12.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2011 Estratto: Capitolo I del 2 marzo 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2011.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-0326

3301

Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2009 M 09.3155

Riforma del governo: una priorità del prossimo programma di legislatura (S 11.6.09, Burkhalter; N 17.9.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento, nell'ambito del prossimo programma di legislatura (2011­2015), una nuova organizzazione dei compiti governativi. L'Esecutivo deve inoltre proporre una nuova concezione della sua presidenza per rafforzare il ruolo e i compiti di condotta, coordinamento e comunicazione.

Il 13 ottobre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio aggiuntivo concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895), che ha l'obiettivo di rafforzare la direzione politica del Consiglio federale prolungando la durata del mandato del presidente della Confederazione, prevedendo la possibilità di nominare ulteriori segretari di Stato e di perfezionare la preparazione e lo svolgimento delle riunioni governative. Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso una riorganizzazione dei dipartimenti. Con questo provvedimento intende creare strutture amministrative che corrispondano meglio alle priorità politiche e agli interessi della Svizzera e sfruttare in modo più efficace le risorse disponibili. Il Consiglio federale ha inoltre deciso le seguenti modifiche: i settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione sono riuniti nello stesso dipartimento, l'Ufficio dell'integrazione, competente per le questioni di politica europea, è ora subordinato unicamente al Dipartimento federale degli affari esteri e l'Ufficio federale di veterinaria sarà integrato in futuro nel Dipartimento degli interni. Le modifiche decise entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento federale degli affari esteri 2008 M 06.3539

Coordinamento delle attività di politica estera del Consiglio federale (S 20.3.08, Stähelin; N 1.10.08)

Il Consiglio federale ha già adottato vari provvedimenti per dar seguito a quanto richiesto nella mozione. Nella seduta del 14 gennaio 2010 ha così deciso di allestire un elenco dei più importanti contatti internazionali dei propri membri e dei segretari di Stato (partecipazione a incontri bilaterali, grandi eventi e conferenze internazionali) al fine di coordinare i contatti internazionali a livello di governo nazionale. La Cancelleria federale aggiorna l'elenco periodicamente sulla base di un'inchiesta presso i servizi interessati e in seguito lo trasmette per conoscenza al Consiglio federale. Sulla base di questo elenco, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottopone periodicamente al Consiglio federale un'analisi dei contatti all'estero di rilevanza per gli interessi di politica estera della Svizzera e formula 3302

proposte concrete per ottimizzarli. In collaborazione con la Cellule diplomatique in seno alla Segreteria di Stato del DFAE ci si adopera per migliorare la significatività di detto elenco e per procedere a una valutazione prospettica di questi contatti nell'ottica della politica estera.

Il coordinamento delle attività è stato rinforzato ulteriormente con la decisione del Consiglio federale del 17 dicembre 2010 di istituire una delegazione per la politica estera (presidenza DFAE, Dipartimento federale dell'economia, Dipartimento federale di giustizia e polizia) che è convocata periodicamente per discutere questioni strategiche e operative rilevanti concernenti la politica estera ed europea. La segreteria della delegazione è assicurata dalla succitata Cellule diplomatique in seno al DFAE e ciò contribuisce a rafforzare ulteriormente il coordinamento delle attività. A novembre del 2011 il DFAE ha redatto all'attenzione del Consiglio federale una nota informativa concernente una strategia per le candidature della Svizzera in seno a importanti organismi internazionali e per lo svolgimento di conferenze internazionali nel nostro Paese. Da gennaio del 2012 la Cellule diplomatique coadiuverà il presidente della Confederazione in tutte le questioni diplomatiche e di politica estera, a garanzia di un coordinamento efficiente tra il DFAE e il Dipartimento presidenziale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 08.3444

Consenso di Dublino (S 18.9.08, Commissione della politica di sicurezza CS 05.452; N 17.3.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoscrivere quanto prima la Convenzione sulle munizioni a grappolo e di proporne la ratifica al Parlamento, adottando senza indugio tutti i provvedimenti necessari per adeguare opportunamente la legislazione nazionale. Il 6 giugno 2011 il Consiglio federale ha adottato all'attenzione del Parlamento il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e la modifica della legge federale sul materiale bellico (FF 2011 5323), con i relativi adeguamenti della legislazione nazionale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 08.3541

Contributo della Svizzera all'inserimento scolastico di un milione di bambini in Africa (N 7.9.09, Gross)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se sarebbe disposto ad aderire all'impegno di Regno Unito e Francia assumendosi la responsabilità dell'inserimento scolastico di un milione di bambini in Africa entro il 2012. Il postulato si riferisce concretamente a un'iniziativa promossa dalla FIFA insieme a Regno Unito e Francia lanciata in vista dei Mondiali di calcio 2010 disputatisi in Sudafrica.

L'iniziativa della FIFA, rivolta in primo luogo a donatori privati, è associata a sua volta all'Iniziativa «Istruzione per tutti» (EFA, Education for all) lanciata dall'UNESCO nel 1990. Quest'ultima iniziativa costituisce, insieme agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, un importante quadro di riferimento per la cooperazione internazionale allo sviluppo nel settore della formazione.

La Svizzera partecipa all'iniziativa EFA sostenendo il processo di attuazione dell'iniziativa EFA Fast-Track: quest'ultima è un partenariato globale creato allo scopo di promuovere l'inserimento scolastico di 20 milioni di bambini nell'Africa subsahariana. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione, prendendo atto delle notevoli sfide che ancora incombono sul continente africano nel settore dell'istru3303

zione, ha sbloccato tra il 2006 e il 2010 un finanziamento aggiuntivo di 2,8 milioni di franchi in favore dell'iniziativa Fast-Track. Grazie a questo stanziamento, la Svizzera ha potuto fornire insieme ad altri Stati un sostegno diretto all'iniziativa EFA e in questo modo promuovere l'istruzione di base per tutti senza dover passare attraverso un intermediario (FIFA).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3472

Commissione internazionale d'inchiesta per lo Sri Lanka (N 16.9.09, Commissione della politica estera CN)

La mozione chiede al Consiglio federale di vagliare se sia opportuno sostenere, mettendo a disposizione personale qualificato e risorse finanziarie, l'istituzione di una commissione internazionale d'inchiesta imparziale incaricata di accertare se le diverse fazioni coinvolte negli ultimi violenti scontri in Sri Lanka abbiano violato il diritto internazionale umanitario e se durante il conflitto siano stati commessi crimini di guerra.

Durante e dopo la cessazione delle ostilità nel nord dello Sri Lanka, il Consiglio federale ha più volte lanciato un appello urgente esortando le parti coinvolte nel conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario. Solitamente il Consiglio federale si associa alle domande d'inchiesta per presunte gravi violazioni del diritto internazionale. In questo caso specifico però ­ mancando il consenso in seno alla comunità internazionale ­ non è stata istituita nessuna commissione internazionale d'inchiesta. Anche la Commissione internazionale d'inchiesta in ambito umanitario (CIIAU), che si fonda sull'articolo 90 del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (RS 0.518.521), non è stata in grado di avviare un'inchiesta.

Il Consiglio federale ha sottolineato inoltre l'importanza delle raccomandazioni formulate nel rapporto del gruppo di esperti nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite e incaricato di indagare sulle accuse di violazione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario a carico delle parti in conflitto. Si è inoltre adoperato affinché ci si impegnasse a dare ulteriore seguito all'intera vicenda. In virtù dell'impegno assunto dalla Svizzera in favore della pace e della riconciliazione nello Sri Lanka, il Consiglio federale ha esortato il governo srilankese a rielaborare il passato più recente del Paese conformemente ai «principi Joinet» emanati dalla Commissione dei diritti umani dell'ONU: diritto alla giustizia, diritto di sapere, diritto alla riparazione e garanzia di non ripetizione. Il Consiglio federale segue da vicino le questioni legate alla lotta contro l'impunità, con particolare attenzione allo Sri Lanka.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

3304

Dipartimento federale dell'interno Ufficio federale della sanità pubblica 1998 P 98.3025

Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)

Nel dicembre 2003, diversi partner del settore sanitario hanno istituito, in collaborazione con la Confederazione (Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Ufficio federale della sanità pubblica), la Fondazione per la sicurezza dei pazienti che persegue i seguenti scopi: sviluppare e promuovere la sicurezza dei pazienti, fornire assistenza ai pazienti danneggiati dalle cure mediche e offrire sostegno al personale.

La fondazione è un partner strategico per l'attuazione delle misure che rientrano nella strategia della Confederazione sulla qualità. Nell'ambito della propria attività, essa ha sviluppato una metodologia per l'analisi sistematica degli incidenti gravi che è insegnata annualmente in diversi corsi di formazione. Nel quadro di questi corsi, i partecipanti analizzano anche un caso concreto verificatosi nella propria impresa. Un altro elemento prioritario delle misure della suddetta strategia è l'ampliamento della rete nazionale dei sistemi locali di notifica degli errori (CIRRNET) messo a disposizione dalla fondazione. Sulla base dei casi notificati dagli ospedali, la fondazione pubblica regolarmente raccomandazioni per migliorare la situazione ed evitare incidenti analoghi. Entrambi i progetti soddisfano l'aspetto centrale della richiesta formulata nel postulato, ossia la prevenzione di nuovi incidenti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3177

Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) ­ in precedenza UFAS

Il postulato incarica il Consiglio federale di procedere rapidamente all'esame degli effetti della tariffa per singola prestazione TARMED successivi alla sua introduzione e di presentare un rapporto al Parlamento. Nel 2010, il Controllo federale delle finanze (CFF) ha effettuato una valutazione del raggiungimento degli obiettivi del TARMED. Tra gli aspetti esaminati figurano la realtà dei costi, la migliore trasparenza, la valorizzazione delle prestazioni mediche rispetto a quelle tecniche, la neutralità dei costi e la gestione del tariffario. Sulla scorta della sua analisi, il CFF ha formulato delle raccomandazioni, sottoposte per parere alle autorità e alle parti direttamente e indirettamente interessate. Il rapporto contiene molti spunti di rilievo per l'adeguamento del tariffario e per un eventuale adeguamento delle condizioni quadro. In una delle sue conclusioni, il CFF ha sottolineato che l'aggiornamento del tariffario è insoddisfacente, dato che i partner tariffali, che avevano tra l'altro previsto di decidere all'unanimità, arrivano a essere d'accordo solo raramente. Il rapporto sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del TARMED e sul ruolo della Confederazione è stato pubblicato nel novembre 2010 (www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Valutazioni). Il 24 marzo 2011, il CFF ha presentato la sua valutazione alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), che ha deciso di depositare un'iniziativa parlamentare (11.429 Tarmed.

Competenza sussidiaria del Consiglio federale). L'iniziativa intende attribuire al Consiglio federale la competenza sussidiaria di adeguare le strutture tariffali se queste dovessero risultare inadeguate e se i partner tariffali non dovessero riuscire a trovare un accordo sulla loro revisione. Il 31 marzo 2011, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha deciso di dare seguito all'iniziativa della CSSS-N. Le Camere federali hanno trattato la modifica di legge 3305

nel 2011, adottandola il 23 dicembre del medesimo anno (FF 2012 51). Il termine per il referendum scade il 13 aprile 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3383

Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) ­ in precedenza UFAS

Sulla base dei dati emersi dalla statistica dei costi e delle prestazioni realizzata dall'Ufficio federale della sanità pubblica, nell'agosto 2009 è stato pubblicato un rapporto sullo stato di salute delle puerpere. Nel dicembre 2010 è seguito un bilancio delle offerte di assistenza, consulenza e sostegno alle puerpere in Svizzera. Il 20 aprile 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto integrale sullo stato di salute delle puerpere e sulla situazione riguardante la loro assistenza.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3643

Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) ­ in precedenza UFAS

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto e una proposta per un nuovo disciplinamento della compensazione dei rischi (inclusi i modelli alternativi). Il 21 dicembre 2007, il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10) concernente la compensazione dei rischi. Sul piano materiale è stato introdotto un nuovo fattore di compensazione: la degenza in un ospedale o in una casa di cura durante l'anno precedente. Ciò ha permesso di migliorare notevolmente la compensazione dei rischi tra le casse malati, che teneva conto unicamente dei fattori dell'età e del sesso degli assicurati. La nuova regolamentazione entra in vigore il 1° gennaio 2012 (RU 2009 4755) per una durata di cinque anni.

Inoltre, il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Introduzione di un fattore di morbilità supplementare nella compensazione dei rischi, elaborato in adempimento del postulato 07.3769 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati. Nel rapporto ha proposto di affinare la compensazione dei rischi con un fattore che consideri il fabbisogno di medicamenti degli assicurati, presentando diverse varianti sul tema. In concomitanza con questo rapporto, nel quadro del progetto Managed Care, il Parlamento ha approvato un ulteriore affinamento della compensazione dei rischi, che, d'ora in poi, terrà anche conto della morbilità del collettivo di assicurati.

In considerazione di questa evoluzione e dei pareri relativi all'affinamento della compensazione dei rischi, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 M 07.3275

Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07)

La richiesta è stata trattata dal Parlamento nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 09.425 Articolo 64a LAMal e premi non pagati, depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Il progetto è stato accettato in votazione finale il 19 marzo 2010. La nuova disposizione di legge (art. 65 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie; RS 832.10) 3306

soddisfa quanto richiesto dalla mozione. Le modifiche della legge e della relativa ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2012 (RU 2011 3523).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2007 M 07.3287

Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07)

Per la terza volta dal 2009, la delegazione di Taiwan, denominatasi «Taipei cinese», ha potuto partecipare in qualità di osservatrice all'Assemblea mondiale della sanità tenutasi dal 16 al 24 maggio 2011. L'invito era giunto dal Segretariato dell'Organizzazione mondale della sanità, dopo che le autorità della Repubblica popolare cinese avevano rinunciato, dopo tanti anni, a opporvisi. Nonostante tale avvenimento non possa essere formalmente considerato un precedente per una partecipazione di Taiwan alla prossima Assemblea mondiale della sanità, il Consiglio federale è convinto che questa soluzione pragmatica sarà applicata anche nei prossimi anni.

