12.050 Messaggio relativo all'approvazione della Convenzione con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e della Convenzione con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nonché alla legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale del 18 aprile 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di: ­

decreto federale che approva la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e il relativo Protocollo di modifica;

­

decreto federale che approva la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale e il relativo Protocollo di modifica;

­

legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1687

4343

Compendio Attraverso l'introduzione di un'imposta alla fonte con effetto liberatorio e di ulteriori misure s'intende incoraggiare l'onestà fiscale della clientela di agenti pagatori svizzeri che risiede in Germania e nel Regno Unito e ridurre in tal modo i rischi legali. Il Governo vuole inoltre abolire limitazioni dell'accesso al mercato.

A tal fine, la Svizzera ha firmato con la Germania e con il Regno Unito una Convenzione sulla collaborazione in ambito fiscale.

Le due convenzioni prevedono per le persone domiciliate nello Stato partner la possibilità di regolarizzare fiscalmente le loro attuali relazioni d'affari con gli agenti pagatori svizzeri mediante un pagamento unico o con una dichiarazione. I redditi da capitale che le persone in questione conseguono su conti o depositi detenuti presso agenti pagatori svizzeri saranno in futuro soggetti a un'imposta alla fonte con effetto liberatorio, i cui proventi saranno riversati dalla Svizzera agli Stati partner. Per i casi di successione è prevista una procedura analoga.

Al fine di garantire il rispetto della convenzione, gli accordi prevedono uno strumento che dovrebbe impedire l'impiego abusivo del sistema dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fornisce alle autorità fiscali dello Stato partner, alle condizioni stabilite nelle convenzioni, informazioni sull'esistenza di conti o depositi detenuti da una persona interessata in Svizzera.

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a effettuare allo Stato partner un pagamento anticipato poco dopo l'entrata in vigore della relativa convenzione. Lo scopo di questo pagamento anticipato è di assicurare agli Stati partner proventi fiscali minimi nell'ambito della regolarizzazione del passato.

Inoltre, le convenzioni prevedono che allo Stato partner vengano fornite indicazioni sulla destinazione dei valori patrimoniali trasferiti dai clienti che hanno cessato la loro relazione d'affari con agenti pagatori svizzeri dopo la firma delle convenzioni.

Infine, con entrambi gli Stati partner sono state convenute agevolazioni per la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari.

Le convenzioni contengono disposizioni esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili. Ciononostante, la loro conclusione richiede
parallelamente l'adozione di una legge federale. La legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) contiene disposizioni su organizzazione, procedura, rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.

Le convenzioni e la LIFI si inseriscono nella strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato, sulla quale il Consiglio federale si era pronunciato a favore nel suo rapporto del 16 dicembre 2009 concernente gli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari e nel documento interlocutorio del 22 febbraio 2012 concernente la strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale.

4344

Indice Compendio

4344

1 Parte generale 1.1 Introduzione 1.2 Andamento e risultati dei negoziati 1.2.1 Colloqui esplorativi 1.2.2 Mandati di negoziazione 1.2.3 Andamento e risultati dei negoziati 1.3 Rapporto con il diritto europeo e internazionale 1.3.1 Con il diritto fiscale internazionale 1.3.2 Con il diritto dell'Unione europea in ambito fiscale 1.3.3 Con il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale in ambito di prestazioni finanziarie transfrontaliere 1.4 Valutazione delle convenzioni 1.4.1 Nell'ottica delle persone interessate 1.4.2 Nell'ottica degli agenti pagatori svizzeri 1.4.3 Nell'ottica della Svizzera 1.5 Risultati della consultazione 1.5.1 In generale 1.5.2 Risultati della procedura di consultazione 1.5.3 Novità rispetto all'avamprogetto di legge

4348 4348 4350 4350 4350 4350 4352 4352 4353

2 Commento alla Convenzione con la Germania 2.1 Parte 1: In generale 2.2 Parte 2: Regolamentazione per l'imposizione a posteriori di valori patrimoniali collocati presso agenti pagatori svizzeri 2.3 Parte 3: Riscossione alla fonte di un'imposta liberatoria da parte degli agenti pagatori svizzeri 2.4 Parte 4: Disposizioni finali 2.5 Tabella delle concordanze 2.6 Atto finale 2.6.1 Dichiarazione congiunta sull'equivalenza 2.6.2 Dichiarazione congiunta sulla garanzia del rispetto della Convenzione 2.6.3 Dichiarazione congiunta relativa alla norma sugli abusi 2.6.4 Dichiarazione relativa all'acquisizione di dati sottratti 2.7 Verbale concordato 2.7.1 Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario 2.7.2 Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE 3 Commento alla Convenzione con il Regno Unito 3.1 Parte 1: In generale 3.2 Parte 2: Regolarizzazione del passato

4354 4354 4354 4355 4356 4356 4356 4357 4359 4361 4361 4367 4378 4387 4391 4391 4391 4391 4391 4392 4392 4392 4393 4394 4395 4398 4345

3.3 Parte 3: Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un'imposta alla fonte 3.4 Parte 4: Disposizioni finali 3.5 Dichiarazione congiunta relativa al pagamento liberatorio 3.6 Dichiarazione congiunta sull'equivalenza 3.7 Dichiarazione relativa all'acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere 3.8 Dichiarazione dell'HMRC sui procedimenti penali 3.9 Memorandum sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri

4404 4411 4412 4413 4413 4413 4413

4 Considerazioni relative alla normativa d'attuazione 4.1 Punti essenziali della LIFI 4.2 Commento alle singole disposizioni 4.2.1 Disposizioni generali 4.2.2 Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali 4.2.3 Riscossione dell'imposta liberatoria 4.2.4 Pagamento liberatorio 4.2.5 Disposizioni comuni riguardanti la regolarizzazione fiscale, la riscossione dell'imposta liberatoria e il pagamento liberatorio 4.2.6 Rapporto con altre imposte 4.2.7 Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri 4.2.8 Valori patrimoniali prelevati in Svizzera 4.2.9 Garanzia del rispetto della convenzione 4.2.10 Controllo e disposizioni procedurali 4.2.11 Disposizioni penali 4.2.12 Disposizioni finali

4414 4414 4415 4415 4416 4418 4421

5 Ripercussioni della Convenzione e del disegno 5.1 Per la Confederazione 5.1.1 Spese per beni e servizi e per il personale, indennizzo 5.1.2 Diminuzione dei proventi dell'imposta preventiva 5.1.3 Altre conseguenze fiscali 5.2 Per i Comuni e per i Cantoni 5.3 Ripercussioni economiche

4429 4429 4429 4429 4430 4430 4430

6 Programma di legislatura

4431

7 Aspetti giuridici 7.1 Decreti di approvazione, competenza in materia di conclusione e di approvazione 7.2 Legislazione di attuazione 7.3 Referendum 7.4 Delega di competenze legislative

4431

4346

4422 4422 4422 4425 4425 4427 4428 4428

4431 4431 4432 4432

Decreto federale che approva la convenzione tra la Svizzera e la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e il relativo Protocollo di modifica (disegno)

4433

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

4435

Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 21 settembre 2011 a Berlino tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

4483

Decreto federale che approva la convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale e il relativo Protocollo di modifica (disegno)

4551

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale

4553

Protocollo che modifica la Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale 4609 Accordo amichevole che attua l'articolo XVIII del Protocollo firmato il 20 marzo 2012 che modifica Convenzione firmata a Londra il 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale 4675 Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) (disegno)

4679

4347

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Introduzione

La crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 ha reso necessario in numerosi Paesi l'adozione di misure di salvataggio per il settore finanziario e misure di sostegno per le economie nazionali da parte dei Governi e delle Banche centrali. I capovolgimenti nel settore finanziario, il considerevole fabbisogno finanziario degli Stati e l'auspicio di evitare nuove crisi o di renderle più controllabili hanno spinto Governi, Parlamenti e autorità di vigilanza a procedere a un'ampia revisione della regolamentazione dei mercati finanziari. Questi temi sono stati oggetto di discussioni segnatamente negli organismi multilaterali quali il Financial Stability Board (FSB), gli Stati membri del G20, il Fondo monetario internazionale (FMI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Di conseguenza è cresciuta la consapevolezza che bisognava adottare misure nazionali orientate alle raccomandazioni internazionali. Oltre al vantaggio di disporre di una regolamentazione adeguata per la stabilità finanziaria, il legislatore deve anche tenere conto della competitività del settore finanziario nella concorrenza internazionale. La qualità e la giusta misura di regolamentazione e vigilanza rivestono al riguardo un ruolo determinante.

Negli ultimi tempi, alla luce del peggioramento delle finanze pubbliche, in numerosi Stati la crisi del debito nella Zona euro ha alimentato timori sul proprio sostrato fiscale. Molti Governi lottano risolutamente contro l'evasione fiscale della propria popolazione.

In questo contesto, la Svizzera e la sua piazza finanziaria con orientamento internazionale hanno dovuto affrontare grandi sfide. Nel mese di marzo del 2009 è stata innanzi tutto estesa l'assistenza amministrativa in materia fiscale alla lotta contro la sottrazione fiscale e successivamente si è cominciato a completare le convenzioni per evitare la doppia imposizione con un articolo sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE. Il nostro Collegio ha avviato un'accurata rielaborazione della nostra strategia in materia di mercati finanziari. In una prima fase il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato, su mandato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), un rapporto sulla situazione e sulle prospettive della piazza finanziaria svizzera,
pubblicato nel mese di settembre del 2009, che analizza soprattutto le condizioni quadro. In una seconda fase abbiamo pubblicato il rapporto approfondito «Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari» del 16 dicembre 2009 in adempimento del postulato Graber del 9 marzo 2009.1 Il rapporto stabilisce i seguenti quattro indirizzi strategici:

1

­

rafforzare la competitività internazionale del settore finanziario;

­

salvaguardare e migliorare l'accesso al mercato;

www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01622/index.html?lang=it

4348

­

migliorare la resistenza del settore finanziario alle crisi e il trattamento delle imprese finanziarie di rilevanza sistemica;

­

garantire l'integrità della piazza finanziaria.

Il 24 febbraio 2010 abbiamo concretizzato le misure volte ad attuare la nostra strategia in materia di mercati finanziari e stabilito le priorità. L'obiettivo fondamentale è l'attuazione del quarto indirizzo strategico riguardante la cosiddetta strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato, che va oltre l'adeguamento in corso delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La politica del nostro Collegio doveva tenere conto di possibili richieste dell'Unione europea (UE) nei confronti della Svizzera, come la revisione annunciata dalle istituzioni di Bruxelles dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («Accordo sulla fiscalità del risparmio» o «AFisR»; RS 0.641.926.81) oppure la possibilità di disciplinare lo scambio automatico di informazioni in un accordo sull'assistenza amministrativa concluso tra la Svizzera e l'UE. Con la decisione del 24 febbraio 2010 abbiamo sottolineato l'importanza della regolarizzazione di denaro non ancora dichiarato proveniente dall'estero e avviato i negoziati con importanti Stati partner per la conclusione di una convenzione concernente un'imposta alla fonte con effetto liberatorio che tuteli la sfera privata dei clienti di istituti finanziari svizzeri.

Nel documento interlocutorio del 22 febbraio 2012 «Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale», il nostro Collegio ha concretizzato ulteriormente questo approccio. L'obiettivo di una piazza finanziaria coerente dal profilo fiscale deve essere raggiunto con la conclusione di convenzioni sull'imposizione alla fonte, con il miglioramento dell'assistenza amministrativa e giudiziaria secondo standard internazionali e con l'estensione degli obblighi di diligenza degli istituti finanziari. Nel documento siamo giunti alla conclusione che le convenzioni sull'imposizione alla fonte costituiscono uno strumento efficace per tassare i contribuenti tutelando la loro sfera privata in base alle regole del loro Stato di domicilio. Inoltre abbiamo confermato la nostra intenzione di approfondire questo approccio, al di là delle convenzioni già negoziate con la Germania e il
Regno Unito.

Sotto il profilo politico ed economico, nei negoziati bisognava avanzare anche importanti richieste relative all'accesso al mercato. In primo piano figurava la riduzione degli ostacoli amministrativi per la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari.

In particolare doveva essere possibile fornire prestazioni anche senza l'istituzione di una filiale o una succursale nel Paese partner. Si perseguiva il riferimento a questioni fiscali e di accesso al mercato nel corso dei negoziati per consentire al contempo di realizzare obiettivi relativi all'integrità della piazza finanziaria svizzera e all'accesso al mercato. In questo contesto, le migliori condizioni di accesso al mercato dovrebbe costituire per gli istituti finanziari una specie di controprestazione al ricupero d'imposta a favore del fisco degli Stati partner.

Le due convenzioni bilaterali in ambito fiscale e di mercati finanziari si inseriscono quindi nel secondo e il quarto indirizzo strategico della strategia svizzera in materia di mercati finanziari.

4349

1.2

Andamento e risultati dei negoziati

1.2.1

Colloqui esplorativi

A seguito della decisione presa dal nostro Collegio il 24 febbraio 2010, il 26 marzo 2010 l'allora capo del DFF, il consigliere federale Hans-Rudolf Merz, e il ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble hanno istituito un gruppo di lavoro bilaterale e lo hanno incaricato di trattare gli argomenti seguenti: ­

possibilità di un'imposizione dei valori patrimoniali non tassati;

­

garanzia di un'imposizione a carattere liberatorio dei redditi da capitale correnti provenienti da valori patrimoniali;

­

verifica di un accesso più ampio al mercato tedesco per le banche svizzere;

­

lavori accompagnatori in vista della firma del Protocollo di revisione concernente la convenzione per evitare la doppia imposizione nonché questioni riguardanti l'acquisto dei dati bancari.

Inizio maggio del 2010 è stato istituito un gruppo di lavoro comune anche con il Regno Unito.

Il 1° ottobre 2010 abbiamo approvato i risultati dei colloqui esplorativi condotti con la Germania e il 20 ottobre 2010 quelli dei colloqui esplorativi con il Regno Unito. Il capo del DFF è stato autorizzato a firmare con entrambi gli Stati una dichiarazione comune in cui entrambe le parti manifestano l'intenzione di avviare negoziati in ambito fiscale e di facilitare l'accesso reciproco al mercato alle banche nell'altro Stato contraente. Poiché la Svizzera concede già l'accesso al suo mercato finanziario, i negoziati dovrebbero porre l'accento sull'eliminazione degli ostacoli di accesso al mercato negli Stati partner. Il 25 ottobre 2010 è stata firmata a Londra una dichiarazione comune con il Regno Unito. La dichiarazione con la Germania è stata firmata il 27 ottobre 2010 a Berna simultaneamente alla firma del Protocollo che modifica la convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania.

1.2.2

Mandati di negoziazione

Con decisione del 22 dicembre 2010 il nostro Collegio ha approvato i mandati per i negoziati con la Germania e il Regno Unito. Questi negoziati poggiavano sui risultati dei colloqui esplorativi e su successive consultazioni delle Commissioni parlamentari e dei Cantoni.

1.2.3

Andamento e risultati dei negoziati

I negoziati avviati nel mese di gennaio del 2011 sono stati condotti parallelamente con entrambi gli Stati partner. Colloqui ministeriali hanno accompagnato numerose tornate di negoziati, che si sono svolte su diversi livelli amministrativi. Per sostenere i negoziati, nel mese di marzo del 2011 l'Associazione svizzera dei banchieri ha emanato raccomandazioni per i suoi membri secondo le quali i clienti di agenti pagatori svizzeri, secondo il diritto vigente, possono disporre liberamente dei loro valori patrimoniali, ma le banche non dovrebbero favorire attivamente il trasferimento di valori patrimoniali dai limiti del campo d'applicazione delle convenzioni. I 4350

negoziati si sono conclusi il 10 agosto 2011 con la Germania e il 24 agosto 2011 con il Regno Unito con la parafatura delle convenzioni. Le convenzioni sono poi state firmate dal capo del DFF e dai competenti ministri degli Stati partner il 21 settembre 2011 a Berlino e il 6 ottobre 2011 a Londra.

Successivamente la Commissione dell'UE ha espresso riserve giuridiche nei confronti della Germania e del Regno Unito, chiesto di adeguare le convenzioni concluse con la Svizzera e minacciato di avviare procedure di infrazione contro i due Stati.

Alla luce di questa fattispecie, i negoziatori dei due Stati partner e quelli svizzeri si sono nuovamente incontrati per cercare soluzioni al conflitto di competenze con la Commissione dell'UE.

Nel frattempo, in Germania l'opposizione parlamentare, guidata da SPD e Verdi, si è detta contraria alla Convenzione. Nella Camera dei Länder, dove detiene la maggioranza, l'opposizione ha annunciato che avrebbe respinto la Convenzione se non fosse stata adeguata in modo sostanziale. Essa ha posto al centro delle sue richieste aliquote d'imposta più elevate per il pagamento unico, l'anticipazione del momento di assoggettamento fiscale degli investitori in Svizzera, la garanzia d'imposizione per le successioni e un'interpretazione vincolante della clausola contro gli abusi.

Il 16 dicembre 2011 il nostro Collegio ha autorizzato il DFF a condurre con la Germania e il Regno Unito trattative successive sull'adeguamento delle convenzioni firmate, allo scopo di eliminare ­ nella misura del possibile e nel rispetto degli interessi svizzeri ­ gli ostacoli esteri all'attuazione della Convenzione.

Durante intensi colloqui i negoziatori coinvolti dei tre Stati si sono impegnati a trovare soluzioni condivisibili. Particolarmente difficile si è rivelata la circostanza che due gruppi d'interesse non implicati, ossia la Commissione dell'UE e l'opposizione tedesca, abbiano agito in secondo piano influenzando la procedura di negoziazione in virtù del loro potere di veto di fatto.

Infine, a inizio marzo 2012 si è giunti a un'intesa con la Commissione dell'UE, eliminando dal campo d'applicazione di entrambe le convenzioni bilaterali i redditi e gli utili da capitale considerati nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, evitando una possibile riduzione della quota IVA dell'UE con
l'imposta liberatoria concernente il passato e trasformando il Protocollo relativo ad attività frontaliere in ambito finanziario concluso con la Germania in un memorandum. Dopodiché, i lavori si sono concentrati sull'adeguamento delle convenzioni volto a migliorare la loro generale accettazione, in particolare in Germania.

Dato che il cancelliere dello Scacchiere britannico doveva presentare il budget il giorno successivo a Londra, il Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 6 ottobre 2011 con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale è stato firmato il 20 marzo 2012 a Bruxelles dai segretari di Stato competenti della Svizzera e del Regno Unito (Protocollo di modifica firmato con il Regno Unito).

Nella Convenzione sono stati integrati essenzialmente gli adeguamenti chiesti dalla Commissione dell'UE, una misura per garantire l'effetto liberatorio dell'imposta su pagamenti di interessi nonché l'assoggettamento delle successioni. Inoltre, in merito alle aliquote del pagamento unico è stata convenuta una clausola della nazione più favorita, che concede al Regno Unito la possibilità di optare per un ulteriore adeguamento della normativa applicabile alla Germania per quanto riguarda l'onere fiscale.

4351

In considerazione dei tempi sempre più stretti dovuti all'entrata in vigore della Convenzione prevista per il 1° gennaio 2013, i negoziatori svizzeri hanno anche condotto colloqui con rappresentanti del Ministero federale delle finanze e con esponenti dei Länder tedeschi governati dall'opposizione. Sebbene le posizioni si siano avvicinate e la controparte svizzera abbia fatto concessioni sostanziali (in particolare imposizione delle successioni, aliquote minime e massime più elevate da applicare al pagamento unico, aumento del numero di richieste d'informazione, anticipazione del momento di assoggettamento degli investitori tedeschi in Svizzera, meccanismo per un'interpretazione vincolante della clausola contro gli abusi), il 29 marzo 2012 i primi ministri dei Länder tedeschi guidati dall'opposizione hanno respinto la Convenzione nella nuova forma proposta. Essi hanno motivato questo rifiuto segnatamente con il fatto che, nonostante gli adeguamenti, l'imposizione a posteriori di valori patrimoniali del passato è comunque ancora troppo bassa. Sembra tuttavia che ai pareri negativi dei Länder governati dall'opposizione abbiano contribuito anche riflessioni tattiche legate alla campagna elettorale nel campo dell'opposizione e la circostanza che alcuni giorni prima il Ministero pubblico svizzero aveva spiccato un mandato di arresto contro tre funzionari del fisco tedeschi e presentato una domanda di assistenza giudiziaria alla Germania.

Il ministro delle finanze tedesco Wolfang Schäuble ha reagito annunciando che il Governo federale tedesco avrebbe concluso la Convenzione adeguata con la Svizzera senza tenere conto del rifiuto dell'opposizione. Wolfang Schäuble si è mostrato fiducioso dichiarando che alla fine l'accordo internazionale avrebbe ottenuto una maggioranza parlamentare in Germania. Dopo che il nostro Collegio ha approvato la Convenzione con decisione del 4 aprile 2012, il Protocollo che modifica la Convenzione con la Germania firmata il 21 settembre 2011 concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari è stata firmata a Berna i 5 aprile 2012 (Protocollo di modifica firmato con la Germania).

Il Protocollo di modifica firmato con la Germania prevede adeguamenti del calcolo del pagamento unico per il passato che provocano un'imposizione più elevata. In applicazione
della clausola della nazione più favorita disciplinata nel Protocollo di modifica firmato con il Regno Unito, il Regno Unito ha informato la Svizzera mediante nota diplomatica del 13 aprile 2012 che in relazione al calcolo del pagamento unico auspica una soluzione analoga a quella convenuta con la Germania. Il DFF e l'autorità fiscale britannica Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) stanno discutendo le modifiche necessarie da apportare alla Convenzione.

1.3

Rapporto con il diritto europeo e internazionale

1.3.1

Con il diritto fiscale internazionale

Finora il diritto fiscale internazionale della Svizzera comprende essenzialmente convenzioni per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché in materia di imposte sulle successioni (convenzioni per evitare la doppia imposizione). Queste convenzioni hanno uno scopo comune, ossia di voler limitare le pretese fiscali della Svizzera e dei suoi Stati partner per evitare in tal modo la doppia imposizione.

Per contro, le due convenzioni sull'imposizione alla fonte creano nei confronti della clientela interessata di agenti pagatori svizzeri proveniente dalla Germania e dal 4352

Regno Unito un diritto costitutivo dell'assoggettamento fiscale in Svizzera che interviene alla fonte presso gli agenti pagatori. In base a questo diritto, l'imposta è riscossa a favore dello Stato di domicilio.

Le convenzioni sull'imposizione alla fonte non pregiudicano le convenzioni per evitare la doppia imposizione. Le disposizioni concernenti la garanzia del rispetto delle convenzioni non intaccano segnatamente lo scambio di informazioni convenuto nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione (cfr. le spiegazioni all'art. 32 della Convenzione con la Germania e all'art. 33 della Convenzione con il Regno Unito).

Infine, neppure la parte delle Convenzioni dedicata alla regolarizzazione del passato intacca le convenzioni per evitare la doppia imposizione. Il pagamento unico per regolarizzare il passato concerne le imposte sul reddito, sulla sostanza e sulle successioni. Un caso di doppia imposizione ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione deve però essere risolto soltanto quando nasce il credito fiscale o quando è dovuta un'imposta e due Stati fanno valere al riguardo la loro sovranità fiscale. Il pagamento unico permette tuttavia al contribuente di saldare i crediti fiscali del passato.

1.3.2

Con il diritto dell'Unione europea in ambito fiscale

La Svizzera ha concluso due accordi con l'Unione europea in ambito fiscale, ovvero l'AFisR e l'Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (AAF; RS 0.351.926.81).

AFisR I pagamenti di interessi oggetto di ritenuta d'imposta o di divulgazione conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio non rientrano nel campo d'applicazione della convenzione concernente un'imposta alla fonte (cfr. spiegazioni all'art. 1 par. 3 della Convenzione con la Germania e all'art. 1 par. 3 della Convenzione con il Regno Unito). Questa netta divisione dei campi d'applicazione garantisce che le presenti convenzioni non pregiudichino l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Nel caso della Germania, questa regola non si ripercuote sull'effetto liberatorio. La ritenuta d'imposta del 35 per cento secondo AFisR è più elevata dell'aliquota del 26,375 per cento effettivamente dovuta in Germania, per cui pagando la ritenuta d'imposta i contribuenti tedeschi soddisfano il loro obbligo fiscale per questi redditi (cfr. n. 2.7.2).

