12.081 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione del 7 novembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva il Protocollo del 25 giugno 2012 che modifica la Convenzione del 26 settembre 1974 tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 novembre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-2210

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Compendio La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza è stata firmata il 26 settembre 1974 e da allora non è mai stata sottoposta a revisione.

A seguito della nuova politica intrapresa dal Consiglio federale con la decisione del 13 marzo 2009 di revocare la riserva della Svizzera allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, nel 2009 sono stati avviati i negoziati di revisione tra il Portogallo e la Svizzera. È opportuno notare che la Convenzione esistente non contiene alcuna clausola di scambio di informazioni. Conformemente all'attuale prassi svizzera in materia di convenzioni l'assistenza amministrativa è pertanto limitata allo scambio delle informazioni necessarie alla regolare applicazione della Convenzione al fine di evitare gli abusi.

Inoltre, questa revisione ha permesso in particolare di inserire nella Convenzione le soluzioni dell'articolo 15 dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (RS 0.641.926.81), che prevede un'aliquota zero per i pagamenti di dividendi, interessi e diritti di licenza tra imprese associate. Ciò costituisce un importante contributo sul piano della certezza del diritto.

Il Protocollo di modifica è stato firmato a Lisbona il 25 giugno 2012.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica svizzera in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni in questo settore agevolano l'attività dell'economia svizzera d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile bassa su interessi, dividendi e diritti di licenza nonché la prevenzione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.965.41) è stata firmata il 26 settembre 1974 e da allora non è mai stata sottoposta a revisione. Essa contiene soluzioni che rispecchiano le relazioni economiche bilaterali di allora (ad es. aliquote d'imposta alla fonte residue relativamente elevate sui dividendi e gli interessi a favore dello Stato della fonte, un computo fittizio dell'imposta per determinati interessi di fonte portoghese). Inoltre, numerose disposizioni corrispondono alla formulazione del modello di convenzione fiscale dell'OCSE del 1963 e ciò ha reso necessaria una modernizzazione.

A seguito della nuova politica intrapresa dal Consiglio federale con la decisione del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva sullo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, nel 2009 sono stati avviati i negoziati tra Portogallo e Svizzera. È opportuno notare che la Convenzione esistente non contiene alcuna clausola sullo scambio di informazioni. Conformemente all'attuale prassi svizzera in materia di convenzioni l'assistenza amministrativa è pertanto limitata allo scambio delle informazioni necessarie alla regolare applicazione della Convenzione al fine di evitare gli abusi. Sebbene all'inizio dei negoziati sia stata sollevata la possibilità di una revisione totale, le due Parti contraenti hanno infine convenuto una revisione parziale della Convenzione al fine di fissare quanto prima le nuove soluzioni ritenute essenziali.

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L'introduzione nella Convenzione delle nuove regole di assistenza amministrativa in materia fiscale è stata anche l'occasione di migliorare determinate soluzioni attuali in materia di convenzioni. Per quanto concerne i dividendi, l'attuale Convenzione prevede un'aliquota d'imposta residua del 10 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e un'aliquota del 15 per cento in tutti gli altri casi. D'ora in poi, nel primo caso sarà applicabile un'aliquota del 5 per cento mentre l'aliquota del 15 per cento rimarrà invariata in tutti gli altri casi. Per contro, i dividendi pagati a istituzioni di previdenza beneficiano in generale di un'aliquota del 5 per cento e i dividendi pagati alla banca centrale di uno Stato contraente dell'aliquota zero. Inoltre, in analogia all'articolo 15 dell'Accordo in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi tra la Svizzera e la Comunità europea (RS 0.641.926.81, di seguito «Accordo sulla fiscalità del risparmio»), i pagamenti di dividendi effettuati tra imprese associate godono dell'aliquota zero. Per quanto concerne gli interessi, invece, l'aliquota d'imposta residua del 10 per cento rimane invariata. Tuttavia, gli interessi pagati o ricevuti da uno Stato contraente, dalla sua banca centrale o da una sua suddivisione politica o amministrativa sono soggetti a un'aliquota d'imposta residua dello 0 per cento. Dal 1° luglio 2013 le imprese associate beneficeranno dell'aliquota zero per cento per i pagamenti d'interessi. Nel caso dei diritti di licenza l'aliquota d'imposta residua del 5 per cento rimane invariata.