Pertanto non vi è la necessità di adottare ulteriori misure.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2007 M 07.3555

Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07)

In vista dell'introduzione di importi forfetari basati sulle diagnosi (SwissDRG), la mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre a verifica le basi per la preparazione dei dati ai fini del controllo contabile e dell'esame dell'economicità, nonché di proporre gli adeguamenti necessari. Con la decisione delle Camere federali del 23 dicembre 2011 in merito all'iniziativa parlamentare 11.429 Tarmed, competenza sussidiaria del Consiglio federale, depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, è completato l'articolo 42 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10), che, in tal modo, definisce meglio le basi su cui poggia la comunicazione dei dati. La mozione è pertanto adempiuta. Il termine per il referendum scade tuttavia il 13 aprile 2012 (FF 2012 51).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2007 P 07.3769

Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)

Il 9 dicembre 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Introduzione di un fattore di morbilità supplementare nella compensazione dei rischi, elaborato in adempimento del postulato. Propone di completare la compensazione dei rischi con un fattore che consideri il fabbisogno di medicamenti degli assicurati e illustra come può essere affinata la compensazione dei rischi (cfr. anche P 02.3643).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 07.3821

Studio su cancro infantile e centrali nucleari in Svizzera (N 13.6.08, Girod)

Il postulato incarica il Consiglio federale di condurre uno studio sull'insorgenza di casi di cancro infantile in prossimità delle centrali nucleari. Nel settembre 2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica e la Lega svizzera contro il cancro hanno 3307

commissionato uno studio per valutare se i bambini che vivono o sono cresciuti nei pressi di una centrale nucleare svizzera corrano un rischio più elevato di ammalarsi di cancro, in particolare di leucemia. I risultati sono stati pubblicati il 12 luglio 2011 sull'«International Journal of Epidemiology» (http://ije.oxfordjournals.org) e presentati, lo stesso giorno, a una conferenza stampa all'Università di Berna.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 M 07.3838

Cancro e centrali nucleari. Chiarimenti (N 20.3.08, Rechsteiner-Basel; S 18.12.08)

Il primo punto della mozione incarica il Consiglio federale di commissionare uno studio caso-controllo sulla leucemia nei bambini che vivono in prossimità delle centrali nucleari. Nel settembre 2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica e la Lega svizzera contro il cancro hanno commissionato uno studio per valutare se i bambini che vivono o sono cresciuti nei pressi di una centrale nucleare svizzera corrano un rischio più elevato di ammalarsi di cancro, in particolare di leucemia. I risultati sono stati pubblicati il 12 luglio 2011 sull'«International Journal of Epidemiology» (http://ije.oxfordjournals.org) e presentati, lo stesso giorno, a una conferenza stampa all'Università di Berna. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la parte accolta della mozione sia adempiuta.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08.3608

Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base (N 19.12.08, Fehr Jacqueline; S 4.6.09)

Il 16 settembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base, elaborato in adempimento della mozione (www.bag.admin.ch > Temi > Professioni mediche > Pubblicazioni). Ha stilato un bilancio della situazione odierna dell'assistenza medica e accennato ai deficit riconoscibili. Sulla base di questa analisi ha formulato raccomandazioni che dovranno essere attuate congiuntamente da Confederazione, Cantoni, partner tariffali e istituzioni di formazione.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 P 09.3159

Statuto dei medici generici (S 4.6.09, Cramer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto concernente lo statuto dei medici generici, il loro ruolo in seno al sistema sanitario e l'importanza di un retribuzione adeguata. Il Governo ha tenuto conto della richiesta come segue: il 16 settembre 2011 ha adottato il suo controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia» e ha adottato il relativo messaggio (FF 2011 6713) trasmettendolo al Parlamento. Ha analizzato la problematica dei medici di base e riconosciuto la funzione dei medici di famiglia, proponendo tuttavia soluzioni che considerano la medicina di famiglia come parte essenziale, ma non unica, di un'assistenza medica di base concepita in modo interdisciplinare. Al contempo ha adottato il rapporto in adempimento della mozione Fehr Jacqueline 08.3608 Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base (www.bag.admin.ch > Temi > Professioni mediche > Pubblicazioni).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

3308

2009 M 09.3055

Piano di eliminazione del morbillo in base alle direttive dell'OMS (S 4.6.09, Gutzwiller; N 10.12.09)

Il 16 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato la Strategia nazionale per l'eliminazione del morbillo 2011­2015 (www.bag.admin.ch > Temi > Informazioni sulle vaccinazioni > Eliminazione del morbillo), in adempimento della presente mozione e dell'omonima mozione Cassis 09.3046. Con l'attuazione di tale strategia s'intende raggiungere l'obiettivo posto dalla regione Europa di eliminare il morbillo mediante vaccinazione entro il 2015. Nel settembre 2010, in occasione della loro 60esima riunione, il Comitato regionale dell'OMS Europa e tutti gli Stati membri avevano prorogato il termine al 2015, visto che il progetto precedente (eliminazione entro il 2010) non ha potuto essere realizzato dalla gran parte degli Stati europei, inclusa la Svizzera. I risultati ottenuti nel nostro Paese nel quadro dell'attuazione della strategia di eliminazione del morbillo saranno esaminati alla luce degli indicatori dell'OMS nella valutazione finale prevista per il 2015.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 09.3208

Facilitare l'accesso ai medicamenti riconosciuti (S 4.6.09, Maury Pasquier; N 7.12.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di proporre le misure necessarie affinché i medicamenti già omologati e/o conosciuti da tempo in Paesi che prevedono controlli comparabili in questo settore possano essere messi in commercio più rapidamente in Svizzera. Nel quadro del terzo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici, l'articolo 13 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21) è stato concretizzato con disposizioni completive (in particolare gli art. 5a­5d dell'ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti (RS 812.212.21). Ciò ha permesso di assicurare un'attuazione efficiente e trasparente della summenzionata disposizione per i prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti.

A tal fine sono stati definiti criteri chiari per stabilire per quali medicamenti già omologati all'estero si può rinunciare a una propria perizia scientifica completa, fatta salva la presentazione di un dossier completo. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2010.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 P 10.3261

Rimborso dei medicamenti in caso di uso off label e malattie orfane (S 20.9.10, Berberat)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se a livello di ordinanza debbano essere definiti criteri oggettivi per l'impiego di medicamenti in uso «off label», in particolare per il trattamento di malattie rare, affinché possa esserne garantito il rimborso da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Con la sua decisione del 2 febbraio 2011, di disciplinare negli articoli 71a e 71b dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102) i criteri del Tribunale federale relativi all'uso «off label» e al rimborso dei medicamenti utilizzati in questo modo, il Consiglio federale ha soddisfatto la richiesta del postulato. Le nuove disposizioni d'ordinanza sono entrate in vigore il 1° marzo 2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

3309

Ufficio federale di statistica 2002 P 01.3788

Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)

Il 18 maggio 2011 l'Ufficio federale di statistica (UST) ha pubblicato il primo rapporto sociale, che offre un quadro statistico complessivo e contestualizzato della situazione economica e sociale della popolazione ed identifica i gruppi di popolazione maggiormente esposti al rischio di esclusione sociale. In futuro, in adempimento del postulato, il rapporto statistico-sociale sarà realizzato una volta per ogni periodo di legislatura.

All'adempimento del postulato, che richiede un resoconto regolare, concorrono tuttavia anche altri e diversi elementi, in primo luogo il programma di legislatura e gli obiettivi annuali, in cui il Consiglio federale definisce obiettivi e priorità della politica sociale ed illustra le riforme necessarie. A livello di statistica, il resoconto è suddiviso in numerose statistiche specifiche, di carattere prevalentemente funzionale, che l'UST allestice e pubblica a cadenza annuale o periodica: statistica dell'aiuto sociale, indicatore di povertà NPC, conto globale della sicurezza sociale, previdenza per la vecchiaia, statistica della povertà e statistica sul reddito e sulle condizioni di vita. Il rapporto sulle assicurazioni sociali, redatto annualmente dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e adottato dal Consiglio federale, riflette invece il punto di vista delle istituzioni. Il rapporto sociale è l'ultimo tassello del mosaico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2006 P 06.3003

Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Il postulato chiede al Consiglio federale di valutare una serie di proposte volte ad armonizzare la legislazione in materia di anticipo e incasso degli alimenti e di redigere un rapporto in materia. Il 4 maggio 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Armonizzazione dell'anticipo e dell'incasso degli alimenti (www.bsv.admin.ch > Documentazione > Famiglie, generazioni e società > 4.5.2011 Il Consiglio federale pubblica un rapporto sull'assistenza in materia di alimenti). La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, competente in materia, ha preso atto del rapporto il 2 settembre 2011.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 06.3001

Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)

Il 31 marzo 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Strategia nazionale di lotta alla povertà (www.bsv.admin.ch > Documentazione > Informazione ai media > 31.3.2010 > Lotta alla povertà: strategia della Confederazione). Il 9 novembre 2010 si è svolta la conferenza nazionale chiesta nella mozione, durante la quale Confederazione, Cantoni, città e Comuni hanno approvato una dichiarazione comune. Nella dichiarazione sono definiti i temi centrali che occorre approfondire. Gli attori si sono inoltre impegnati a stilare un bilancio a cadenza biennale sull'effetto dei lavori svolti. Nel corso del 2011 il rapporto è stato discusso dalle competenti commissioni delle due Camere federali.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

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2007 P 07.3778

Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041)

Il 26 ottobre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (www.bsv.admin.ch > Documentazione > Informazione ai media > 26.10.2011 > Abusi nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile: revisione approfondita del sistema), elaborato in adempimento del postulato.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 2007 P 05.3454

Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)

Il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sugli scambi scolastici con l'estero (www.sbf.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > comunicati precedenti > 3.12.2010), elaborato in adempimento del postulato.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2000 P 00.3344

Modifica dell'articolo sul segreto professionale (N 6.10.00, Hollenstein)

Il postulato chiede l'esame di una modifica dell'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale (CP; RS 311.0) per sottoporre tutti i professionisti operanti nel settore della sanità al segreto professionale.

Questo esame è stato effettuato nel quadro dell'elaborazione di due atti legislativi: il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) e la legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi; FF 2011 2465). Il CPP offre maggiore protezione ai segreti che sono stati portati a conoscenza di persone esercitanti una professione medica. Queste persone sono infatti punibili se rivelano in modo illecito dati segreti ai sensi dell'articolo 35 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Da un punto di vista procedurale, l'articolo 173 CPP rafforza la protezione di questi dati segreti poiché attribuisce la facoltà di non deporre alle persone tenute al segreto in virtù dell'articolo 35 LPD. Il Parlamento ha tuttavia rinunciato ad inserire tutti i professionisti operanti nel settore della sanità nella lista dell'articolo 321 numero 1 CP e ad accordare loro la facoltà di non deporre ai sensi dell'articolo 171 CPP (facoltà di non deporre per segreto professionale).

Per contro la LPP integra gli psicologi nella cerchia delle persone tenute al segreto ai sensi dell'articolo 321 CP e con facoltà di non deporre ai sensi dell'articolo 171 CPP.

Queste modifiche tengono sufficientemente conto delle richieste del postulato. Il Consiglio ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

3311

2003 P 01.3523

Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)

2004 M 03.3180

Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)

2011 P 10.4165

Legislazione sull'assistenza al suicidio (S 10.3.11, Recordon)

Nel 2008 il Consiglio federale si è nuovamente occupato del tema dell'assistenza al suicidio e, il 2 luglio 2008, ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), di analizzare più approfonditamente la necessità di regolamentare l'attività delle organizzazioni di assistenza al suicidio e di presentare un rapporto al Consiglio federale all'inizio del 2009. Il rapporto, datato 15 maggio 2009, è stato trattato il 17 giugno 2009 dal Consiglio federale, il quale ha successivamente incaricato il DFGP, sempre in collaborazione con il DFI, di preparare un avamprogetto che prevedesse diverse varianti e un rapporto esplicativo in vista della procedura di consultazione. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha adottato un avamprogetto con due varianti e avviato la procedura di consultazione, terminatasi il 1° marzo 2010 (www.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Procedura di consultazione). Il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha preso atto della sintesi dei risultati della procedura di consultazione e ha definito le successive tappe. Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di non proporre una norma penale specifica sull'assistenza organizzata al suicidio. Dopo una nuova analisi della situazione, il Consiglio federale è in effetti giunto alla conclusione che i mezzi offerti oggi dalla legislazione siano sufficienti per contrastare eventuali abusi.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione e i due postulati.

2007 P 07.3764

Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici CS)

2009 P 08.3765

Iniziative popolari e diritto internazionale (N 11.03.2009, Commissione delle istituzioni politiche CN)

2010 P 09.3676

Diritto internazionale pubblico ­ diritto nazionale.

Passaggio dal sistema monistico a quello dualistico (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, redatto in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 2010 2015). Il rapporto contiene inoltre un capitolo sulle questioni relative al passaggio da un sistema monistico a un sistema dualistico. Inoltre il 30 marzo 2011 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un rapporto complementare al rapporto del 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (FF 2011 3299).

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli di ruolo.

3312

2008 P 08.3142

Taser. Analisi delle conseguenze (S 2.6.08, Marty Dick)

Il 16 febbraio 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Valutazione dei dispositivi inabilitanti (www.bj.admin.ch > Documentazione > Comunicati > Analizzare regolarmente gli interventi con il taser).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 M 06.3884

Nessuna pornografia commerciale sui cellulari (S 4.6.07, Schweiger; N 25.9.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di presentare un disegno di modifica dell'articolo 197 del Codice penale (CP; RS 311.0) che punisca l'offerta e la diffusione commerciali, ossia finalizzata direttamente o indirettamente a conseguire un guadagno, di immagini pornografiche (singole immagini o sequenze) tramite dispositivi di telecomunicazione. In alternativa il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) affinché i fornitori di servizi universali siano costretti a bloccare per i minori di 16 anni l'accesso a servizi commerciali a valore aggiunto che propongano contenuti erotici o pornografici e i fornitori di servizi a valore aggiunto siano sottoposti al divieto di fornire contenuti erotici o pornografici a minori di 16 anni.

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono già bloccare l'accesso a servizi dal carattere erotico o pornografico (art. 41 OST) ai clienti o agli utenti minori di 16 anni, se sono al corrente della loro età. Nella sua valutazione del mercato delle telecomunicazioni (cfr. rapporto in adempimento del postulato 09.3002 Valutazione del mercato delle telecomunicazioni, depositato dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati il 13 gennaio 2009), il Consiglio federale ha studiato più da vicino questo ambito individuando le lacune delle disposizioni che proteggono i consumatori minori di 16 anni e proponendo modifiche della legislazione sulle telecomunicazioni. Il 1° marzo 2012 entrerà in vigore l'articolo 41 OST così completato (decisione del Consiglio federale del 9 dicembre 2011): per determinare se sia necessario bloccare l'accesso, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile registrano l'età dell'utente principale, se ha meno di 16 anni, al momento della conclusione del contratto e della vendita di un dispositivo di telecomunicazione. In caso di dubbio, esigono la presentazione di un passaporto, una carta di identità in corso di validità o di un documentato di viaggio riconosciuto per l'entrata in Svizzera. Visto quanto precede, e tanto più che è già vietato ai fornitori di servizi a valore aggiunto rendere accessibile o mettere a disposizione di persone minori di 16 anni contenuti pornografici (art. 197 n. 1 CP), il Consiglio federale considera che la domanda sussidiaria della mozione sia stata soddisfatta.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2010 M 08.3587

Legge sui revisori a misura di PMI (S 17.12.08, Büttiker; N 8.12.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di modificare la legge federale del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302) in modo da semplificare per le PMI le disposizioni che regolano il sistema di controllo interno e la gestione dei rischi. Il Parlamento ha deciso di aumentare il tetto massimo definito nell'articolo 727 capoverso 1 numero 2 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) ­ che delimita la revisione limitata dalla revisione ordinaria ­ portandolo da 10 milioni di franchi di somma di bilancio, 20 milioni di franchi di cifra d'affari e 50 posti di lavoro a tempo 3313

pieno in media annua a rispettivamente 20 milioni di franchi, 40 milioni di franchi e 250 posti a tempo pieno. Questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 e si applicherà agli esercizi che iniziano in questa data o successivamente. In questo modo scenderà ulteriormente il numero delle società di capitale e cooperative sottoposte alla revisione ordinaria, la quale include l'esame dell'esistenza di un controllo interno (art. 728a cpv. 1 n. 3 CO).

Il nuovo diritto contabile del 23 dicembre 2011 elimina le indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi dall'allegato sui conti annuali, sottoposto a revisione (art. 663b n. 12 CO), per integrarle nella relazione annuale non sottoposta a revisione (nuovo art. 961c cpv. 2 n. 2 CO). L'organo di revisione deve unicamente esaminare che la relazione annuale non sia in contraddizione con la situazione economica presentata nei conti annuali (nuovo art. 961c cpv. 3 CO).

Il nuovo diritto contabile innalza inoltre considerevolmente il tetto per la revisione dei conti di gruppo da 10­20­200 (vigente art. 663e cpv. 2 CO) a 20­40­250 (nuovo art. 963a cpv. 1 n. 1 CO).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale di polizia 2009 M 08.3928

Convenzione di partenariato per l'introduzione dell'allarme rapimento (S 12.3.09, Burkhalter; N 27.4.09)

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare una convenzione di partenariato per introdurre un sistema di allarme rapimento a livello nazionale.

Dal 1° gennaio 2010 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia gestiscono insieme a varie organizzazioni partner un sistema di allarme rapimento finalizzato a raccogliere indicazioni della popolazione per facilitare il ritrovamento di minori rapiti. Il sistema è strutturato in modo tale che, grazie ad accordi con la SRG SSR, l'Ufficio federale delle strade, le FFS, le società che gestiscono gli aeroporti di Zurigo, Ginevra, Basilea, Lugano e Berna, nonché l'agenzia di stampa ats, gli allarmi possano essere diffusi in brevissimo tempo tramite radio, televisione, mezzi di stampa e Internet o annunci e segnalazioni elettroniche in stazioni, aeroporti e sulle autostrade.

L'ammissione di ulteriori partner nel sistema di allarme rapimento viene verificata costantemente e, in caso positivo, vengono stipulati corrispondenti accordi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 2010 P 10.3263

La Svizzera ha bisogno di una legge contro lo scaricamento illegale di musica da Internet? (S 10.6.10, Savary)

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato nel suo rapporto del 30 novembre 2011 sull'utilizzazione illecita di opere tramite Internet.

3314

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Segreteria generale 2008 P 08.3290

Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (S 15.9.08, Commissione degli affari giuridici CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare il trasferimento di tutti o di parte dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili. Il rapporto dovrà contenere in particolare informazioni sull'evoluzione delle attività della giustizia militare negli ultimi anni.