In Germania il meccanismo di credito della differenza tra la ritenuta d'imposta assoggettata al 35 per cento secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio e all'aliquota del 26,375 per cento effettivamente dovuta rimane invariato. In accordo con la Commissione europea e la Svizzera, la Germania esaminerà la possibilità di sostituire l'attuale meccanismo di credito d'imposta con un sistema di rimborso della ritenuta più semplice (cfr. n. 2.7.2).

Con il Regno Unito è stato convenuta l'introduzione di un pagamento liberatorio per garantire l'effetto liberatorio su pagamenti d'interessi (cfr. n. 3.5).

4353

La Svizzera effettuerà inoltre, come finora, lo scambio di informazioni secondo l'articolo 10 paragrafo 1 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

AAF Il campo d'applicazione dell'AAF esclude esplicitamente le imposte dirette alle quali sono sottoposti i redditi da capitale e i valori patrimoniali disciplinati nelle convenzioni concernenti un'imposta alla fonte. Per contro, il pagamento per regolarizzare il passato concerne l'imposta sul valore aggiunto, che rientra però nel campo d'applicazione dell'AAF. L'Accordo antifrode non ne è pregiudicato poiché non disciplina la riscossione né il pagamento dell'imposta bensì l'assistenza amministrativa e l'assistenza giudiziaria in materia penale.

1.3.3

Con il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale in ambito di prestazioni finanziarie transfrontaliere

Le presenti convenzioni non pregiudicano gli obblighi della Svizzera in ambito di prestazioni finanziarie transfrontaliere. Esse ottemperano pure agli obblighi in materia di diritto comunitario e internazionale degli Stati partner in questo ambito.

In occasione dei negoziati, i partner contrattuali della Svizzera hanno accordato particolare importanza al principio della competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune (Trattato di Lisbona) e al principio del trattamento della nazione più favorita secondo l'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (General agreement on trade in services, GATS/AGCS).

1.4

Valutazione delle convenzioni

Le persone interessate, gli agenti pagatori svizzeri e la Svizzera considerano le convenzioni nel complesso positive.

1.4.1

Nell'ottica delle persone interessate

Le persone interessate ricevono una possibilità unica di regolarizzare mediante una semplice procedura la loro situazione fiscale nello Stato di domicilio con riferimento ai loro valori patrimoniali detenuti presso istituti finanziari in Svizzera. La regolarizzazione può essere effettuata senza lunghe pratiche amministrative e nel rispetto della tutela della sfera privata, mediante pagamento unico forfettario pari a una quota compresa tra il 21 e il 41 per cento (Germania) rispettivamente tra il 19 e il 34 per cento (Regno Unito; fatte salve le modifiche da convenire in applicazione della clausola della nazione più favorita) dei valori patrimoniali contabilizzati in Svizzera.

A titolo di alternativa, le persone interessate possono scegliere la comunicazione.

Chi non vuole sfruttare questa possibilità deve ritirare previamente i propri valori patrimoniali dalla Svizzera. Una parte cospicua dei valori patrimoniali non dichiarati sono stati collocati in Svizzera già in passato, in molti casi dagli antenati degli attuali clienti. Numerose persone interessate cercano ora una via per tornare alla legalità fiscale, segnatamente a causa della lotta più decisa intrapresa nei loro Stati di domi4354

cilio contro l'evasione fiscale. Le convenzioni con la Germania e il Regno Unito offrono tale possibilità.

L'introduzione di un'imposta alla fonte su futuri redditi da capitale costituisce parimenti una soluzione allettante per le persone interessate. Questi possono continuare a investire i loro valori patrimoniali in Svizzera e al contempo pagare in linea di massima le loro imposte senza ulteriori pratiche amministrative e nel pieno rispetto della sfera privata. Tuttavia, a causa dell'esclusione completa chiesta dalla Commissione dell'UE, per gli interessi oggetto di ritenuta d'imposta secondo l'AFisR l'applicazione dell'aliquota del 35 per cento a questi interessi determina un'imposizione che supera quella prevista con l'aliquota dell'imposta liberatoria. La persona interessata può richiedere la relativa differenza presso le autorità tedesche soltanto mediante comunicazione.

1.4.2

Nell'ottica degli agenti pagatori svizzeri

Per gli agenti pagatori svizzeri l'attuazione delle convenzioni comporta un considerevole onere amministrativo con conseguenti spese. Riguardo alla regolarizzazione del passato, essi devono informare i loro clienti che rientrano nel campo d'applicazione delle convenzioni sulle opzioni esistenti e procedere con le pratiche amministrative necessarie all'attuazione dell'opzione scelta. Gli agenti pagatori svizzeri devono anche attendersi una riduzione tangibile dei valori patrimoniali da loro gestiti, poiché una parte della clientela li utilizzerà per effettuare il pagamento unico o per pagare le pretese fiscali dovute a seguito di un'eventuale comunicazione, mentre un'altra parte trasferirà i propri valori patrimoniali all'estero. Ciononostante, la regolarizzazione del passato costituisce in definitiva un vantaggio anche per gli agenti pagatori svizzeri, in quanto possono offrire a clienti residenti in uno Stato partner un servizio prezioso orientato al futuro ai fini del pagamento dell'imposta.

Inoltre, le convenzioni prevedono l'esclusione del perseguimento penale contro i collaboratori di agenti pagatori svizzeri per partecipazione a reati fiscali commessi nel passato; il Regno Unito prevede addirittura di renderlo impossibile. La Germania e il Regno Unito dichiarano altresì di voler rinunciare in futuro all'acquisto illegale di dati bancari. In tal modo si riducono sensibilmente i rischi giuridici degli agenti pagatori svizzeri. Gli agenti pagatori svizzeri possono mettere una pietra sul passato e concentrarsi in avvenire sulla gestione di valori patrimoniali assoggettati.

L'onere amministrativo e le spese risultanti dall'introduzione dell'imposta alla fonte saranno principalmente a carico degli agenti pagatori svizzeri. Sebbene lo sviluppo di un sistema d'imposizione alla fonte sia per gli agenti pagatori svizzeri relativamente oneroso, essi possono comunque ricorrere alle esperienze esistenti raccolte con l'imposta preventiva e la ritenuta di imposta nel quadro dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. A lungo termine le convenzioni dovrebbero aumentare la competitività degli agenti pagatori svizzeri.

Per di più, gli agenti pagatori svizzeri beneficiano di un accesso al mercato semplificato e di regole facilmente accertabili in questo ambito. La fornitura transfrontaliera di prestazioni
viene facilitata e gode di una maggiore certezza del diritto. Lo svantaggio concorrenziale rispetto a banche con sede nello SEE viene leggermente diminuito e per gli agenti pagatori svizzeri si aprono nuove possibilità operative.

4355

1.4.3

Nell'ottica della Svizzera

Sul piano politico, le convenzioni permettono di chiudere il capitolo con la Germania e il Regno Unito che negli ultimi anni ha regolarmente suscitato discussioni. Le convenzioni ottemperano, da un lato, al diritto della Germania e del Regno Unito a tassare i loro abitanti e, d'altro lato, tengono conto della richiesta della Svizzera di tutelare la sfera privata dei clienti delle banche. Nel nostro Paese, la tutela della sfera privata contro l'intervento dello Stato assume tradizionalmente un valore di rilievo che, però, non può essere sfruttata per scopi criminali. Grazie all'inasprimento coerente della sua legislazione contro ogni forma di criminalità finanziaria, la Svizzera ha dimostrato di provvedere seriamente all'integrità della sua piazza finanziaria.

Con la strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato che abbiamo adottato nel mese di dicembre del 2009 e concretizzato nel mese di febbraio del 2012, il nostro Collegio ha riconfermato questa politica. Le convenzioni concluse con la Germania e il Regno Unito ci consentono ora di attuare la nostra strategia. Per contrastare un eventuale abuso del sistema dell'imposta alla fonte è stato inoltre convenuto un meccanismo di protezione. Per un numero limitato di casi l'anno la Germania e il Regno Unito possono chiedere alla Svizzera se un determinato contribuente detiene un conto o un deposito presso un agente pagatore. Si presuppone che l'accresciuta volontà di cooperazione possa rafforzare durevolmente la posizione della Svizzera e della sua piazza finanziaria sul lungo termine. Ciò si rispecchia anche nel fatto che la Germania e il Regno Unito considerano le convenzioni contenenti lo scambio automatico di informazioni equivalenti. Qualora in futuro siano concluse convenzioni analoghe anche con altri Paesi, il modello che prevede l'introduzione di un'imposta alla fonte unitamente alla regolarizzazione del passato può diventare un'alternativa riconosciuta a livello internazionale allo scambio automatico di informazioni.

1.5

Risultati della consultazione

1.5.1

In generale

La Germania e il Regno Unito hanno chiesto che le convenzioni non siano pubblicate prima della loro firma, al fine di evitare margini di manovra e quindi possibilità di elusione delle convenzioni da parte delle persone interessate. A causa del predominante interesse della tutela del segreto si è rinunciato a porre in consultazione le due convenzioni. Il DFF ha comunque informato le commissioni competenti di entrambe le Camere dell'Assemblea federale, le cerchie economiche interessate e i Cantoni sul contenuto delle due convenzioni.

Le convenzioni contengono disposizioni esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili. Ciononostante, singoli punti richiedono la concretizzazione in una legge federale. Occorre disciplinare a livello di legge segnatamente i diritti e gli obblighi, i compiti e le prestazioni della Confederazione nonché l'organizzazione e la procedura delle autorità federali. Questi punti devono essere disciplinati in una nuova legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), per la quale è stata effettuata una procedura di consultazione.

4356

1.5.2

Risultati della procedura di consultazione

I partecipanti alla consultazione sono in larga maggioranza favorevoli all'avamprogetto, ad eccezione di un partecipante che ritiene la legge inutile in quanto le convenzioni con la Germania e il Regno Unito sarebbero esaustivamente dettagliate, deducibili in giudizio e direttamente applicabili.

Di seguito evidenziamo i punti controversi o criticati dai fautori delle disposizioni del progetto LIFI tra cui segnatamente: a)

avvio di una procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti (art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 3): diversi partecipanti auspicano una precisazione del concetto «procedura giuridica», per la quale la legge non stabilisce se per l'avvio di una procedura giuridica sia sufficiente la denuncia penale dell'agente pagatore moroso presso l'AFC. In questo caso bisognerebbe precisare le relative disposizioni;

b)

impugnazione del certificato (art. 4 cpv. 3): alcuni partecipanti chiedono che, oltre alla persona interessata, anche un altro titolare del conto o del deposito possa dichiarare che non è d'accordo con il suo certificato di pagamento unico;

c)

informazione della persona interessata sulla sua identificazione a posteriori (art. 9 cpv. 1): alcuni partecipanti esigono che la legge obblighi esplicitamente gli agenti pagatori a informare una persona interessate identificata a posteriori, poiché altrimenti questa non avrebbe più la possibilità di presentare la domanda di regolarizzazione fiscale a posteriori dei valori patrimoniali entro il termine di tre mesi;

d)

tutela giurisdizionale contro la riscossione dell'imposta liberatoria (art. 12): singoli partecipanti ritengono necessario che il contribuente goda di una tutela giurisdizionale adeguata, poiché l'imposta liberatoria costituisce una riscossione d'imposta effettiva che sottostà quindi al diritto tributario formale e materiale;

e)

trasparenza delle rilevazioni statistiche (art. 19, 26, 31 e 33): per quanto concerne le rilevazioni statistiche previste nella legge in relazione alla regolarizzazione fiscale e all'imposta liberatoria (art. 19), ai valori patrimoniali prelevati in Svizzera (art. 26), alle domande d'informazioni (art. 31) e ai controlli presso gli agenti pagatori svizzeri (art. 33), alcuni partecipanti alla consultazione esigono più trasparenza. Per altri, invece, non è evidente l'interesse pubblico per le statistiche pubblicate dall'AFC, come previsto dall'articolo 19. I partecipanti chiedono altresì che le statistiche ai sensi dell'articolo 19 vengano allestite soltanto nella misura in cui siano necessarie per l'adempimento dei compiti legali;

f)

pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri (art. 23 e 24): pur giudicando il pagamento anticipato svantaggioso, diversi partecipanti prendono atto del fatto che le banche considerano accettabile il risultato negoziato con gli Stati partner. Altri ritengono il pagamento anticipato difficilmente attuabile, complicato e poco chiaro. Altri ancora non sono d'accordo con la chiave di ripartizione proposta agli articoli 23 e 24. I partecipanti chiedono inoltre di completare la legge per concretizzare la disposizione di cui all'articolo 23;

4357

g)

trasmissione agli Stati partner di dati statistici riguardanti valori patrimoniali prelevati (art. 26): diversi partecipanti ritengono problematica la trasmissione di dati statistici convenuta nelle convenzioni con la Germania e il Regno Unito, mentre altri sono espressamente favorevoli a questa trasmissione.

h)

garanzia del rispetto della convenzione (art. 27­32): un partecipante respinge lo scambio di informazioni su richiesta stabilito nelle due convenzioni.

Per molti partecipanti il sistema convenuto va oltre lo standard dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Inoltre considerano la sua eseguibilità discutibile e non riconoscono la differenza rispetto alle «fishing expeditions», di per sé escluse. Essi ritengono indispensabile che il motivo plausibile consista nel rendere plausibile un reato fiscale.

Secondo alcuni partecipanti, la cerchia delle persone tenute a informare («banche») è troppo ristretta e dovrebbe essere estesa a tutti gli agenti pagatori. In questo contesto singoli partecipanti chiedono l'utilizzo uniforme dell'espressione «detentore di informazioni» definita all'articolo 2 capoverso 1 lettera b.

Numerosi partecipanti esigono un trattamento equivalente tra le autorità fiscali svizzere e quelle estere in merito all'impiego delle informazioni rilevate, analogamente alla consultazione concernente la legge sull'assistenza amministrativa fiscale (AP-legge sull'assistenza amministrativa fiscale).

In ordine al diritto procedurale applicabile, singoli partecipanti propongono un rinvio generale alla legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale, completato dalle necessarie deroghe nelle relative disposizioni. Ai fini della facilità dell'applicazione della legge, una simile sistematica è da preferire all'attuale combinazione di ripetizioni e rinvii alla legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale e alle disposizioni derogatorie;

i)

disposizioni penali (art. 37­42): diversi partecipanti respingono l'effetto dissuasivo della pena comminata ed esigono un aumento generale del limite massimo della multa. Altri, invece, considerano le disposizioni penali troppo ampie, rispettivamente ritengono la pena comminata troppo elevata;

j)

ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni: numerosi Cantoni esigono la traslazione dei costi di esecuzione sul settore finanziario conformemente al principio di causalità. Essi chiedono inoltre una compensazione per il venir meno delle attuali partecipazioni dei Cantoni al prodotto dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio e per le minori entrate in ambito di imposta preventiva;

k)

base costituzionale: singoli rappresentanti dei Cantoni non condividono la motivazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui la LIFI si fondi sull'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), secondo la quale il progetto non avrebbe ripercussioni finanziarie dirette per i Cantoni e le convenzioni non restringerebbe pertanto le competenze cantonali. Per ragioni politiche, mostrano tuttavia comprensione per questo fondamento costituzionale ma si riservano la facoltà di non accettarlo più in altri casi.

4358

1.5.3

Novità rispetto all'avamprogetto di legge

Rispetto all'avamprogetto, il disegno LIFI presenta in particolare i seguenti cambiamenti (qui di seguito non sono menzionati gli adeguamenti redazionali): a)

all'articolo 2 capoverso 2 è stato completato l'elenco delle espressioni che sono contenute nella legge e definite nelle convenzioni;

b)

la necessità di rilevare gli agenti pagatori iscritti è data comunque dai compiti conferiti all'AFC in virtù delle convenzioni e della LIFI. L'articolo 3 capoverso 4 è stato pertanto stralciato senza sostituzione;

c)

per tenere adeguatamente conto della circostanza che nella prassi la persona interessata non è sempre il titolare del conto o del deposito e che nelle relazioni commerciali gli agenti pagatori hanno soprattutto contatti con il titolare del conto o del deposito in veste di parte contraente diretta operando regolarmente per conto della persona interessata, la legge menziona in diversi punti (se del caso) anche l'altra parte contraente oltre alla persona interessata. L'espressione «parte contraente» è definita all'articolo 2 capoverso 1 lettera e;

d)

la menzione esplicita dell'«azione civile» all'articolo 4 capoverso 2 e all'articolo 6 capoverso 3 permette di precisare le procedure giuridiche che una persona interessata o un'altra parte contraente deve avviare nei confronti degli agenti pagatori precedenti morosi;

e)

l'articolo 8 capoverso 1 statuisce che il diritto al trasferimento del pagamento unico o alla trasmissione della comunicazione si prescrive in cinque anni.

In virtù dell'articolo 8 capoverso 3 il termine di prescrizione assoluto è di 15 anni. Secondo l'avamprogetto posto in consultazione, questi termini decorrono a contare dal giorno di riferimento 3. Per impedire la riduzione di questi termini in caso di pagamenti unici e comunicazioni futuri, i termini decorrono sempre a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale doveva essere trasferito il pagamento unico o trasmessa la comunicazione;

f)

l'articolo 9 dell'avamprogetto prevedeva che una persona identificata a posteriori potesse presentare entro tre mesi dalla notifica dell'informazione una domanda per la regolarizzazione fiscale dei suoi valori patrimoniali. Affinché la persona interessata possa effettivamente sfruttare questa possibilità, il nuovo articolo 9 prevede che il termine di tre mesi decorra solo dopo che l'agente pagatore abbia informato la persona interessata per scritto sull'identificazione a posteriori. La persona interessata deve essere informata immediatamente;

g)

le disposizioni della sezione 3 sono state completate al fine di estendere il campo d'applicazione delle convenzioni a casi di successione. Inoltre è stata inserita una sezione 4 per tenere conto del pagamento liberatorio convenuto con il Regno Unito su redditi d'interesse assoggettati a ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio;

h)

il nuovo articolo 14 prevede una protezione giuridica della persona interessata per quanto concerne l'imposta liberatoria riscossa. La protezione giuridica è disciplinata analogamente a quella menzionata all'articolo 4 in relazione con il pagamento unico ed è applicata anche alla deduzione del pagamento liberatorio (cfr. art. 20 cpv. 5); 4359

i)

l'articolo 15 capoverso 2 dell'avamprogetto è stato eliminato senza sostituzione. Con l'esclusione dal campo d'applicazione dei redditi d'interesse oggetto di ritenuta d'imposta o comunicazione volontario conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera non è più tenuta a rinunciare alla sua quota alle entrate provenienti dalla fiscalità del risparmio;

j)

l'articolo 25 capoverso 1 (art. 22 cpv. 1 dell'avamprogetto) è stato armonizzato con i termini della Convenzione. Esso prevede ora la possibilità per l'agente pagatore svizzero di chiedere all'AFC, in nome proprio o per conto della persona interessata, il rimborso dell'imposta preventiva. Inoltre, in luogo della compensazione costante il nuovo articolo 25 capoverso 2 (art. 22 cpv. 2 dell'avamprogetto) prevede ora per motivi procedurali la possibilità di presentare un'istanza all'AFC per il rimborso dell'imposta preventiva.

L'AFC può prevedere termini di conteggio più brevi (cpv. 3);

k)

nel corso della consultazione è emerso che i pagamenti anticipati da parte degli agenti pagatori svizzeri dovevano essere effettuati, per quanto possibile, secondo il principio dell'autoregolazione. Per questo motivo, l'articolo 23 dell'avamprogetto, che costituiva una combinazione di autoregolazione e di regolamentazione legale, è stato rielaborato e, in merito al pagamento anticipato, pone ora l'accento sull'autoregolazione. Se gli agenti pagatori non versano il pagamento anticipato nei termini stabiliti, l'AFC emana solo a titolo sussidiario la relativa decisione;

l)

è stata inserita una nuova disposizione che permette di garantire il pagamento anticipato, quando il versamento da parte di tutti o di singoli agenti pagatori appare pregiudicato;

m) quando deve emanare una decisione, ossia quando i contributi degli agenti pagatori non coprono interamente il pagamento anticipato o in caso di perdita, l'AFC considera soltanto la ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. L'AFC dispone dei dati necessari per applicare questa chiave di ripartizione, che permette di ottenere un'approssimazione delle quote di mercato effettive degli agenti pagatori svizzeri con riferimento ai clienti tedeschi e britannici. La cerchia degli agenti pagatori svizzeri che è tenuta a versare il contributo in caso di esecuzione da parte dell'AFC o di perdita comprende gli agenti pagatori con una quota alla ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner pari rispettivamente allo 0,5 per cento e allo 0,01 per cento. Ciò permette di assicurare una copertura adeguata del mercato.

n)

si può partire dal presupposto che la maggior parte degli agenti pagatori è costituita da banche. Tuttavia, per tenere conto anche degli altri agenti pagatori tenuti a consegnare informazioni ai fini della garanzia del rispetto della Convenzione, nell'articolo 32 (art. 28 dell'avamprogetto) è stata estesa la cerchia delle persone sottoposte all'obbligo d'informare includendovi, oltre alla banche, tutti gli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l'AFC. Di conseguenza sono pure state adeguate la definizione del detentore di informazioni all'articolo 2 capoverso 1 lettera b nonché le disposizioni penali dell'articolo 43 (art. 40 dell'avamprogetto);

o)

le disposizioni procedurali della sezione 9 applicabili al trattamento di domande nel quadro della trasmissione delle informazioni ai fini della garanzia del rispetto della Convenzione si basano su quelle della legislazione

4360

sull'assistenza amministrativa fiscale. In luogo dell'approccio adottato nell'avamprogetto di combinare ripetizioni e rinvii alla legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale o alle deroghe nelle relative disposizioni, l'articolo 35 contiene ora un rinvio generale alla legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale, applicabile se le disposizioni della sezione 9 non dispongono altrimenti. Questo approccio dovrebbe permettere di facilitare l'applicazione giuridica. Di conseguenza è stato possibile sopprimere determinate disposizioni e singoli rinvii alla legislazione sull'assistenza amministrativa; p)

all'articolo 39 capoverso 2 (art. 36 cpv. 2 dell'avamprogetto) vengono armonizzate le eccezioni dell'obbligo del segreto con le normative esistenti delle leggi federali;

q)

l'articolo 41 (art. 38 dell'avamprogetto) comprende una nuova lettera a, secondo la quale l'agente pagatore che non rispetta il suo obbligo di iscrizione presso l'AFC è punito con una multa sino a 20 000 franchi;

r)

l'articolo 41 dell'avamprogetto è stato eliminato senza sostituzione. Di conseguenza è applicata la normativa generale dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), secondo cui una persona giuridica può essere condannata al pagamento di una multa in luogo della persona fisica punibile, se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili esigerebbe provvedimenti d'inchiesta sproporzionati;

s)

nella legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) viene inserito un nuovo articolo 2 capoverso 2, secondo cui gli accordi internazionali conclusi nel quadro dell'imposizione alla fonte in ambito internazionali e le corrispondenti convenzioni interstatali prevalgono sulle leggi sui mercati finanziari. Questo nuovo articolo permette di chiarire la gerarchia della normativa.

2

Commento alla Convenzione con la Germania

I seguenti commenti si riferiscono alla Convenzione con la Germania nella versione adeguata dal suo Protocollo di modifica.

2.1 Art. 1

Parte 1: In generale Contenuto e scopo

Par. 1 Nel paragrafo 1 dell'articolo consacrato allo scopo viene stabilito che la collaborazione bilaterale concordata nella presente Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari avrà un effetto duraturo equivalente allo scambio automatico di informazioni nell'ambito dei redditi da capitale. Questa equivalenza a lungo termine è anche contenuta nel preambolo della Convenzione e viene confermata in una dichiarazione congiunta di entrambi gli Stati contraenti. (cfr. n. 2.6.1).

4361

La politica dell'Unione europea in ambito fiscale mira a uno scambio transfrontaliero di informazioni. La direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazioni dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi (di seguito «direttiva sulla fiscalità del risparmio») prevede lo scambio automatico di informazioni concernenti i redditi derivanti da pagamenti di interessi tra Stati membri, sebbene per un periodo transitorio, alcuni Stati designati (Lussemburgo, Austria e originariamente anche il Belgio) riscuotono un'imposta alla fonte al posto di effettuare uno scambio di informazioni automatico. Con questa direttiva l'Unione europea mira all'imposizione effettiva dei redditi derivanti da pagamenti di interessi nello Stato membro in cui il proprietario economico è fiscalmente residente e secondo la legislazione interna di questo Stato (considerazioni 8, 14 e 16 della direttiva sulla fiscalità del risparmio). Il campo di applicazione di questa direttiva è attualmente in una fase di revisione.