Per contro, i pagamenti a titolo di concessione in uso di attrezzature commerciali, industriali o scientifiche («leasing») non rientrano nella definizione di diritti di licenza della Convenzione e godono di un'aliquota zero. Come nel caso degli interessi, dal 1° luglio 2013 le imprese associate beneficeranno di un'esenzione totale per i diritti di licenza.

Il 25 giugno 2012 è stato firmato a Lisbona un Protocollo di modifica della Convenzione (di seguito «Protocollo di modifica») che aggiorna il sistema di assistenza amministrativa fiscale tra i due Paesi.

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Valutazione

Il Protocollo di modifica corrisponde a grandi linee alla politica svizzera in materia di convenzioni e costituisce un miglioramento rispetto alla Convenzione in vigore.

Le soluzioni dell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, che prevede un'aliquota zero per i pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società consociate, sono state inserite nella Convenzione; questo costituisce un importante contributo sul piano della certezza del diritto.

La nuova disposizione sullo scambio di informazioni corrisponde allo standard dell'OCSE e autorizza lo scambio di informazioni per domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre sulla base di numerosi indizi che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Grazie ad essa la Svizzera si colloca in questo ambito quale Stato cooperativo nei confronti del Portogallo. La Svizzera risponderà a domande in tal senso soltanto dopo l'entrata in vigore della legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa in materia fiscale. Le soluzioni del presente Protocollo tengono conto dell'attuale situazione economica e finanziaria del Portogallo, presentano

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FF 2011 5627, 2012 7281

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un risultato equilibrato e contribuiranno allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Inoltre, nei confronti della comunità internazionale confermano gli impegni assunti dalla Svizzera a partire dal 2009 in materia di assistenza amministrativa.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica della Convenzione prevede le seguenti soluzioni.

Art. I del Protocollo di modifica concernente l'art. 2 della Convenzione (Imposte) Alcune parti del territorio portoghese presentano una situazione istituzionale specifica. È il caso di Madera e delle isole Azzorre, che godono di una certa libertà (ad es.

possono ridurre le aliquote d'imposta nei limiti previsti dalla legge nazionale portoghese) ma non di un'autonomia politica completa, qualificata in Portogallo come autonomia «amministrativa». La definizione di suddivisioni politiche deve quindi coprire anche questa situazione. Il termine «amministrativa» viene pertanto aggiunto all'espressione «suddivisione politica» del paragrafo 1 dell'articolo 2. Lo stesso vale per le altre disposizioni della Convenzione dove figura questa espressione (ad es.

agli art. 11, 12 o 19 della Convenzione).

L'elenco delle imposte portoghesi del paragrafo 2 è stato aggiornato conformemente all'attuale prassi portoghese in materia di convenzioni.

Il paragrafo 1 del Protocollo addizionale è mantenuto. Esso precisa, in particolare, che la Convenzione mira sia alle imposte ordinarie sia a quelle straordinarie sul reddito e sulla sostanza.

Art. II del Protocollo di modifica concernente l'art. 3 della Convenzione (In generale) La definizione di Portogallo viene aggiornata conformemente alla corrispondente prassi portoghese in materia di convenzioni.

Art. III del Protocollo di modifica concernente l'art. 4 della Convenzione (Domicilio fiscale) La disposizione del paragrafo 4 concernente il trasferimento del domicilio nel corso dell'anno è considerata obsoleta e non più necessaria. Gli eventuali casi di doppio domicilio sono disciplinati al paragrafo 2 dell'articolo 4 e, all'occorrenza, dalla procedura amichevole dell'articolo 25. Il paragrafo 4 è stato pertanto abrogato.