Nel suo rapporto esaustivo del 16 settembre 2011, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la sfera di competenza della giustizia militare debba rimanere sostanzialmente immutata. Quale unico elemento da sottoporre a revisione ha proposto la modifica della competenza della giustizia militare nei confronti di civili in relazione con reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese. Il Consiglio federale avvierà i provvedimenti necessari nella propria sfera di competenza e sottoporrà all'Assemblea federale relativi adeguamenti legislativi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 07.3751

Lotta al terrorismo (N 3.6.09, Büchler; S 23.9.09) ­ in precedenza DFGP

La mozione incarica il Consiglio federale di provvedere affinché all'Ufficio federale di polizia siano assegnati il mandato e le risorse necessarie per acquisire in Internet le informazioni che facciano supporre reati quali terrorismo, tratta di esseri umani, proliferazione, criminalità organizzata e spionaggio, ponendo particolare attenzione ai siti jihadisti.

Sulla base di quanto indicato nella proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), datata 14 maggio 2010, il Consiglio federale ha preso atto che, a partire dal 2011, le attività di individuazione tempestiva del jihadismo in Internet da parte dell'intelligence, auspicate nella mozione, avrebbero comportato a tempo indeterminato per il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ­ in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ­ un fabbisogno annuo di personale pari a 9 posti di lavoro (900 %) e a 1 956 500 franchi (spese per le postazioni di lavoro non comprese). Il Consiglio federale ha inoltre preso atto che un rafforzamento della lotta alla criminalità in Internet e i relativi compiti supplementari in seno fedpol avrebbero comportato a partire dal 2011, a tempo indeterminato, un fabbisogno annuo di personale pari a 12 posti di lavoro (1200 %) e a 2 142 000 franchi (spese per le postazioni di lavoro non comprese).

L'assegnazione di tali risorse supplementari è stata decisa dal Consiglio federale il 23 giugno 2010, su proposta del Dipartimento federale delle finanze del 21 giugno 2010 nonché sulla base della «Valutazione globale delle risorse nel settore del personale 2010».

Nel messaggio del 18 agosto 2010 concernente il preventivo per il 2011 (FF 2010 5275), il Consiglio federale ha assegnato al DFGP e al DDPS 21 posti di lavoro supplementari ai fini dell'ottimizzazione della lotta alla criminalità in Internet (pedofilia e pedopornografia nonché individuazione tempestiva del jihadismo).

3315

Conformemente a quanto auspicato dalla mozione, nel 2011 è stato rafforzato l'organico della Polizia giudiziaria federale e del SIC e le attività di cui sopra sono state avviate. Il DFGP è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale entro la fine del 2011 un rapporto intermedio concernente il fabbisogno di risorse nella lotta alla criminalità in Internet.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 M 09.3609

Misure più particolareggiate in materia di non reclutamento e di esclusione dall'esercito (N 25.9.09, Eichenberger; S 16.3.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di creare, in materia di non reclutamento e di esclusione dall'esercito, condizioni quadro normative per misure più particolareggiate, sulla scia di quelle già previste nella respinta revisione della legge militare del 3 febbraio 1995 (RS 510.10; cfr. messaggio del 7 marzo 2008 relativo alla modifica della legislazione militare; FF 2008 2685).

Il summenzionato primo progetto di revisione della legge militare è stato tolto di ruolo il 10 giugno 2009 a causa di rimanenti divergenze. Nel quadro dell'allestimento definitivo del secondo progetto (messaggio del 19 agosto 2009 relativo alla modifica della legge militare, FF 2009 5137), sono state mantenute nella modifica adottata (FF 2010 1847), conformemente al primo progetto di modifica, le regolamentazioni più particolareggiate degli articoli 21 segg. concernenti il non reclutamento, l'esclusione dall'esercito e la degradazione. Rispetto al primo progetto è stato introdotto in via supplementare nell'articolo 113 un esame maggiormente differenziato dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale. Analogamente a quanto disposto in materia di misure di verifica negli articoli 21 segg., l'articolo 113 stabilisce che «lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può (...)

consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene» anche nel quadro dell'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale. Per decisione del Consiglio federale, la modifica della legge militare è entrata in vigore il 1° gennaio 2011.

Secondo gli articoli 21 e 22 della legge militare «le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate» e «i militari sono esclusi dall'esercito» «se risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto» oppure a causa di una sentenza penale «che ordina una misura privativa della libertà». Quanto stabilito a livello di legge è stato recepito dal Consiglio federale con l'adeguamento dell'articolo 66 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (RS 512.21), entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Il nuovo disciplinamento prevede che i militari la cui situazione personale non è ordinata possono compiere un servizio d'istruzione di base
(che comprende anche i giorni di reclutamento) unicamente con l'approvazione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito.

La disposizione consente di impedire sin dall'inizio che persone «intollerabili per l'esercito» si presentino al reclutamento, ciò che comporterebbe la necessità di proscioglierle anticipatamente in tal sede o il rischio che siano reclutate, accedano all'istruzione militare e ricevano un'istruzione al maneggio di armi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

3316

2010 P 10.3260

Più volontà dirigenziale e rapidità nell'eliminazione delle carenze in seno all'esercito (S 8.6.10, Graber Konrad)

2010 M 09.4332

Agire invece di lamentarsi. Eliminare finalmente le carenze dell'esercito (S 16.3.10, Gutzwiller; N 15.9.10)

2010 M 09.4333

Agire invece di lamentarsi. Eliminare finalmente le carenze dell'esercito (S 16.3.10, Schwaller; N 15.9.10)

Le mozioni invitano il Consiglio federale a sottoporre un progetto comprendente una serie di misure che consentano di eliminare le carenze constatate in seno all'esercito e in particolare di raggiungere gli obiettivi seguenti: garantire la sicurezza militare del Paese; assolvere i compiti assegnati dalla Costituzione all'esercito; soddisfare il profilo delle prestazioni; garantire la prontezza d'impiego degli equipaggiamenti, dei veicoli e degli armamenti necessari nonché una manutenzione sufficiente degli immobili indispensabili. Il postulato auspica un rapporto sull'eliminazione delle carenze riscontrate in seno all'esercito, sulle necessarie modifiche legislative e sulle modalità ottimali per adempiere il compito dell'esercito tenendo conto del principio costituzionale dell'obbligo di prestare servizio militare.

Nel rapporto del 23 giugno 2010 all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) e nel rapporto sull'esercito 2010 trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2010 (FF 2010 7855), il Consiglio federale ha chiarito il quadro generale della politica di sicurezza e ha illustrato il ruolo e la struttura futuri dell'esercito. Con il decreto federale del 29 settembre 2011 concernente il rapporto sull'esercito 2010 (FF 2011 6779), il Parlamento ha a sua volta definito i parametri fondamentali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito. Inoltre, i progressi conseguiti nell'eliminazione delle carenze sono dettagliatamente illustrati nei rapporti sulle sfide per l'esercito che dal 2008 il DDPS presenta semestralmente alle Commissioni della politica di sicurezza. La situazione dell'esercito e le possibili misure per l'eliminazione delle carenze sono state descritte in dettaglio dal Consiglio federale nel capitolo 3 del rapporto sull'esercito («Punto della situazione»). Nella stessa sede è stato consacrato ampio spazio alla tematica dell'incremento della prontezza d'impiego dell'esercito. Nel capitolo 5 del rapporto sull'esercito è stato descritto un profilo prestazionale dell'esercito tale da consentire l'adempimento dei compiti assegnati dalla Costituzione all'esercito e la salvaguardia della sicurezza militare del Paese. Infine, nel capitolo 6 è stato illustrato in maniera esaustiva il modello di base dell'esercito.

Assegnando al Consiglio federale l'incarico di presentare
entro la fine del 2013 un messaggio sulla modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, il Parlamento ha posto le premesse affinché l'eliminazione delle carenze rimanenti sia realizzata con determinazione anche in futuro.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuti le due mozioni e il postulato e propone di toglierli di ruolo.

3317

2011 M 10.3419

Riconoscimento dei meriti del colonnello Martinoni nei fatti di Chiasso del 28 aprile 1945 (N 1.10.10, Gobbi; S 31.5.11)

2011 M 10.3491

Riconoscimento dei meriti del colonnello Martinoni nei fatti di Chiasso del 28 aprile 1945 (S 29.9.10, Lombardi; N 9.3.11)

La trasmissione delle mozioni ha consentito di constatare a livello federale, conformemente a quanto in esse auspicato, che nel 1945 il colonnello Mario Martinoni, nel frattempo deceduto, ha assolto a Chiasso fedelmente e con notevole impegno personale il proprio dovere di militare.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

Difesa 2000 P 00.3490

Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)

2000 P 00.3508

Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

I postulati incaricano il Consiglio federale di presentare in modo trasparente, quale complemento dell'analisi eseguita dall'allora Stato maggiore generale, uno studio comparativo obiettivo e scientificamente fondato dei costi e dei benefici economici della difesa nazionale.

Il dibattito sui costi e sui benefici economici della difesa nazionale è iniziato 40 anni or sono e da allora si è focalizzato principalmente sui costi e sul relativo calcolo. In tale contesto è comprensibile la richiesta che, oltre ai costi, siano documentati anche i benefici della difesa nazionale. Il fatto che per detti benefici non sia stato sinora allestito alcun calcolo è dovuto a ragioni ben precise. Qualsiasi tentativo in tal senso è inevitabilmente destinato a fallire a causa della complessità della materia nonché, in particolare, a causa dell'impossibilità di valutare e misurare oggettivamente fattori immateriali quali la sicurezza e l'attrattività della piazza economica. Ciò è stato confermato dagli accertamenti preliminari eseguiti dall'Amministrazione: per un rilevamento dei benefici della difesa nazionale non sussiste alcun metodo fondato su basi oggettive o scientifiche. Un simile rilevamento sarebbe inevitabilmente caratterizzato da lacune e inesattezze e presterebbe il fianco a critiche circa forzature e arbìtri a livello statistico. Infine, è assodato che un simile intento richiederebbe un onere sproporzionato e ingiustificato rispetto a risultati prevedibilmente insoddisfacenti.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il Consiglio federale è del parere che nemmeno l'assunzione di notevoli oneri consentirebbe di realizzare ragionevolmente il rilevamento auspicato e che l'imperativo dell'onestà imponga di comunicare esplicitamente al Parlamento e alla pubblica opinione questo dato di fatto. Il Consiglio federale non intende e non può dare l'impressione che si possano eseguire calcoli seri in un ambito in cui ciò è manifestamente impossibile, essendo la sicurezza un bene ­ per quanto elementare ­ in ultima analisi astratto, per il quale non sussistono parametri oggettivi di misurazione. La questione dei costi e dei benefici dell'esercito deve essere discussa e risolta in sede politica. L'elevata utilità dell'esercito per il Paese è fuori di dubbio. Come confermato nel quadro del rapporto del 23 giugno
2010 all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) e nell'ambito del rapporto sull'esercito 2010 trasmesso al Parlamento il 1° ottobre 2010 (FF 2010 7855), le forze armate sono uno strumento fondamentale della politica di sicurezza. Il dibattito sui costi dell'esercito e sui 3318

benefici delle prestazioni da esso fornite è tuttora intenso. Tale dibattito politico deve proseguire ed è del resto destinato a continuare in seguito alla decisione del Parlamento di aumentare a 5 miliardi di franchi annui il budget delle forze armate come pure in relazione con i lavori consecutivi al rapporto sull'esercito 2010 (per es.

nel quadro dell'elaborazione del messaggio del 19 agosto 2009 relativo alla modifica della legge militare; FF 2009 5137). I dibattiti politici non trarrebbero tuttavia alcun profitto da rilevamenti, inaffidabili a livello metodologico e soltanto in apparenza scientificamente oggettivi, dell'utilità della difesa nazionale per il Paese; simili rilevamenti, al contrario, recherebbero soltanto pregiudizi all'oggettività delle discussioni.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i postulati.

2006 P 06.3418

Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)

Nel rapporto del 6 marzo 2009 Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2008 (FF 2009 1593) il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato.

In data 28 maggio 2009 il Consiglio nazionale ha deciso, su proposta della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, di non toglierlo di ruolo.

Nella sua motivazione scritta, la Commissione si è rammaricata che, in vista di un eventuale potenziamento dell'esercito, il Consiglio federale avesse proceduto a colloqui unicamente con la RUAG e non avesse invece discusso una politica industriale di maggiore respiro con tutti i partner industriali interessati. È stato inoltre auspicato che il Consiglio federale provvedesse a un rilevamento dei settori in cui è possibile un potenziamento.

Per decisione del Consiglio federale sono entrati in vigore il 1° luglio 2010 i Principi del 30 giugno 2010 in materia di politica d'armamento del DDPS (FF 2010 4423), che hanno sostituito i Principi del Consiglio federale del 29 novembre 2002 in materia di politica d'armamento del DDPS (FF 2003 370). Le linee guida della politica d'armamento sono basate in particolare sul rapporto del 23 giugno 2010 all'Assemblea federale sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) e sul diritto in materia di acquisti pubblici. La politica d'armamento è orientata segnatamente al rafforzamento della base tecnologica e industriale determinante per la Svizzera a livello di politica di sicurezza e di politica d'armamento nonché alla libera concorrenza e alla parità di trattamento degli offerenti.

La base industriale svizzera deve essere in grado di fornire all'esercito prestazioni essenziali in alcuni ambiti tecnologici scelti di portata strategica. Le basi necessarie ai sensi del postulato sono state realizzare negli scorsi due anni mediante uno studio sulla base tecnologica e industriale rilevante per la sicurezza della Svizzera («Analyse der sicherheitsrelevanten Technologie- und Industriebasis der Schweiz») nonché con la Strategia del Consiglio federale basata sul rapporto di proprietà 2011­2014 («Obiettivi strategici per la partecipazione del Consiglio federale alla RUAG Holding SA») e le relative strategie in materia di acquisti, partecipazioni industriali e cooperazioni.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

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2007 M 07.3278

Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)

La mozione chiede di riunire in seno a un unico dipartimento tutti gli ambiti rilevanti della politica di sicurezza (segnatamente l'esercito, i servizi delle attività informative e i servizi di polizia a livello di Confederazione).

La mozione è stata parzialmente adempiuta. Dal 1° gennaio 2009 i servizi informazioni della Confederazione (ex Servizio informazioni strategico, ex Servizio di analisi e prevenzione e Servizio informazioni militare) sono subordinati al medesimo dipartimento, vale a dire il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il Consiglio federale ha verificato la possibilità di trasferire nel DDPS ulteriori settori determinanti a livello di politica di sicurezza, quali per es. il Corpo delle guardie di confine, l'Ufficio federale di polizia e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese. Una riorganizzazione dei dipartimenti è stata decisa dal Consiglio federale il 29 giugno 2011: l'educazione e la ricerca sono state trasferite, con effetto il 1° gennaio 2013, nel Dipartimento federale dell'economia. Nel prossimo futuro il Consiglio federale non intende procedere a ulteriori spostamenti di settori organizzativi tra i dipartimenti e ritiene che la creazione di un Dipartimento della sicurezza non debba essere ulteriormente perseguita. Nei prossimi anni il DDPS dovrà compiere notevoli sforzi per realizzare la riforma dell'esercito e della protezione della popolazione e non disporrà pertanto delle risorse necessarie per affrontare una riforma dipartimentale.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento federale delle finanze Organo direzione informatica della Confederazione 2005 M 05.3470

Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06) ­ in precedenza SG

La mozione chiede di determinare norme e standard più vincolanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) da attuare in maniera coerente, di rafforzare la posizione del delegato dell'Organo strategia informatica della Confederazione e di introdurre un controlling ancora più significativo.

Determinazione e attuazione di norme e standard: il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato la revisione totale dell'ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF; RU 2011 6093) e la strategia TIC 2012­2015 della Confederazione (www.isb.ch > Temi > Strategie > Strategia TIC). Esse prevedono l'assunzione da parte del Consiglio federale della responsabilità strategica per l'impiego delle TIC nell'Amministrazione federale. In futuro il Governo definirà anche gli ambiti in cui saranno emanate le prescrizioni e rafforzerà così la loro legittimazione. In particolare, è prevista la gestione centralizzata dei servizi standard delle TIC da parte dell'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC).