Il sistema di riscossione alla fonte di un'imposta liberatoria da redditi e utili da capitale convenuto nella Parte 3 della Convenzione, corrisponde in linea di principio all'obiettivo mirato dall'Unione europea e ­ riguardo ai redditi e utili da capitale considerati ­ risulta essere addirittura più ampio, poiché il diritto UE si limita solo agli interessi. L'imposizione effettiva dei redditi e utili da capitale di contribuenti tedeschi con valori patrimoniali collocati presso un agente pagatore svizzero è garantita nella misura in cui l'agente pagatore svizzero riscuote un'imposta alla fonte da redditi e utili da capitale uguale a quella riscossa in Germania.

L'ammontare dell'imposta è dedotto dall'agente pagatore svizzero prima del pagamento dei redditi e utili da capitale al cliente.

Par. 2 Il paragrafo 2 elenca gli elementi principali relativi alla collaborazione convenuta nella Convenzione: a)

imposizione a posteriori di valori patrimoniali collocati presso agenti pagatori svizzeri (parte 2 della Convenzione);

b)

riscossione di un'imposta alla fonte con effetto liberatorio da parte degli agenti pagatori svizzeri (parte 3 della Convenzione);

c)

obbligo di reciprocità che può essere richiesto dalla Svizzera. La Germania dà seguito a questo obbligo tramite la comunicazione di redditi da interessi accreditati o pagati a residenti svizzeri da agenti pagatori in Germania (art. 34).

Par. 3 e 4 Pagamenti di interessi oggetto di ritenuta d'imposta in applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio o di divulgazione volontaria non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Da questi pagamenti l'agente pagatore svizzero non riscuote un'imposta alla fonte con effetto liberatorio. La ritenuta d'imposta secondo l'AFisR ha un effetto liberatorio (cfr. n. 2.7.2).

L'effetto estintivo nell'ambito della regolarizzazione del passato non viene toccata da questo paragrafo (cfr. commento ad art. 7 par. 6).

Il paragrafo 4 precisa che l'eventualità di un ampliamento del campo di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (nel quadro di una revisione o della conclusione di un nuovo accordo) si ripercuote automaticamente sul campo di applicazione della Convenzione concernente un'imposta alla fonte.

4362

Art. 2

Definizioni generali

Lett. a­c La Convenzione definisce quali Stati contraenti la Repubblica federale di Germania e la Svizzera.

Lett. d La Convenzione definisce quale autorità competente il Ministero delle finanze per quanto concerne la Repubblica federale di Germania e il DFF per quanto concerne la Svizzera. La ripartizione delle competenze interna al DFF è disciplinata nella LIFI (cfr. n. 4.2).

Lett. e La definizione di agente pagatore svizzero si basa su quella contenuta nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Nel quadro della loro attività, gli agenti pagatori accettano, detengono, investono o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di altre persone oppure pagano o garantiscono redditi. Un'impresa nazionale estranea al settore finanziario può diventare un agente pagatore se, in qualità di debitore, paga direttamente dividendi (comprese le prestazioni valutabili in denaro) o interessi alle persone interessate e la somma dei pagamenti effettuati supera il milione di franchi svizzeri all'anno. Secondo la presente Convenzione è dunque possibile qualificare come agente pagatore svizzero non solo le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0) e i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 1995 sulle borse (LBVM; RS 954.1), ma anche altre imprese se sono soddisfatte le altre condizioni. Bisogna inoltre precisare che solo chi agisce professionalmente può essere un agente pagatore. Chi, nel quadro della sua sfera privata agisce su una base non commerciale non è un agente pagatore ai sensi della presente Convenzione. Infine sono considerati solo gli agenti pagatori stabiliti sul territorio della Svizzera. Non sono considerati agenti pagatori le filiali estere e le succursali di banche svizzere, i commercianti di valori mobiliari o altre imprese con sede in Svizzera.

Lett. f Ai sensi della presente Convenzione i valori patrimoniali sono tutti i valori patrimoniali che possono essere contabilizzati in un conto o deposito bancario. Si tratta in particolare di: a)

conti divise e conti metalli preziosi;

b)

valori patrimoniali bancari detenuti da un agente pagatore svizzero in qualità di fiduciario;

c)

tutte le forme di titoli di borsa, azioni e titoli;

d)

opzioni, titoli di credito e operazioni a termine;

e)

altri prodotti strutturati commercializzati da banche come i certificati e le obbligazioni convertibili.

Questi valori patrimoniali devono essere contabilizzati presso un agente pagatore svizzero. Il criterio della contabilizzazione garantisce che i valori patrimoniali siano assoggettati secondo le norme di natura amministrativa e prudenziale svizzere vigenti per il settore finanziario.

4363

Non sono considerati valori patrimoniali in particolare: a)

contenuti di cassette di sicurezza;

b)

fondi;

c)

oggetti del patrimonio mobile (ad es. gioielli, dipinti);

d)

i contenuti di cassette di sicurezza e i contratti di assicurazione sottoposti alla FINMA, eccetto i valori patrimoniali che sono detenuti da una società di assicurazione sulla vita per conto di uno stipulante in relazione con un patrimonio amministrato individualmente, la cui copertura assicurativa è minima e le cui condizioni di pagamento o rimborso non sono limitate ai casi di decesso, invalidità o malattia (cosiddetto «mantello assicurativo vita», cfr.

commento ad lett. h).

L'esclusione dei contratti di assicurazione è motivata dal fatto che questi sono in primo luogo destinati a garantire un determinato rischio. Il cosiddetto mantello assicurativo vita invece è uno strumento con cui l'investimento patrimoniale viene inserito nella struttura giuridica di un'assicurazione. Il mantelli assicurativi vita si caratterizzano nel modo seguente: un'impresa di assicurazioni dispone di un deposito d'investimento presso una banca o un commerciante di valori mobiliari. Il deposito, nel quadro di un contratto di assicurazione sulla vita, serve a custodire investimenti dei clienti dell'impresa di assicurazioni e i clienti possono influire su questo deposito o è possibile amministrarlo secondo una strategia d'investimento individuale. Di regola, dopo la conclusione del contratto di assicurazione sulla vita, sono per lo più trasferiti nell'assicurazione mediante un versamento unico gli investimenti in titoli del cliente già esistenti. Essi servono da premio unico. La proprietà di questi titoli è trasferita alla società di assicurazioni. Poiché i mantelli assicurativi vita sono in prevalenza un investimento patrimoniale e presentano solo marginalmente un carattere assicurativo, è giustificato includere questi valori patrimoniali nel campo di applicazione della Convenzione.

Lett. g Nella Convenzione, i termini conto o deposito designano un conto o un deposito in cui sono contabilizzati i valori patrimoniali ai sensi della Convenzione.

Lett. h Le persone fisiche contemplate nella Convenzione sono quelle residenti in Germania e beneficiarie di valori patrimoniali contabilizzati su conti o depositi presso un agente pagatore svizzero (persone interessate). Esse possono essere i beneficiari effettivi diretti o indiretti. Una persona interessata è il beneficiario diretto se essa è il partner contrattuale dell'agente pagatore svizzero. Una persona interessata è il beneficiario indiretto se essa è il beneficiario effettivo ma non è il titolare del conto o del deposito. Gli agenti pagatori svizzeri devono stabilire se la persona interessata è il beneficiario sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri (segnatamente sulla base della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario [legge
sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0] e in particolare la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche; CDB). Per valori patrimoniali detenuti da una società di sede (ad es. trust, fondazioni e società fiduciarie) o società di assicurazione sulla vita in relazione con un mantello assicurativo vita, la persona interessata è

4364

considerata la beneficiaria effettiva di queste strutture. In questo modo l'impiego indiretto di queste strutture non permette di aggirare la Convenzione.

Conformemente alla regola contenuta nella CDB, sono considerati indizi per l'esistenza di una società di sede: a)

l'assenza di uffici propri (indirizzo c/o, sede presso un avvocato, una società fiduciaria, una banca ecc.); oppure

b)

l'assenza di personale proprio impiegato.

Le persone giuridiche e le società che perseguono lo scopo di salvaguardare mediante un'azione comune gli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari, oppure che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benefico, ricreativo (o simili), non sono considerate società di sede nella misura in cui esse perseguano unicamente detti obiettivi statutari.

In via eccezionale, una società di sede è considerata beneficiaria effettiva.

L'imposizione delle persone dietro alle società di sede è inutile se la società di sede stessa è tassata. L'imposizione deve però essere effettiva, ovvero deve corrispondere alla tassazione di una società tassata in modo ordinario. È inutile risalire anche quando la società di sede è considerata non trasparente dal diritto tedesco.

Una persona fisica residente in Germania non è considerata la persona interessata per i valori patrimoniali di unioni di persone, unità patrimoniali, trust o fondazioni se non esiste alcuna autorizzazione economica certa su tali valori patrimoniali. Di regola ciò è il caso nelle cosiddette strutture «discrezionali», che sono irrevocabili.

Se la cerchia dei beneficiari è categorizzata (ad es. «membri della famiglia del fondatore»), viene definita la cerchia dei potenziali beneficiari ma non di quelli effettivi. Solo al momento del pagamento è possibile determinare se il potenziale beneficiario è anche il beneficiario effettivo. Se tutti i potenziali beneficiari fossero considerati come beneficiari effettivi per i valori patrimoniali di tali strutture, essi sarebbero soggetti all'imposta sebbene, magari, non siano mai stati oggetto di un pagamento.

L'agente pagatore svizzero deve determinare i beneficiari di un mantello assicurativo vita; deve dunque determinare la persona per cui la società di assicurazione sulla vita tiene il conto o il deposito. Il beneficiario effettivo di un mantello assicurativo vita non è considerato la persona interessata se la società di assicurazione fornisce la prova nei confronti dell'agente pagatore svizzero che i requisiti fiscali necessari per il riconoscimento della polizza di assicurazione sulla vita in Germania sono soddisfatti. Se un determinato prodotto è trattato fiscalmente in Germania come una polizza di assicurazione sulla vita, allora nel quadro della presente Convenzione
esso deve essere trattato come un contratto di assicurazione, ovvero non è considerato come un valore patrimoniale (cfr. commento ad lett. f).

Ai fini della Parte 3 della presente Convenzione, una persona fisica non è considerata la persona interessata se agisce come agente pagatore svizzero, o agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d'investimento o di un sistema d'investimento analogo oppure agisce per conto di un'altra persona fisica, che è la persona interessata, e comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo domicilio. Punto comune di questa costellazione è che la persona fisica non è il beneficiario finale e quindi non può essere la persona interessata.

Nei casi di successione universale, il successore legale subentra al posto della persona interessata. Ai fini della Convenzione si intende che nel quadro della regolarizza4365

zione del passato, testatore ed eredi sono trattati come una persona. Per il calcolo del pagamento unico si considera la ripresa della relazione d'affari con un agente pagatore svizzero da parte del testatore quale inizio della relazione d'affari e non la data in cui questa relazione è stata trasmessa agli eredi.

La Convenzione dispone inoltre il trattamento delle relazioni collettive e dei conti congiunti. Questa regola si basa sulla norma vigente contenuta nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Lett. i Le espressioni titolare del conto o titolare del deposito designano la controparte di un agente pagatore svizzero in relazione con i valori patrimoniali di una persona interessata.

Lett. j La Convenzione definisce i diversi giorni di riferimento in relazione alla regolarizzazione a posteriori.

Lett. k La Convenzione elenca le abbreviazioni e i titoli delle leggi tedesche e svizzere a cui si rinvia. È inoltre stabilito che i rinvii contenuti nella Convenzione al diritto tedesco o svizzero sono intesi fare riferimento alla versione in vigore al momento della firma (21 sett. 2011).

Art. 3

Identità e residenza della persona interessata

Gli obblighi di diligenza in Svizzera per l'avvio di una relazione d'affari risultano dalla LRD e dalla CDB. Sulla base di questi obblighi, gli agenti pagatori devono identificare i loro partner contrattuali e, in caso di dubbio, esigere una dichiarazione riguardo i beneficiari economici dei valori patrimoniali. A tal fine bisogna compilare il cosiddetto modulo A rispettivamente il modulo T per unioni di persone o unità patrimoniali, se non esiste alcuna autorizzazione economica di determinate persone (ad es. trust e fondazioni). Sono applicabili prescrizioni relative alla documentazione simili per i conti o i depositi aperti in relazione con i mantelli assicurativi vita dopo il 2011. Nei moduli bisogna indicare cognome, nome, data di nascita, cittadinanza e indirizzo.

Nel campo di applicazione della Convenzione rientrano anche le persone residenti in Germania, ovvero le persone che nei moduli A o T hanno fornito un indirizzo in Germania. Per le relazioni contrattuali avviate o per le transazioni effettuate in assenza di relazioni contrattuali, a contare dall'entrata in vigore della Convenzione, l'agente pagatore svizzero deve esigere inoltre un certificato di domicilio se il cliente ha fornito nei moduli A o T un indirizzo al di fuori dalla Germania e dalla Svizzera ma tuttavia presenta un passaporto o una carta d'identità. Se il cliente non può presentare un certificato di domicilio rilasciato dall'autorità fiscale competente dello Stato in cui dichiara di essere residente, la Germania è considerata lo Stato di residenza e il cliente rientra nel campo di applicazione della Convenzione.

Questa regola corrisponde a quella dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr.

art. 5 AFisR) affinché la prassi stabilitasi con questo Accordo possa proseguire.

Nel paragrafo 2 viene stabilito che il domicilio al giorno di riferimento 2 è determinante. Questo giorno di riferimento si situa nel passato, in particolare prima della 4366

divulgazione della Convenzione, ed esclude manipolazioni. Una persona interessata residente di Germania il giorno di riferimento 2 e che dopo il giorno di riferimento 2 sposta il suo domicilio in uno Stato terzo rientra comunque nel campo di applicazione della Convenzione.

2.2

Art. 4

Parte 2: Regolamentazione per l'imposizione a posteriori di valori patrimoniali collocati presso agenti pagatori svizzeri Informazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero

Par. 1 Gli agenti pagatori devono informare i loro partner contrattuali, ovvero i titolari di conti o depositi, entro due mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, sul contenuto della Convenzione come pure dei diritti e degli obblighi che risultano per la persona interessata in relazione con la regolarizzazione del passato. Questa informazione può essere fornita per scritto o oralmente. Nel caso di un beneficiario indiretto, i titolari di conti o depositi devono provvedere a informare la persona interessata sulla base del diritto privato interno.

Par. 2 Se una persona avvia una relazione d'affari presso un agente pagatore svizzero tra la data dell'entrata in vigore della Convenzione e prima dell'esecuzione della regolarizzazione del passato, ovvero il giorno di rifermento 3, all'atto della conclusione del contratto questa persona viene informata sulla Convenzione unitamente al rinvio alla regola speciale all'articolo 6.

Art. 5

Diritti e obblighi della persona interessata

Par. 1 La regolarizzazione del passato viene effettuata il giorno di riferimento 3. In linea di principio vengono contemplati i conti o i depositi di persone interessate presso un agente pagatore svizzero e che esistevano al giorno di riferimento 2 e all'entrata in vigore della Convenzione. Le persone interessate che sciolgono la loro relazione d'affari presso un agente pagatore svizzero prima dell'entrata in vigore della Convenzione non rientrano nel campo di applicazione della regolarizzazione del passato.

Fatta salva la regola speciale all'articolo 6, lo stesso vale anche per persone interessate che hanno avviato una relazione commerciale presso un agente pagatore svizzero dopo il giorno di riferimento 2.

Una persona interessata che, il giorno di riferimento 2 e all'entrata in vigore della Convenzione, detiene un conto o un deposito presso il medesimo agente pagatore svizzero deve comunicare all'agente pagatore svizzero, al più tardi entro il giorno di riferimento 3, quale delle opzioni esistenti sceglie per regolarizzare i valori patrimoniali. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione una comunicazione già trasmessa è irrevocabile. Se la comunicazione è stata trasmessa prima dell'entrata in vigore della 4367

Convenzione, essa diventa irrevocabile all'entrata in vigore della Convenzione senza che la persona interessata debba ripetere o confermare la sua comunicazione.

Par. 2 Persone interessate che optano per l'imposizione a posteriori mediante pagamento unico devono garantite nei confronti dell'agente pagatore la somma di denaro necessaria al pagamento (cfr. anche art. 11).

Par. 3 Nel caso in cui la persona interessata non comunica entro il giorno di riferimento 3 al suo agente pagatore svizzero se vuole optare per l'imposizione a posteriori mediante pagamento unico o per la comunicazione volontaria, l'agente pagatore svizzero riscuote automaticamente il pagamento unico. Se vi sono liquidità insufficienti per il pagamento unico, l'agente pagatore procede secondo l'articolo 11.

Par. 4 Se il titolare del conto o del deposito non è la persona interessata, l'agente pagatore svizzero è autorizzato ad agire secondo le direttive e le comunicazioni del titolare del conto o del deposito. Questa regola tiene conto del fatto che nelle relazioni commerciali gli agenti pagatori sono anzitutto in contatto con il titolare del conto o del deposito in qualità di partner contrattuale. Gli agenti pagatori devono attendersi che il partner contrattuale commerci secondo il volere del beneficiario effettivo.

Art. 6

Avvio di una nuova relazione commerciale

In linea di principio possono essere regolarizzati i conti e i depositi che una persona interessata detiene presso il medesimo agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e all'entrata in vigore della Convenzione. L'articolo 6 disciplina il modo di procedere dell'agente pagatore se la persona interessata avvia una relazione d'affari tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3. Questa regola mira a impedire alla persona interessata di lasciare i suoi valori patrimoniali in Svizzera senza doverli regolarizzare grazie a un cambiamento di agente pagatore svizzero tra i due giorni di riferimento.

Par. 1 Una persona interessata che ha avviato una relazione commerciale con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 deve comunicare a quest'ultimo se i valori patrimoniali depositati erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e se la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste ancora all'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa comunicazione deve avvenire al più tardi al giorno di riferimento 4.

Par. 2 Se, secondo la comunicazione della persona interessata, i valori patrimoniali depositati erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e la relazione commerciale non esiste più all'entrata in vigore della presente Convenzione, il nuovo agente pagatore svizzero tiene conto dell'opzione scelta dalla persona interessata (pagamento unico o comunicazione volontaria) nella precedente relazione d'affari con il precedente agente pagatore svizzero. Quest'ultimo non 4368

procede alla regolarizzazione del passato ma è tenuto a cooperare con il nuovo agente pagatore. Al più tardi entro il giorno di riferimento 4 la persona interessata deve autorizzare il nuovo e il vecchio agente pagatore a scambiare le informazioni rilevanti.

Par. 3 Se, secondo la comunicazione della persona interessata, i valori patrimoniali depositati erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2, e la relazione commerciale con questo precedente agente pagatore esiste ancora all'entrata in vigore della presente Convenzione il nuovo agente pagatore svizzero non procede alla regolarizzazione del passato. I valori patrimoniali trasferiti presso il nuovo agente pagatore il giorno di riferimento 2 sono tenuti in conto dal precedente agente pagatore per il calcolo del pagamento unico rispettivamente per la comunicazione.

Par. 4 Una persona interessata non può regolarizzare valori patrimoniali provenienti dall'estero e depositati in un nuovo conto o deposito tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 presso un agente pagatore svizzero. In tal modo si tiene conto dello scopo della Convenzione, in base al quale sono regolarizzati valori patrimoniali che una persona interessata ha trasferito in Svizzera nel passato (ovvero prima del giorno di riferimento 2).

Par. 5 Il nuovo agente pagatore è tenuto a comunicare all'AFC l'identità e il domicilio della persona interessata se quest'ultima non comunica al nuovo agente pagatore le informazioni di cui al paragrafo 1 o dimentica di autorizzare il nuovo e il precedente agente pagatore a effettuare uno scambio delle informazioni necessarie alla regolarizzazione del passato secondo il paragrafo 2. La procedura di cui all'articolo 9 è applicabile per analogia. L'articolo 4 capoverso 2 e l'articolo 6 capoverso 3 LIFI disciplina le conseguenze nel caso in cui, malgrado l'autorizzazione della persona interessata allo scambio delle informazioni necessarie per la regolarizzazione del passato, 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 queste informazioni sono state presentate e dunque non è stato possibile effettuare una regolarizzazione del passato.

Art. 7

Imposizione a posteriori mediante pagamento unico

Par. 1 Se la persona interessata ha scelto l'opzione «pagare» o fino al giorno di riferimento 3 non ha scelto alcuna opzione, il giorno di riferimento 3 l'agente pagatore svizzero riscuote il pagamento unico. Sono fatti salvi gli articoli 6 e 11 (cfr. commento a questi articoli al n. 2.2).

Par. 2 Il pagamento unico è calcolato sulla base della formula stabilita nell'allegato I della Convenzione. Per gli agenti pagatori svizzeri non è possibile calcolare l'esatto debito fiscale della persona interessata poiché richiederebbe l'analisi delle precedenti dichiarazioni d'imposta e la conoscenza di tutti i redditi e valori patrimoniali di questa persona nonché del diritto tributario straniero applicabile. Il pagamento unico considerato nella Convenzione viene dunque calcolato tramite una formula. Appli4369

candola si ottiene un onere fiscale effettivo tra il 21 per cento e il 41 per cento al massimo in funzione della durata della relazione d'affari, della differenza tra lo stato iniziale e quello finale nonché sulla base di premesse specifiche e in funzione dell'ammontare del capitale determinante. A seconda della situazione concreta della persona interessata, la scelta del pagamento unico può dunque risultare diversamente attrattiva. Per l'agente pagatore e per il cliente questa aliquota forfettaria ha però il vantaggio di essere facilmente applicabile creando certezza del diritto.

La formula applica un'aliquota d'imposta del 34 per cento. La base di calcolo può essere divisa in due elementi: il capitale e i redditi da capitale. La ponderazione del primo elemento (capitale) è di due terzi mentre quella del secondo (redditi da capitale) di un terzo, rispecchiando la ripartizione media tra capitale e redditi da capitale su un conto o un deposito.

Il capitale determinante (cfr. commento al par. 6 relativo al capitale determinante), dedotto lo stato del capitale ponderato secondo la durata della relazione d'affari alla fine dell'anno in cui è stata aperta questa relazione, costituisce la base di calcolo per l'elemento capitale. Se la relazione d'affari è stata aperta prima del 1° gennaio 2003, è determinante lo stato del capitale al 31 dicembre 2002. Non è possibile basarsi su dati più anziani poiché, secondo l'articolo 962 capoverso 1 Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), gli agenti pagatori devono conservare per dieci anni i libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d'affari. Nel caso di un cambio di agente pagatore in Svizzera tra i giorni di riferimento 1 e 2 bisogna basarsi sul capitale alla fine dell'anno in cui è stata aperta la relazione d'affari presso l'agente pagatore con cui la persona interessata ha una relazione d'affari il giorno di riferimento 2. Non si tiene conto dei dati dell'agente pagatore precedente. Se i valori patrimoniali sono trasferiti a causa di un decesso, si rinvia al commento al numero 2.1 relativo all'articolo 2 (persona interessata). La deduzione ponderata del capitale iniziale considera il termine di prescrizione dei debiti fiscali. Infine, in relazione alla base di calcolo per l'elemento capitale viene stabilito che se dopo la deduzione del
capitale iniziale ponderato risulta un valore negativo, questa grandezza è considerata uguale a zero. In questo modo vengono evitate imposte negative.

La base di calcolo per l'elemento redditi da capitale è costituita da una parte per il periodo 2003­2010 e una parte per gli anni 2011­2012. Per il periodo 2003­2010 il capitale determinante viene ponderato dalla durata della relazione d'affari. Più lunga è la relazione d'affari, maggiori sono i redditi da capitale conseguiti. Per gli anni 2011­2013 viene sommata al capitale determinante un rendita standard del 3 per cento. Ciò permette di inglobare nella regolarizzazione i redditi da capitale degli anni 2011­2013 senza dover calcolare i redditi effettivi da capitale conseguiti.

La formula prevede inoltre un'aliquota fiscale minima del 21 per cento del capitale determinante.

A partire da un onere fiscale del 34 percento, al capitale determinate delle persone interessate verrà aggiunto per milione di euro un punto percentuale supplementare, fino a un onere fiscale massimo del 41 per cento. Con questa nuova regola si considera la durata della relazione con il cliente, la differenza tra l'importo iniziale e finale del capitale e l'ammontare del capitale determinate.