Art. IV del Protocollo di modifica concernente l'art. 6 della Convenzione (Redditi immobiliari) Al paragrafo 3 dell'articolo 6 la Convenzione attuale copre una particolarità della legislazione portoghese secondo cui taluni beni, considerati dal diritto civile come mobili, sono trattati nel diritto fiscale portoghese come beni immobili se legati a questi ultimi (cfr. FF 1974 II 1049). Il Portogallo ha rivendicato tale disposizione in un nuovo paragrafo 2 del Protocollo addizionale della Convenzione, inserendo un passaggio riguardante le rimunerazioni in corrispettivo di servizi legati all'utilizzo di 8065

beni immobili, che sono considerati redditi immobiliari nel diritto fiscale portoghese.

Dal punto di vista portoghese questa proposta mira a combattere i casi di abuso, che sarebbero numerosi, in relazione agli immobili a vocazione turistica, dove ad esempio l'importo di un contratto di locazione sarebbe pagato parzialmente per metà da servizi di pulizia o di locazione di mobili. A titolo di esempio sono stati menzionati parimenti i servizi di pulizia, di custodia, di installazione e manutenzione di un accesso a Internet (Wi-Fi), fatturati dal proprietario di un centro commerciale ai propri locatari e per i quali è difficile determinare, da parte delle autorità fiscali portoghesi, quale parte derivi, da un lato, dai redditi della proprietà e, dall'altro, dalle rimunerazioni di tali servizi. Dal punto di vista della Svizzera, questi servizi potevano dunque considerarsi legati all'utilizzo dei beni immobili, al contrario dei servizi resi in maniera indipendente, come quelli forniti da un contabile o da un avvocato per il medesimo centro commerciale o quelli forniti da un professionista di golf in un complesso turistico residenziale. Analogamente alla Convenzione tra il Portogallo e gli Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni, si è inoltre deciso di precisare (nuovo par. 2 del Protocollo addizionale della Convenzione) che saranno parimenti considerati redditi di beni immobili, i redditi provenienti da beni (personali) mobili legati in modo esclusivo a un bene immobile, come pure i redditi derivanti dalle prestazioni di servizi legati in modo esclusivo alla manutenzione o alla gestione di beni immobili.

Art. V del Protocollo di modifica concernente l'art. 9 della Convenzione (Imprese associate) La Convenzione contiene solo il primo paragrafo dell'articolo 9 del modello OCSE, che permette un adeguamento iniziale quando i prezzi fissati tra le imprese associate non rispettano il principio di piena concorrenza. Questo articolo viene completato con un secondo paragrafo in base al quale il secondo Stato procederà ad adeguamenti degli utili solo se riconosce gli aumenti di utile effettuati dal primo Stato contraente.

Art. VI del Protocollo di modifica concernente l'art. 10 della Convenzione (Dividendi) L'articolo 10 dell'attuale Convenzione prevede un'aliquota d'imposta residua del 10 per cento per
i dividendi da partecipazioni di almeno il 25 per cento e un'aliquota del 15 per cento in tutti gli altri casi. D'ora in poi, nel primo caso sarà applicabile un'aliquota del 5 per cento, mentre l'aliquota del 15 per cento rimarrà invariata (nuovo par. 2 dell'art. 10). Per contro, i dividendi pagati a istituzioni di previdenza beneficiano in generale di un'aliquota del 5 per cento (par. 3 nuovo Protocollo addizionale della Convenzione) e i dividendi pagati alla banca centrale di uno Stato contraente beneficiano dell'aliquota zero (nuovo par. 3 lett. a dell'art. 10). Inoltre, in analogia all'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Convenzione prevede ora espressamente che i pagamenti di dividendi effettuati tra imprese associate beneficino di un'esenzione totale a fronte di una partecipazione di almeno il 25 per cento detenuta per una durata di almeno due anni (nuovo par. 3 lett. b) dell'art. 10).

Tale revisione è stata anche l'occasione per aggiornare sul piano formale ulteriori disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione.