Per servizi standard delle TIC si intendono prodotti o prestazioni delle TIC che vengono utilizzati spesso all'interno dell'Amministrazione federale e che rispondono a esigenze uguali o simili dei beneficiari. La gestione centralizzata dei servizi 3320

standard delle TIC consente una migliore interoperabilità, una sicurezza più generalizzata, una maggiore economicità e implicitamente anche standard più vincolanti. I primi servizi standard, fra cui le prestazioni fondamentali nelle telecomunicazioni, saranno gestiti dall'ODIC già dal 1° gennaio 2012. In linea di principio, il Consiglio federale ha definito altri servizi standard (burotica, servizi infrastrutturali e di sicurezza). In base alle esigenze consolidate dei dipartimenti e della Cancelleria federale, l'ODIC (in precedenza Organo strategia informatica della Confederazione [OSIC]) definisce il contenuto di questi servizi, ne dimostra l'utilità e al più tardi entro la metà del 2013 elaborerà i modelli di mercato a destinazione del Consiglio federale.

Oltre all'introduzione di servizi standard, l'OIAF e la strategia TIC prevedono altre misure a sostegno della definizione e dell'attuazione appropriate di norme e standard. Per esempio, secondo la nuova strategia TIC, i progetti chiave TIC devono sottostare a un controllo della qualità («quality gate») che verte anche sul rispetto delle norme e degli standard. Il numero di prescrizioni a livello federale relative alle applicazioni dipartimentali specializzate deve invece essere ridotto; tali prescrizioni saranno dunque più mirate. Inoltre, già negli anni scorsi i programmi interdipartimentali, volti ad esempio ad armonizzare le postazioni di lavoro elettroniche, a introdurre la gestione elettronica degli affari o a promuovere un'architettura orientata ai servizi, hanno contribuito notevolmente al processo di standardizzazione.

Controlling TIC ancora più significativo: i primi miglioramenti sono già stati constatati nell'ambito della documentazione complementare prodotta dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), che accompagna il consuntivo e il piano finanziario.

La revisione totale dell'OIAF, adottata dal Consiglio federale, e la strategia TIC 2012­2015 estendono ulteriormente il controlling TIC, la gestione e la direzione finanziarie delle TIC a livello di Confederazione nonché l'amministrazione del portafoglio delle stesse. D'ora in poi il Consiglio federale deciderà come stabilire definitivamente le priorità e come ripartire le risorse impiegate centralmente (come per la panoramica delle risorse assegnate al personale). Anche il
controlling strategico delle TIC a livello federale è esteso e sottoposto al Consiglio federale in virtù dell'assunzione della responsabilità strategica. A questo scopo l'ODIC adegua gli strumenti, i metodi e i processi per il controlling TIC. Oltre ai parametri finanziari sull'evoluzione dei costi applicabili alle principali unità di costo delle TIC, si presta la massima attenzione in particolare all'attuazione della corrispondente strategia TIC della Confederazione. Almeno una volta all'anno il DFF redige, a destinazione del Consiglio federale, un rapporto sul controlling strategico.

Rafforzamento della posizione del delegato: la revisione totale dell'OIAF, adottata dal Consiglio federale, e la strategia TIC 2012­2015 rafforzano l'ODIC. D'ora in poi la gestione e la direzione delle TIC saranno orientate al modello consolidato in altri settori come la logistica, le finanze e il personale. Affari importanti che riguardano l'orientamento strategico a livello federale e che per motivi di uniformità, efficienza o efficacia devono essere decisi centralmente, devono essere preparati dal DFF dopo approfondita consultazione presso gli organi competenti e presentati al Consiglio federale dall'ODIC. Anche in futuro determinate prescrizioni federali (istruzioni per la sicurezza, processi e metodi, standard e architetture, controlling ecc.) dovranno essere emanate in forma dettagliata e aggiornate a livello federale. In conformità con la classica organizzazione dipartimentale dell'Amministrazione federale, questa competenza e responsabilità tecnica viene ora trasferita dall'attuale Consiglio informatico della Confederazione (CIC) al DFF ovvero all'ODIC. In casi d'importanza secondaria quest'ultimo prende decisioni autonomamente dopo essersi 3321

consultato con gli organi tecnici, fermo restando che il processo decisionale si svolge secondo uno schema ben preciso. In questo senso l'ODIC avrà la massima responsabilità tecnica (analogamente all'Ufficio federale del personale, all'Amministrazione federale delle finanze e all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica rispettivamente per i settori del personale, delle finanze e della logistica).

L'ODIC e il DFF, quale Dipartimento responsabile, assumeranno in questo nuovo ruolo una responsabilità trasversale. Nell'ambito delle prescrizioni, i dipartimenti rimarranno responsabili per l'attuazione operativa e in particolare per i progetti informatici nei loro settori.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 07.3545

Attuazione entro il 2009 degli scambi elettronici con le autorità (N 5.10.07, Barthassat; S 5.3.08; N 26.5.08)

Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che le imprese e i cittadini possano fruire il più rapidamente possibile per via elettronica delle prestazioni di cui hanno più frequentemente bisogno o che comportano un onere consistente. Ne sono interessati tre settori importanti: il numero unico di identificazione delle imprese (IDI), i «moduli intelligenti» e la firma elettronica. Sia il Consiglio federale sia la Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati non hanno ritenuto realistica la scadenza di fine 2009 indicata dall'autore della mozione. La mozione è stata accolta in una versione modificata e con scadenze diverse a seconda dei settori.

Nel complesso, i progetti prioritari della strategia di Governo elettronico in Svizzera sono tutti giunti al termine della fase preliminare; alla fine del 2011 erano conclusi già 17 progetti. Altri progetti sono prossimi alla realizzazione, cosicché entro la fine del 2012 saranno attuati circa due terzi degli attuali 45 progetti prioritari di Governo elettronico. Si verificano ritardi laddove il finanziamento non è ancora stato assicurato interamente, mancano le basi giuridiche o sussistono difficoltà di coordinamento a livello cantonale o intercantonale. Per quanto riguarda i progetti specifici menzionati nella mozione, la situazione è la seguente.

IDI entro il 2011: 1.

entro il 2011 la Svizzera necessita di una IDI per tutti i settori di scambio elettronico con le autorità (ad es. assicurazioni sociali, IVA, registro di commercio e statistica). Attuato.

2.

Entro il 2012 le prestazioni maggiormente richieste e onerose devono poter essere fornite interamente per via elettronica e in modo compatibile, in particolare negli scambi con le assicurazioni sociali, nelle inchieste statistiche e nella trasmissione di dati concernenti gli stipendi. In buona parte attuato.

«Moduli intelligenti»: 3.

3322

la Confederazione, i Cantoni e i Comuni promuovono il principio del «modulo intelligente». I dati già registrati dalle autorità vengono inseriti automaticamente nei moduli elettronici. Lo Stato rileva i dati una sola volta, con riserva delle disposizioni sulla protezione dei dati. In parte attuato.

Firma elettronica entro il 2009: 4.

la Confederazione definisce esigenze realistiche e applicabili alla prassi in materia di firma elettronica. A questo scopo crea tutte le applicazioni necessarie allo scambio con le autorità. In parte attuato (SuisseID e diverse applicazioni attuate, altre in fase di sviluppo).

5.

I privati titolari di una firma elettronica devono poter effettuare rapidamente operazioni amministrative complesse e frequenti (quali iscrizioni, mutazioni e dichiarazioni delle imposte) per via elettronica, utilizzando canali compatibili tra loro. Attuato in parte (a seconda del Cantone). Dal 2011 nelle procedure civili e penali e nelle procedure di esecuzione e di fallimento le autorità possono ricevere ed elaborare anche dati in forma elettronica.

Nei mesi di novembre e di dicembre 2011 il Consiglio federale e i governi di tutti i Cantoni hanno approvato la nuova Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, che continua gli sforzi profusi finora per attuare la strategia di Governo elettronico. La principale novità della Convenzione quadro è un piano d'azione, finanziato pariteticamente dalla Confederazione e dai Cantoni, che deve accelerare l'attuazione della strategia di Governo elettronico in Svizzera dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene dunque di aver soddisfatto le richieste della mozione.

Gli obiettivi prefissati sono stati in gran parte raggiunti. Laddove sussiste ancora una necessità di intervento, il Consiglio federale ha creato le condizioni quadro e ha avviato i progetti in collaborazione con i Cantoni. Inoltre, farà in modo che siano portati avanti i progetti a livello federale. Al fine di raggiungere completamente gli obiettivi a tutti i livelli statali, i Cantoni e i Comuni devono attuare progetti analoghi.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 2009 M 08.3649

Evitare rischi eccessivi per l'economia svizzera (N 8.12.08, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 27.5.09; proposta di stralcio FF 2011 4211) ­ in precedenza AFF

La mozione incarica il Consiglio federale di istituire una commissione di esperti che rediga un rapporto sulle conseguenze che il fallimento di grandi imprese elvetiche potrebbe avere per l'economica nazionale.

Il 4 novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato una commissione di esperti di stendere un rapporto che illustrasse come contenere i rischi sistemici connessi con le grandi imprese. La commissione di esperti ha presentato nell'aprile 2010 un rapporto intermedio e a fine settembre il rapporto finale, comprendente un pacchetto di misure (rapporto finale del 30 settembre 2010 della Commissione di esperti incaricata di limitare i rischi economici dovuti alle grandi imprese).

Il Consiglio federale ha approvato l'orientamento del pacchetto di misure e, sulla base del rapporto della commissione di esperti, il 13 ottobre 2010 ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto da sottoporre a consultazione. Già nel messaggio del 20 aprile 2011 concernente la modifica della legge sulle banche (rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; too big to fail; FF 2011 4211) si proponeva di togliere di ruolo la mozione in quanto adempiuta. Il 30 settembre 2011 la modifica della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche 3323

(RS 952.0) è stata accolta in votazione finale da entrambe le Camere. Il termine per presentare la domanda di referendum scade il 19 gennaio 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 P 09.4045

Comitato europeo per il rischio sistemico.

Interesse della Svizzera (S 17.3.10, Sommaruga Simonetta) ­ in precedenza AFF

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se e a quali condizioni la Svizzera potrebbe partecipare al Comitato europeo per il rischio sistemico.

Il 30 marzo 2011, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Opzioni per una collaborazione della Svizzera con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in adempimento del postulato. Il Governo si esprime a favore della creazione di contatti informali con il CERS per discutere temi di interesse reciproco.

Questa forma di cooperazione non vincolante è svolta principalmente dalla Banca nazionale svizzera (BNS) e offre alla Svizzera la possibilità di fornire le sue valutazioni in merito alla stabilità finanziaria e avere a sua volta accesso alle valutazioni del CERS. Il Consiglio federale è inoltre favorevole, in linea di principio, a sfruttare la possibilità di una forma di partecipazione puntuale, purché i parametri della collaborazione corrispondano agli interessi di entrambe le parti. Attualmente sembra tuttavia essere prematuro formulare una raccomandazione definitiva. Bisognerebbe quantomeno attendere che vengano elaborate le condizioni quadro della collaborazione fra CERS, istituito soltanto nel dicembre 2010, e Paesi terzi. Sarebbe inoltre necessario disporre di valori empirici sui processi lavorativi del CERS. Una partecipazione più intensa alle attività del CERS non è attualmente né possibile né auspicabile. Da un lato l'adesione al CERS vincolerebbe la BNS a obblighi di informazione potenzialmente molto estesi, dall'altro la Svizzera si sottoporrebbe all'obbligo di rendere conto agli organi dell'UE se, in qualità di membro, divenisse la destinataria di una raccomandazione del CERS.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 M 10.3013

Future convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Nessuna assistenza amministrativa in caso di dati ottenuti illegalmente (S 17.03.10, Commissione della politica estera CS; N 10.6.10) ­ in precedenza AFC

La mozione incarica il Consiglio federale, in caso di future convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) secondo lo standard dell'OCSE, di dichiarare all'altro Stato contraente che la Svizzera non offre alcuna assistenza amministrativa in questioni fiscali se le domande si basano su dati ottenuti illegalmente. Inoltre il Governo è incaricato di adoperarsi al fine di ottenere una dichiarazione corrispondente dello Stato contraente e di richiedere l'assistenza giudiziaria secondo il diritto vigente nella materia.

Nel corso del 2009 sono stati resi pubblici i primi casi di Stati esteri entrati in possesso di dati di clienti di banche svizzere. I dati sono stati ottenuti in violazione del segreto bancario e consegnati ad autorità fiscali estere. Il Consiglio federale si è sempre opposto a questo procedimento degli Stati esteri e, laddove giuridicamente possibile, ha chiesto loro assistenza giudiziaria. Nel quadro dell'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), il Governo ha stabilito che le autorità 3324

amministrative e giudiziarie svizzere respingono le domande di assistenza amministrativa provenienti dall'estero se si fondano su informazioni ottenute o trasmesse mediante azioni considerate reati secondo il diritto svizzero (art. 5 cpv. 2 lett. c OACDI).

Sulla base di questa ordinanza del Consiglio federale, il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha ordinato alle autorità amministrative federali incaricate delle negoziazioni di nuove CDI di indicare espressamente agli Stati esteri, durante le negoziazioni di CDI finalizzate all'introduzione di una disposizione sullo scambio di informazioni, questa limitazione dell'assistenza amministrativa e di inserirla in un verbale dei negoziati firmato congiuntamente («Agreed Minutes»).

Il 6 luglio 2011, il Consiglio federale ha adottato il messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; FF 2011 5587). Come la OACDI, il disegno di legge regolamenta in particolare l'esecuzione dell'assistenza amministrativa secondo le CDI attraverso una disposizione ai sensi dell'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE e sancisce che la Svizzera non tratta le domande di assistenza amministrativa provenienti dall'estero se si fondano su informazioni ottenute o trasmesse mediante azioni considerate reati secondo il diritto svizzero.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 M 09.3019

Meno rischi per il mercato finanziario (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.8.09; N 10.6.10) ­ in precedenza AFC

Per ridurre il rischio sistemico che le grandi banche rappresentano per l'economia svizzera, la mozione incarica il Consiglio federale di adottare le seguenti misure e di sottoporre al Parlamento le necessarie modifiche di legge: 1.

verificare il sistema della separazione tra banche commerciali e banche d'investimento;

2.

limitare il sistema di rimunerazione in caso di sostegno da parte dello Stato;

3.

introdurre strutture salariali regolamentate per le banche di rilevanza sistemica;

4.

assegnare alla Confederazione un seggio nel consiglio di amministrazione di UBS per la durata del sostegno statale;

5.

realizzare al più presto e in modo redditizio la partecipazione della Confederazione in UBS.

Nel quadro del dibattito parlamentare le misure ai punti 1­4 sono state respinte.

In base alla decisione del Consiglio federale del 19 agosto 2009, la Confederazione ha venduto la partecipazione detenuta in UBS. Come richiesto nella mozione, la Confederazione ha potuto ritirarsi rapidamente e completamente dall'impegno in UBS conseguendo per di più un utile di 1,2 miliardi di franchi. Il punto 5 della mozione è dunque divenuto obsoleto. Inoltre, nel messaggio del 20 aprile 2011 concernente la modifica della legge sulle banche (rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; too big to fail; FF 2011 4211) il Consiglio federale aveva già proposto di togliere di ruolo la mozione in quanto adempiuta. Il 30 settembre 2011, la modifica della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0) è stata accolta

3325

da Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati in votazione finale. Il termine per il referendum scade il 19 gennaio 2012.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2010 M 09.3319

Rendere l'assistenza amministrativa più efficiente e consona allo Stato di diritto (N 12.6.09, Bischof; S 10.6.10) ­ in precedenza AFC

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento le necessarie revisioni legislative per rendere l'assistenza amministrativa in materia fiscale più consona allo stato di diritto e accelerare la procedura. L'intervento parlamentare fa seguito alla decisione del Tribunale amministrativo federale del 5 marzo 2009 relativa all'assistenza amministrativa concessa agli Stati Uniti nella vicenda UBS.