Nel complesso la formula comporta un onere fiscale minore se i conti e i depositi esistono da tempo e lo stato del capitale ha subito poche variazioni. Comporta invece un maggiore onere fiscale se esiste una grande differenza tra il capitale iniziale e

4370

quello finale. Su conti e depositi aperti nel 2010 l'onere fiscale ammonta sempre al 25 per cento, poiché l'elemento redditi da capitale ammonta a zero.

Par. 3 Contestualmente alla riscossione del pagamento unico, l'agente pagatore svizzero rilascia alla persona interessata un certificato. Il certificato contiene le indicazioni concernenti la persona interessata, l'agente pagatore e l'importo del pagamento unico nonché le modalità di calcolo. Nell'eventualità di una successiva verifica fiscale la persona interessata può così attestare che ha effettuato il pagamento unito e che i suoi debiti fiscali sono estinti per l'entità prevista nella Convenzione (cfr.

anche art. 14).

La persona interessata può sollevare reclamo contro il certificato entro 30 giorni dalla sua notifica. Con una procedura informale è possibile inoltre correggere gli errori nella riscossione. Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica non viene sollevato reclamo. La LIFI stabilisce nell'articolo 4 capoversi 3 e 4 le disposizioni procedurali.

Par. 4 Non appena i certificati sono approvati, gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono mensilmente i pagamenti unici riscossi all'AFC, che a sua volta li inoltra ogni mese all'autorità competente tedesca. Salvo successivi singoli pagamenti unici, i trasferimenti si concludono 13 mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

Par. 5 L'agente pagatore svizzero riscuote e trasferisce in euro il pagamento unico all'AFC. In tal modo non vi sono rischi di cambio per le persone interessate, per entrambi gli Stati contraenti e per gli agenti pagatori. La conversione è effettuata al corso del giorno relativi ai giorni di riferimento determinanti per il calcolo. Ad esempio se per il calcolo del pagamento unico viene riportato il capitale iniziale al 31 dicembre 2002, bisogna impiegare il corso del cambio vigente quel giorno.

Par. 6 Con l'accredito integrale del pagamento unico sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero ­ e non semplicemente con il versamento del pagamento unico alla competente autorità tedesca ­ le pretese tedesche in materia fiscale riferite al capitale determinante sono considerate estinte. Questo vale in relazione all'imposta sul reddito, sulla cifra d'affari, sul patrimonio, industriale, sulle successioni
e sulle donazioni.

L'importo con effetto estintivo nel conto o nel deposito corrisponde al capitale determinante Cd e viene determinato come segue: Lett. a Il capitale al 31 dicembre 2012 (C10) è minore del capitale al 31 dicembre 2010 (C8).

Il capitale determinante corrisponde a C8. Basandosi sul maggiore capitale al 31 dicembre 2010 si impedisce che una persona interessata, tramite la deduzione di valori patrimoniali dal conto o dal deposito, possa influenzare a suo favore l'ammontare del pagamento unico.

4371

Lett. b Il capitale al 31 dicembre 2012 (C10) corrisponde a un ammontare tra il 100 per cento e il 120 per cento del capitale al 31 dicembre 2010 (C8). Il capitale determinante corrisponde da C10. Tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della Convenzione una persona interessata può versare su un conto o un deposito il 20 per cento al massimo del capitale al 31 dicembre 2010. Questo margine è necessario per tener conto dei redditi da capitale conseguiti negli anni 2011 e 2012 e per permettere alle persone interessate di effettuare apporti in proporzione al capitale.

Lett. c Il capitale al 31 dicembre 2012 (C10) è superiore al 120 per cento del capitale al 31 dicembre 2010 (C8). La persona interessata ha due opzioni: a)

non fa nulla; il capitale determinante corrisponde al 120 per cento del capitale al 31 dicembre 2010;

b)

il giorno di riferimento 3 mette a disposizione dell'agente pagatore svizzero la documentazione per determinare gli aumenti di valore e i recuperi. Il capitale determinante corrisponde al capitale al 31 dicembre 2010 più la somma degli aumenti di valore e dei recuperi comprovati. Questa opzione permette alla persona interessata di regolarizzare un importo maggiore del 120 per cento del capitale al 31 dicembre 2010.

Sono considerati aumenti di valore i redditi secondo l'articolo 18 paragrafo 1 e gli utili derivanti da operazioni di cambio non realizzati tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della Convenzione dei valori patrimoniali contabilizzati nel corrispondente conto o deposito entro il giorno di riferimento 2.

Sono qualificati come recuperi i valori patrimoniali in entrata tra il giorno di riferimento 2 e l'entrata in vigore della Convenzione che compensano i valori patrimoniali in uscita tra il giorno di riferimento 1 e il giorno di riferimento 2. Per poter considerare l'effetto estintivo i valori patrimoniali devono essere parte del capitale determinate Cd. Valori patrimoniali dedotti in precedenza non possono essere regolarizzati. Alle persone interessate la Convenzione concede la possibilità di compensare sul conto o sul deposito le uscite con i valori patrimoniali. Nel caso dei recuperi i valori patrimoniali non devono essere dello stesso tipo di quelli dedotti.

Se il capitale determinante consiste in parte da valori patrimoniali defluiti dalla Germania dopo la firma della Convenzione (21 sett. 2011) e trasferiti, direttamente o indirettamente, in Svizzera, questa quota del capitale determinante non viene regolarizzata. L'importo del pagamento unico relativo a questa quota riscossa su questi valori patrimoniali è considerata un anticipo dell'imposta sui redditi per il periodo oggetto della tassazione 2013. Scopo di questa regola è di evitare l'arbitraggio fiscale.

Par. 7 Per il calcolo del pagamento unico viene considerato al più presto lo stato dei capitali al giorno di riferimento 1. Con il pagamento unico si estinguono anche le pretese fiscali, non prescritte fino al momento della regolarizzazione, sorte prima di questo giorno di riferimento.

4372

Par. 8 L'effetto estintivo si estende a tutti i debitori solidali. Secondo il diritto tedesco i debitori solidali sono persone che sono contemporaneamente debitori o responsabili per la stessa prestazione in una relazione di debito fiscale o sono congiuntamente tassati (debitori solidali).

Par. 9 Lett. a L'effetto sospensivo non insorge se i valori patrimoniali provengono da crimini ai sensi del diritto penale tedesco. Il paragrafo 12 capoverso 1 del codice penale tedesco definisce i crimini come fattispecie illecite comminate con una pena privativa della libertà di almeno un anno. Le persone interessate beneficiarie di tali valori patrimoniali non possono beneficiare della regolarizzazione fiscale e della relativa impunità in relazione ai reati fiscali di cui all'articolo 8. Il pagamento unico viene considerato come pagamento volontario sulle imposte dovute dalla persona interessata.

Lett. b L'effetto sospensivo non insorge se, prima della firma della presente Convenzione (21 sett. 2011), le autorità tedesche competenti in virtù del diritto tedesco avevano sufficienti indizi concreti sui valori patrimoniali non dichiarati della persona interessata detenuti in Svizzera e la persona interessata ne era a conoscenza o l'aveva previsto dopo una valutazione oggettiva della situazione. L'espressione «sufficienti indizi concreti» è impiegata nel diritto della procedura penale tedesca e descrive la soglia a partire dalla quale le autorità di perseguimento penale tedesche sono obbligate ad agire. Il pagamento unico viene considerato come pagamento volontario sulle imposte dovute dalla persona interessata.

Par. 10 L'Unione europea ha diritto a una parte delle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto riscosse dagli Stati membri dell'UE. Il paragrafo 10 precisa che l'effetto estintivo sul debito fiscale nel quadro della regolarizzazione del passato non si ripercuote sul diritto alla parte dell'Unione europea.

Art. 8

Perseguimento di reati fiscali e di inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale in caso di pagamento unico

Par. 1 Oltre alla regolarizzazione fiscale, il pagamento unico ha per la persona interessata anche conseguenze a livello di regolarizzazione penale. Nella misura in cui le pretese fiscali sono estinte con il pagamento unico, non è previsto il perseguimento di reati fiscali (ad es. sottrazione d'imposta) o di inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale (infrazioni che secondo le leggi tributarie tedesche sono perseguite con multe) secondo il diritto tedesco.

Par. 2 Se oltre alla sottrazione d'imposta sorgessero altri delitti che non possono essere perseguiti a causa della punibilità della sottrazione d'imposta senza la prescrizione di questo paragrafo 2 la punibilità di questi delitti originariamente rimossi risorge4373

rebbe. Ovvero, se qualcuno ha o ha partecipato a una sottrazione d'imposta, non viene punito per riciclaggio di denaro secondo il paragrafo 261 del codice penale tedesco se esiste la sottrazione d'imposta quale antefatto al riciclaggio di denaro.

Poiché la punibilità a causa della partecipazione a una sottrazione d'imposta secondo l'articolo 8 paragrafo 1 viene tuttavia a cadere, senza l'articolo 8 paragrafo 2 la punibilità per riciclaggio di denaro risorgerebbe.

Art. 9

Comunicazione volontaria

Par. 1 Al posto del pagamento unico la persona interessata può autorizzare per scritto il suo agente pagatore, entro il giorno di riferimento 3, a comunicare tramite l'AFC le informazioni relative alla sua relazione d'affari alle competenti autorità tedesche.

Par. 2 e 3 In presenza della relativa autorizzazione l'agente pagatore trasmette all'AFC le indicazioni concernenti l'identità, il domicilio, il numero d'identificazione fiscale e il numero di cliente (numero di conto o di deposito, codice IBAN) della persona interessata nonché il nome e l'indirizzo dell'agente pagatore e lo stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l'entrata in vigore della Convenzione. L'AFC trasmette queste informazioni all'autorità competente svizzera. La trasmissione delle comunicazioni all'AFC e il successivo inoltro avviene mensilmente. L'ultima trasmissione all'autorità competente tedesca dovrebbe avvenire sette mesi dopo il giorno di riferimento 3. Gli agenti pagatori trasmettono senza indugio all'AFC eventuali comunicazioni successive che a sua volta le inoltra immediatamente all'autorità competente tedesca.

Oltre alle comunicazioni autorizzate dalla persona interessata, anche quelle effettuate senza autorizzazione sulla base dell'articolo 6 paragrafo 5 e dell'articolo 11 paragrafo 3 devono essere trasmesse all'autorità competente tedesca entro i termini stabiliti.

Par. 4 La persona interessata riceve dall'agente pagatore svizzero un certificato contenente le informazioni trasmesse all'autorità tedesca competente.

Par. 5 Se non è in grado di identificare inequivocabilmente la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità tedesca può richiedere informazioni supplementari all'AFC. L'AFC recupera queste informazioni complementari (ad es. la professione della persona interessata) presso l'agente pagatore svizzero. Il relativo obbligo di informare dell'agente pagatore è previsto nell'articolo 10 lettera b LIFI.

Art. 10

Perseguimento di reati fiscali e di inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale in caso di comunicazione volontaria

Par. 1 Se la verifica dei dati di una comunicazione volontaria fa emergere un comportamento della persona interessata rilevante dal profilo del diritto penale in Germania, 4374

viene applicata la comunicazione volontaria a partire dal momento dell'autorizzazione scritta secondo l'articolo 9 paragrafo 1 a titolo di autodenuncia esente da pena con riferimento ai conti o ai depositi comunicati. L'integrazione di questa «autodenuncia parziale» nel sistema di autodenuncia tedesca si determina secondo il pertinente diritto tedesco.

Par. 2 L'impunità di cui al paragrafo 1 non insorge se, nel quadro di una comunicazione volontaria, i valori patrimoniali denunciati provengono da un crimine ai sensi del diritto penale tedesco (cfr. commento ad art. 7 par. 9 lett. a).

Le conseguenze penali secondo il paragrafo 1 non insorgono se, prima della firma della Convenzione (21.9.2011), le autorità tedesche competenti in virtù del diritto tedesco avevano sufficienti indizi concreti sui valori patrimoniali non dichiarati della persona interessata detenuti su conti o depositi in Svizzera e la persona interessata ne era a conoscenza o l'aveva previsto dopo una valutazione oggettiva della situazione (cfr. commento ad art. 7 par. 9 lett. b).

Art. 11

Liquidità insufficiente per la riscossione del pagamento unico

Par. 1 Qualora si sia decisa per il pagamento unico, la persona interessata è tenuta, secondo l'articolo 5 paragrafo 2, a garantire la relativa somma di denaro. Se al giorno di riferimento 3 questo obbligo non è adempiuto l'agente pagatore svizzero, indicando le conseguenze previste dal paragrafo 3, concede una proroga di otto settimane al massimo per garantire la somma di denaro sufficiente sul conto. L'agente pagatore procede allo stesso modo nel caso in cui la persona interessata non abbia preso alcuna decisione riguardo le possibilità di regolarizzazione a posteriori e dunque il pagamento unico viene riscosso automaticamente (art. 5 par. 3).

Par. 2 Dopo la scadenza del termine l'agente pagatore svizzero riscuote il pagamento unico, a condizione che sia a disposizione la necessaria liquidità. L'effetto estintivo secondo l'articolo 7 paragrafo 6 subentra con l'accredito integrale del pagamento unico sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero.

Par. 3 Se il pagamento unico non può essere integralmente riscosso anche dopo la scadenza del termine, l'agente pagatore svizzero deve comunicarlo secondo l'articolo 9. In questo caso non è necessaria un'autorizzazione scritta della persona interessata.

Secondo la Convenzione l'agente pagatore non è tenuto a procedere all'alienazione dei valori patrimoniali della persona interessata per creare liquidità. Il rapporto di diritto privato tra il cliente e l'agente pagatore è determinate per effettuare una tale alienazione senza l'ordine del cliente.

Art. 12

Omissione dell'identificazione di una persona interessata

Se una persona viene identificata come persona interessata solo dopo il giorno di riferimento 3 (ad es. perché un cambiamento di domicilio verso la Germania non è stato comunicato all'agente pagatore prima del giorno di riferimento 2 e dunque la persona interessata è considerata nella documentazione della banca come non resi4375

dente in Germania), essa deve poter effettuare, con l'accordo dell'AFC e dell'autorità competente tedesca, una regolarizzazione a posteriori. La Convenzione non disciplina quando le autorità competenti si dichiarano d'accordo con una regolarizzazione a posteriori. La disponibilità delle necessarie informazioni per la regolarizzazione a posteriori sarà presumibilmente determinante ai fini della decisione.

Se la persona interessata sceglie l'opzione del pagamento unico, l'agente pagatore riscuote, oltre al pagamento unico, anche un interesse di mora per il periodo tra il giorno di riferimento 3 e il giorno della riscossione. L'interesse di mora ammonta allo 0,5 per cento per ogni mese completo.

In questo contesto, le disposizioni procedurali per la Svizzera sono stabilite nell'articolo 9 LIFI.

Art. 13

Riscossione incompleta o indebita del pagamento unico

Par. 1 e 2 Se, a causa di un errore di calcolo o di trattamento, riscuote in maniera incompleta un pagamento unico, l'agente pagatore svizzero può addebitare ulteriormente alla persona interessata l'importo mancante e un interesse di mora. L'ammontare dell'interesse di mora è stabilito secondo l'articolo 12 paragrafo 2 (0,5 % per ogni mese completo). Se l'agente pagatore non può più addebitare l'importo mancante e l'interesse di mora alla persona interessata, perché ad esempio non è più sua cliente, esso è tenuto a versare l'importo mancante e l'interesse di mora. L'agente pagatore e l'AFC sono tenuti a trasmettere senza indugio all'autorità competente tedesca il pagamento unico versato successivamente, compresi gli interessi di mora.

Se la persona interessata non ha riconosciuto l'errore di calcolo o di trattamento, senza che vi sia colpa grave da parte sua, beneficia dell'effetto estintivo previsto dall'articolo 7 paragrafo 6 malgrado la riscossione incompleta del pagamento unico.

L'effetto estintivo subentra non appena viene versato l'importo mancante e l'interesse di mora.

Par. 3 Se il pagamento unico è stato effettuato indebitamente, la persona interessata ha diritto alla restituzione del pagamento unico da parte dell'autorità competente tedesca. Ad esempio, si considera che un pagamento unico è stato effettuato indebitamente se la persona interessata è stata erroneamente considerata nella documentazione della banca come residente in Germania o se la persona interessata ha scelto la comunicazione volontaria e lo ha comunicato all'agente pagatore.

Art. 14

Effetto del certificato

I certificati allestiti da un agente pagatore svizzero secondo la presente Convenzione sono considerati dalle autorità fiscali tedesche una prova sufficiente per un pagamento unico effettuato o una comunicazione avvenuta. Se sussistono eventuali dubbi sul'autenticità di un certificato, l'autorità competente tedesca può richiedere all'AFC di verificarne l'autenticità. Tali verifiche sono effettuate con la cooperazione dell'agente pagatore. Questo obbligo di cooperazione è previsto all'articolo 10 lettera a LIFI.

4376

Art. 15

Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri

Par. 1 e 2 Entro la fine del primo mese a contare dall'entrata in vigore della Convenzione, gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a versare tramite l'AFC un anticipo di 2 miliardi di franchi svizzeri all'autorità competente tedesca. Il pagamento anticipato è compensato con pagamenti unici derivanti dalla regolarizzazione fiscale finché gli agenti pagatori svizzeri hanno recuperato il pagamento anticipato effettuato. Lo scopo di questo pagamento anticipato è di incoraggiare gli agenti pagatori svizzeri ad attuare correttamente la regolarizzazione a posteriori secondo la Convenzione. Il disbrigo e la compensazione del pagamento anticipato tra agenti pagatori e AFC sono effettuati tramite una società veicolo costituita dagli agenti pagatori. Gli obblighi degli agenti pagatori in relazione al pagamento anticipato, in particolare la ripartizione del pagamento anticipato e di una (molto improbabile) perdita tra gli agenti pagatori svizzeri, sono disciplinati all'articolo 26­28 e seguenti LIFI.

Par. 3 e 4 Il primo miliardo del pagamento anticipato è compensato dal primo miliardo dei pagamenti unici. Il secondo miliardo viene compensato con un rimborso agli agenti pagatori svizzeri di un terzo dei successivi pagamenti unici, mentre i restanti due terzi vengono trasferiti in Germania. Il pagamento anticipato degli agenti pagatori svizzeri è totalmente compensato non appena il sistema della regolarizzazione del passato ha generato quattro miliardi di franchi svizzeri. L'AFC trasferirà integralmente gli ulteriori pagamenti unici all'autorità competente tedesca.

Art. 16

Stato di destinazione dei valori patrimoniali prelevati

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) comunica all'autorità competente tedesca, entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3, i 10 principali Stati o territori nei quali le persone interessate hanno trasferito la maggior parte dei valori patrimoniali dei conti o dei depositi saldati tra il momento della firma della Convenzione (21 sett. 2011) e la sua entrata in vigore. La comunicazione menziona inoltre il numero di persone interessate per Stato o territorio. Le indicazioni vengono trasmesse in forma aggregata affinché non sia possibile risalire a singole persone o agenti pagatori. L'autorità competente tedesca si riserva, sulla base delle informazioni ricevute, di avviare procedure in questi altri Stati per ottenere ulteriori informazioni concernenti questi contribuenti. Le indicazioni trasmesse non devono essere pubblicate né in Svizzera né in Germania. Gli obblighi relativi a questa regola per gli agenti pagatori svizzeri sono concretizzati negli articoli 29 e 30 LIFI.

Art. 17

Rinuncia al perseguimento di reati e di inosservanza di prescrizioni d'ordine, responsabilità

Par. 1 I partecipanti, segnatamente le banche e i loro collaboratori, a un reato fiscale commesso prima della firma della Convenzione (21 sett. 2011) non sono in linea di principio perseguiti. Sono fatti salvi i casi in cui, al momento della firma della Convenzione, la competente autorità di perseguimento penale tedesca dispone di sufficienti indizi concreti per concludere a una partecipazione a un reato fiscale o a 4377

un'inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale e se i partecipanti ne erano a conoscenza o dovevano attenderselo dopo una valutazione oggettiva della situazione (cfr. commento ad art. 7 par. 9 lett. b). L'impunità dei partecipanti è indipendente dai valori patrimoniali coinvolti in un reato fiscale regolarizzati dal pagamento di un pagamento unico secondo l'articolo 7 o tramite una comunicazione volontaria secondo l'articolo 9.

Par. 2 In caso di impunità secondo il paragrafo 1 anche la responsabilità dei partecipanti per quanto concerne le riduzioni d'imposta decade.

Par. 3 A parziale compensazione dell'impunità di cui ai paragrafi 1 e 2 questo paragrafo contiene l'impunità per i partecipanti, segnatamente i collaboratori di un'autorità tedesca, a un reato fiscale commesso prima della firma della Convenzione in relazione con l'acquisto di dati della clientela bancaria rilevanti ai fini fiscali. Congiuntamente alla dichiarazione della Germania (cfr. n. 2.6.4) questa impunità è parte della soluzione raggiunta nella Convenzione per risolvere il problema dell'acquisto di dati della clientela bancaria rilevanti ai fini fiscali. L'impunità giusta questo paragrafo non è tuttavia applicabile a collaboratori di banche situate in Svizzera.

Essi possono continuare ad essere perseguiti in Svizzera per l'acquisto di dati della clientela bancaria rilevanti ai fini fiscali.

2.3 Art. 18

Parte 3: Riscossione alla fonte di un'imposta liberatoria da parte degli agenti pagatori svizzeri Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un'imposta liberatoria corrispondente all'imposta sul reddito tedesca

Par. 1 Dall'entrata in vigore della convenzione gli agenti pagatori svizzeri riscuotono un'imposta alla fonte con effetto liberatorio su redditi e utili di capitale derivanti dalla sostanza mobiliare e dei quali le persone interessate sono beneficiarie effettive.

L'imposta è applicata ai redditi derivanti da pagamenti di interessi ­ per quanto non sia avvenuta una ritenuta d'imposta o la divulgazione volontaria in applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. commento ad art. 1 par. 3) ­ ai redditi su dividendi, ad altri redditi e agli utili da alienazione. Vi soggiacciono pure i pagamenti sostitutivi effettuati in luogo di tali redditi (pagamenti di dividendi e interessi ecc.). L'allegato II della Convenzione contiene una tabella delle concordanze con le operazioni tipiche e le assegnazioni dei pagamenti che ne risultano per le diverse categorie di redditi (cfr. n. 2.5).

Par. 2, 3 e 6 L'aliquota dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio ammonta al 25 per cento (par. 2), analogamente all'imposta liberatoria tedesca, alla quale si aggiunge il supplemento di solidarietà del 5,5 per cento (par. 3), per ottenere un'aliquota complessiva del 26,375 per cento. Il contribuente tedesco può inoltre incaricare l'agente pagatore svizzero di dedurre l'imposta di culto. In questo caso, l'aliquota d'imposta 4378

ammonta al 24,45 per cento, più il supplemento di solidarietà del 5,5 per cento dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio e l'importo dell'imposta di culto pari al 9 per cento dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio, ciò che corrisponde a un'aliquota complessiva di circa il 28 per cento (par. 6). In Germania l'imposta di culto viene riscossa dagli agenti pagatori tedeschi su domanda dei contribuenti, a titolo di supplemento sull'imposta liberatoria. Ai fini della riscossione di questa imposta, gli agenti pagatori tedeschi hanno accesso a una banca dati centralizzata che contiene informazioni sulla religione, come l'appartenenza a una chiesa e l'aliquota applicabile. Poiché gli agenti pagatori svizzeri non hanno accesso a questa banca dati, per motivi di praticità il sistema dell'imposta di culto applica un'aliquota unitaria.

Par. 4 e 5 Con il pagamento dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio, le pretese fiscali insorte sui redditi da capitale corrispondenti sono considerate saldate. La persona interessata non deve quindi più indicare questi redditi nella sua dichiarazione d'imposta sui redditi in Germania. Questa regola non vale per redditi da capitale provenienti da valori patrimoniali aziendali. In Germania tali redditi non soggiacciono all'imposta liberatoria (cfr. commento ad art. 32 par. 5 e ad art. 42).

Art. 19

Modifica delle aliquote d'imposta

Per evitare distorsioni della concorrenza, l'autorità competente tedesca deve comunicare alla Svizzera tutte le modifiche delle aliquote d'imposta nel suo diritto interno che riguardano i valori patrimoniali, i redditi e gli utili di capitale assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. Le aliquote d'imposta modificate dopo la firma della Convenzione (21 sett. 2011) sono applicabili simultaneamente all'imposizione dei redditi e degli utili di capitale nonché dei valori patrimoniali in caso di successione contemplati dalla Convenzione, purché la Svizzera non si opponga. In questo caso la Germania beneficia di un diritto di revoca straordinario (cfr.

art. 44 par. 4). La Convenzione introduce un'imposta liberatoria riscossa alla fonte che, per esplicare il suo effetto liberatorio, deve soddisfare in ampia misura il diritto fiscale tedesco. In linea di massima si presume che l'attuazione della modifica delle aliquote d'imposta sia nell'interesse di entrambi gli Stati.

