federale. Con la presentazione del presente messaggio il termine prescritto è rispettato.

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