Secondo tale sentenza, la vigente convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) conclusa nel 1996 con gli Stati Uniti ammette le domande di assistenza amministrativa anche se non indicano il nome del contribuente. Ai fini della tutela dello stato di diritto, la mozione richiede quindi che la Svizzera presti assistenza amministrativa soltanto se la domanda contiene il nome del contribuente e quello della banca in qualità di detentrice delle informazioni nonché in presenza di un sospetto iniziale fondato. Inoltre, i tempi procedurali della sentenza relativa all'assistenza amministrativa concessa agli Stati Uniti nella vicenda UBS mostrano che l'efficienza delle attuali procedure di assistenza amministrativa necessita di essere migliorata affinché soddisfi le esigenze future. Per accelerare la procedura è perciò necessario verificare se il termine di ricorso contro una decisione in materia di assistenza amministrativa debba essere accorciato da 30 a 10 giorni o se vadano adottate altre misure.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale. In attuazione di tale decisione, la Svizzera ha da allora negoziato e parafato oltre 30 CDI e protocolli che modificano le vigenti CDI contenenti una disposizione sullo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE. Nel frattempo, più di 20 convenzioni con una simile disposizione sono state approvate dalle Camere federali e sono in parte già entrate in vigore.

All'inizio di febbraio 2011, nel quadro della «peer review» condotta dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali, alla Svizzera è stato comunicato che in una domanda di assistenza amministrativa la richiesta del nome del contribuente e del detentore delle informazioni non è compatibile con lo standard dell'OCSE. Secondo tale
standard, una domanda di assistenza amministrativa deve essere evasa anche se il contribuente può essere identificato sulla base di un criterio che non sia il suo nome. In una domanda di assistenza amministrativa conforme allo standard i detentori delle informazioni devono essere identificati attraverso l'indicazione di nome e indirizzo soltanto nella misura del possibile. Purché siano rispettati i principi della proporzionalità e dell'attuabilità, secondo lo standard una domanda di assistenza amministrativa deve essere accolta anche se il detentore delle informazioni non è indicato.

Il 13 febbraio 2011 il Consiglio federale ha pertanto deciso che la Svizzera avrebbe adeguato le proprie esigenze in materia di domande di assistenza amministrativa allo standard dell'OCSE e avrebbe rivisto di conseguenza le convenzioni già entrate in vigore o approvate dall'Assemblea federale. Il 17 giugno le Camere federali hanno 3326

aderito alla decisione del Consiglio federale e hanno approvato il secondo gruppo di CDI e protocolli che modificano le vigenti CDI con una disposizione concernente lo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE. In conformità allo standard dell'OCSE, queste CDI non esigono che nelle domande di assistenza amministrativa vengano indicati i nomi né che vi sia un sospetto iniziale contro i contribuenti interessati. Se intende attenersi allo standard dell'OCSE, la Svizzera non può dare seguito alla richiesta formulata nella prima parte della mozione. Nelle proprie CDI essa non può dunque esigere che vi sia un sospetto iniziale contro un contribuente né che vengano indicati i nomi del contribuente interessato e del detentore delle informazioni.

Nella seconda parte della mozione si incarica il Consiglio federale di verificare e presentare alle Camere federali varie misure per accelerare la procedura, ad esempio la riduzione da 30 a 10 giorni del termine di ricorso contro una decisione in materia di assistenza amministrativa. Come nella mozione Baumann J. Alexander 09.4335 «L'assistenza amministrativa nelle convenzioni di doppia imposizione. Disciplinamento a livello legislativo», il 6 luglio 2011 il Consiglio federale ha adottato il messaggio a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2011 5587). Affinché la Svizzera adempia i suoi obblighi a livello internazionale e garantisca un efficace e veloce scambio di informazioni in materia fiscale, il Governo ha inserito nel disegno di legge sull'assistenza amministrativa fiscale (D-LAAF) varie misure volte a velocizzare la procedura. Secondo l'articolo 4 D-LAAF, la procedura di assistenza amministrativa va eseguita speditamente e l'articolo 5 D-LAAF sancisce che la procedura non è interrotta a causa delle ferie giudiziarie. Inoltre, è previsto che nella procedura di ricorso si proceda in linea di principio a un solo scambio di scritti. Il Consiglio federale ha invece rinunciato a introdurre nella legge ulteriori misure per accelerare la procedura, poiché generalmente questo tipo di provvedimenti comporta una limitazione dei diritti della persona interessata. Esso ha quindi rinunciato a ridurre da 30 a 10 giorni il termine di ricorso. Tempi così brevi, infatti, potrebbero pregiudicare la preparazione
del ricorso sotto il profilo dello stato di diritto, soprattutto se la persona legittimata a ricorrere risiede all'estero.

Esaminando le misure volte a velocizzare la procedura nel quadro della LAAF e adottando quest'ultima il 6 luglio 2011, il Consiglio federale ha adempiuto la seconda parte della mozione.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2011 M 09.3147

Segreto bancario. Parità di condizioni (N 7.3.11, Gruppo PCD-PEV-glp; S 21.9.11)

La mozione mira a garantire che la sfera privata dei clienti delle banche in Svizzera sia protetta quanto quella dei clienti delle banche negli Stati con cui il nostro Paese ha concluso convenzioni per evitare la doppia imposizione. È dunque necessario colmare le lacune e rimediare agli svantaggi del diritto svizzero in materia, in particolare rispetto agli Stati Uniti per quanto concerne le disposizioni vigenti in diversi Stati, e alla Gran Bretagna per quanto concerne l'istituto giuridico del trust e i suoi possedimenti nelle Isole del Canale della Manica e nei Territori d'oltremare. Grazie a norme giuridiche diverse, questi Paesi prevedono scappatoie fiscali legali per tutelare la sfera privata dei clienti delle proprie banche. Qualora tali Stati non fossero disposti ad abrogare queste normative interne, la Svizzera dovrebbe avere la possibilità di applicare una normativa identica o simile per non avere la peggio.

3327

Il Consiglio federale segue con regolarità l'evoluzione della competitività della Svizzera per quanto riguarda la protezione della sfera privata dei clienti delle banche. Attualmente non considera necessario adottare misure legislative particolari in tale ambito.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2011 M 10.3647

Revisione dell'accordo di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 1951 (S 7.12.10, Briner; S 15.6.11)

2011 M 10.3665

Accelerare la revisione dell'accordo di doppia imposizione del 1951 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (N 17.12.10, Fiala; S 17.6.11)

Entrambe le mozioni chiedono di negoziare quanto prima la revisione della Convenzione del 9 luglio 1951 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie (RS 0.672.933.62). Lo scopo dei negoziati deve essere quello di evitare che i cittadini non statunitensi deceduti, che hanno avuto l'ultimo domicilio in Svizzera e nella cui massa successoria vi sono titoli americani, soggiacciano all'obbligo previsto dal diritto statunitense di pagare le imposte sulla massa successoria, come stabilito in diverse convenzioni concluse dagli Stati Uniti negli anni Ottanta (ad es. con la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi o l'Austria).

Secondo il diritto statunitense, l'imposta sulla massa successoria non è riscossa soltanto sull'intera massa ereditaria di defunti che possedevano la cittadinanza americana e di quelli che hanno avuto l'ultimo domicilio negli Stati Uniti.

All'imposta soggiacciono anche le parti della massa ereditaria situate negli Stati Uniti appartenenti a persone che al momento del decesso erano domiciliate al di fuori degli Stati Uniti e non erano in possesso della cittadinanza americana. Il limite dell'esenzione è pari a 60 000 dollari; le parti della massa ereditaria situate negli Stati Uniti comprendono gli immobili sul territorio statunitense e i titoli americani.

La vigente Convenzione conferma il diritto degli Stati Uniti a riscuotere tale imposta, ma prevede che in questi casi debba essere concessa la stessa quota d'esenzione che, conformemente al diritto interno, verrebbe concessa se il defunto avesse avuto il suo ultimo domicilio negli Stati Uniti, ridotta in proporzione al rapporto tra il valore delle parti della massa ereditaria situate negli Stati Uniti e il valore della massa successoria complessiva. Questo significa che, a prescindere delle parti della massa ereditaria situate negli Stati Uniti, in caso di decesso non è dovuta alcuna imposta successoria negli Stati Uniti se il valore della massa successoria complessiva non supera il limite dell'esenzione valido per le persone che al momento della morte erano domiciliate negli Stati Uniti.

L'imposta statunitense sulla massa successoria è stata ridotta sulla base dell'«Economic Growth and
Tax Relief Reconciliation Act» firmato nel 2001 dal presidente Bush: la quota d'esenzione per il 2002 è stata aumentata da 700 000 a un milione di dollari e, fino al 2009, gradualmente a 3,5 milioni; nel contempo l'aliquota massima dell'imposta è stata abbassata anch'essa gradualmente dal 55 al 45 per cento. Nel caso delle persone decedute nel 2010 l'imposta sulla massa successoria non è stata riscossa. Questo atto normativo prevedeva tuttavia che dal 2011 l'imposta sarebbe stata riscossa pienamente, ossia applicando un importo esente pari a un milione di 3328

dollari e un'aliquota massima del 55 per cento, qualora il Congresso americano non avesse adottato un'altra soluzione prima della fine del 2010.

Le mozioni sono state depositate nell'autunno 2010, nel momento in cui negli Stati Uniti si profilava la ripresa della tassazione della massa successoria che era stata sospesa durante quell'anno. Lo scenario si è in effetti realizzato. Il diritto vigente stabilisce una quota d'esenzione pari a cinque milioni di dollari per il 2011 e, considerando l'inflazione, a 5,12 milioni per il 2012 nonché un'aliquota massima del 35 per cento. Questa normativa è però valida fino alla fine del 2012. L'evoluzione della situazione a partire dal 2013 dipende ancora una volta dal Congresso americano.

In occasione della parafatura del Protocollo, firmato il 23 settembre 2009, che modifica la Convenzione del 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.933.61), le parti hanno convenuto di avviare, entro due anni dalla firma del Protocollo, anche una revisione della Convenzione del 9 luglio 1951 tra la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie.

Le trattative sono iniziate nel luglio 2011 e saranno proseguite a consultazioni interne concluse.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

Amministrazione federale delle finanze 2008 M 06.3811

Onere a titolo di emolumenti. Trasparenza (N 1.10.07, Steiner; S 5.3.08)

La mozione lamenta la mancanza di trasparenza nella riscossione di emolumenti da parte dell'ente pubblico. Il Consiglio federale è incaricato di stilare e pubblicare una statistica annua riguardante gli emolumenti in Svizzera analogamente alla statistica annua «Onere fiscale in Svizzera». Nel quadro dei dibattiti parlamentari si è convenuto che la statistica non deve essere esaustiva. Il Consiglio federale deve attuare la mozione limitando i costi (cfr. verbale del Consiglio degli Stati del 5 marzo 2008).

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) ha elaborato un indicatore per il confronto intercantonale del finanziamento con tasse. L'obiettivo primario era ottenere la massima trasparenza possibile nell'ambito della riscossione degli emolumenti da parte dell'ente pubblico limitando al minimo il dispendio legato all'operazione. Si è quindi cercato di utilizzare prevalentemente dati già esistenti, rinunciando a effettuare una nuova rilevazione. Grazie ai dati relativi alla statistica finanziaria, che costituiscono una base comparabile per tutti i Cantoni e Comuni, gli emolumenti riscossi dall'ente pubblico in determinati settori amministrativi (ad es.

Ufficio della circolazione, smaltimento dei rifiuti) possono essere confrontati con i relativi costi.

L'AFF applica un metodo di calcolo semplice e chiaro aumentando la trasparenza a livello cantonale e consentendo, in particolare, di affrontare la questione ­ spesso oggetto delle discussioni parlamentari ­ della sproporzione tra tassa e prestazione.

L'indicatore aggregato svizzero per il finanziamento con tasse non fornisce però alcuna informazione sull'onere delle singole economie domestiche. Tali informazioni sono già disponibili in maniera completa presso la Sorveglianza dei prezzi e in alcuni Cantoni. Questo modo di procedere ­ ottica aggregata dell'AFF e informazioni dettagliate dei servizi specializzati competenti ­ persegue un obiettivo simile a quello del confronto cantonale dell'onere fiscale. L'indice di sfruttamento fiscale 3329

calcolato annualmente dall'AFF costituisce un valore aggregato dell'onere dell'intero sostrato fiscale da parte di Cantone e Comuni. Le statistiche dettagliate dell'Ufficio specializzato competente (in questo caso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni) illustrano inoltre l'onere fiscale di singole economie domestiche in determinati Comuni. Entrambe le ottiche permettono di ottenere una valutazione differenziata dell'onere fiscale in Svizzera. L'indicatore del finanziamento con tasse elaborato dall'AFF come pure le analisi dettagliate della Sorveglianza dei prezzi e di altri servizi specializzati dovrebbero fornire un quadro generale differenziato dell'onere delle tasse.

Nell'ottobre del 2011 è stato pubblicato per la prima volta l'indicatore del finanziamento con tasse nei Cantoni e nei Comuni. Come richiesto dalla mozione, l'indicatore sarà pubblicato annualmente dall'AFF.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 07.3583

Riduzione delle emissioni di CO2: imporre il consumo anziché i veicoli (N 30.4.09, Gruppo liberale-radicale) ­ in precedenza AFD

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare modelli di imposizione nell'ambito degli autoveicoli basati sul consumo di carburante anziché sul veicolo stesso come fatto sinora. Il rapporto del 29 giugno 2011 Trasferimento delle tasse sul traffico nell'imposta sugli oli minerali (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti), elaborato in adempimento del postulato, esamina due varianti di un possibile trasferimento delle imposte e tasse sui veicoli a motore nell'imposta sugli oli minerali. Nel caso del primo modello, ad eccezione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, tutte le tasse della Confederazione e dei Cantoni connesse con il traffico, ossia l'imposta cantonale di circolazione, l'imposta sugli autoveicoli e il contrassegno stradale, devono essere trasferite nell'imposta sugli oli minerali. Nel caso del secondo modello, invece, si rinuncia al trasferimento dell'imposta cantonale di circolazione.

L'obiettivo del trasferimento costituisce il problema principale di entrambi i modelli.

Concentrare maggiormente le tasse sul traffico nell'imposta sugli oli minerali è una soluzione poco promettente, poiché le tasse in questione sono limitate ai veicoli che utilizzano carburanti fossili. In tal modo non si tiene conto delle innovazioni tecnologiche nel campo dei motori. L'infrastruttura stradale è finanziata dunque dai veicoli a carburanti fossili. La quota di veicoli con propulsori alternativi aumenterà; essa non fornirebbe comunque un contributo ulteriore alla copertura dei costi infrastrutturali. Inoltre, un trasferimento nel rispetto della neutralità di bilancio, come chiesto nel postulato, è inoltre difficilmente attuabile, poiché sussistono diverse incertezze in merito a importanti reazioni del mercato in Svizzera e all'estero. Queste riguardano in particolare il cosiddetto turismo del pieno, il cui volume è difficile da stimare.

Per i motivi che precedono il Consiglio federale ritiene che l'obiettivo del trasferimento delle tasse sul traffico nell'imposta sugli oli minerali non debba essere perseguito ulteriormente.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

3330

Ufficio federale del personale 2005 M 05.3152

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabilità degli Uffici federali privilegiando, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi.

L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Promozione del pluriliguismo nell'Amministrazione federale dal 2004 al 2008 (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti). La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RS 441.11), entrata in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale elaborati dall'UFPER seguiranno l'evoluzione della presenza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Il 10 marzo 2011 il capo del Dipartimento federale delle finanze ha incaricato l'UFPER di definire misure quantitative e qualitative d'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale.

Tali misure sono in fase di elaborazione e saranno valide a partire dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2006 M 05.3174

Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

La mozione incarica il Consiglio federale di privilegiare, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi al momento dell'occupazione di posti di responsabilità negli Uffici federali. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione. Il 6 maggio 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Promozione del pluriliguismo nell'Amministrazione federale dal 2004 al 2008 (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti). La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RS 441.11), entrata in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale elaborati dall'UFPER seguiranno l'evoluzione della presenza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Il 10 marzo 2011 il capo del Dipartimento federale delle finanze ha incaricato l'UFPER di definire 3331

misure quantitative e qualitative d'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale.

Tali misure sono in fase di elaborazione e saranno valide a partire dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 P 09.3987

Rafforzamento del plurilinguismo in seno all'Amministrazione (S 17.3.10, Hêche)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'istituzione di un processo uniforme e soprattutto più vincolante che preveda in seno all'Amministrazione federale un'adeguata rappresentanza linguistica del personale (in particolare presso i quadri) e la creazione di un'«unità» (ad es. di rappresentanti di diversi servizi) o di un posto di «preposto/a federale» finalizzati alla promozione del plurilinguismo.