L'AFC informa di conseguenza l'opinione pubblica e gli agenti pagatori svizzeri sulle modifiche delle aliquote d'imposta. Inoltre, le competenze interne sono disciplinate dall'articolo 19 LIFI.

Art. 20

Relazione con altre imposte

Par. 1 Le Convenzioni non pregiudicano la riscossione dell'imposta preventiva svizzera.

Affinché l'imposta alla fonte con effetto liberatorio possa essere riscossa in modo corretto sui redditi da capitale assoggettati all'imposta preventiva, la Convenzione stabilisce che gli agenti pagatori possono chiedere presso l'AFC in nome proprio e per conto della persona interessata il rimborso dell'imposta preventiva, sempre che la convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania lo preveda. L'imposta preventiva è quindi rimborsata senza che la Germania venga informata della richiesta di rimborso. L'imposta residua non recuperabile viene

4379

computata nell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. L'articolo 25 LIFI disciplina questa procedura di rimborso.

Par. 2 e 3 Se i redditi e gli utili considerati dall'imposta alla fonte con effetto liberatorio sono assoggettati a un'imposta alla fonte in Germania, gli agenti pagatori svizzeri computano questa imposta alla fonte nell'imposta alla fonte con effetto liberatorio riscossa secondo la presente Convenzione. Lo stesso vale per le imposte alla fonte di uno Stato terzo, sempre che la convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Germania e lo Stato terzo escluda il rimborso di questa imposta alla fonte (cosiddetta imposta residua).

Art. 21

Comunicazione volontaria

In luogo della riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio, la persona interessata può autorizzare l'agente pagatore svizzero a effettuare la comunicazione presso l'AFC dei relativi redditi e utili di capitale. In presenza della necessaria autorizzazione, l'agente pagatore trasmette le informazioni circa l'identità, il domicilio, il numero d'identificazione e il numero di cliente (numero di conto o di deposito, codice IBAN) della persona interessata come pure il nome e l'indirizzo dell'agente pagatore e i redditi positivi e negativi ritratti nell'anno fiscale interessato all'AFC, che trasmette queste informazioni all'autorità competente tedesca. Ulteriori modalità della comunicazione sono disciplinate nell'articolo 16 LIFI (cfr. anche art. 28 par. 4).

Art. 22

Imposizione nella procedura di tassazione nella Repubblica federale di Germania

Dopo la prelievo dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio da parte degli agenti pagatori svizzeri, la persona interessata non deve più indicare i relativi redditi da capitale nella sua dichiarazione d'imposta in Germania. Tuttavia, nel quadro della procedura di riscossione dell'imposta sul reddito in Germania, la persona interessata ha segnatamente la possibilità di far valere un'eccedenza di perdita o di domandare che si proceda alla verifica del regime più vantaggioso (confronto tra aliquota individuale dell'imposta sul reddito e aliquota dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio). A tal fine sono necessarie le corrispondenti autorizzazioni. L'imposta riscossa dall'agente pagatore svizzero viene restituita oppure computata come anticipo nell'imposta sul reddito stabilita nell'avviso d'imposizione. Questo vale anche per il prelievo del supplemento di solidarietà. Lo stesso trattamento è riservato alla riscossione di un'eventuale imposta di culto. Infatti, questa imposta viene trattata come se fosse stata riscossa su redditi da capitale in Germania, ragion per cui è considerata un'uscita straordinaria deducibile nel quadro della procedura di tassazione.

Art. 23

Base di calcolo

Considerato l'effetto liberatorio dell'imposta, la Convenzione ricalca per l'essenziale la legislazione della Germania (legge concernente l'imposta sul reddito tedesca, Einkommensteuergesetz). In linea di massima, il calcolo dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio poggia sui redditi lordi e sugli utili da alienazione che l'agente pagatore trasferisce o accredita sul conto o sul deposito della persona interessata.

4380

L'utile da alienazione è dato dalla differenza tra il provento dell'alienazione e i costi di acquisizione dei valori patrimoniali, in considerazione delle spese che hanno un nesso diretto con l'acquisizione e l'alienazione. Se gli agenti pagatori non dispongono dei costi di acquisizione, è applicata una base di calcolo sostitutiva. Questa prevede che il 30 per cento del provento dell'alienazione sia sottoposta all'imposta liberatoria. Inoltre, il trasferimento di valori patrimoniali a terzi è anche considerata un'alienazione.

Le perdite derivanti dall'alienazione di valori patrimoniali possono in linea di principio essere compensate con utili da alienazione conseguiti su conti o su depositi presso il medesimo agente pagatore. Le perdite derivanti da operazioni su azioni possono essere compensate soltanto con gli utili realizzati con operazioni su azioni.

Le perdite non compensate possono essere fatte valere quando si passa a un nuovo agente pagatore.

Art. 24

Definizione dei redditi derivanti da pagamenti di interessi

Par. 1 L'imposta alla fonte con effetto liberatorio si applica, oltre che agli interessi di fonte svizzera, anche agli interessi da fonti estere, per quanto i redditi o gli utili non rientrino nel campo di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. commento ad. art. 1 par. 3). Gli interessi di mora e i pagamenti di interessi tra persone fisiche che non operano nel quadro della loro attività professionale non sono considerati redditi derivanti da pagamenti di interessi ai sensi della Convenzione (lett. a).

Inoltre, gli interessi maturati o capitalizzati al momento della cessione, del rimborso o del riscatto di crediti di qualsiasi genere sono assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio (lett. b). Se la persona interessata incassa interessi provenienti da quote in un investimento collettivo di capitali svizzero o estero, l'agente pagatore riscuote l'imposta alla fonte con effetto liberatorio anche su questi interessi (lett. c e d).

Par. 2 Se non è possibile determinare la proporzione degli interessi di un pagamento (ad es.

per la distribuzione di utili realizzati con un investimento di capitali collettivo), l'importo totale è considerato reddito da risparmio.

Art. 25

Definizione dei redditi su dividendi

Tutti i redditi accreditati su un conto o un deposito derivanti da azioni, diritti di godimento, quote in società a garanzia limitata, quote in società cooperative o da altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni (lett. a), nonché i redditi provenienti da quote in un investimento collettivo di capitali svizzero o estero (lett. b e c) sono sottoposti all'imposta alla fonte con effetto liberatorio.

Art. 26

Definizione degli altri redditi

Per altri redditi si intendono in particolare i pagamenti sostitutivi effettuati o accreditati per dividendi e interessi, i redditi incassati in relazione con operazioni swap, securities lending e con operazioni analoghe (lett. a). Se la persona interessata incassa altri redditi provenienti da quote in un investimento collettivo di capitali svizzero 4381

o estero, l'agente pagatore svizzero riscuote l'imposta alla fonte con effetto liberatorio anche su questi redditi (lett. b e c).

Art. 27

Definizione degli utili da alienazione

Sono considerati utili da alienazione in particolare le differenze positive tra l'acquisizione e l'alienazione di valori patrimoniali.

Art. 28

Disposizioni amministrative

Par. 1 e 2 Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono annualmente all'AFC l'imposta alla fonte con effetto liberatorio, il supplemento di solidarietà e le eventuali imposte di culto riscosse su richiesta della persona interessata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello fiscale della Svizzera. L'AFC trasmette questi importi con un versamento, trattenendo una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento, al più tardi entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello fiscale della Svizzera all'autorità competente tedesca. La LIFI precisa agli articoli 15 e 17 le modalità del trasferimento dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio.

Par. 3 La riscossione, il trasferimento e la trasmissione vengono effettuati in euro. Il trasferimento questa valuta permette alle persone interessate, ai due Stati contraenti come pure agli agenti pagatori svizzeri di evitare rischi valutari. La conversione avviene al corso del giorno pubblicato i giorni di riferimento determinanti per il calcolo. Ad esempio, se il 31 marzo 2014 l'agente pagatore riscuote l'imposta alla fonte con effetto liberatorio sull'utile da capitale realizzato, esso dovrà ricorrere al corso del giorno valido in tale data.

Par. 4 Gli agenti pagatori svizzeri trasmettono le comunicazioni volontarie all'AFC sempre entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello fiscale svizzero.

L'AFC le trasmette automaticamente una volta all'anno all'autorità competente tedesca, al più tardi entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello fiscale della Svizzera. Queste modalità sono precisate nell'articolo 16 LIFI.

Art. 29

Certificazione dell'agente pagatore svizzero

Le certificazioni allestite annualmente dagli agenti pagatori secondo un modello prestabilito nonché quelle allestite in caso di scioglimento della relazione d'affari devono fornire indicazioni sui redditi e sugli utili da alienazione incassati dalla persona interessata come pure sulle perdite realizzate. La Germania riconosce queste certificazioni quale prova sufficiente per scopi fiscali.

Art. 30

Trasferimento di valori patrimoniali

Se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali tra agenti pagatori svizzeri o da un agente pagatore svizzero a un agente pagatore tedesco, l'agente pagatore che effettua il trasferimento deve comunicare all'altro agente pagatore i dati rilevanti relativi a questi valori patrimoniali. Questo scambio di dati obbligatorio permette in 4382

particolare di ottenere informazioni sui costi di acquisizione dei valori patrimoniali in caso di alienazione successiva come pure l'ammontare delle eventuali perdite non compensate.

Art. 31

Successioni

Par. 1 Se l'agente pagatore svizzero viene a conoscenza del decesso di una persona interessata, esso blocca i valori patrimoniali di cui la persona interessata era il beneficiario effettivo. Per essere informati del decesso dei propri clienti, gli agenti pagatori svizzeri applicano i vigenti obblighi di diligenza contenuti nella legge sul riciclaggio di denaro e nella CDB. Il presente articolo non giustifica ulteriori obblighi di diligenza. Analogamente all'imposizione alla fonte di redditi da capitale, gli eredi della persona interessata deceduta hanno la scelta tra una comunicazione volontaria o il versamento di un'imposta sui valori patrimoniali esistenti al momento del decesso della persona interessata corrispondente all'aliquota fiscale dell'imposta sulle successioni tedesca (50 %). Sono autorizzati prelievi fino a un massimo del 50 per cento dei valori patrimoniali esistenti poiché il loro blocco ha unicamente lo scopo di garantire il pagamento dell'imposta.

Par. 2 La scelta deve avvenire entro un anno dal decesso della persona interessata. In caso contrario l'agente pagatore riscuote l'imposta. Se un agente pagatore svizzero viene a conoscenza del decesso di una persona interessata dopo il termine di un anno, esso riscuote l'imposta in questa data. Riscossione, consegna e trasferimento dell'imposta avvengono in euro (cfr. commento ad art. 28 par. 3).

Par. 3 Gli eredi possono autorizzare l'agente pagatore svizzero a procedere alla trasmissione delle informazioni all'AFC. Questa comunicazione contiene informazioni concernenti la persona interessata deceduta, l'identità degli eredi (se nota), l'agente pagatore svizzero e lo stato del conto alla data del decesso della persona interessata.

Le ulteriori modalità relative alla comunicazione sono disciplinate all'articolo 16 LIFI.

Par. 4 L'importo necessario deve essere messo a disposizione dell'agente pagatore svizzero per la riscossione dell'imposta, che avviene tramite autorizzazione esplicita o in modo automatico. In caso di liquidità insufficiente, l'agente pagatore svizzero concede agli eredi una proroga che non deve superare le otto settimane per mettere a disposizione l'importo necessario. In caso contrario l'agente pagatore svizzero procederà alla comunicazione secondo il paragrafo 3. In questo caso non è necessaria alcuna autorizzazione
scritta da parte degli eredi.

Par. 5 L'agente pagatore svizzero rilascia agli eredi un certificato concernente l'imposta riscossa o la comunicazione avvenuta.

4383

Par. 6 e 7 L'agente pagatore svizzero trasferisce entro un mese l'imposta riscossa secondo il paragrafo 2 all'AFC e al contempo trasmette al comunicazione al Land tedesco in cui la persona interessata deceduta aveva il suo domicilio. L'autorità competente tedesca necessita delle informazioni del Land per poter versare la sua quota di gettito. In Germania l'imposta sulle successioni spetta integralmente ai Land tedeschi.

L'AFC trasferisce senza indugio all'autorità competente tedesca l'imposta trattenendo una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento e al contempo lo comunica al relativo Land tedesco. Le comunicazioni secondo il paragrafo 3 sono trasmette entro gli stessi termini.

Par. 8 Presentando il certificato dell'agente pagatore svizzero gli eredi possono richiedere nella procedura di tassazione nella Repubblica federale di Germania il computo dell'imposta riscossa sull'imposta sulle successioni dovuta in Germania nonché il rimborso dell'eccedenza.

Par. 9 Con l'accredito integrale dell'imposta sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero ­ e non con il trasferimento all'autorità competente tedesca ­ le pretese dell'imposta sulle successioni tedesca sui relativi valori patrimoniali sono considerate estinte.

Art. 32

Garanzia del rispetto della Convenzione

La possibilità prevista nel presente articolo di scambiare le informazioni e il rischio di scoperta che si viene a creare dovrebbero dissuadere le persone interessate dal depositare in Svizzera valori patrimoniali non dichiarati per regolarizzarli fiscalmente mediante l'impiego abusivo del sistema dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio.

L'AFC fornisce su richiesta alle autorità fiscali tedesche soltanto informazioni sull'esistenza di conti o depositi in Svizzera del contribuente assoggettato in Germania. Su questo punto la trasmissione delle informazioni si differenzia chiaramente dall'assistenza amministrativa prevista dalla convenzione per evitare la doppia imposizione. Inoltre, questo articolo limita il numero delle domande presentate annualmente. Per di più, le autorità fiscali tedesche non ricevono informazioni su conti o depositi regolarizzati che, dal giorno di riferimento 2, non presentano apporti di denaro (redditi e utili di capitali conseguiti non sono considerati apporti di denaro), a meno che la loro richiesta concerna valori patrimoniali aziendali (cfr. art. 42).

Gli articoli 31­35 LIFI disciplinano la procedura per il trattamento di richieste previste dal presente articolo.

Questo meccanismo di garanzia non intacca l'assistenza amministrativa secondo la convenzione per evitare la doppia imposizione. L'ammissibilità di richieste ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione è definita in base ai principi stabiliti nella convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e la Germania.

4384

Par. 1 e 2 Per identificare in modo univoco la persona interessata menzionata nella richiesta, le autorità fiscali tedesche devono indicare il nome, l'indirizzo, la data di nascita, l'attività esercita ed eventualmente altre informazioni necessarie all'identificazione della persona interessata. Con l'indicazione dell'attività esercitata si vuole evitare la presentazione di richieste sistematiche concernenti contribuenti appartenenti a una categoria professionale specifica. Le richieste non devono tuttavia contenere il nome della banca.

Par. 3 Un'ulteriore condizione per la trasmissione delle informazioni è data dall'esistenza di un motivo plausibile che permetta di esaminare la completezza e la correttezza delle indicazioni fornite alle autorità fiscali tedesche concernenti l'esistenza di una relazione d'affari presso agenti pagatori esteri. Spetta alle autorità fiscali tedesche decidere se sussiste un motivo plausibile e a tal fine applicano i loro principi giuridici nazionali, segnatamente il divieto dell'arbitrio. Le richieste senza fondamento («fishing expeditions») sono esplicitamente escluse.

Par. 4 Prima di trasmettere la richiesta di informazioni all'AFC, l'autorità fiscale tedesca informa la persona interessata della sua intenzione. La persona interessata ha la possibilità di impugnare in Germania la prevista richiesta di informazioni affinché sia verificata. Essa può in particolare esigere l'emanazione di una disposizione preliminare conforme alla vigente legislazione tedesca. Nel quadro di questa procedura può segnatamente far accertare se esiste un motivo plausibile o se la richiesta concerna valori patrimoniali aziendali, come affermato dall'autorità fiscale tedesca.

Par. 5 e 6 Oltre alle informazioni concernenti l'identificazione della persona interessata e alla garanzia che le condizioni per la richiesta di informazioni sono soddisfatte, le autorità fiscali tedesche indicano nella richiesta il periodo di tassazione posteriori all'entrata in vigore della Convenzione (cfr. par. 11) per il quale necessitano le informazioni sull'esistenza di una relazione d'affari di una persona interessata presso un agente pagatore svizzero. Per di più, le autorità fiscali tedesche devono indicare nella richiesta se si tratta di valori patrimoniali privati o aziendali.

L'articolo 42 non si applica
ai valori patrimoniali aziendali, poiché le pretese fiscali insorte sul reddito proveniente da valori patrimoniali aziendali di una persona fisica (ad es. imprenditore individuale) non vengono saldate con l'imposta riscossa secondo l'articolo 18. Questa imposta è considerata come anticipo. L'onere fiscale effettivo è spesso più elevato. Di conseguenza, l'imposta alla fonte riscossa su questi redditi ai sensi dell'articolo 18 non esplica alcun effetto liberatorio. In questo caso non può essere garantito che sul conto e sul deposito siano contabilizzati soltanto valori patrimoniali regolarizzati oppure dichiarati correttamente, anche se le condizioni menzionate nell'articolo 42 non sono soddisfatte, ragion per cui l'esistenza di un conto o un deposito viene comunicata solo su richiesta.

In base alle informazioni contenute nella richiesta, l'AFC chiarisce presso le banche in Svizzera se la persona interessata deteneva un conto o un deposito durante il periodo indicato. Contrariamente alla prassi adottata nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione, è previsto di richiedere informazioni presso tutte le banche 4385

attive in Svizzera (cfr. art 32 LIFI e le relative spiegazioni concernenti la cerchia degli istituti sottoposti all'obbligo di informare). Dall'ottica della Svizzera, questo impegno supplementare è giustificato alla luce della cooperazione bilaterale estesa in ambito di fiscalità convenuta nel quadro della Convenzione e del possibile stimolo ­ menzionato all'inizio ­ risultante dal sistema dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio, che permette di trasferire in Svizzera valori patrimoniali non dichiarati per regolarizzarli fiscalmente prima del termine di prescrizione.

Le banche sono tenute a fornire informazioni (cfr. art. 32 LIFI). Oltre a comunicare l'esistenza di un conto o un deposito, le banche devono giustificare nei confronti dell'AFC che il conto o il deposito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 42. Se dalla verifica risulta che nel periodo determinante la persona interessata detiene un conto o un deposito e se le condizioni previste nell'articolo 42 non sono tutte soddisfatte, l'AFC comunica all'autorità competente tedesca il nome della banca e il numero dei conti o dei depositi esistenti. Se esiste un conto o un deposito e se tutte le condizioni di cui all'articolo 42 sono soddisfatte, l'AFC comunica all'autorità competente tedesca che non risultano conti o depositi su cui è tenuta a dare informazioni. Essa trasmette le stesse informazioni anche quando la persona interessata non detiene conti o depositi presso una banca in Svizzera nel periodo determinante. Se le autorità fiscali tedesche vogliono ottenere ulteriori informazioni sull'esistenza di un conto o un deposito detenuto presso una determinata banca, esse devono presentare un domanda di assistenza amministrativa ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni oppure avvalersi dell'assistenza giudiziaria.

Par. 7 L'AFC informa la persona interessata sulla prevista trasmissione delle informazioni all'autorità competente tedesca. Se la persona interessata non acconsente a trasmettere le informazioni, l'AFC emana una decisione finale che può essere impugnata mediante ricorso (cfr. art. 33 seg. LIFI). Tuttavia, le informazioni delle autorità fiscali tedesche concernenti i valori patrimoniali privati e aziendali non sono oggetto della verifica giudiziaria svizzera, ma lo sono in Germania (cfr. commento ad
par. 4).

Par. 8­10 Il numero di domande è limitato. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione il comitato congiunto determina il numero massimo di richieste ammesse nel primo periodo di due anni, che si situa tra le 900 e le 1300 richieste. Per il terzo e il quarto anno viene aumentato o ridotto al massimo del 20 per cento il numero massimo di richieste in funzione delle esperienze raccolte. In altre parole, si tiene conto delle richieste effettivamente presentate e dei risultati delle singole richieste. Dopo il quarto anno il numero massimo di richieste viene esaminato ogni due anni e, se del caso, adeguato verso l'alto o verso il basso per i due anni successivi mediante la procedura stabilita nel paragrafo 10. Se nel periodo determinante di due anni l'autorità competente tedesca ha presentato richiesta nel 20 per cento o più del numero massimo dei casi ammesso, il numero massimo di richieste viene aumentato del 15 per cento se più dei due terzi delle richieste presentate portano all'identificazione di relazioni d'affari che, nonostante domanda esplicita delle autorità fiscali tedesche, non sono state dichiarate dalla persona interessata. Sempre alla condizione che il 20 per cento delle richieste ammesse sia stato esaurito, il numero massimo di richieste è ridotto del 15 per cento se meno di un terzo delle richieste presentate portano all'identificazione di relazioni d'affari di questo tipo. Le 4386

richieste che non portano alla trasmissione di informazioni all'autorità competente tedesca sull'esistenza di una relazione d'affari in virtù dell'articolo 42 vengono prese in considerazione per determinare il numero complessivo di richieste e calcolare la soglia del 20 per cento, ma non sono prese in considerazione per determinare la soglia del terzo o dei due terzi.

Par. 11 Ai sensi del presente articolo, l'AFC non fornisce all'autorità competente tedesca informazioni per i periodi di tassazione anteriori all'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 33

Norma sugli abusi

In applicazione dell'articolo 33, gli agenti pagatori svizzeri che amministrano o sostengono strutture artificiali di cui sanno che l'unico o principale scopo è eludere l'imposizione di valori patrimoniali secondo le disposizioni della presente Convenzione sono tenuti a versare un importo pari all'imposta alla fonte con effetto liberatorio elusa. Il trasferimento di valori patrimoniali in un altro Stato o territorio non rientra nel campo d'applicazione della presente disposizione. I valori patrimoniali che vengono trasferiti in un altro Stato o territorio sono retti dall'ordinamento giuridico di tale Stato o territorio, ragion per cui non è possibile violare questa Convenzione. La disposizione non si applica neppure alle strutture scelte per motivi diversi dall'elusione dell'imposta, ad esempio per motivi economici, giuridici o di strategia d'investimento.

In caso di violazione, l'agente pagatore svizzero è tenuto a versare un importo pari all'imposta alla fonte con effetto liberatorio elusa. Lo scopo è fare in modo che l'autorità competente tedesca riceva le imposte che le spettano conformemente alla presente Convenzione. Per questo motivo sono necessari nel singolo caso concreto prove inequivocabili e dirette, poiché l'agente pagatore svizzero sarà tenuto a versare soltanto determinate imposte eluse. Dato che non è l'agente pagatore a essere imponibile bensì la persona interessata, l'agente pagatore svizzero può rivalersi sulla persona interessata. Se la Germania ha ricevuto l'imposta sia dall'agente pagatore, sia dalla persona interessata, è tenuta a rifondere all'agente pagatore svizzero un importo pari a quello pagato due volte.

Svizzera e Germania hanno convenuto di concretizzare l'esecuzione di questo articolo e fissare il risultato della loro consultazione in un'istruzione amministrativa comune (cfr. n. 2.6.3).

2.4 Art. 34

Parte 4: Disposizioni finali Misure di reciprocità della Repubblica federale di Germania

Allo scopo di garantire l'effettiva imposizione dei valori patrimoniali detenuti in Germania da soggetti residenti in Svizzera, l'articolo 34 prevede l'obbligo di reciprocità, che va concretizzato in un accordo tra gli Stati contraenti e può essere richiesto dalla Svizzera. Qualora la Svizzera dovesse esercitare questo diritto, la Germania introdurrebbe misure simili a quelle che applica nei confronti di altri Stati

4387

o Territori (ad esempio, in relazione ai redditi da interessi, lo scambio di informazioni conforme alla direttiva sulla fiscalità del risparmio).

Il 13 marzo 2009, in occasione dell'adozione dello standard dell'OCSE sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, è stato deciso che tale atto non avrebbe modificato le possibilità di accesso ai dati bancari da parte delle autorità fiscali svizzere previste dal diritto interno. Alla luce delle mutate circostanze, alcune cerchie chiedono di verificare ed eventualmente adeguare l'attuale normativa al riguardo. La soluzione del diritto di opzione convenuta con la Germania presenta il vantaggio di tener conto di questa richiesta, senza anticipare la discussione.

