Termine di referendum: 17 gennaio 2013

Legge federale che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati del 28 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 20111, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 giugno 19982 sull'archiviazione Art. 1 cpv. 1 lett. d 1

La presente legge disciplina l'archiviazione di documenti: d.

del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale federale dei brevetti e delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato;

Art. 4 cpv. 4 4 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale federale dei brevetti e le commissioni federali di ricorso e d'arbitrato offrono all'Archivio federale di riprendere i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell'archiviazione conformemente ai principi della presente legge.

1 2

FF 2011 7255 RS 152.1

2011-1350

7247

Adeguamento di disposizioni di diritto procedurale relative al segreto professionale degli avvocati. LF

2. Legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa Art. 13 cpv. 1bis 1bis L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati.

Art. 17, secondo periodo ... È fatto salvo l'articolo 51a della legge del 4 dicembre 19475 di procedura civile federale.

3. Legge del 6 ottobre 19956 sui cartelli Art. 40, secondo periodo ... Il diritto di non fornire informazioni è disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

4. Codice di procedura civile8 Art. 160 cpv. 1 lett. b 1 Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove. Devono in particolare:

b.

3 4 5 6 7 8 9

produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del 20 marzo 20099 sui consulenti in brevetti;

RS 172.021 RS 935.61 RS 273 RS 251 RS 172.021 RS 272 RS 935.62

7248

Adeguamento di disposizioni di diritto procedurale relative al segreto professionale degli avvocati. LF

5. Legge del 4 dicembre 194710 di procedura civile federale Art. 51a Corrispondenza degli avvocati

L'obbligo di edizione non comprende la produzione di documenti inerenti ai contatti tra la parte o un terzo e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200011 sugli avvocati.

6. Codice di procedura penale12 Art. 264 cpv. 1 lett. a, c e d Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti:

1

a.

concerne soltanto il testo francese

c.

oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli articoli 170­173, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale;

d.

oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un'altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200013 sugli avvocati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.

7. Legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo Art. 46 cpv. 3 Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200015 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.

3

10 11 12 13 14 15

RS 273 RS 935.61 RS 312.0 RS 935.61 RS 313.0 RS 935.61

7249

Adeguamento di disposizioni di diritto procedurale relative al segreto professionale degli avvocati. LF

8. Procedura penale militare del 23 marzo 197916 Art. 63 cpv. 2 Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200017 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l'avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 201218 Termine di referendum: 17 gennaio 2013

16 17 18

RS 322.1 RS 935.61 FF 2012 7247

7250