All'articolo 8 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11), il Consiglio federale ha istituito la funzione di delegato al plurilinguismo. Il nuovo delegato è entrato in carica il 1° luglio 2010. Inoltre il 10 marzo 2011 il capo del Dipartimento federale delle finanze ha incaricato l'Ufficio federale del personale di definire misure quantitative e qualitative d'intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale. Tali misure sono in fase di elaborazione e saranno valide a partire dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 M 09.4331

Un ombudsman all'UFPER per promuovere l'italianità nell'amministrazione federale (S 17.3.10, Lombardi; N 16.9.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di designare una persona responsabile di promuovere la lingua italiana e vigilare sull'adeguata rappresentanza della componente italofona all'interno dell'Amministrazione federale. All'articolo 8 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RS 441.11), il Consiglio federale ha istituito la funzione di delegato al plurilinguismo. Il nuovo delegato è entrato in carica il 1° luglio 2010.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2010 M 10.3301

Padronanza delle lingue nazionali ufficiali da parte dei quadri dell'amministrazione federale (N 18.6.10, de Bumann; S 15.9.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di adottare le misure necessarie al fine di garantire che, oltre alla sua lingua madre, ogni quadro dell'Amministrazione federale padroneggi una seconda lingua nazionale ufficiale e capisca passivamente una terza. All'articolo 6 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue (RS 441.11), il Consiglio federale ha formulato le disposizioni finalizzate all'attuazione della presente mozione. L'articolo summenzionato stabilisce che i quadri devono disporre di buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, di conoscenze passive di una terza lingua ufficiale. Inoltre, se al momento dell'assunzione presso l'Amministrazione federale un quadro non possiede le conoscenze linguistiche necessarie, entro un anno sono prese misure atte a promuoverle.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

3332

2011 M 09.3332

Dialogo sulla parità salariale nell'Amministrazione federale (N 7.3.11, Teuscher; S 16.6.11)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica quest'ultimo di avviare i passi necessari affinché la Confederazione quale datore di lavoro si associ al «dialogo sulla parità salariale». Il 19 novembre 2010 l'Amministrazione federale e le associazioni del personale federale hanno sottoscritto una convenzione concernente il dialogo sulla parità salariale.

Secondo la convenzione, i salari all'interno dell'Amministrazione federale sono analizzati con lo strumento Logib per verificare se vi sono disparità fra donne e uomini. A lavori ultimati, alla fine del 2014 il Dipartimento federale delle finanze informerà il Consiglio federale sui risultati ottenuti sulla base delle conclusioni del Comitato di seguito delle parti sociali.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Amministrazione federale delle dogane 2009 P 09.3737

Effettivo del Corpo delle guardie di confine (S 9.12.09, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato incarica il Consiglio federale di redigere, entro fine 2010, un rapporto sull'effettivo del Corpo delle guardie di confine sulla base delle esperienze fatte con l'Accordo di Schengen-Dublino del 26 ottobre 2004 (RS 0.362.31). Il 26 gennaio 2011 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sull'Amministrazione federale delle dogane (Corpo delle guardie di confine e servizio civile), in adempimento del postulato Fässler-Osterwalder 08.3513 Analisi degli effettivi dell'AFD, della mozione Fehr Hans 08.3510 Aumento degli effettivi e migliori condizioni d'impiego per il corpo delle guardie di confine e del postulato 09.3737 Effettivo del Corpo delle guardie di confine, depositato dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati. Il rapporto conteneva anche le esperienze fatte con l'Accordo di Schengen-Dublino.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2011 M 08.3510

Aumento degli effettivi e migliori condizioni d'impiego per il corpo delle guardie di confine (N 11.6.09, Fehr Hans; S 9.12.09; N 1.3.11)

Cfr. P 09.3737

Dipartimento federale dell'economia Segreteria di Stato dell'economia 2007 M 06.3661

Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di sancire nella legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51) il divieto delle armi a submunizioni che rappresentano un vero e proprio pericolo umanitario perché sono inaffidabili e/o imprecise.

Il 3 dicembre 2008 la Svizzera ha firmato la Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo (FF 2011 5371), che prevede sia il divieto globale di qualsiasi attività legata alle munizioni a grappolo sia l'eliminazione delle scorte di munizioni 3333

entro otto anni dalla sua entrata in vigore. Dal punto di vista materiale, la Convenzione sulle munizioni a grappolo soddisfa pienamente le richieste della mozione. Il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e la modifica della legge federale sul materiale bellico (FF 2011 5323) è stato adottato il 6 giugno 2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 07.3901

Legge sui lavoratori distaccati. Ripercussioni sugli spazi economici transfrontalieri (N 9.12.09, Müller Walter)

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto concernente gli effetti sugli spazi transfrontalieri delle misure collaterali prese nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (www.seco.admin.ch > Documentazione > Informazioni ai media > 2011 > 9.12.2011), adempiendo in tal modo l'obiettivo del postulato, che lo incarica di esaminare tali questioni e di proporre possibili misure di miglioramento. Il rapporto, che verte sugli effetti della libera circolazione delle persone sulle regioni svizzere di confine e sull'efficacia delle misure collaterali, giunge alla conclusione che la libera circolazione delle persone, e di conseguenza l'immigrazione, hanno accresciuto il potenziale di sviluppo dell'economia svizzera e contribuito a stabilizzare la crescita economica e l'occupazione degli ultimi anni.

Considerati gli adeguamenti già previsti delle misure collaterali (lotta all'indipendenza fittizia, applicazione delle disposizioni in materia di salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro), il Consiglio federale non vede la necessità di un ulteriore intervento legislativo come richiesto nel postulato.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 M 09.3589

Contro il finanziamento delle armi vietate (N 10.3.10, Hiltpold; S 17.6.10)

2010 M 09.3618

Contro il finanziamento delle armi vietate (S 10.9.09, Maury Pasquier; N 10.3.10)

Entrambe le mozioni incaricano il Consiglio federale, in occasione della ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo (FF 2011 5371), di inserire nella legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.5) una disposizione che vieta di finanziare le armi vietate da questa legge. In caso di infrazioni a tale divieto devono essere previste sanzioni penali.

Il messaggio del 6 giugno 2011 concernente l'approvazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e la modifica della legge federale sul materiale bellico (FF 2011 5323) prevede un divieto esplicito di finanziare materiale bellico vietato e disposizioni penali corrispondenti nella LMB. Devono essere vietati sia il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisizione di materiale bellico proibito, sia il rispettivo finanziamento indiretto se esso serve a eludere il divieto del finanziamento diretto.

L'inosservanza del divieto di finanziamento è punita con una pena detentiva fino a cinque anni. Questa pena può essere cumulata con la multa fino a 5 milioni di franchi. Le imprese possono essere punite con una multa fino a 5 milioni di franchi.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

3334

Ufficio federale dell'agricoltura 2010 M 09.3434

Prescrizioni nei programmi etologici conformi alle esigenze della pratica (N 3.12.09, von Siebenthal; S 1.12.10)

La Confederazione promuove tramite contributi le prestazioni particolari degli agricoltori a favore del benessere degli animali. L'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (RS 910.13) e l'ordinanza del 25 giugno 2008 sui programmi etologici (RS 910.132.4) contengono le prescrizioni determinanti per la concessione dei contributi. Per ricevere i contributi per l'uscita regolare all'aperto dei bovini questi devono, a seconda della stagione, essere regolarmente portati al pascolo o all'aperto.

Fino al 2008, il periodo durante il quale occorreva concedere ai bovini almeno 26 uscite al pascolo mensili era definito «periodo di vegetazione». La diversa interpretazione del termine da parte di Cantoni ed enti di controllo ha generato incertezze giuridiche e disparità di trattamento degli agricoltori ed è stata criticata in decisioni su ricorso. Per tali motivi, nel 2008 il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha sostituito il termine «periodo di vegetazione» con un intervallo di tempo fisso, che inizia il 1° maggio e termina il 31 ottobre per tutti gli agricoltori. Le aziende ad alta quota, che non possono far uscire il bestiame al pascolo già a partire dal 1° maggio, hanno la possibilità di sostituire i giorni di pascolo mediante un'uscita nella corte.

Con questa disposizione, pertanto, la Confederazione ha tenuto conto delle differenze per l'inizio del pascolo legate alla vegetazione. La citata regolamentazione, però, presuppone la presenza di una corte.

Nella regione di montagna ci sono alcuni agricoltori che non dispongono di una corte e fanno uscire i propri bovini, per una buona parte del semestre invernale, su una superficie inerbita. Ciò non causa alcun problema se il suolo è ghiacciato. Se durante il semestre estivo gli animali sono tenuti praticamente sempre su un pascolo, questi agricoltori avrebbero bisogno di una corte solo in primavera, ovvero nel periodo precedente la prima uscita al pascolo. In determinate circostanze sarebbe sproporzionato chiedere a un agricoltore di costruire una corte per utilizzarla solo per così poco tempo. La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare le disposizioni per i programmi etologici in modo da adattare alle effettive possibilità nella pratica il periodo in cui gli animali devono essere portati al pascolo.

Il DFE ha tenuto conto di
tale problematica nella modifica del 25 maggio 2011 dell'ordinanza sui programmi etologici (RU 2011 2363), introducendo, all'allegato 4 numero 1.1, la seguente norma: «se un'azienda di montagna non dispone di aree d'uscita adeguate, il Cantone può stabilire per il periodo in questione uno speciale regolamento d'uscita che tenga conto della struttura dell'azienda.» Conformemente a tale disposizione, per ogni azienda con il suddetto problema i Cantoni possono stabilire specifiche norme per l'uscita che tengano conto della singola situazione aziendale. Grazie a tale flessibilità si possono evitare investimenti sproporzionati per la costruzione di corti e trovare soluzioni praticabili specifiche per ogni azienda.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

3335

Ufficio federale di veterinaria 2007 M 06.3270

Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)

In Svizzera l'utilizzo di resti e sottoprodotti alimentari per l'elaborazione della cosiddetta broda per suini è vietato dal 1° luglio 2011 conformemente all'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22). Siccome questa forma di utilizzo è vietata anche nell'UE, l'equivalenza delle normative sulle epizoozie tra la svizzera e l'UE può essere garantita e le agevolazioni in materia di commercio raggiunte tra la Svizzera e l'UE possono essere mantenute. Tuttavia un utilizzo adeguato dei resti alimentari è tutt'ora possibile, per esempio negli impianti per la produzione di biogas che permettono di produrre energia elettrica e termica. Anche la trasformazione di rifiuti alimentari non problematici in alimenti per animali continua a essere consentita.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 09.3679

Lotta alla malattia della lingua blu. Verifica della strategia adottata (N 25.9.09, Müller Walter)

La strategia di lotta alla malattia della lingua blu è stata verificata costantemente. I rapporti pubblicati in merito dall'Ufficio federale di veterinaria possono essere consultati in Internet (www.bvet.admin.ch > Temi > Salute degli animali > Malattia della lingua blu > Follow up delle vaccinazioni). Dopo le campagne di vaccinazione effettuate nel 2008, nel 2009 e nel 2010 non è più stato ritenuto necessario, vista la situazione epizootica, decretare una vaccinazione obbligatoria per il 2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2008 P 08.3184

Definizione dei requisiti di qualità per i periodi di pratica professionale (N 13.6.08, Galladé)

Dall'inizio del 2011 la formazione nelle scuole medie di commercio (SMC) si basa sul Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio di impiegata / impiegato di commercio. Le direttive del 26 novembre 2009 per l'organizzazione della formazione professionale di base e della procedura di qualificazione presso le scuole medie di commercio (www.bvet.admin.ch > Formazione professionale di base > La formazione professionale di base nelle scuole di commercio) costituiscono il fondamento per la formazione commerciale di base e per il rilascio di un attestato federale di capacità. Di conseguenza i criteri di qualità e gli obiettivi di valutazione applicabili alle SMC sono gli stessi di quelli della formazione professionale duale. In linea di massima le aziende per lo svolgimento della pratica sono soggette alle disposizioni e alle esigenze che vengono applicate alle aziende di tirocinio. Nella primavera del 2011, inoltre, la Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) ha pubblicato un programma relativo alla garanzia della qualità per la formazione alla pratica professionale nelle scuole medie di commercio («Qualitätssicherungskonzept zur Bildung in beruflicher Praxis an Handelsmittelsschulen»; www.rkg.ch > Aktuell). Su mandato dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e della CSFP è stata effettuata, nell'ambito del progetto «Futuro delle scuole medie di commercio», una valutazione allo scopo di stabilire in quale misura le disposizioni previste nelle direttive dell'UFFT e nei piani di formazione standard sono state attuate nelle pianificazioni 3336

delle SMC. Il rapporto finale Progetto «Futuro delle SMC»: valutazione della fase di elaborazione (www.bbt.admin.ch > Temi > Formazione professionale > Formazione professionale: valutazioni e studi > Panoramica delle valutazioni) è stato pubblicato nell'autunno del 2011. In una seconda fase saranno illustrate le offerte di formazione realizzate dalle SMC, le procedure di qualificazione e l'integrazione dei diplomati nel mercato del lavoro.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 08.3465

Nuove iniziative tecnologiche dell'UE. La Svizzera rischia di perdere il treno verso il futuro (S 10.12.08, Burkhalter)

Le possibilità di partecipazione della Svizzera alle iniziative tecnologiche europee ENIAC e Artemis (prima richiesta del postulato) sono state definitivamente chiarite dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Il Consiglio federale ha autorizzato il 7 settembre 2011 il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale degli affari esteri a intavolare negoziati con l'organo responsabile dell'iniziativa tecnologica ENIAC in merito a un contratto di partecipazione non appena il proseguimento e l'orientamento saranno noti e nella misura in cui la Svizzera continua a essere interessata a parteciparvi. Inoltre esso ha adottato, il 7 settembre 2011, il rapporto «Nuove iniziative tecnologiche dell'UE: adesione della Svizzera alle iniziative tecnologiche congiunte (joint technology initiative) e margini di manovra per futuri progetti di ricerca e sviluppo (R&S)» (www.bbt.admin.ch > Temi > Relazioni internazionali > Ricerca e sviluppo internazionali > ARTEMIS e ENIAC), elaborato in adempimento del postulato. Per quanto riguarda la seconda richiesta del postulato (margine di manovra per le future iniziative nel settore della ricerca e dello sviluppo), il citato rapporto indica che i margini di manovra già disponibili attualmente sono sufficienti. Tuttavia il Consiglio federale è consapevole dei limiti di tali margini di manovra ed esaminerà eventuali soluzioni nell'ambito del messaggio concernente la partecipazione della Svizzera alla prossima generazione di programmi di ricerca dell'UE.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3778

Sostegno alla formazione duale (N 20.3.09, Favre Laurent)

Il 24 settembre 2010 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Nuova legge sulla formazione professionale: un bilancio dopo sei anni (www.admin.ch > Attualità > Comunicati stampa ­ archivio > 24.9.2010), redatto in adempimento del postulato.

Secondo questo rapporto, la nuova legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) si è rivelata un importante elemento di modernizzazione della formazione professionale in Svizzera. I settori sanitario, sociale e artistico sono stati integrati nel sistema della formazione professionale, mentre il nuovo modello di finanziamento vincolato alle prestazioni rende nettamente più trasparente la politica della formazione professionale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

3337

2009 P 05.3716

Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali (N 25.9.2009, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali (www.bbt.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Scuole universitarie professionali), redatto in adempimento del postulato. Esso vi spiega che l'attuale regolamentazione dei titoli, introdotta con la riforma di Bologna, ha dato buoni risultati. I titoli bachelor e master forniscono informazioni sul livello di formazione, sul tipo di scuola universitaria e sul ciclo di studi svolto. Le uniche misure che il Consiglio federale ritiene necessarie per quanto concerne i titoli SUP riguardano il livello di perfezionamento (Master of Advanced Studies MAS, Executive Master of Business Administration EMBA). Essi sono riconosciuti e protetti dalla Confederazione, ma non sono più soggetti ad alcuna procedura di autorizzazione dal 2005. La Confederazione non verifica qualità e contenuto delle offerte di formazione continua né le sovvenziona. Inoltre esse fanno concorrenza in modo sleale alle offerte della formazione professionale superiore, che sono pure riconosciute a livello federale. Nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013­2016, che dovrebbe approvare nel primo trimestre del 2012, il Consiglio federale proporrà quindi di abolire il riconoscimento di tali diplomi a livello federale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 07.3879

Campagna contro la discriminazione (N 29.4.09, Glanzmann; S 10.12.09)

Nell'ambito della campagna formazioneprofessionaleplus.ch, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia rivolge un'attenzione particolare alla sensibilizzazione a favore dei giovani di origine straniera. Testi appropriati e fotografie adeguate presentano i giovani di origine straniera non come casi problematici, bensì come giovani professionisti ben integrati.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti 2009 M 07.3272

Revisione dei prezzi di tracciato per ottimizzare le capacità ferroviarie, in particolare per quanto concerne il traffico di transito (N 5.10.07, Pedrina; S 26.5.08; N 28.4.09)

2009 M 08.3545

Nuovo sistema tariffario (S 3.12.08, Büttiker; N 4.6.09)

2009 M 08.3596

Determinazione del prezzo dei tracciati. Incentivare il trasporto delle merci su rotaia (N 19.12.08, Rime; S 11.6.09)

La mozione Pedrina 07.3273 incarica il Consiglio federale in primo luogo di modificare l'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) senza che la modifica incida sui ricavi e in modo che nel traffico non concessionario il contributo di copertura e l'importo minimo dei prezzi di traccia siano differenziati in funzione dell'offerta e della domanda e che si attri3338

buisca più importanza agli slot che non al peso dei treni per la definizione dei prezzi.