Art. 35

Impiego di informazioni

Par. 1 Uno Stato contraente può impiegare le informazioni ottenute nel quadro della Convenzione esclusivamente ai fini di un procedimento amministrativo, giudiziario o penale in materia fiscale, a meno che la persona interessata dia il consenso a un impiego diverso.

Par. 2 Il presente paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute in virtù della Convenzione per altri scopi non fiscali se questa possibilità è ammessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione autorizza, ad esempio, l'impiego in altre procedure penali delle informazioni ottenute, senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questo permette di evitare che debbano essere più volte richieste e trasmesse le stesse informazioni per fini diversi. In tutti i casi è tuttavia necessario il consenso dello Stato che ha trasmesso le informazioni.

Par. 3 Le limitazioni d'impiego previste ai paragrafi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui la persona interessata ha autorizzato l'agente pagatore svizzero a una comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 9 o 21. Non si applicano neppure se gli eredi hanno autorizzato l'agente pagatore svizzero a comunicare secondo l'articolo 31 paragrafo 3. Se la comunicazione avviene in applicazione della Convenzione ma senza autorizzazione da parte della persona interessata (cfr. art. 6 par. 5, art. 11 par. 3 e art. 31 par. 4), le limitazioni d'impiego di cui ai paragrafi 1 e 2 sono invece applicabili.

Art. 36

Applicazione della presente Convenzione

Gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione. In Svizzera la Convenzione viene in particolare attuata tramite la LIFI, un'ordinanza del Consiglio federale e una direttiva dell'AFC.

Art. 37

Controlli

L'AFC esegue controlli ai fini della verifica degli obblighi derivanti dalla Convenzione per gli agenti pagatori svizzeri. I controlli relativi all'adeguamento della situazione passata vanno eseguiti entro 3 anni dall'entrata in vigore della Convenzione. I controlli regolari degli agenti pagatori svizzeri nel quadro dell'imposta 4388

liberatoria devono garantire in particolare la riscossione e il conteggio avvengano in modo corretto. I rapporti sui controlli possono essere comunicati alla Germania in una forma riassuntiva che non permetta di identificare singoli agenti pagatori svizzeri (cfr. art. 36 segg. LIFI).

Art. 38

Consultazione

Par. 1 Eventuali problemi riguardanti l'interpretazione o l'applicazione vanno risolti mediante consultazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Se non giungono ad un accordo, sottopongono la questione al comitato congiunto (cfr. art. 39).

Par. 2 Oltre alla comunicazione delle modifiche delle aliquote d'imposta di cui all'articolo 19 paragrafo 1, la competente autorità tedesca informa il DFF in merito ad altre modifiche del diritto interno in materia di imposizione dei redditi o valori patrimoniali che in conformità alla Convenzione sottostanno all'imposta liberatoria.

A titolo di esempio la Germania dovrebbe informare la Svizzera in caso di modifica della base di calcolo tedesca, affinché sia possibile giudicare in merito alla necessità di adeguare la Convenzione.

Par. 3 Le autorità competenti si informano reciprocamente sugli sviluppi interni e internazionali che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento della Convenzione. A titolo di esempio il paragrafo menziona la conclusione o la revisione di accordi con Stati terzi che hanno ripercussioni sulla procedura prevista all'articolo 20 riguardo ad altre imposte alla fonte riscosse sui redditi soggetti all'imposta liberatoria.

Art. 39

Comitato congiunto

Un comitato composto in modo paritetico da rappresentanti di entrambi gli Stati contraenti, oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della Convenzione (cfr.

art. 32 par. 9 e 10, art. 38 par. 1 e art. 44 par. 3), è responsabile per: ­

la definizione dei certificati previsti dalla Convenzione;

­

la verifica del corretto funzionamento della Convenzione;

­

l'analisi di sviluppi rilevanti (cfr. anche art. 38 par. 3);

­

l'emanazione di raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della Convenzione; e

­

l'adeguamento della tabella delle concordanze contenuta nell'allegato II.

Art. 40

Circostanze straordinarie

Se perturbazioni straordinarie sui mercati finanziari pregiudicano l'applicazione della Convenzione, l'articolo 39 prevede che gli Stati contraenti si consultino e adottino congiuntamente misure adeguate. Questa disposizione verrebbe ad esempio applicata qualora i valori patrimoniali registrati presso gli agenti pagatori a causa di un crollo della borsa dovessero ridursi al punto da rendere impossibile l'esecuzione dei pagamenti unici.

4389

Art. 41

Allegati

La formula per il calcolo del pagamento unico (allegato I) (cfr. art. 7 par. 2) e la tabella delle concordanze (allegato II, cfr. n. 2.5) sono parte integrante della Convenzione.

Art. 42

Disposizione transitoria dell'articolo 32

Lo scopo dello scambio di informazioni previsto all'articolo 31 è la creazione di un rischio legato alla possibilità di essere scoperti, per evitare che in futuro persone interessate investano in Svizzera valori patrimoniali non tassati, e per dare alle autorità fiscali tedesche la possibilità di scoprire tali comportamenti. La rinuncia all'anonimato collegata allo scambio di informazioni non sarebbe tuttavia giustificata ed esulerebbe dallo scopo citato nel caso di conti e depositi che soddisfano le seguenti condizioni: ­

dopo il giorno di riferimento 2 il beneficiario effettivo è rimasto immutato;

­

i valori patrimoniali esistenti sul conto o deposito sono stati regolarizzati conformemente alla presente Convenzione;

­

sui redditi è riscossa l'imposta liberatoria;

­

dal giorno di riferimento 2 non sono stati effettuati movimenti di denaro in entrata;

­

sui redditi, che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, è riscossa una ritenuta d'imposta (cfr. n. 2.6.2);

Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, e vi è quindi la garanzia che su tale conto o deposito non possano essere registrati valori patrimoniali non tassati, l'AFC comunica all'autorità competente tedesca che non esistono conti o depositi sui quali è tenuta a fornire informazioni. Questa deroga non è tuttavia applicabile se nella sua richiesta la competente autorità tedesca presuppone l'esistenza di valori patrimoniali aziendali (cfr. commento ad art. 32 par. 5 e 6).

Art. 43

Entrata in vigore

Svizzera e Germania si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure di approvazione applicabili alla Convenzione secondo il loro diritto interno. In Svizzera ciò presuppone l'approvazione da parte dell'Assemblea federale e, qualora dovesse essere lanciato un referendum, del Popolo. La Convenzione entra in vigore il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della ricezione dell'ultima notificazione. Il Protocollo di modifica entra in vigore con la Convenzione.

Art. 44

Denuncia e abrogazione

La Convenzione è valida a tempo indeterminato e può essere denunciata per la fine di un anno civile con un preavviso di due anni. Se uno Stato contraente pregiudica gravemente l'efficacia della Convenzione, l'altro Stato contraente può denunciare la stessa con un preavviso di sei mesi. La mancata adozione di una modifica delle aliquote d'imposta (cfr. art. 19) da parte della Svizzera rappresenterebbe un motivo di disdetta straordinaria.

4390

2.5

Tabella delle concordanze

La tabella delle concordanze illustra in forma sommaria gli eventi che portano alla realizzazione di redditi e utili conseguiti da alienazioni su un conto o deposito presso un agente pagatore svizzero, e a quale categoria di reddito corrispondono secondo la Convenzione. Viene pure indicato se tali operazioni debbano sottostare all'Accordo sulla fiscalità del risparmio nonché la base di calcolo applicabile in questo caso. Per garantire che i redditi gravati dall'imposta liberatoria siano trattati anche in Germania ai fini dell'imposta tedesca sui redditi e dell'imposta liberatoria tedesca, i redditi derivanti dai diversi eventi sono attribuiti alle corrispondenti categorie di redditi in conformità alla legge tedesca sulle imposte sul reddito, con rimandi alle disposizioni legali applicabili al momento della firma della Convenzione (21 set. 2011). La tabella delle concordanze è parte integrante della Convenzione (cfr.

art. 41) e può essere adeguata per mano del comitato congiunto (cfr. art. 39 par. 3 lett. d).

2.6

Atto finale

2.6.1

Dichiarazione congiunta sull'equivalenza

Nel preambolo e nell'articolo 1 paragrafo 1 è stabilito in modo esplicito che la collaborazione bilaterale concordata nella Convenzione avrà un effetto duraturo equivalente allo scambio automatico di informazioni nell'ambito dei redditi da capitale. Gli Stati contraenti confermano inoltre tale equivalenza in una dichiarazione congiunta e dichiarano che attueranno secondo buona fede le misure concordate e non pregiudicheranno unilateralmente la Convenzione né agiranno contro di essa nelle relazioni con terzi (ad es. all'interno dell'UE).

2.6.2

Dichiarazione congiunta sulla garanzia del rispetto della Convenzione

L'articolo 42 in combinato disposto con l'articolo 32 precisa le condizioni a cui deve sottostare l'AFC nel comunicare all'autorità competente tedesca che non esistono conti o depositi su cui è tenuta a dare informazioni. Una di queste disposizioni è la riscossione alla fonte di un'imposta liberatoria sui redditi. Nella dichiarazione congiunta Svizzera e Germania attestano che, ad eccezione della ritenuta d'imposta riscossa in applicazione dell'AFisR, l'applicazione di queste due disposizioni non provoca alcuna restrizione.

2.6.3

Dichiarazione congiunta relativa alla norma sugli abusi

Svizzera e Germania garantiscono che la norma sugli abusi (art. 33) sarà concretizzata in comune nel quadro della procedura prevista nella Convenzione.

4391

2.6.4

Dichiarazione relativa all'acquisizione di dati sottratti

L'acquisizione di dati sottratti aventi rilevanza fiscale e concernenti clienti di agenti pagatori svizzeri ha gravato il rapporto tra Svizzera e Germania. In occasione della firma della Convenzione, la Germania ha dichiarato che in futuro rinuncerà all'acquisizione attiva di tali dati, in quanto a seguito della collaborazione concordata in ambito fiscale non sussiste più alcuna necessità in tal senso.

2.7

Verbale concordato

2.7.1

Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario

Il settore bancario in Germania è disciplinato essenzialmente nella legge tedesca sul credito (Kreditwesengesetz, KWG). L'autorità tedesca di vigilanza sui mercati finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) emana istruzioni che statuiscono le regole applicabili ai fini dell'esecuzione (decisioni). La BaFin nel settembre del 2003 tramite un'istruzione ha introdotto la sottomissione delle operazioni bancarie transfrontaliere e delle prestazioni transfrontaliere di servizi finanziari provenienti da Stati terzi all'obbligo di richiedere un permesso (obbligo di autorizzazione ai sensi del § 32 cpv. 1 primo periodo KWG). La BaFin ha motivato questa regola con il principio della protezione degli investitori e della parità di trattamento in materia di concorrenza tra intermediari finanziari nazionali ed esteri. Per ottenere l'autorizzazione di fornire prestazioni transfrontaliere di servizi è necessario aprire una filiale o una succursale in Germania. Secondo il § 2 capoverso 4 KWG determinati settori commerciali di istituti esteri possono tuttavia ottenere una deroga a tale obbligo di autorizzazione, quindi essere esentati (esonerati). Secondo il diritto tedesco vigente questa possibilità di esenzione sussiste fra l'altro per le operazioni riguardanti la clientela privata. Le operazioni transfrontaliere attive riguardanti la clientela privata sono tuttavia esentate dall'autorizzazione solo se l'avvio delle relazioni (mediazione) avviene tramite un istituto nazionale di credito o un istituto dello SEE, purché il permesso di un istituto nazionale di credito corrisponda e le attività dell'istituto istituto dello SEE siano coperte dal cosiddetto passaporto europeo. Questa condizione nella prassi si rivela particolarmente ostile al mercato e rappresenta un ostacolo rilevante nell'accesso allo stesso, poiché obbliga le banche svizzere che non dispongono di succursali in Germania ad avviare relazioni d'affari tramite una banca situata in quello Stato, quindi tramite una concorrente diretta.

Nel Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, Germania e Svizzera stabiliscono le seguenti facilitazioni: ­

4392

semplificazione della procedura di esenzione: riduzione del termine per il trattamento delle richieste di esenzione, obbligo della BaFin di elaborare istruzioni specifiche concernenti la procedura di esenzione e possibilità in caso di disaccordo di adire il comitato congiunto affinché emani una parere in forma di raccomandazione;

­

possibilità di sostituire la condizione relativa all'avvio di relazioni d'affari tramite mediazione con procedure equivalenti che rendano possibile l'identificazione dei clienti e garantiscano il rispetto delle disposizioni a tutela degli investitori e dei consumatori;

­

riconoscimento della conformità alle direttive dell'«Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities» (UCITS) dei fondi tedeschi e svizzeri in valori mobiliari. In tal modo viene ammessa la distribuzione di investimenti di capitale tedeschi in Svizzera e di quelli svizzeri in Germania.

Con la soppressione dell'obbligo di avviare una relazione d'affari tramite un concorrente tedesco è stato rimosso il maggiore ostacolo concernente l'accesso al mercato presente nell'attuale diritto tedesco. Al fine di garantire anche in futuro il rispetto delle condizioni poste all'istituto che avvia la relazione d'affari, l'identità del cliente viene accertata tramite identificazione a distanza coinvolgendo un terzo di fiducia.

Le banche svizzere si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni a tutela degli investitori e dei consumatori applicabili in Germania in caso di avvio di relazioni d'affari transfrontaliere e a permetterne la verifica alle autorità di vigilanza. È stato inoltre concordato che la BaFin può chiedere alla FINMA di effettuare controlli sul posto nella misura ciò sia necessario al fine di verificare il rispetto delle disposizioni a tutela degli investitori e dei consumatori applicabili in Germania in caso di avvio di relazioni d'affari transfrontaliere. Questa disposizione deroga all'articolo 43 LFINMA, che autorizza audit diretti da parte delle autorità straniere unicamente nell'ambito della vigilanza consolidata di spettanza del Paese d'origine. Restano invece applicabili gli articoli 38a LBVM e 23septies LBCR, i quali limitano l'accesso della FINMA alle informazioni concernenti i clienti. La LIFI prevede un complemento alla LFINMA che garantisce la gerarchia delle norme (cfr. n. 4.2).

Il Memorandum contiene disposizioni sufficientemente dettagliate e pertanto direttamente applicabili. Qualora fosse necessario, le autorità di vigilanza disciplineranno l'ulteriore concretizzazione del Memorandum in un accordo sull'attuazione che dovrà entrare in vigore simultaneamente alla Convenzione. Ciò riguarderà in particolare le modalità di partecipazione della BaFin ai controlli sul posto eseguiti dalla FINMA e il riconoscimento relativo alla conformità alle direttive UCITS dei fondi tedeschi e svizzeri in valori mobiliari, che è stato delegato alle autorità di vigilanza.

2.7.2

Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

Il campo di applicazione della Convenzione concernente un'imposta alla fonte comprende gli utili e i redditi da capitale ad eccezione di quelli oggetto di una ritenuta d'imposta o di una divulgazione volontaria conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. art. 18 par. 1 e art. 1 par. 3). Poiché viene riscossa una ritenuta d'imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi del 35 per cento e dunque il contribuente tedesco paga più dell'imposta effettivamente dovuta in Germania (26,375 %), la Germania riconosce che questo contribuente ha soddisfatto il suo obbligo fiscale. La ritenuta d'imposta ha dunque un effetto liberatorio. Per ricevere indietro la differenza tra la ritenuta d'imposta del 35 per cento e l'imposta effettivamente dovuta in Germania del 26,375 per cento, il contribuente tedesco deve annunciare presso l'autorità competente secondo il diritto tedesco i suoi redditi 4393

da pagamenti di interessi. Questa computa l'importo eccedente sulle sue imposte. La Germania, in accordo con la Commissione europea e la Svizzera, esaminerà la possibilità di sostituire l'attuale meccanismo vigente di credito d'imposta con un sistema di rimborso della ritenuta più semplice. Svizzera e Germania si consulteranno due anni dopo la firma del Protocollo di modifica per valutare i risultati di questo esame ed eventualmente adottare provvedimenti.

3

Commento alla Convenzione con il Regno Unito

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla Convenzione con il Regno Unito nella versione adeguata dal suo Protocollo di modifica. La Convenzione con il Regno unito è strutturata in base allo stesso modello utilizzato per la Convenzione conclusa con la Germania. Nella maggior parte dei casi le differenze di regolamentazione derivano dalle differenze esistenti negli ordinamenti fiscali dei due Paesi. Salvo indicazione contraria, si rinvia al commento ai singoli articoli della Convenzione con la Germania.

La Convenzione con il Regno Unito comprende inoltre disposizioni che si applicano alle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito («non-UK domiciled individuals»), prendendo quindi in considerazione le particolarità connesse con il loro statuto di persone che, pur risiedendo stabilmente nel Regno Unito, non vi sono domiciliate. Esse sono tassate unicamente in base ai redditi provenienti dal Regno Unito e a quelli trasferiti nel Regno Unito se, per quanto concerne gli averi patrimoniali detenuti all'estero, hanno scelto il sistema del rimpatrio («taxation on a remittance basis»). A partire dall'anno fiscale 2007­2008, le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito che scelgono questo sistema devono inoltre versare un'imposta annuale di 30 000 lire sterline («remittance basis charge») se sull'arco dei nove anni precedenti l'anno fiscale in questione hanno risieduto nel Regno Unito per almeno 7 anni. Il 6 aprile 2012 le modalità e l'ammontare di questa imposta sono stati oggetto di modifiche. Chi è stato per almeno 12 anni residente del Regno Unito deve pagare ora una «remittance basis charge» di 50 000 lire sterline. I contribuenti possono scegliere di anno in anno se optare per il sistema di rimpatrio entro il termine previsto per presentare la dichiarazione fiscale annuale che corrisponde al 31 gennaio successivo alla conclusione dell'anno fiscale. In caso di successione, il contribuente con questo statuto viene escluso, per quanto negli ultimi vent'anni sia stato residente meno di 17 anni nel Regno Unito. In caso contrario, viene applicata l'imposta sulle successioni per i residenti nel Regno Unito («deemed domiciled for inheritance purposes»). Se vengono soddisfatte le condizioni dello statuto speciale, sono soggetti all'imposta sulle successioni inglese solo i valori patrimoniali nel
Regno Unito (e non il patrimonio nella sua integralità).

In considerazione dell'importanza economica di questa categoria di contribuenti, riconosciuta da ambedue le Parti, la Convenzione con il Regno Unito prevede regole adeguate alle caratteristiche specifiche di questo statuto che consentono di evitare un peggioramento della situazione fiscale di questi contribuenti.

4394

3.1

Parte 1: In generale

Art. 1

Contenuto e scopo

Si rinvia al commento all'articolo 1 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. La sola differenza consiste nel dispiegamento dell'effetto liberatorio della ritenuta d'imposta secondo l'AFisR sui redditi da pagamenti di interessi solo in combinazione con il pagamento liberatorio (cfr. n. 3.5).

Art. 2

Definizioni generali

Par. 1 Per le seguenti definizioni si rinvia al commento all'articolo 2 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia: a)

agente pagatore svizzero;

b)

valori patrimoniali;

c)

conto e deposito;

d)

titolare del conto o del deposito;

e)

giorni di riferimento.

Lett. a e b La Convenzione definisce gli Stati contraenti: il Regno Unito e la Svizzera. Essa non si applica ai territori britannici d'oltremare (ad es. Bermuda, Isole Falkland, Gibilterra, Isole Cayman) e alle dipendenze della corona britannica (Isola di Man, Jersey e Guernsey), poiché in queste regioni il Regno Unito non esercita alcuna sovranità fiscale.

Lett. d La Convenzione designa quali autorità competenti i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) per il Regno Unito e il DFF per la Svizzera.

La ripartizione delle competenze all'interno del DFF è stabilita dalla LIFI (cfr. n.

4.2) Per la definizione di persona interessata si rinvia in linea di principio al commento all'articolo 2 della Convenzione con la Germania. Bisogna però precisare che, nell'ambito della Convenzione con il Regno Unito, il beneficiario effettivo di un mantello assicurativo vita non è considerato persona interessata se la società di assicurazione attesta all'agente pagatore svizzero che fornirà il relativo certificato all'autorità competente britannica. La legislazione britannica impone alle società di assicurazione obblighi di notifica nell'ambito dei mantelli assicurativi vita. Chi adempie questi obblighi non deve più sottostare alla tassazione prevista dalla Convenzione. Nel Regno Unito non si applica il principio della successione universale e quindi la Convenzione non annovera le relative menzioni. Le problematiche relative alla regolarizzazione del passato e ai pagamenti unici nell'ambito delle successioni sono disciplinate dall'articolo 9 paragrafo 7 (cfr. commento ad art. 9 Convenzione con il Regno Unito, n. 3.1). Da un punto di vista materiale questa regolamentazione corrisponde a quella prevista dalla Convenzione con la Germania.

4395

Ai fini della Convenzione le persone che intendono beneficiare delle disposizioni che si applicano alle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito devono attestare di aver richiesto: a)

per la regolarizzazione del passato, l'imposizione secondo la «Remittance Basis» per gli anni fiscali che si concludono il 5 aprile 2011 oppure il 5 aprile 2012;

b)

per la riscossione alla fonte di un'imposta liberatoria, l'imposizione secondo la «Remittance Basis» per l'anno fiscale corrispondente.

Questa regolamentazione rispecchia la legislazione britannica, che consente ogni anno al contribuente di decidere se chiedere o meno l'imposizione secondo la «Remittance Basis».

Lett. k L'espressione contribuente del Regno Unito designa una persona fisica che è o può essere soggetta a imposta nel Regno Unito.

Lett. l L'espressione anno fiscale designa l'anno fiscale nel Regno Unito che va dal 6 aprile di un anno civile al 5 aprile dell'anno successivo.

Lett. n Il termine indagine designa: a)

le inchieste penali effettuate dall'autorità competente britannica;

b)

le inchieste amministrative;

c)

le inchieste coordinate e gestite sotto forma di progetto dall'HMRC riguardo un gruppo identificato di contribuenti e che si basano su specifiche informazioni di terzi.

Queste sono le inchieste previste dalla legislazione britannica. La definizione è relativamente ampia ma deve essere considerata in connessione con l'articolo 9 paragrafo 13 della Convenzione con il Regno Unito (cfr. commento ad art. 9 Convenzione con il Regno Unito, n. 3.1).

Lett. o L'espressione «United Kingdom disclosure facility» designa i programmi o le campagne offerti dall'autorità competente britannica che consentono o hanno consentito ai contribuenti del Regno Unito di regolarizzare la propria situazione fiscale nel Regno Unito. Ecco alcuni esempi di programmi di regolarizzazione attuati negli scorsi anni: la Offshore Disclosure Facility (ODF) (conclusa nel 2007), la New Disclosure Opportunity (conclusa nel 2010), la Tax Health Plan (conclusa nel 2010), la Plumbers Tax Safe Plan (conclusa nel 2011) e la Liechtenstein Disclosure Facility CDF (in corso fino al 2015).

Lett. q L'espressione «persona autorizzata» designa tutti i rappresentanti di una persona interessata deceduta, in particolare gli esecutori testamentari, gli eredi o i beneficiari dei valori patrimoniali del defunto (se ad es. in applicazione di un accordo relativo a un trust).

4396

Par. 2 La Convenzione contiene rinvii alla legislazione britannica e a quella svizzera.

Come per la Convenzione con la Germania, si tratta di rimandi statici alle disposizioni in vigore al momento della firma (6 ott. 2011). La Convenzione con il Regno Unito prevede inoltre che le autorità competenti possano concordare l'applicazione di una disposizione diversa o modificata che si scosta solo per aspetti minori dalla disposizione originaria, senza toccare il suo carattere generale. Questo complemento consente di adeguare i rinvii nei casi che non comportano modifiche di carattere materiale.

Par. 3 Il paragrafo 3 stabilisce che, salvo che le circostanze esigano un'interpretazione differente, le espressioni non definite nella Convenzione devono essere interpretate dallo Stato contraente conformemente alla propria legislazione, ritenuto che prevale il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale. Questa è una clausola d'uso in materia di interpretazione nelle convenzioni concernenti la doppia imposizione (cfr. art. 3 par. 2 Convenzione modello dell'OCSE).

Art. 3

Identità e residenza della persona interessata

Si rinvia al commento all'articolo 3 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 4

Procedura di certificazione per l'identificazione di una persona non domiciliata nel Regno Unito nel quadro della presente Convenzione

Le «non-UK domiciled individuals» (ossia le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito) che nell'ambito della presente Convenzione intendono optare per l'imposizione secondo il sistema della «Remittance Basis» (sistema del rimpatrio) devono essere identificate dall'agente pagatore svizzero per mezzo di una certificazione specifica e complementare alle disposizioni previste dall'articolo 3.