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Art. VII del Protocollo di modifica concernente l'art. 11 della Convenzione (Interessi) Per quanto concerne gli interessi, l'aliquota d'imposta residua esistente del 10 per cento è stata mantenuta. Tuttavia, gli interessi pagati o ricevuti da uno Stato contraente, dalla sua banca centrale o da una sua suddivisione politica o amministrativa beneficiano ora dell'aliquota zero (nuovo par. 3 dell'art. 11). Per analogia con l'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, le imprese associate beneficiano di un'esenzione totale sui pagamenti di interessi (nuovo par. 8 dell'art. 11 e nuovo par. 7 del Protocollo addizionale della Convenzione) per le partecipazioni di almeno il 25 per cento detenute durante almeno due anni a partire dal 1° luglio 2013.

Art. VIII del Protocollo di modifica concernente l'art. 12 della Convenzione (Diritti di licenza) Nel caso dei diritti di licenza, l'aliquota d'imposta residua del 5 per cento rimane invariata. Per contro, i pagamenti a titolo di concessione in uso di attrezzature commerciali, industriali o scientifiche («leasing») non rientrano nella definizione di diritti di licenza di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12 della Convenzione e godono dell'aliquota zero. Come nel caso degli interessi, in analogia all'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, dal 1° luglio 2013 anche le imprese associate beneficeranno di un'esenzione totale per le partecipazioni di almeno il 25 per cento detenute durante almeno due anni a partire dal 1° luglio 2013 (nuovo par. 7 dell'art. 12 e nuovo n. 7 del Protocollo addizionale della Convenzione).

Su richiesta del Portogallo, nel nuovo paragrafo 6 del Protocollo addizionale della Convenzione è stato precisato il trattamento del software, conformemente all'interpretazione del Commentario 2010 del modello di convenzione dell'OCSE (compresa la riserva portoghese), che può essere riassunto come segue: a)

in caso di trasferimento totale dei diritti, il pagamento non è considerato un diritto di licenza, sia che il trasferimento avvenga per uso commerciale, sia che riguardi un software adattato ai bisogni dell'acquirente;

b)

in caso di trasferimento parziale dei diritti, i pagamenti sono considerati diritti di licenza, sia che il trasferimento avvenga per uso commerciale, sia che riguardi un software adattato ai bisogni dell'acquirente.

I pagamenti legati alla vendita di software standard rientrano dunque nel campo di applicazione dell'articolo 7.

Art. IX del Protocollo di modifica concernente l'art. 13 della Convenzione (Profitti da capitali) Nell'articolo 9 è stato introdotto un nuovo paragrafo 3. Analogamente ad altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera e alle soluzioni previste nel modello di convenzione fiscale dell'OCSE per le società immobiliari, il nuovo paragrafo stabilisce che i profitti derivanti dall'alienazione di partecipazioni di una società, la cui sostanza è direttamente o indirettamente composta per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente, siano imponibili in detto Stato. In questo caso la Svizzera, in quanto Stato di residenza, potrà esentare questi utili solo se è comprovata l'effettiva imposizione in Portogallo (art. 23 par. 3 della Convenzione).

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Art. X del Protocollo di modifica concernente l'art. 16 della Convenzione (Tantièmes) Dal momento che in Portogallo gli organi di vigilanza sono bipartiti, come accade a volte anche in Svizzera («comitato consultivo» o «Beirat»), l'articolo 16 è stato adattato di comune accordo al fine di riflettere questa situazione, menzionando «un organo analogo» al consiglio d'amministrazione o di vigilanza.

Art. XI del Protocollo di modifica concernente l'art. 17 della Convenzione (Artisti e sportivi) L'articolo 17 è stato completato dal paragrafo 2 (corrispondente alla disposizione equivalente del modello di convenzione fiscale dell'OCSE) che riguarda i casi in cui i redditi provenienti dall'attività di un artista o di uno sportivo sono attribuiti a una persona diversa.

Art. XII del Protocollo di modifica concernente l'art. 19 della Convenzione (Funzioni pubbliche) La formulazione dell'articolo 19 corrispondeva al modello OCSE del 1963. È stata quindi aggiornata secondo la formulazione attuale del modello di convenzione fiscale dell'OCSE.