Inoltre, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è incaricato di applicare in tempi brevi il sistema d'incentivazione bonus-malus già previsto.

Le mozioni Büttiker 08.3545 e Rime 08.3596 incaricano il Consiglio federale di procedere a una riforma sostanziale, con la partecipazione dei professionisti del settore dei trasporti, del sistema di definizione dei prezzi delle tracce orarie. La mozione sottolinea in particolare tre punti: 1. il prezzo delle tracce applicato al trasporto delle merci va ridotto portandolo al livello dei prezzi praticati nei Paesi limitrofi; 2. il sistema di definizione dei prezzi delle tracce deve essere incentivante e competitivo; 3. per determinare il prezzo delle tracce vanno applicati in particolare i seguenti criteri: priorità nella rete, grado di occupazione della tratta, qualità delle tracce, standard di potenziamento, efficienza di trasporto, sistema bonus/malus come incentivo alla puntualità e agli investimenti in favore della protezione dell'ambiente.

Il prezzo delle tracce orarie si fonda sull'articolo 9b della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) ed è composto da diversi elementi; quello di base è costituito dai costi marginali. Comprende inoltre, in funzione delle categorie, un contributo di copertura dei costi fissi dell'infrastruttura, cui si aggiungono i prezzi di eventuali prestazioni supplementari e di servizio.

Il contributo di copertura dei trasporti non soggetti a concessione federale è stato adeguato a breve termine, dopo che nell'estate 2009 l'UFT aveva svolto un'indagine conoscitiva in materia. A seguito dei pareri pervenuti, in particolare dal settore del traffico merci, il 4 novembre 2009 il Consiglio federale ha deciso di stabilire in prima persona il contributo di copertura e di rinunciare alla sua riscossione per i trasporti di merci a partire dal 2010, applicando il principio dell'uguaglianza dei prezzi di traccia su tratte comparabili prescritto dalla Lferr. Non è stato però possibile attuare questa modifica senza causare ripercussioni sui ricavi; la riduzione delle entrate derivante dalla rinuncia alla riscossione del contributo di copertura per i trasporti di merci nell'ambito dei prezzi delle tracce orarie è stata
compensata aumentando i fondi del finanziamento ordinario dell'infrastruttura mediante una compensazione con rubriche relative al traffico merci.

Con decreto del 31 agosto 2011 (RU 2011 4331) il Consiglio federale ha introdotto ulteriori adeguamenti del sistema di definizione dei prezzi delle tracce orarie mediante diverse modifiche dell'OARF. Una volta scaduto il necessario periodo di transizione, tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. Per quanto concerne il livello generale dei prezzi, è necessario un aumento per adempiere il requisito della copertura dei costi marginali stabilito per legge. A causa dell'aumento dei costi di manutenzione si registra attualmente una lacuna di circa 200 milioni di franchi all'anno, alla cui copertura devono contribuire in linea di massima tutti i treni. Grazie a differenziazioni delle categorie delle tratte, il nuovo sistema di definizione dei prezzi delle tracce mira a ripartire i costi tra i singoli treni tenendo maggiormente conto del principio della verità dei costi e a creare gli incentivi auspicati per un utilizzo ottimale delle capacità; a questo scopo sono state introdotte le differenziazioni di cui all'articolo 19 capoverso 3 lettere a-c OARF. Sono maggiormente differenziati anche il buono insonorizzazione e il prezzo dell'energia elettrica.

La critica relativa all'importanza attribuita al peso dei treni è altresì considerata nella parte essenziale dell'aumento, determinata sulla base di componenti che tengono conto esclusivamente della distanza.

3339

La disciplina relativa al sistema bonus/malus di cui all'articolo 21 capoverso 2 OARF, pur prevista da tempo dall'ordinanza, non era ancora stata applicata. Da una valutazione dei sistemi di questo tipo impiegati nei Paesi europei sono emerse critiche per le difficoltà di applicazione e gli elevati oneri finanziari e amministrativi che tali sistemi comportano. Occorre quindi sviluppare un sistema più semplice. L'UFT ha cercato una soluzione in collaborazione con le FFS e attende ora i risultati di una simulazione in corso. Una volta disponibili le basi necessarie potrà emanare, dopo aver consultato le ferrovie, una direttiva in merito.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle di ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2002 P 02.3096

Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha esaminato attentamente la possibilità di integrare l'infrastruttura aeronautica nell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012).

Le attuali basi legali, in particolare gli standard direttamente applicabili in Svizzera contenuti nell'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0; cosiddetta Convenzione di Chicago) concernenti il cosiddetto «safety management system» (sistema di gestione della sicurezza aerea), garantiscono nel confronto internazionale un elevato grado di sicurezza negli aeroporti svizzeri. Nel suo rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004 (FF 2005 1599), il Consiglio federale ha definito l'introduzione di sistemi di gestione della sicurezza uno dei pilastri fondamentali della politica di sicurezza aerea.

L'attuazione di sistemi di gestione della sicurezza aerea obbliga per legge gli esercenti degli aeroporti ad analizzare sistematicamente i pericoli e i rischi, anche quelli a danno di terzi (i cosiddetti «third party risks») nonché a definire e a introdurre le relative misure di protezione. Il sistema di gestione della sicurezza disciplina inoltre le responsabilità, le procedure di sicurezza, le necessarie strutture operative come pure le strategie per la sicurezza, in particolare in relazione ai possibili rischi legati all'esercizio dell'infrastruttura aeronautica. L'attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza aerea è sottoposto alla sorveglianza continua dell'UFAC.

A livello europeo si sta lavorando all'ulteriore sviluppo della regolamentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza. L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) sta infatti elaborando la relativa normativa per gli aeroporti. In qualità di membro dell'AESA, la Svizzera partecipa ai lavori e probabilmente recepirà le disposizioni nell'ambito dell'accordo bilaterale sul trasporto aereo. Gli standard internazionali già in vigore in Svizzera disciplinano ampiamente i pericoli definiti nell'OPIR relativi in particolare all'aviazione e agli aeroporti. Pertanto in questo ambito non vi è necessità di legiferare.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

3340

Ufficio federale dell'energia 2007 P 05.3703

Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a eseguire nuovi studi sulle misure e gli strumenti per la promozione di automobili ad alta efficienza energetica e a bassa emissione di inquinanti. Già nel 2005, il Cantone di Berna aveva depositato l'iniziativa 05.309 Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli a livello federale cui è stato dato seguito nel 2006. Tale iniziativa soddisfa le richieste del postulato sul piano contenutistico. Nel 2007, sotto la responsabilità dell'Ufficio federale dell'energia (UFE), l'Amministrazione ha redatto e sottoposto all'attenzione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) un rapporto sulle diverse varianti e i diversi modelli d'esecuzione. Sulla base di tale inventario e di numerosi allegati, la CAPTE-S ha avviato il dibattito sull'iniziativa e il 13 novembre 2008 ha posto in consultazione un rapporto esplicativo e un progetto preliminare. Gli esiti della consultazione sono stati resi noti il 14 aprile 2009. Il 16 dicembre 2008 il Consiglio degli Stati ha prorogato il termine per la trattazione dell'iniziativa fino alla sessione invernale 2010. In occasione della seduta del 29 ottobre 2009, la CAPTE-S ha sospeso il dibattito fino alla presentazione del messaggio del Consiglio federale in adempimento della mozione 07.3004 Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera, depositata dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, nel quadro della modifica della legge federale dell'8 ottobre 1999 sul CO2 (RS 641.71). Nella sua seduta del 19 novembre 2010, la CAPTE-S ha proposto alla propria Camera di prorogare il termine per l'elaborazione di un progetto fino alla sessione invernale 2012. Il 16 dicembre 2010 il Consiglio degli Stati ha accolto la proposta.

Con decisione del 19 dicembre 2008, il Consiglio federale ha deciso di contrapporre la mozione 07.3004 come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Per veicoli a misura d'uomo» (cfr. messaggio del 20 gennaio 2010 concernente l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» e una modifica della legge sul CO2; FF 2010 855). Il 18 marzo 2011, in occasione del voto finale, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli
Stati hanno approvato la revisione parziale della legge sul CO2 (FF 2011 4963). Con dichiarazione del 23 giugno 2011, il comitato d'iniziativa ha annunciato il ritiro condizionato dell'iniziativa popolare federale (FF 2011 4997). Il 13 ottobre 2011 il termine di referendum relativo alla modifica della legge sul CO2 è trascorso infruttuosamente. Il 16 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato la relativa ordinanza (ordinanza del 16 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili; RU 2012 355). La revisione della legge sul CO2 e le disposizioni di esecuzione entreranno quindi in vigore il 1° maggio 2012; la regolamentazione si applica alle nuove immatricolazioni a partire dal 1° luglio 2012. Obiettivo della revisione della legge sul CO2 è ridurre entro il 2015 le emissioni di CO2 delle automobili nuove messe in circolazione in Svizzera a un valore medio di 130 grammi per chilometro. Gli importatori che non raggiungono quest'obiettivo sono soggetti a una sanzione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

3341

2008 P 08.3280

Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica (S 1.10.08, Stähelin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri l'evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica a breve, medio e lungo termine, nonché i fattori che influiranno sui prezzi, le ripercussioni sull'economia svizzera e gli effetti dell'evoluzione della domanda di energia elettrica sulla sicurezza dell'approvvigionamento. In adempimento del postulato, il 6 luglio 2011 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica in Svizzera (www.bfe.admin.ch > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto sull'elettricità > Legge sull'approvvigionamento elettrico > Revisione LAEI).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 08.3522

Rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza energetica (N 12.12.08, Gruppo liberale-radicale)

Il postulato chiede al Consiglio federale di elaborare un rapporto sulla sicurezza energetica in Svizzera, in particolare nel settore dell'approvvigionamento elettrico, presentando, per quattro diversi orizzonti temporali di 10, 20, 30 e 50 anni, un'analisi dell'evoluzione della domanda e dell'offerta in ambito energetico nel nostro Paese, della quota di energia importata dall'estero e dell'infrastruttura necessaria per garantire un approvvigionamento sicuro. In adempimento del postulato, il 23 settembre 2011 il Consiglio federale ha approvato il rapporto Sicurezza energetica (www.bfe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Documenti utili).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3759

Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica. Armonizzazione delle scadenze (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato il piano d'azione «Energie rinnovabili», che comprende un vasto programma di trasformazione degli impianti di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda come pure di promozione di microreti di riscaldamento alimentate da fonti rinnovabili (www.bfe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Ulteriori informazioni). Il piano d'azione e il programma di risanamento energetico degli edifici sono strettamente legati tra loro. Le richieste del postulato sono state prese in considerazione anche nel quadro della revisione della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO2 (RS 641.71). Nella sessione invernale 2011 il Parlamento ha approvato il progetto. Pertanto l'incarico formulato nel postulato è già adempiuto.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.3945

Coordinamento dei contributi finanziari per il risanamento energetico degli edifici (N 9.3.09, Gruppo dei Verdi)

L'articolo 10 della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO2 (RS 641.71) attua il principio della destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 per il risanamento energetico degli edifici. La Confederazione e i Cantoni hanno avviato il relativo programma che sostituisce quello della Fondazione Centesimo per il clima, conclusosi alla fine del 2009. Il nuovo programma di risanamento è stato sviluppato dai Cantoni, rappresentati dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, insieme 3342

all'Ufficio federale dell'energia e all'Ufficio federale dell'ambiente. In qualità di organi di esecuzione, i Cantoni sono responsabili dell'attuazione e del successo del programma di risanamento energetico. La Confederazione assume una funzione strategica e assicura il finanziamento del programma mediante la destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3724

Certificato energetico cantonale degli edifici (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se le regole di accreditamento che autorizzano a rilasciare il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) debbano essere riviste in modo da permettere anche a persone del settore edile, che abbiano seguito corsi di perfezionamento specifici e dispongano di esperienza in questo ambito, di partecipare al corso CECE e di ricevere l'accreditamento per il rilascio del CECE. La definizione delle regole di accreditamento che autorizzano a rilasciare il CECE è di competenza dei Cantoni. Secondo lo scritto del 2 giugno 2009 inviato dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia alla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, la richiesta è soddisfatta. I criteri di ammissione degli esperti sono stati precisati dal gruppo di lavoro dei Cantoni incaricato. I vari accordi presi con le associazioni professionali sono nel frattempo operativi. Grazie a ciò la problematica è stata risolta e chiarita.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3725

Promozione dell'efficienza energetica nel settore degli edifici attraverso incentivi in termini di utilizzazione delle superfici edificabili (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato persegue gli stessi obiettivi del piano d'azione «Efficienza energetica» approvato dal Consiglio federale il 20 febbraio 2008 (www.bfe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Ulteriori informazioni). Grazie alla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2, dal 2010 è disponibile un vasto programma di promozione di misure efficaci sul piano energetico nel settore degli edifici. Per il momento non è necessario un ulteriore progetto in questo ambito. Una panoramica sugli incentivi fiscali e sui loro effetti è tratteggiata nel rapporto «Steuerliche Anreize für energetische Sanierungen von Gebäuden» (www.estv.admin.ch > Dokumentation > Zahlen und Fakten > Berichte > 2009), elaborato dall'Amministrazione federale su mandato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati. Su incarico della Segreteria di Stato dell'economia, uno studio di consulenza ha elaborato il rapporto «Rechtliche und verfahrensmässige Hemmnisse für energetische Massnahmen im Gebäudebereich» (www.seco.admin.ch > Dokumentation > Publikationen und Formulare > Veröffentlichungsreihen > Grundlagen der Wirtschaftspolitik), nel quale sono illustrati gli ostacoli derivanti dalle attuali condizioni quadro della legislazione in materia di pianificazione, costruzione ed energia e dalle corrispondenti procedure nei settori efficienza energetica, impiego delle energie rinnovabili e calore ambiente. In base alle conclusioni del rapporto, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente e la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia hanno formulato 3343

all'attenzione dei Cantoni alcune raccomandazioni per l'eliminazione degli ostacoli giuridici e procedurali alle misure in campo energetico concernenti il settore degli edifici.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale delle strade 2002 P 01.3759

Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie.

Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di stazionamento adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono mutate: tutti i camion vengono fermati, anche se solo brevemente, prima della galleria del San Gottardo; in linea di massima, i veicoli surriscaldati possono quindi essere individuati. Visto quanto precede, la questione del portale termografico è stata riesaminata.

Nel 2007, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha demandato l'attuazione di questa misura ai Cantoni del Ticino e di Uri, i quali hanno provveduto ad avviare la progettazione dell'impianto pilota. A metà 2008, la direzione del progetto è stata assunta dall'USTRA.