Ai fini della regolarizzazione del passato, questa identificazione è effettuata mediante un certificato rilasciato da un avvocato, un contabile o un fiscalista membro di un'organizzazione professionale riconosciuta, che conferma che la persona interessata non è domiciliata nel Regno Unito per gli anni fiscali che si concludono il 5 aprile 2011 o il 5 aprile 2012 e, se del caso, che essa ha optato per l'imposizione secondo il sistema del rimpatrio. Il certificato deve essere consegnato all'agente pagatore svizzero entro il giorno di riferimento 3.

Nell'ambito della riscossione alla fonte dell'imposta sui redditi e gli utili futuri con effetto liberatorio, la possibilità di optare annualmente per l'imposizione secondo il sistema del rimpatrio combinata con i lunghi termini di cui beneficia questa categoria di contribuenti per esercitare l'opzione, conducono a un processo di certificazione in due fasi: ­

entro il 31 marzo precedente l'inizio dell'anno fiscale, la persona interessata trasmette all'agente pagatore svizzero una dichiarazione di intenti in cui richiede l'imposizione secondo il sistema del rimpatrio per l'anno fiscale successivo;

­

entro il 31 marzo successivo alla conclusione dell'anno fiscale in questione, la persona interessata consegna all'agente pagatore svizzero un certificato ri4397

lasciato da un avvocato, un contabile o un fiscalista, membro di un'organizzazione professionale riconosciuta, che conferma lo statuto di persona fisica non domiciliata nel Regno Unito.

Nel caso in cui il processo di certificazione non confermasse lo statuto di persona fisica non domiciliata nel Regno Unito, l'imposta è riscossa su tutti i redditi e su tutti i guadagni conseguiti sugli averi a partire dall'anno fiscale determinante (cfr. commento ad art. 19 par. 2 e 3, n. 3.3). Dato che l'imposta è riscossa a posteriori e non alla fonte, è possibile che gli averi depositati sul conto non bastino per il pagamento dell'imposta. La dichiarazione deve perciò indicare la procedura da seguire in questi casi. La persona interessata deve quindi indicare se: ­

intende pagare gli importi mancanti entro 8 settimane a partire dal 31 marzo successivo all'anno fiscale interessato; oppure

­

autorizza l'agente pagatore svizzero a trasmettere le indicazioni secondo l'articolo 22 paragrafo 3.

Il mancato esercizio di queste opzioni è considerato come autorizzazione a trasmettere le informazioni.

Il certificato rilasciato da un avvocato, contabile oppure fiscalista, deve in ogni caso attestare che: ­

la dichiarazione fiscale contiene l'informazione per una dichiarazione di non domicilio nel Regno Unito;

­

la dichiarazione fiscale contiene, se del caso, una richiesta d'imposizione secondo il sistema del rimpatrio e la «Remittance basis charge» eventualmente dovuta è stata pagata;

­

sulla base delle informazioni in suo possesso, lo statuto di domicilio della persona interessata non è contestato.

3.2 Art. 5

Parte 2: Regolarizzazione del passato Opzioni a disposizione della persona interessata

Par. 1 La persona interessata che ai giorni di riferimento 2 e 3 detiene un conto o un deposito presso un agente pagatore svizzero può effettuare un pagamento unico secondo l'articolo 9 paragrafo 2 oppure può autorizzare l'agente pagatore svizzero a inoltrare una comunicazione volontaria secondo l'articolo 10. Si rinvia al commento all'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che la persona interessata deve disporre di un conto o deposito ai giorni di riferimento 2 e 3.

Par. 2 Le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito beneficiano di due opzioni supplementari: ­

4398

«autodichiarazione all'agente pagatore»: esse dichiarano all'agente pagatore svizzero i redditi provenienti dal Regno Unito e i redditi conseguiti all'estero ma trasferiti nel Regno Unito che hanno omesso di dichiarare fra il giorno di

riferimento 1 e la data in cui la Convenzione è stata parafata (24 ago. 2011); gli importi dichiarati costituiscono la «base di calcolo dell'imposta tralasciata»; ­

«metodo di rinuncia»: esse confermano all'agente pagatore svizzero di rinunciare alle possibilità del pagamento unico, della comunicazione volontaria e dell'autodichiarazione all'agente pagatore. La rinuncia concerne unicamente la regolarizzazione del passato. I redditi e i guadagni da capitale di queste persone sono soggetti, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, all'imposta alla fonte liberatoria e alle misure indicate nella parte 3.

Par. 3 L'agente pagatore svizzero riscuote automaticamente il pagamento unico presso la persona interessata che entro il giorno di riferimento 3 non ha comunicato la scelta di una delle possibilità di cui ai paragrafi 1 e 2. Se la somma di denaro a disposizione è insufficiente, l'agente pagatore procede secondo l'articolo 13.

Art. 6

Informazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero

Si rinvia al commento all'articolo 4 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 7

Diritti e obblighi della persona interessata

Si rinvia al commento all'articolo 5 paragrafi 1, 2 e 4 della Convenzione con la Germania, applicabili per analogia con la differenza che la persona interessata deve disporre di un conto o deposito ai giorni di riferimento 2 e 3. Come nella Convenzione con la Germania, la decisione comunicata all'agente pagatore è irrevocabile.

Questo aspetto assume importanza nell'ambito dei motivi di esclusione della regolarizzazione in caso di pagamento unico indicati nell'articolo 9 paragrafo 13. Se una persona interessata ha inviato una comunicazione secondo l'articolo 7 paragrafo 1 e ha scelto l'opzione «pagamento», la regolarizzazione ha effetto anche se nei suoi confronti è aperta una indagine di carattere fiscale.

Art. 8

Avvio di una nuova relazione commerciale

Si rinvia al commento all'articolo 6 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che la persona interessata deve disporre di un conto o deposito ai giorni di riferimento 2 e 3.

Art. 9

Pagamento unico con effetto liberatorio

Par. 1 Si rinvia al commento all'articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Par. 2 Si rinvia al commento all'articolo 7 paragrafo 2 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

4399

Par. 3 L'agente pagatore svizzero riscuote presso le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito che hanno optato per l'«autodichiarazione all'agente pagatore» una somma corrispondente al 34 per cento degli importi dichiarati, che costituisce la «base di calcolo dell'imposta tralasciata».

Par. 4 Si rinvia al commento all'articolo 7 paragrafo 3 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che la Convenzione con il Regno Unito non precisa il contenuto del certificato. La forma del certificato è stabilita in comune delle autorità competenti (cfr. art. 40 par. 4).

Par. 5 Si rinvia al commento all'articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. Inoltre questi proventi vengono trasmessi dall'AFC all'autorità competente britannica dopo deduzione di una provvigione di riscossione dello 0,1 percento (cfr. art. 34).

Par. 6 Si rinvia al commento all'articolo 7 paragrafo 5 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che la valuta di riferimento è la lira sterlina.

Par. 7, 8, 10 e 11 L'approvazione del pagamento unico estingue le pretese fiscali del Regno Unito relative al capitale determinante (cfr. par. 12). Ciò vale per le imposte sui redditi, i guadagni da capitale, le successioni e il valore aggiunto, come pure per gli interessi, le multe e le penalità cui potrebbe essere soggetto il capitale in questione. La legislazione del Regno Unito assoggetta la donazione all'imposta sulle successioni.

L'estinzione è invece esclusa per i debiti in relazione a tutte o a parte di queste imposte trasferiti a una persona interessata. L'estinzione concerne: a)

per l'imposta sui redditi, i periodi fiscali conclusi prima dell'entrata in vigore della Convenzione;

b)

per l'imposta sugli utili da capitali, i redditi e i guadagni conseguiti prima dell'entrata in vigore della Convenzione, indipendentemente da fatto che il periodo fiscale si concluda prima o dopo l'entrata in vigore della Convenzione;

c)

per le imposte sulle successioni e sul valore aggiunto, i debiti d'imposta che risalgono al periodo precedente l'entrata in vigore della Convenzione.

L'effetto estintivo si estende anche a tutti i condebitori e alle imposte sul reddito, sugli utili da capitali, sulla successione e sul valore aggiunto connesse con la successione di una persona deceduta. Ai fini della Convenzione ciò significa che, nell'ambito della regolarizzazione del passato, gli eredi e il testatore sono considerati come una singola persona. Per stabilire l'ammontare del pagamento unico, si considera che la relazione d'affari inizia con l'apertura da parte del testatore e non nel momento in cui la relazione è trasferita agli eredi (cfr. commento ad art. 2 lett. h della Convenzione con la Germania e il commento ad art. 2 par. 1 lett. h della Convenzione con il Regno Unito).

4400

Par. 9 Per le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito, l'effetto estintivo dipende dal metodo che hanno scelto: a)

metodo del capitale: nell'ambito dell'imposizione secondo la «Remittance Basis» sono tassati gli averi trasferiti nel Regno Unito (cosiddette «remittances»). Il principio secondo gli averi sono tassati nel momento in cui vengono trasferiti nel Regno Unito deriva dal fatto che in precedenza questi averi non erano tassati. Applicando il metodo del capitale questi averi esenti da imposta vengono integrati nel capitale determinante. Di conseguenza, in applicazione del paragrafo 7, l'effetto estintivo si estende al capitale determinante e i successivi trasferimenti dagli importi che corrispondono al capitale determinante sono esenti da imposte.

b)

metodo di autodichiarazione: l'effetto estintivo è limitato ai redditi, agli utili e agli importi notificati nell'autodichiarazione all'agente pagatore svizzero.

Par. 12 Si rinvia al commento all'articolo 7 paragrafo 6 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Par. 13 L'estinzione non ha effetto e il pagamento unico viene conteggiato come acconto per le imposte dovute dalla persona interessata, nelle situazioni indicate qui di seguito: Lett. a Se al giorno di riferimento 3 nei confronti della persona interessata è in corso un'indagine (per il termine «indagine» cfr. commento ad art. 2 par. 1) iniziata prima della scelta del pagamento unico secondo l'articolo 7 paragrafo 1. Dovrebbero beneficiare della regolarizzazione fiscale unicamente coloro che hanno optato per il pagamento unico prima di essere indagati dall'autorità competente britannica.

Lett. b Se la persona interessata è stata oggetto di un'indagine conclusa prima del giorno di riferimento 3. Inoltre, in caso di inchiesta penale, se essa è sfociata in una condanna per un reato punibile nel Regno Unito con almeno due anni di detenzione oppure, in caso di inchiesta amministrativa, se essa si è conclusa dopo il giorno di riferimento 1 e la persona interessata ha omesso di dichiarare valori patrimoniali detenuti in Svizzera prima o durante le indagini, e se tale inchiesta è sfociata: a)

nell'allestimento di un Certificate of Full Disclosure; oppure

b)

nell'allestimento di uno Statement of Assets and Liabilities; oppure

c)

in una pena di diritto amministrativo in applicazione del Customs and Excise Management Act 1979.

oppure ancora se l'inchiesta è stata effettuata allo scopo di stabilire se gli obblighi fiscali nel Regno Unito della persona interessata, relativi a valori patrimoniali o interessi in Svizzera, sono registrati in modo corretto e aggiornato.

Questa regolamentazione consente di escludere dalla regolarizzazione coloro che già nel passato sono stati riconosciuti colpevoli di un grave reato fiscale o relativo al 4401

riciclaggio di denaro, oppure coloro che sono già stati condannati a una pena di diritto amministrativo relativa alle imposte indirette. Sono pure esclusi dalla regolarizzazione coloro che a partire dall'anno 2002 sono già stati oggetto di una inchiesta amministrativa e che, malgrado la richiesta di presentare una dichiarazione completa, hanno omesso, prima e nel corso dell'inchiesta, di dichiarare valori patrimoniali detenuti in Sviz­zera.

Lett. c Se prima di optare per il pagamento unico secondo l'articolo 7 paragrafo 1 la persona interessata ha partecipato a una «United Kingdom Disclosure Facility» oppure in questo ambito è stata personalmente contattata dall'autorità compente britannica. Le «United Kingdom Disclosure Facility» mirano alla dichiarazione e regolarizzazione dei valori patrimoniali e dei redditi delle persone interessate . Di conseguenza, dopo aver partecipato a uno di questi programmi di regolarizzazione, la persona interessata non dovrebbe più possedere valori patrimoniali che necessitano di regolarizzazione. In caso contrario essa non ha esposto tutta la verità nell'ambito del programma di regolarizzazione, oppure ha commesso un nuovo reato dopo la sua conclusione. In ambedue i casi la persona interessata non deve beneficiare della regolarizzazione prevista dalla presente Convenzione. Sono pure escluse dalla regolarizzazione coloro che sono stati personalmente contattati dall'autorità competente britannica e informati dell'opportunità di regolarizzare la propria situazione nell'ambito di un programma apposito. Le persona interessate devono essere state contattate sulla base di informazioni specifiche che le riguardano direttamente. La scelta di optare a favore di un pagamento unico secondo la presente Convenzione non esclude invece una successiva partecipazione a un programma di regolarizzazione, poiché nell'ambito della presente Convenzione sono regolarizzati unicamente i valori patrimoniali che la persona interessata detiene in Svizzera.

Lett. d Se i valori patrimoniali provengono direttamente o indirettamente da un reato non connesso con la violazione della legislazione fiscale del Regno Unito. Con ciò si esclude la regolarizzazione di persone che anno violato non solo la legislazione fiscale, ma anche altre disposizioni penali, nell'ambito di attività connesse ad esempio
con gli stupefacenti, la ricettazione, la truffa ecc.

Lett. e Se i valori patrimoniali provengono direttamente o indirettamente da reati o da frodi sistematiche contro l'ordinamento fiscale o delle indennità del Regno Unito, in particolare nei casi in cui le autorità del Regno Unito pagano persone non autorizzate. In questi casi il potenziale criminale è considerato particolarmente elevato poiché non ci si trova di fronte all'omissione di un dovere fiscale, ma bensì a un'offensiva organizzata e sistematica contro l'ordinamento fiscale o delle indennità del Regno Unito. Per questo motivo la regolarizzazione è negata alle persone che compiono questi reati.

Par. 14 A scopo di chiarimento, il paragrafo 14 precisa che il pagamento unico non può essere computato nel quadro del calcolo dell'imposta in relazione a periodi o debiti fiscali che precedono l'entrata in vigore della Convenzione. Il pagamento unico

4402

consente di regolarizzare i valori patrimoniali e i redditi in precedenza non dichiarati alle autorità competenti britanniche.

Par. 15 Si rinvia al commento all'articolo 7 paragrafo 10 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 10

Comunicazione volontaria

Si rinvia al commento all'articolo 9 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 11

Metodo di rinuncia per persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito

Le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito che hanno scelto il metodo di rinuncia non effettuano alcun pagamento unico e di conseguenza non beneficiano dell'effetto estintivo previsto dall'articolo 9 paragrafi 7 e 9.

Art. 12

Comportamento ingiustificato riguardo lo statuto di non domiciliato nel Regno Unito

Se una persona interessata ha dichiarato indebitamente di non essere domiciliata nel Regno Unito oppure, nell'ambito dell'autodichiarazione, non ha dichiarato tutti i valori patrimoniali generati o trasferiti nel Regno Unito per i quali non ha pagato le imposte dovute nel Regno Unito, l'estinzione secondo l'articolo 9 paragrafi 7 e 9 non ha effetto. In tal caso il pagamento unico rappresenta un acconto per le imposte dovute o per altri debiti della persona interessata nei confronti del Regno Unito.

Art. 13

Liquidità insufficiente

Si rinvia al commento all'articolo 11 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. La Convenzione con il Regno Unito precisa che nell'ambito della riscossione del pagamento unico secondo l'articolo 8 paragrafo 2, il periodo di proroga ha inizio con il tentativo di riscuotere il pagamento unico. Nel contesto dell'articolo 8 paragrafo 2 il pagamento unico può essere riscosso a partire dal giorno di riferimento 4, rispettivamente quando sono disponibili le informazioni dei precedenti pagatori svizzeri.

Art. 14

Omissione dell'identificazione di una persona interessata

Si rinvia al commento all'articolo 12 della Convenzione con la Germania, applicabile in questa sede per analogia con la differenza che l'ammontare dell'interesse di mora non è fissato direttamente nella Convenzione ma corrisponde all'aliquota applicata nel Regno Unito sul debito fiscale.

Art. 15

Riscossione incompleta o indebita del pagamento unico

Si rinvia al commento all'articolo 13 della Convenzione con la Germania, applicabile in questa sede per analogia, con la differenza che l'interesse di mora corrisponde, come nell'articolo 14 paragrafo 2, all'aliquota applicata nel Regno Unito sul debito 4403

fiscale. Inoltre questi proventi vengono trasmessi dall'AFC all'autorità competente britannica dopo deduzione di una provvigione di riscossione dello 0,1 percento (cfr.

art. 35).

Se un pagamento unico è riscosso indebitamente, l'autorità competente britannica rimborsa unicamente l'importo che ha effettivamente ricevuto. La provvigione di riscossione dello 0,1 percento deve essere rimborsata dall'AFC. La relativa procedura è disciplinata dall'articolo 11 LIFI.

Art. 16

Effetto del certificato

Si rinvia al commento all'articolo 14 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 17

Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri

Par. 1 e 2 Si rinvia al commento all'articolo 15 paragrafi 1 e 2 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. L'importo del pagamento anticipato all'autorità competente britannica ammonta a 0,5 miliardi di franchi svizzeri.

Par. 3 e 4 Il rimborso del pagamento anticipato agli agenti pagatori svizzeri viene effettuato dopo che l'autorità competente britannica ha ricevuto pagamenti unici per un importo complessivo di 0,8 miliardi di franchi svizzeri. Non appena i pagamenti unici del sistema di regolarizzazione del passato raggiungono un importo complessivo di 1,3 miliardi di franchi svizzeri, il pagamento anticipato viene integralmente rimborsato agli agenti pagatori svizzeri. I successivi pagamenti unici sono nuovamente versati all'autorità competente britannica.

Art. 18

Stato di destinazione dei valori patrimoniali prelevati

Si rinvia al commento all'articolo 16 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che devono essere rilevati i conti e depositi saldati tra la firma (6 ott. 2011) e il giorno di riferimento 3.

3.3 Art. 19

Parte 3: Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un'imposta alla fonte Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un'imposta alla fonte con effetto liberatorio

Par. 1 Dall'entrata in vigore della Convenzione gli agenti pagatori svizzeri riscuotono un'imposta alla fonte con effetto liberatorio su redditi e utili correnti derivanti dalla sostanza mobiliare cui hanno diritto le persone interessate. L'imposta alla fonte con effetto liberatorio è riscossa su redditi derivanti da pagamenti di interessi per quanto non sia avvenuta una ritenuta d'imposta o la divulgazione volontaria in applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. art. 1 par. 3), redditi su dividendi, altri 4404

utili e utili da alienazione. Il Regno Unito non conosce nel suo diritto interno una simile imposta alla fonte e nemmeno un'imposta con un'aliquota unitaria o con aliquote differenziate. Per impedire arbitraggi fiscali sono applicate le aliquote marginali vigenti nel Regno Unito per i vari redditi con una riduzione. Tale riduzione si giustifica con il fatto che l'imposta secondo la presente Convenzione è riscossa in anticipo rispetto al Regno Unito. Le persone interessate, i cui redditi nel Regno Unito sarebbero tassati a un'aliquota più bassa rispetto all'aliquota marginale, possono optare secondo la presente Convenzione per la comunicazione (cfr. art. 22), in modo da rendere l'onere fiscale corrispondente alle loro condizioni. Se l'imposta alla fonte è già stata riscossa, la persona interessata ha la possibilità di farla valere quale anticipo nella procedura d'imposizione delle imposte nel Regno Unito (cfr.

art. 23). In analogia al diritto interno del Regno Unito, la Convenzione prevede diverse aliquote per i vari tipi di redditi e utili da capitale: 48 per cento per redditi derivanti da pagamenti di interessi (in luogo del 50 %), 40 per cento per redditi su dividendi (in luogo del 42,5 %), 48 per cento per altri redditi (in luogo del 50 %) e 27 per cento per utili da alienazione (in luogo del 28 %).

Par. 2 e 3 Se nel processo di certificazione una persona interessata è riconosciuta non domiciliata nel Regno Unito, la riscossione si applica in linea con le principali disposizioni del diritto interno fiscale britannico e alle aliquote di cui all'articolo 19 paragrafo 1 su: ­

redditi e utili la cui fonte si trova nel Regno Unito; e

­

gli importi derivanti da redditi e utili provenienti da una fonte fuori del Regno Unito che sono stati ritornati («remitted») nel Regno Unito. Vista la complessità della definizione interna di «remittance», è stato necessario adottare per gli agenti pagatori svizzeri una procedura semplificata. Secondo la Convenzione sono considerati ritornati soltanto gli importi trasferiti direttamente nel Regno Unito, a meno che la persona interessata dichiari all'agente pagatore svizzero che tale importo non sia stato trasferito in una forma non imponibile o se gli importi che la persona interessata ha dichiarato sono considerati un ritorno.

Se nel processo di certificazione una persona interessata non è riconosciuta non domiciliata nel Regno Unito, la riscossione è effettuata sull'insieme dei redditi generati e degli utili realizzati sul proprio patrimonio a decorrere dall'inizio dell'anno fiscale interessato. In tal caso le aliquote applicabili di cui al paragrafo 3 non prevedono più alcuna riduzione. Una riduzione non è infatti più giustificata, perché l'imposta è riscossa nello stesso momento del Regno Unito (e non più anticipatamente). Gli importi già riscossi in applicazione alle disposizioni concernenti i non domiciliati nel Regno Unito sono computati e, se risultassero superiori all'importo dovuto, sarebbero rimborsati dall'agente pagatore svizzero. Di norma la persona interessata dovrà comunque pagare un importo supplementare. In caso di liquidità insufficiente, l'agente pagatore svizzero procede sulla base di quanto indicato dalla persona interessata nella dichiarazione d'intenti (cfr. art. 4 par. 5). Se la persona interessata non adempie entro il termine previsto l'obbligo di pagare, l'agente pagatore svizzero trasmette le informazioni conformemente all'articolo 22 paragrafo 3.

4405

Par. 4 Il paragrafo 4 chiarisce che la parte contribuente è la persona interessata e non l'agente pagatore svizzero. L'agente pagatore svizzero riscuote l'imposta liberatoria in applicazione alla Convenzione, tuttavia la parte contribuente è la persone interessata. Inoltre, riguardo ai depositi fiduciari nel paragrafo 4 trova applicazione il principio che per la determinazione della persona interessata ci si deve conformare alla beneficiaria effettiva (cfr. commento ad art. 2 lett. d).

Par. 5 Con il pagamento alla fonte di un'imposta liberatoria le pretese fiscali concernenti i relativi redditi da capitale sono considerate liquidate. Non sono considerati liquidati altri debiti fiscali della persona interessata ed eventuali imposte d'altro genere relative a redditi da capitale. La persona interessata deve di norma dichiarare nel Regno Unito, come prevede il diritto interno, tutti i suoi redditi. L'omissione di dichiarare redditi da capitale sui quali è stata pagata l'imposta alla fonte con effetto liberatorio secondo la presente Convenzione è tuttavia considerata nel Regno Unito un'infrazione non sanzionabile degli obblighi procedurali. La dichiarazione di questi redditi da capitali non costituisce più un obbligo, ma un'incombenza.

Art. 20

Modifica delle aliquote d'imposta

Si rinvia al commento all'articolo 19 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 21

Relazione con altre imposte alla fonte

Si rinvia al commento all'articolo 19 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 22

Comunicazione volontaria

Si rinvia al commento all'articolo 21 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. Quando una persona interessata non domiciliata nel Regno Unito opta per la comunicazione volontaria, sono resi noti in analogia alle disposizioni interne soltanto gli importi di cui all'articolo 19 paragrafo 2.

Art. 23

Assimilazione dell'imposta un anticipo

La persona interessata ha la possibilità, anche dopo la riscossione alla fonte dell'imposta liberatoria da parte dell'agente pagatore svizzero, di dichiarare all'HMRC i redditi da capitale conseguiti da valori patrimoniali in Svizzera.