Art. XIII del Protocollo di modifica concernente l'art. 23 della Convenzione (Metodi) La disposizione relativa ai metodi portoghesi per eliminare la doppia imposizione contiene già il metodo del credito d'imposta. Essa è completata dal principio dell'esenzione con riserva di progressione (nuovo par. 2 dell'art. 23). La regola dell'esenzione sotto riserva di dimostrazione dell'imposizione effettiva è parimenti introdotta nel nuovo paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 13 paragrafo 4, conformemente alla prassi svizzera.

La richiesta svizzera concernente la soppressione del computo dell'imposta fittizia per gli interessi, unilateralmente a carico del fisco svizzero, si è concretizzata. Questo tipo di impulso mira allo sviluppo economico e non dovrebbe esistere tra Stati membri dell'OCSE, e in generale si rivela di difficile applicazione nella prassi. Il paragrafo 5 dell'articolo 23 viene dunque abrogato.

Art. XIV del Protocollo di modifica concernente l'art. 24 della Convenzione (Non discriminazione) L'articolo 24 è aggiornato e corrisponde alle soluzioni attuali del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, dal momento che riprende il principio di non discriminazione riguardo alla deducibilità delle spese conformemente alla prassi svizzera.

Art. XV del
Protocollo di modifica che introduce un nuovo art. 25bis nella Convenzione (Scambio di informazioni) Sulla scia della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare alla luce della crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene gli sforzi in questo settore. Revocando la sua 8068

riserva all'articolo 26 del modello OCSE, il 13 marzo 2009 la Svizzera si è impegnata politicamente a riprendere lo standard internazionale in questo ambito.

Il nuovo articolo 25bis corrisponde in ampia misura al tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti per limitare il campo d'applicazione materiale delle imposte contemplate dalla Convenzione, riguardo alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione delle autorità fiscali degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Queste deroghe sono compatibili con lo standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno in materia d'imposte. La restrizione alle informazioni verosimilmente rilevanti esclude la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Viene inoltre stabilito che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le sue fonti d'informazione prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Portogallo, purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo
Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette dunque di utilizzare le informazioni ottenute in una procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera.

In tal modo è possibile evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In ogni caso è necessario il consenso dello Stato che ha trasmesso le informazioni.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre le proprie normative o la propria prassi amministrativa, né deve adottare misure amministrative in deroga alla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o quelle dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di determinare e comunicare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste infor8069

mazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita soltanto alle informazioni che presentano un interesse anche per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà delle persone.

Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3.

Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il suo segreto bancario. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano effettivamente disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera possiede, in virtù della procedura penale di diritto interno, i mezzi necessari per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 5. Tuttavia lo scambio di informazioni previsto dalla nuova disposizione del Protocollo di modifica non presuppone più l'esistenza di una frode fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti, l'ultima frase del paragrafo 5 costituisce la base legale necessaria per fornir loro i poteri necessari all'ottenimento delle informazioni richieste.

Le disposizioni dell'articolo 25bis sono ulteriormente precisate nel nuovo paragrafo 10 del Protocollo addizionale della Convenzione.

La disposizione del Protocollo menziona in modo esplicito il principio della sussidiarietà e il divieto delle cosiddette «fishing expedition» (par. 10 lett. a e b).

Essa stabilisce inoltre in dettaglio i requisiti delle richieste di informazioni (par. 10 lett. b). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui sono noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es.

una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate dallo Stato richiesto.

Conformemente alle esigenze della norma internazionale concernente le domande di informazione, lo scambio di informazioni è limitato a domande concrete. Sul piano internazionale sono state avviate discussioni in vista di ampliare la norma e di
ammettere anche domande concrete concernenti un gruppo ben definito di contribuenti se, in base a numerosi indizi, si può presupporre che tali contribuenti non abbiano adempiuto correttamente i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La Svizzera risponderà a domande in tal senso non appena sarà entrata in vigore la legge del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. La Convenzione modificata corrisponde allo standard ampliato.

Uno Stato contraente non è obbligato a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico nell'assistenza amministrativa internazionale, se il suo diritto interno lo prevede (par. 10 lett. c).

Infine, i diritti procedurali dei contribuenti sono garantiti (par. 10 lett. d).