Nel 2009, nel corso della prima fase, è stata verificata la bontà della soluzione tecnica adottata. Tramite un impianto mobile di misurazione sono state effettuate riprese termografiche di camion in movimento. Questi test hanno mostrato che è possibile rilevare le temperature esterne di un camion e associarle alle varie componenti del veicolo (ad es. pneumatici, cuscinetti delle ruote, tubo di scappamento, motore). Dato che i fabbricanti non pubblicano le soglie delle temperature critiche, questi valori possono essere stabiliti unicamente nel quadro di campagne di misurazione. Durante la seconda fase svoltasi nel 2010, tali misurazioni sono state effettuate sul posto mediante un apparecchio di misurazione fisso. La terza e ultima fase, nel 2011, è servita a verificare l'attuazione operativa dell'impianto in condizioni normali e si è conclusa positivamente. Il portale termografico sarà operativo dal 2012.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2006 P 05.3452

Sgravio di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)

La chiave di ripartizione dei costi tra la Confederazione, il Cantone e la città relativa alla protezione fonica è stata concordata e il relativo accordo è stato firmato nel 2011. Tutte e tre le parti contraenti partecipano in misura significativa ai costi di realizzazione. Il progetto rimane pertanto fedele ai principi del finanziamento delle strade nazionali. A seguito della sigla dell'accordo, il progetto esecutivo/di deposito pubblico elaborato è stato sottoposto al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ed è stata quindi avviata la procedura per l'approvazione del progetto.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

3344

2008 P 08.3007

Maggiore sicurezza stradale sul passo del Sempione (N 13.6.08, Schmidt Roberto)

Sulla base di un'analisi degli incidenti relativa al periodo 2003­2008, nel 2009 è stato redatto un dettagliato rapporto tecnico sulle misure volte ad aumentare la sicurezza stradale sul passo del Sempione. Il rapporto è stato integrato nel 2010 da un'analisi dei rischi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti, dopodiché si è proceduto immediatamente a pianificare le misure in questo modo definite. Le seguenti misure di sicurezza sono già state realizzate o sono in fase avanzata di pianificazione: ­

uscita di scampo «Ramserna»: realizzata nel 2009, già in esercizio;

­

uscita di scampo «Haselkehr» con condutture di acqua per spegnere gli incendi, di scarico e separatori d'olio: messa in esercizio nel 2011;

­

adeguamenti volti a incrementare la sicurezza nel quadro del risanamento globale in corso dei manufatti «Kaltwassergalerie», «Kulmtunnel» e «Josefgalerie»; in particolare sono previsti dispositivi ottici di delimitazione, un'illuminazione continua, nicchie SOS, rilevatori antincendio, la costruzione di un camino per l'evacuazione del fumo, condutture di acqua per spegnere incendi (allacciamenti per idranti inclusi), una conduttura di scarico continua con collegamento a bacini di ritenuta delle acque di scarico e separatori d'olio;

­

risanamento globale del manufatto «Schallbergtunnel», inclusa l'attuazione di diverse misure volte a incrementarne la sicurezza: nel 2011 è stato depositato anche il progetto per la realizzazione di un cunicolo di fuga;

­

misure per l'ottimizzazione della segnaletica e della demarcazione: approvate, verranno realizzate nel 2012;

­

misure attuate per ridurre i rischi nell'ambito dei pericoli naturali: messa in sicurezza del pendio presso la galleria Schallberg, ripari antivalanghe del Glatthorn, barriera di protezione contro la caduta di massi presso Gondo e vari interventi di pulizia delle pareti rocciose e brillamenti di sicurezza.

Inoltre, sono state attuate diverse misure d'esercizio atte a migliorare la sicurezza: ­

il centro di controllo del traffico pesante a Saint Maurice sarà operativo dal 2012. Esso consentirà il controllo sistematico dello stato dei veicoli e del carico come anche delle condizioni dei conducenti e, in caso di contestazioni, permetterà di impedire il proseguimento del viaggio;

­

al valico di frontiera di Gondo: distribuzione ai conducenti di camion di un volantino che illustra come frenare correttamente sul passo del Sempione.

In considerazione dell'analisi svolta e delle misure già attuate o in fase di attuazione, non risulta più necessario stilare un rapporto sulle possibili misure. Per quanto riguarda le rispettive modifiche di legge, si rimanda alla risposta del Consiglio federale alla mozione Schmidt Roberto 10.3324 Trasporto di merci pericolose su strade nazionali transalpine.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

3345

2009 P 09.3000

Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 08.3594)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento, entro la fine del 2010, un piano che illustri come e quando intende avviare gli importanti interventi di risanamento di cui necessita la galleria autostradale del San Gottardo. Il 17 dicembre 2010 il Consiglio federale ha pubblicato il corrispondente rapporto di base concernente il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (Rapporto «Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo»; www.astra.admin.ch > Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo).

Oltre a contenere una descrizione circostanziata delle problematiche connesse al risanamento, il rapporto illustra in maniera dettagliata le due varianti migliori con le rispettive possibili misure di gestione del traffico e le possibili conseguenze nel caso della realizzazione di una seconda canna. È stato inoltre elaborato un rapporto complementare del 18 ottobre 2011 «Ripercussioni sull'economia regionale delle varianti per il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo» (www.astra.admin.ch > Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), che illustra le ripercussioni sull'economia regionale dei due Cantoni limitrofi, Ticino e Uri, delle varianti di risanamento (chiusura totale con/senza apertura estiva e realizzazione di una seconda canna [senza ampliamento delle capacità]); questo rapporto è stato pubblicato nel dicembre 2011.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3102

Più aree di sosta per gli autocarri lungo le strade nazionali e negli spazi urbani (S 11.6.09, Büttiker)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un piano che illustri in che modo migliorare l'utilizzo e la gestione delle attuali e future aree di sosta per autocarri lungo le strade nazionali e nei centri urbani. L'11 marzo 2011 il Consiglio federale ha approvato un piano che prevede la creazione di una rete di sedici aree di parcheggio per autocarri lungo le strade nazionali. Il piano, denominato «», è pubblicato sul sito dell'Ufficio federale delle strade (www.astra.admin.ch > Informazioni per i media). Nella configurazione finale, sui principali assi di transito sarà possibile accedere a un posto di parcheggio libero ogni 60 minuti di tragitto. Questa rete consentirà agli autisti di pianificare gli incarichi di trasporto nel rispetto delle disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo. I costi verranno finanziati attraverso il conto delle strade nazionali. La realizzazione del piano avverrà a tappe, nell'arco di più anni, e dipenderà dai mezzi finanziari disponibili nonché dall'andamento delle acquisizioni dei terreni necessari.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 P 08.3560 Cfr. P 09.3000

3346

Risanamento della galleria del San Gottardo e realizzazione di un secondo tubo (N 22.9.10, Rime)

Ufficio federale delle comunicazioni 2009 M 07.3484

Codifica dei set-top-box nella rete via cavo digitale (S 4.10.07, Sommaruga Simonetta; N 5.3.09; S 11.6.09)

La mozione chiede che venga garantita la libertà di scelta del set-top-box onde evitare qualsiasi dipendenza da un prodotto specifico, in particolare da quello di Cablecom. Attraverso il messaggio del 17 settembre 2010 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (Libera scelta dell'apparecchio di ricezione per la televisione digitale; FF 2010 6059) il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una modifica alla legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Sia il Consiglio degli Stati (16 dicembre 2010) che il Consiglio nazionale (11 aprile 2011) hanno deciso di non entrare nel merito, opponendosi a una revisione della LRTV. La mozione deve pertanto essere tolta di ruolo.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 P 09.3002

Valutazione del mercato delle telecomunicazioni (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)

Il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Valutazione del mercato delle telecomunicazioni (www.bakom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni).

Esso esamina le questioni e le richieste avanzate nel presente postulato come pure nei postulati Baumann 09.3709 «Call center. Indicazione del numero chiamante» e Sommaruga Simonetta 09.4194 «Concorrenza e abbassamento dei prezzi sul mercato delle telecomunicazioni».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 09.3012

Radio e televisione. Riesame dell'obbligo di pagare il canone e delle modalità di riscossione (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 08.456)

Con questo intervento il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto sull'obbligo di pagare il canone di ricezione radiotelevisivo che, oltre ad analizzare l'impatto sul sistema di riscossione dei mutamenti tecnici sopravvenuti nel campo degli apparecchi, illustrasse le possibili alternative nonché le conseguenze che ognuna di esse comporta.

Il 20 gennaio 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto all'attenzione delle Camere federali «Canoni di ricezione radiotelevisivi: riesame del sistema di riscossione» (http://www.bakom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Tasse di ricezione > Il sistema dei canoni e i suoi adeguamenti > Futuro del sistema dei canoni).

Esso presenta i vari modelli alternativi per la riscossione di una tassa destinata al finanziamento delle prestazioni sancite dalla Costituzione in materia di radio e televisione. Tra le opzioni scartate figurano segnatamente il finanziamento tramite le finanze federali, con un conseguente aumento dell'imposta federale diretta o dell'imposta sul valore aggiunto, la riscossione di una tassa presso ogni persona e impresa insieme all'imposta federale diretta e l'introduzione di una tassa generale per ogni economia domestica e impresa con possibilità di dichiarazione di non possesso di apparecchi riceventi. Il rapporto raccomanda invece l'introduzione di una tassa per ogni economia domestica e impresa con possibilità di esonero per i casi di rigore. Per quanto riguarda il sistema di riscossione, si consiglia di attribuire il relativo mandato d'incasso mediante pubblica gara al miglior candidato.

3347

In occasione della seduta del 23 febbraio 2010, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) ha discusso del rapporto del Consiglio federale. Su tale base la CTT-N ha deciso di depositare una mozione che incarica il Consiglio federale di elaborare un progetto di legge riguardante l'introduzione di una tassa indipendente dalla presenza di apparecchi di ricezione a carico di economie domestiche e imprese con possibilità di esonero dall'obbligo di pagamento per motivi di politica sociale e per determinate categorie di imprese (mozione della CTT-N 10.3014 Nuovo sistema di riscossione dei canoni radiotelevisivi); è previsto che il mandato d'incasso sia attribuito mediante aggiudicazione pubblica. La mozione è stata accolta il 13 settembre 2011 da entrambe le Camere federali.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3629

Mantenere la pluralità della stampa (N 25.9.09, Fehr Hans-Jürg)

Il rapporto all'attenzione delle Camere federali chiesto dal postulato è stato adottato dal Consiglio federale il 29 giugno 2011 (rapporto Mantenere la pluralità della stampa) (http://www.bakom.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Politica dei media > Attualità e fondamenti). A fronte dei mutamenti strutturali in corso nel settore dei media il rapporto esamina in che misura la stampa sarà in grado di contribuire anche in futuro alla formazione democratica delle opinioni e valuta la necessità di un intervento statale nel settore. Alla luce di diversi studi scientifici condotti per l'occasione, il Consiglio federale ha identificato e analizzato le possibili misure di promozione della stampa, giungendo alla conclusione che al momento non si giustificano altre misure oltre a quelle già esistenti di promozione indiretta della stampa e che occorre puntare sulla capacità del settore di autoregolarsi. Il Consiglio federale intende comunque procedere a una nuova valutazione tra quattro anni.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3709

Call center. Indicazione del numero chiamante (N 25.9.09, Baumann)

Cfr. P 09.3002 2010 P 09.4194

Concorrenza e abbassamento dei prezzi sul mercato delle telecomunicazioni (S 10.3.10, Sommaruga Simonetta)

Cfr. P 09.3002 2011 M 10.3742

Miglioramento della copertura a banda larga nel quadro del servizio universale (N 17.12.2010, Cathomas; S 22.9.2011)

La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare allo stato attuale della tecnica le disposizioni del mandato di servizio universale relative alla trasmissione di dati mediante telecomunicazione. La velocità di trasmissione di 600/100 kilobit per secondo prevista dall'articolo 16 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) deve essere aumentata di conseguenza.

Il 9 dicembre 2011 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'OST (RU 2012 367) che prevede un aumento della velocità di trasmissione garantita a 1000/100 kilobit/s con effetto al 1° marzo 2012. La progressione tiene conto dell'attuale stato della tecnica e consente l'allacciamento delle regioni periferiche 3348

senza accrescere in modo sostanziale il numero dei casi eccezionali in cui il volume delle prestazioni può essere ridotto. In veste di concessionario del servizio universale, Swisscom è inoltre in grado di adempiere il proprio mandato senza dover intraprendere investimenti che richiedono una compensazione finanziaria.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale dell'ambiente 2009 P 08.4005

Il rilancio economico attraverso la lotta contro il riscaldamento climatico (N 9.3.09, Rennwald)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare le possibilità di valorizzazione delle tecnologie per la lotta al riscaldamento climatico, nel quadro di un futuro piano di rilancio dell'economia svizzera. Nell'ambito del secondo pacchetto di misure di stabilizzazione per il rilancio congiunturale, nel 2009 la Confederazione ha concesso ai Cantoni ulteriori contributi globali del valore di 100 milioni di franchi da destinare a misure per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore degli edifici. Nel 2010 è stato introdotto il Programma Edifici, finanziato fino a un massimo di 200 milioni di franchi con le entrate della tassa sul CO2: fino a un terzo di questa somma è destinato alla promozione delle energie rinnovabili, di impianti moderni nelle abitazioni e allo sfruttamento del calore residuo, mentre almeno due terzi sono utilizzati per i lavori di risanamento di involucri di edifici. Il 16 dicembre 2011 il Consiglio federale ha presentato il programma «Masterplan Cleantech», volto ad accrescere la capacità innovativa e quindi la competitività internazionale della Svizzera (www.cleantech.admin.ch). Per compensare gli effetti negativi del franco forte, il 31 agosto 2011 il Consiglio federale ha deciso un pacchetto di misure (FF 2011 6005) tra cui rientra l'aumento una tantum di 100 milioni di franchi dei finanziamenti federali accordati alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione per la promozione di prodotti e processi innovativi, spesso di interesse anche per la politica climatica ed energetica. Con la revisione della legge dell'8 ottobre 1999 sul CO2 (RS 641.71) è stato istituito, per il periodo successivo al 2012, un fondo per le tecnologie dotato di 25 milioni di franchi annui e destinato alla promozione, tramite contratti di fideiussione, dell'innovazione tecnologica nel settore della protezione del clima.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 08.3748

Protezione dalle inondazioni: mezzi finanziari per i prossimi anni (N 19.12.08, Lustenberger; S 10.6.09)

La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare il preventivo e il piano finanziario per gli anni 2010 e 2011 per permettere alla Confederazione di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei Cantoni entro il 2011.

Dopo i danni provocati dagli episodi di maltempo del 2005 e 2007, le Camere federali hanno deciso di rafforzare la protezione contro i pericoli naturali e aumentare le risorse finanziarie e di personale in questo ambito. Attraverso due aumenti del credito concessi nel 2007 e 2008 rispettivamente, è stato possibile raggiungere la dotazione attuale. Sono state così colmate le lacune finanziarie dichiarate nei crediti quadro 2008­2011 e gli attuali deficit di liquidità denunciati dai Cantoni.

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Il Consiglio federale ha inoltre incaricato l'Amministrazione di valutare possibilità di finanziamento alternative e a lungo termine nell'ambito della prevenzione dei pericoli naturali. I relativi lavori sono in corso.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 08.3752

Prevenzione dei pericoli naturali. Mezzi finanziari per i prossimi anni (2008­2011) (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 10.6.09)

Cfr. M 08.3748 2009 P 09.3794

Promozione del dibattito pubblico sull'ingegneria genetica nel settore non umano (S 30.11.09, Leumann)

Il postulato sostiene che le informazioni sull'ingegneria genetica verde veicolate dai media non hanno carattere scientifico bensì puramente emotivo e che, per tale ragione, nel dibattito pubblico prevalgono argomenti contrari ad essa. Il postulato chiede pertanto al Consiglio federale di assicurare la diffusione tra la popolazione dei risultati raggiunti negli ultimi anni dalla ricerca scientifica in ambito di biosicurezza.

Il 16 settembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Förderung des öffentlichen Dialogs über die Gentechnik im Ausserhumanbereich» (www.bafu.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Ingegneria genetica verde: il dibattito pubblico è promosso attivamente [comunicato del 16.09.2011]; il rapporto è disponibile soltanto in lingua tedesca e francese) in risposta al postulato. Il rapporto enumera gli strumenti a disposizione e le misure intraprese, tra cui l'attività di comunicazione che accompagna i progetti, le informazioni pubblicate su Internet e l'organizzazione di conferenze, tavole rotonde e visite a siti di ricerca.

Giunge alla conclusione che il dialogo tra le amministrazioni e le istituzioni della Confederazione, da una parte, e il pubblico e gli ambienti interessati dall'altra, passa attraverso numerosi canali di comunicazione e che il dibattito pubblico non è soltanto seguito passivamente ma promosso attivamente. Ciò consente al pubblico di formarsi un'opinione chiara per partecipare con cognizione di causa ai dibattiti e alle decisioni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

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