La nuova clausola si applica ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore, o dopo tale data.

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Art. XVI del Protocollo di modifica concernente l'art. 27 della Convenzione (Estensione territoriale) sostituito da una nuova disposizione (Diritto a vantaggi della Convenzione) La clausola dell'estensione territoriale è divenuta obsoleta ed è stata pertanto abrogata. È stato introdotto un nuovo articolo 27 concernente il diritto a vantaggi della Convenzione. Come nel caso della Convenzione tra la Svizzera e la Spagna intesa ad evitare le doppie imposizioni (RS 0.672.933.21), gli Stati contraenti possono applicare le disposizioni sull'abuso di diritto previste nella loro legislazione anche nell'ambito delle convenzioni per evitare la doppia imposizione (par. 1). Il paragrafo 2 enuncia il principio generale del beneficiario effettivo per avere diritto ai vantaggi della Convenzione, conformemente al modello OCSE. Il paragrafo 3 stabilisce che le creazioni artificiose non permettono di beneficiare dei vantaggi della Convenzione.

Art. XVII del Protocollo di modifica concernente il Protocollo addizionale della Convenzione Attualmente il Portogallo non pratica una politica arbitrale in materia di convenzioni. Su richiesta della Svizzera è stato però possibile introdurre la clausola evolutiva della nazione più favorita, che prevede l'avvio dei negoziati qualora il Portogallo concluda una clausola arbitrale con uno Stato terzo (nuovo par. 9 del Protocollo addizionale della Convenzione).

Art. XVIII del Protocollo di modifica concernente l'entrata in vigore Le disposizioni del Protocollo di modifica sono applicabili alle imposte riscosse alla fonte e ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo all'entrata in vigore. Le disposizioni sullo scambio di informazioni sono considerate per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore, o dopo tale data.

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Ripercussioni finanziarie

In ogni Convenzione per evitare le doppie imposizioni, gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. La presente modifica abroga la disposizione concernente il computo fittizio dell'imposta sugli interessi sinora concesso unilateralmente dalla Svizzera. Ciò comporterà un effetto positivo sulle entrate del fisco svizzero.

Del resto, le condizioni imposte sui pagamenti tra imprese associate per ottenere un'esenzione totale dell'imposta alla fonte sui dividendi, previste dall'Accordo sulla fiscalità del risparmio, sono state sancite nella Convenzione. Inoltre, l'aliquota residua dell'imposta alla fonte è stata ridotta al 5 per cento per le istituzioni di previdenza e i pagamenti a titolo di rimunerazione dei leasing non saranno più considerati diritti di licenza soggetti all'imposta residua del 5 per cento e dovranno quindi essere esentati dall'imposizione nello Stato alla fonte. Queste misure rafforzano e garantiscono le condizioni quadro fiscali e esercitano pertanto un effetto positivo sull'economia svizzera.

Inoltre, il Protocollo che prevede, da un lato, l'assistenza amministrativa ai fini dell'applicazione del diritto interno dello Stato richiedente e, dall'altro lato, l'accesso alle informazioni bancarie per scopi fiscali, entrambi su domanda, potrebbe essere 8071

considerato in alcuni casi dannoso per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale del Paese. Ciononostante, visti gli sforzi internazionali per uniformare le condizioni in materia di assistenza amministrativa in tutti gli Stati («global level playing field») e per garantire un'applicazione effettiva dello scambio di informazioni tramite un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe avere particolari incidenze in Svizzera.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate si sono espressi a favore del Protocollo. Nel complesso, contribuisce positivamente al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali conformemente agli obiettivi principali della politica svizzera in materia di commercio estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica con il Portogallo si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione del 1974. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali.

Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10) una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

La disposizione internazionale concernente lo scambio di informazioni costituisce una novità importante nella prassi convenzionale svizzera in materia fiscale.

Il presente Protocollo di modifica prevede dunque nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva un Protocollo di modifica della Convenzione tra la Svizzera e il Portogallo per evitare le doppie imposizioni firmato il 25 giugno 2012 sottostà dunque al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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