L'imposta alla fonte versata secondo la presente Convenzione non ha in questo caso effetto liberatorio, bensì è considerata un anticipo per le imposte e gli altri debiti fiscali della persona interessata nei confronti del Regno Unito per l'anno fiscale a cui si riferisce il certificato. In tal caso si devono inviare i relativi certificati per la riscossione dell'imposta alla fonte. Inoltre, per garantire un'imposizione corretta, si dovrà considerare quanto già computato e le riduzioni d'imposta. Questa opzione è allettante per la persona interessata, se nel Regno Unito è applicata un'aliquota minore rispetto all'aliquota marginale.

4406

Art. 24

Base di calcolo

Si rinvia al commento all'articolo 23 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con le seguenti differenze: ­

se gli agenti pagatori svizzeri non decidono sulle spese di acquisizione, si applica una base di calcolo sostitutiva sul modello di quella del disciplinamento interno del Regno Unito. Questo prevede che il valore venale al 31 marzo 1982 o, se il valore patrimoniale non esisteva in tale data, il valore venale al momento della nascita del valore patrimoniale sono considerati come spese di acquisizione. Se non è possibile calcolare nessuno di questi valori, l'intero provento dell'alienazione è assoggettato all'imposta alla fonte. Inoltre, anche il trasferimento di valori patrimoniali a terzi è considerato un'alienazione;

­

le perdite da alienazioni di valori patrimoniali possono di norma essere compensate con utili da alienazione su conti o depositi dello stesso agente pagatore. Tuttavia in caso di cambiamento dell'agente pagatore le perdite non compensate decadono.

Le differenti disposizioni nelle due Convenzioni sono dovute alle differenti disposizioni nei diritti tributari interni degli Stati partner.

Art. 25

Definizione dei redditi derivanti da pagamenti di interessi

Si rinvia al commento all'articolo 24 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 26

Definizione dei redditi su dividendi

Si rinvia al commento all'articolo 25 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 27

Definizione degli altri redditi

Si rinvia al commento all'articolo 26 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 28

Definizione degli utili da alienazione

Si rinvia al commento all'articolo 27 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. A differenza della Convenzione con la Germania gli utili capitalizzati in valori patrimoniali non sono considerati utili da alienazione. Questo principio corrisponde all'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Poiché la Germania ha adottato nella legge concernente l'imposta sul reddito una soluzione liberale, questa è ripresa anche nella Convenzione con la Germania.

Art. 29

Disposizioni amministrative

Par. 1­3 Si rinvia al commento all'articolo 28 paragrafi 1 e 2 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. La provvigione di riscossione dello 0,1 per cento è fissata nell'articolo 35. La valuta di riferimento è la lira sterlina.

4407

Par. 4 L'agente pagatore svizzero trasmette le comunicazioni volontarie entro tre mesi dalla fine dell'anno fiscale del Regno Unito (entro il 5 luglio) all'AFC, che una volta all'anno, al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno fiscale del Regno Unito (entro il 5 ottobre), le inoltra automaticamente all'HMRC. L'articolo 16 LIFI contiene ulteriori precisazioni.

Art. 30

Certificazione dell'agente pagatore svizzero

Si rinvia al commento all'articolo 29 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 31

Trasferimento di valori patrimoniali

Si rinvia al commento all'articolo 30 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che l'articolo 31 è applicabile soltanto al trasferimento di valori patrimoniali tra i diversi agenti pagatori svizzeri. La Convenzione non prevede alcun obbligo a comunicare informazioni riguardo al trasferimento di valori patrimoniali tra un agente pagatore della Svizzera e uno del Regno Unito.

Art. 32

Successioni

Si rinvia al commento all'articolo 31 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con le seguenti differenze: Par. 1 Se la persona autorizzata presenta un certificato all'agente pagatore svizzero in cui viene attestato lo status di «persona fisica non domiciliata nel Regno Unito» (nonUK domiciled individual) della persona deceduta e non è considerata «deemed domiciled for inheritance tax purposes» (cfr. n. 3), l'agente pagatore svizzero sblocca i valori patrimoniali. In questo caso l'agente pagatore non riscuote un'imposta secondo il paragrafo 2 e non deve comunicare secondo il paragrafo 3. Il certificato deve essere rilasciato da un avvocato, un contabile o un fiscalista membro di un'organizzazione professionale riconosciuta.

Par. 1 e 2 In conformità con l'aliquota fiscale dell'imposta sulle successioni britannica, l'imposta di cui al paragrafo 2 ammonta al 40 per cento e sono possibili retribuzioni fino al 60 per cento al massimo dei valori patrimoniali al momento del decesso della persona interessata. La valuta di riferimento è la lira sterlina.

Par. 2, 3 e 5 A differenza della Convenzione con la Germania, quella con il Regno Unito prevede l'immediato trasferimento dell'imposta e la trasmissione della comunicazione. Essa non prevede la trasmissione di ulteriori informazioni. La provvigione del 0,1 per cento è fissata all'articolo 35.

Art. 33

Misure collaterali a garanzia del rispetto della Convenzione

Si rinvia al commento all'articolo 32 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che la Convenzione con il Regno Unito non preve4408

de alcun disciplinamento speciale per i valori patrimoniali aziendali. Questo articolo si applica ai non domiciliati nel Regno Unito indipendentemente dall'opzione da loro scelta per regolarizzare il passato.

Par. 1 e 2 Per identificare con certezza la persona interessata, l'HMRC deve indicare nella richiesta il nome, l'indirizzo e, se note, la data di nascita e l'attività esercitata, nonché altre informazioni necessarie all'identificazione. Le richieste d'informazioni non devono tuttavia contenere il nome della banca.

Par. 3 Si rinvia al commento all'articolo 32 paragrafo 3 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Par. 4 La persona interessata è informata sulla prevista richiesta d'informazioni secondo il pertinente diritto britannico. Se vi sono motivi ragionevoli di supporre che l'informazione della persona interessata possa compromettere la tassazione o la riscossione nel Regno Unito, la richiesta è trasmessa all'AFC senza informare preventivamente la persona interessata. La persona interessata è comunque informata dall'AFC al più tardi prima dell'eventuale trasmissione di informazioni all'HMRC e ha diritto di ricorso (cfr. par. 10).

Par. 5­8 Oltre a fornire i dati necessari all'identificazione della persona interessata e a confermare che le condizioni per la richiesta d'informazioni sono soddisfatte, l'HMRC indica nella richiesta di informazioni il periodo di tassazione per il quale necessita delle indicazioni sull'esistenza di una relazione d'affari di una persona interessata. È ammessa la richiesta di informazioni su periodi di tassazione risalenti al massimo a dieci anni prima, purché successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione (cfr. par. 13).

Riguardo all'ottenimento delle informazioni dalle banche si rinvia al commento all'articolo 31 paragrafi 5 e 6 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Se la persona interessata non dispone nel periodo oggetto della richiesta di un conto o di un deposito presso un agente pagatore svizzero, l'AFC comunica all'HMRC che non esistono conti o depositi su cui è tenuta a dare informazioni. Sono fornite informazioni se la persona interessata dispone nel periodo oggetto della richiesta di un conto o di un deposito presso un agente pagatore svizzero, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni (cfr. par. 8 lett. b): ­

il beneficiario è rimasto lo stesso dal giorno di riferimento 2;

­

i valori patrimoniali contabilizzati sul conto o sul deposito sono stati regolarizzati ai sensi di questa Convenzione;

­

sui redditi è riscossa l'imposta alla fonte con effetto liberatorio;

­

sui redditi, che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, è riscossa la ritenuta d'imposta secondo l'AFisR e il pagamento liberatorio (cfr. n. 3.5);

4409

­

dopo il giorno di riferimento 2 non sono più stati effettuati movimenti di denaro in entrata.

Se queste condizioni sono soddisfatte, è sicuro che sul conto o deposito in questione non vi sono valori patrimoniali non tassati. Lo scopo dello scambio d'informazioni è di creare un rischio di essere scoperti, affinché in futuro le persone interessate non investano in Svizzera valori patrimoniali non tassati, o dare la possibilità all'HMRC di scoprire tali fondi. Se una relazione d'affari adempie le condizioni summenzionate, la rinuncia all'anonimato prevista con lo scambio d'informazioni di cui al presente articolo non sarebbe più giustificata e oltrepasserebbe lo scopo perseguito.

Se la persona interessata ha avuto nel periodo oggetto della richiesta un conto o un deposito e non tutte le condizioni di cui al paragrafo 8 lettera b sono soddisfatte, l'AFC comunica all'HMRC il nome della banca e il numero di conti o depositi.

Par. 9 Se l'HMRC vuole ricevere informazioni supplementari rispetto alla comunicazione sull'esistenza o meno di un conto o di un deposito in una determinata banca, deve presentare una domanda di assistenza amministrativa secondo la Convenzione per evitare la doppia imposizione oppure ricorrere all'assistenza giudiziaria.

Par. 10 Si rinvia alle analoghe spiegazioni all'articolo 32 paragrafo 7 della Convenzione con la Germania, con la differenza che la Convenzione con il Regno Unito non prevede alcuna disposizione speciale per i valori patrimoniali aziendali.

Par. 11 Il numero delle richieste è limitato. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il comitato congiunto determina di comune accordo per i primi tre anni il numero massimo di richieste in una fascia tra 200 e 500. Prima della decisione del comitato congiunto l'HMRC non può presentare alcuna richiesta d'informazioni secondo questo articolo.

Par. 12 Dal quarto anno il numero massimo di richieste è verificato annualmente e, se del caso, adeguato verso l'alto o il basso. Se tre anni prima l'HMRC ha superato di almeno il 20 per cento il numero massimo di richieste e più dei due terzi delle richieste complessivamente presentate permettono l'identificazione diretta o indiretta di debiti fiscali nei confronti del Regno Unito di almeno 10 000 lire sterline, il numero massimo di richieste è aumentato del 15 per cento. L'identificazione avviene in modo diretto se i valori patrimoniali non tassati sul conto o
deposito sono contabilizzati in Svizzera, e in modo indiretto se in un determinato momento i valori patrimoniali non tassati erano contabilizzati su un conto o un deposito in Svizzera e prima della scoperta sono stati prelevati o trasferiti in un altro conto o deposito. Se le domande superano del 20 per cento il numero massimo di richieste e meno di un terzo delle richieste complessive permettono l'identificazione di questi ulteriori debiti fiscali, il numero massimo di richieste ammesso è ridotto del 15 per cento. Le richieste per le quali secondo il paragrafo 8 lettera b non è fornita all'HMRC alcuna informazione su relazioni d'affari sono considerate per il calcolo del totale delle richieste o del limite del 20 per cento. Per il conteggio del limite di un terzo o di due terzi queste richieste non sono invece considerate.

4410

Par. 13 Si rinvia al commento all'articolo 32 paragrafo 11 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 34

Norma sugli abusi

Si rinvia al commento all'articolo 33 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che con il Regno Unito non vi è stata alcuna dichiarazione congiunta relativa a un'istruzione comune per la concretizzazione di questo articolo.

3.4 Art. 35

Parte 4: Disposizioni finali Indennizzo

L'AFC trasmette all'HMRC i pagamenti unici riscossi e le imposte alla fonte con effetto liberatorio trattenendo per sé una provvigione di riscossione dello 0,1 per cento (cfr. commento al n. 3.2 ad art. 9 par. 5 e al n. 3.3 ad art. 29 par. 1 e 2 nonché ad art. 32 par. 2, 3 e 5). La provvigione di riscossione indennizza la Svizzera per gli oneri amministrativi supplementari derivanti dall'applicazione della Convenzione.

Art. 36

Misure di reciprocità del Regno Unito

Si rinvia al commento all'articolo 34 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 37

Impiego e divulgazione delle informazioni ricevute secondo la presente Convenzione

Si rinvia al commento all'articolo 35 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 38

Applicazione

Si rinvia al commento all'articolo 36 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 39

Controlli

Si rinvia al commento all'articolo 37 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia Art. 40

Consultazione

Si rinvia al commento all'articolo 38 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. Inoltre, a differenza della Convenzione con la Germania, la forma dei certificati previsti dalla Convenzione con il Regno Unito è definita in comune dalle autorità competenti (par. 4). La Convenzione con la Germania prevede che i certificati siano definiti dal comitato congiunto (cfr. art. 39 par. 2 Convenzione con la Germania).

4411

Art. 41

Comitato congiunto

Un comitato congiunto paritetico composto di rappresentanti degli Stati contraenti svolge, oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della Convenzione (cfr.

art. 33 par. 11 e 12, art. 40 par. 1 e art. 45 par. 3), le seguenti funzioni: ­

verifica il corretto funzionamento della presente Convenzione;

­

analizza gli sviluppi rilevanti (cfr. art. 40 par. 3); e

­

emana raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della presente Convenzione.

Art. 42

Circostanze straordinarie

Si rinvia al commento all'articolo 39 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 43

Allegato

L'allegato I con la formula per il calcolo del pagamento unico (cfr. commento ad art. 7 par. 2 Convenzione con la Germania) è parte integrante della Convenzione.

Art. 44

Entrata in vigore

Si rinvia al commento all'articolo 43 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 45

Denuncia

Si rinvia al commento all'articolo 44 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

3.5

Dichiarazione congiunta relativa al pagamento liberatorio

Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione i redditi derivanti da pagamenti di interessi oggetto di ritenuta d'imposta in applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio o di divulgazione volontaria. L'Accordo sulla fiscalità del risparmio prevede una ritenuta d'imposta del 35 per cento. Questa aliquota è minore di quella convenuta con il Regno Unito per i pagamenti di interessi (in generale: 48 %, eccezioni: 50 % ­ cfr. art. 19 par. 1 e 3).

La Convenzione con il Regno Unito mira a garantire l'imposizione effettiva e liberatoria di tutti i redditi da capitale pagati dagli agenti pagatori svizzeri a persone interessate del Regno Unito. Per garantire ulteriormente questo scopo è stato convenuto il seguente meccanismo di riscossione: ­

4412

secondo la Convenzione la deduzione dell'aliquota applicabile è del 48 per cento (eccezione: 50 %) sui redditi derivanti da pagamenti di interessi. Per conseguire questo onere fiscale, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono, oltre alla ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio, un ulteriore importo del 13 per cento (eccezione: 15 %); e

­

la deduzione del 48 per cento, rispettivamente del 50 per cento, ha un effetto liberatorio per la persona interessata, sebbene poggi su due diverse basi legali AFisR e Convenzione).

Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono all'attenzione delle persone interessate un certificato in cui rientra il pagamento liberatorio. I redditi generati dall'AFC al netto della provvigione sono trasferiti all'HMRC. Conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. art. 8 AFisR), la Svizzera trattiene il 25 percento del gettito generato dalla ritenuta. Ulteriori modalità relative al pagamento liberatorio sono disciplinate alla Sezione 4 LIFI.

3.6

Dichiarazione congiunta sull'equivalenza

Si rinvia al commento al numero 2.6.1, applicabile per analogia.

3.7

Dichiarazione relativa all'acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere

Si rinvia al commento al numero 2.6.4, applicabile per analogia.

3.8

Dichiarazione dell'HMRC sui procedimenti penali

In uno scritto del 6 ottobre 2011 l'HMRC spiega che, considerata la regolarizzazione del passato concordata nella Convenzione, sono altamente improbabili i procedimenti penali contro persone interessate e parti coinvolte (soprattutto le banche e i loro collaboratori) per debiti fiscali e responsabilità sorte da valori patrimoniali prima della data della Convenzione. Per quanto riguarda le persone interessate, questo non vale se i valori patrimoniali sono stati costituiti con un delitto non in materia fiscale o con un delitto in materia fiscale con una comminatoria di pena di almeno due anni di detenzione. Per le parti coinvolte, la soluzione concordata con il Regno Unito è analoga a quella del Liechtenstein Disclosure Facility. Per le persone interessate questa soluzione differisce leggermente, perché l'LDF richiede una divulgazione completa delle persone interessate.

3.9

Memorandum sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri

Nel Regno Unito la fornitura di servizi finanziari è disciplinata dal Financial Services and Market Act 2000 (FSMA), dall'ordinanza del 2001 sulle attività regolamentate (Regulated Activities Order 2001, RAO) e dall'ordinanza del 2000 concernente la legge sulle attività e i mercati finanziari (Financial Promotion Order 2000, FPO).

Le maggiori difficoltà che le banche incontrano a fornire servizi finanziari nel Regno Unito riguardano l'apertura di nuovi conti o depositi, il contatto dei potenziali clienti e l'assistenza a quelli esistenti. Gli istituti finanziari stranieri non autorizzati nel Regno Unito possono offrire prodotti e servizi finanziari su base transfrontaliera ricorrendo all'esenzione delle persone straniere (overseas persons exclusion) sem4413

preché soddisfino determinati requisiti. Secondo l'ordinanza RAO è considerato persona straniera un soggetto che svolge nel Regno Unito determinate attività regolamentate senza disporre di una sede d'affari permanente nel Regno Unito. Per beneficiare dell'esclusione delle persone straniere (overseas persons) è inoltre necessario che l'attività risulti da un «contatto legittimo» (legitimate approach) del cliente. La regolamentazione FPO definisce cosa s'intende per contatto legittimo del cliente ed elenca le eccezioni possibili a tale contatto.

Grazie all'analisi dettagliata del quadro legale inglese (FSMA, RAO e FPO) è stato possibile rilevare in collaborazione con le autorità britanniche le vie a disposizione delle banche estere per fornire i loro prodotti e servizi a livello transfrontaliero e risolvere una parte dei problemi ai quali sono attualmente confrontate le banche svizzere. Su questa base, è stato elaborato un memorandum che definisce con chiarezza le modalità per l'apertura di nuovi conti, il contatto di potenziali clienti e l'assistenza di quelli esistenti. Questo memorandum, sottoscritto da entrambe le parti, migliora la sicurezza giuridica in modo che le banche svizzere possano fornire i loro servizi e operare maggiormente sul mercato inglese. Esso contiene inoltre le informazioni necessarie per definire i processi operativi relativi alle attività transfrontaliere.

4

Considerazioni relative alla normativa d'attuazione

Dal profilo del contenuto le disposizioni della convenzione costituiscono un dispositivo completo di norme e si applicano direttamente nei confronti degli agenti pagatori svizzeri, delle persone interessate e delle autorità in Svizzera. La conclusione delle Convenzioni con la Germania e il Regno Unito richiede parallelamente l'adozione di una legge federale d'accompagnamento. Questa legge deve contenere le disposizioni necessarie all'attuazione delle convenzioni che rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali elvetiche e che non si prestano a essere disciplinate in un trattato internazionale.

4.1

Punti essenziali della LIFI

La legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale contiene essenzialmente disposizioni sull'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.

Esse toccano i seguenti aspetti: ­

la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali;

­

la riscossione dell'imposta liberatoria sui redditi da capitale;

­

la comunicazione dei redditi da capitale;

­

la riscossione dell'imposta liberatoria in caso di successione;

­

la comunicazione delle successioni;

­

il pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri;

­

le rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione dei valori patrimoniali trasferiti;

4414

­

la garanzia del rispetto dalla convenzione;

­

le disposizioni penali.

Il disegno di legge presenta similitudini con la legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio (LFR; RS 641.91), poiché le fattispecie da disciplinare sono in parte analoghe.

4.2

Commento alle singole disposizioni

4.2.1

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La LIFI non si riferisce soltanto alle Convenzioni con la Germania e il Regno Unito, ma è impostata in modo da poter essere utilizzata anche per l'attuazione di convenzioni di collaborazione in ambito fiscale con altri Stati. In un allegato della legge sono menzionate le convenzioni alle quali si applica la LIFI (cpv. 2). Se la convenzione applicabile nel singolo caso reca disposizioni derogatorie alla LIFI, queste prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali (cpv. 3).

Art. 2

Definizioni

L'articolo 2 capoverso 2 stabilisce che le espressioni utilizzate nella legge sono fondamentalmente da intendere ai sensi della pertinente convenzione applicabile.

Questo vale segnatamente per le espressioni seguenti: agente pagatore svizzero, persona interessata, giorno di riferimento, autorità competente, valori patrimoniali nonché conto o deposito. Il capoverso 1 definisce inoltre espressioni chiave della legge, in particolare quelle di parte contraente e persona autorizzata.

Art. 3

Iscrizione quale agente pagatore svizzero e radiazione

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a iscriversi spontaneamente presso l'AFC (cpv. 1). Le convenzioni stabiliscono che le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0), i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 1995 sulle borse (LBVM; RS 954.1) e le persone fisiche e giuridiche residenti o costituite in Svizzera, società di persone e stabili organizzazioni di società estere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di terzi oppure pagano o garantiscono unicamente redditi da capitale sono considerati agenti pagatori svizzeri (art. 2 lett. e della Convenzione con la Germania, art. 2 par. 1 lett. e della Convenzione con il Regno Unito). Tuttavia solo gli agenti pagatori svizzeri che detengono valori patrimoniali di cui una persona interessata è beneficiaria effettiva sono soggetti all'obbligo di iscrizione, poiché solo questi agenti pagatori soggiacciono agli obblighi ai sensi delle relative convenzioni. Allorché la sua qualità di agente pagatore cessa, l'agente pagatore svizzero è tenuto a comunicarlo all'AFC (cpv. 3).

4415

4.2.2 Art. 4

Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali Pagamenti unici

Gli agenti pagatori riscuotono i pagamenti unici conformemente alla convenzione applicabile (cpv. 1).

Le convenzioni prevedono una norma speciale per le persone interessate che tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 hanno avviato una relazione commerciale con un agente pagatore svizzero (art. 6 della Convenzione con la Germania, art. 8 della Convenzione con il Regno Unito). Questa norma speciale dovrebbe impedire che, dopo il giorno di riferimento 2, ovvero nel periodo in cui sono noti i testi delle convenzioni, con il passaggio a un nuovo agente pagatore svizzero le persone interessate detengano ancora i loro valori patrimoniali in Svizzera, ma possano comunque sottrarli alla regolarizzazione fiscale (i valori patrimoniali di una persona interessata sottostanno alla regolarizzazione fiscale se sono contabilizzati in Svizzera il giorno di riferimento 2 e alla data dell'entrata in vigore (art. 5 par. 1 della Convenzione con la Germania) e il giorno di riferimento 3 (art. 5 par. 1 della Convenzione con il Regno Unito). Se tale persona interessata, con il passaggio a un nuovo agente pagatore svizzero, sceglie l'opzione «pagamento unico», il nuovo agente pagatore svizzero riscuote il pagamento unico al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Questo differimento è necessario perché per calcolare il pagamento unico il nuovo agente pagatore svizzero necessita innanzi tutto delle informazioni dell'agente pagatore svizzero precedente. Se 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata o un'altra parte contraente non ha intentato alcuna causa civile nei confronti degli agenti pagatori svizzeri precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi (cpv. 2). In altre parole, l'agente pagatore svizzero è tenuto a comunicare l'identità e il domicilio di tale persona interessata (art. 6 par. 5 della Convenzione con la Germania, art. 8 par.

5 della Convenzione con il Regno Unito).

Le convenzioni prevedono che il certificato di pagamento unico emesso dall'agente pagatore svizzero si considera approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata o
un'altra parte contraente non dichiara per scritto all'agente pagatore svizzero che non è d'accordo (art. 7 par. 3 della Convenzione con la Germania, art. 9 par. 4 della Convenzione con il Regno Unito). L'articolo 4 capoversi 3 e 4 disciplina le disposizioni procedurali applicabili. L'agente pagatore svizzero e la persona interessata o l'altra parte contraente devono innanzi tutto cercare una soluzione consensuale. Entro 60 giorni dalla dichiarazione scritta della persona interessata o di un'altra parte contraente, l'agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato. Se permane in disaccordo, la persona interessata o l'altra parte contraente deve richiedere per scritto all'AFC, entro 30 giorni dalla notifica del nuovo certificato o dalla conferma della validità del primo certificato, l'emanazione di una decisione. L'AFC accerta i fatti d'ufficio. La sua decisione può essere impugnata con ricorso ma non con reclamo, conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. La persona interessata o l'altra parte contraente può presentare ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Poiché la riscossione del pagamento unico è da considerare un atto di assistenza amministrativa, il ricorso al Tribunale federale secondo l'articolo 83 lettera h della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale 4416

federale (LTF; RS 173.110) è inammissibile. Il disegno di legge sull'assistenza amministrativa fiscale attualmente in Parlamento prevede tuttavia di modificare l'articolo 83 lettera h LTF in modo da poter adire il Tribunale federale in caso di decisioni in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale se si pone una questione giuridica fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso particolarmente importante (art. 84 LTF). Poiché la riscossione del pagamento unico rappresenta un atto di assistenza amministrativa in materia fiscale, tali disposizioni si applicheranno alle decisioni fondate sull'articolo 4 capoverso 4 e sull'articolo 14 capoverso 2.

Art. 5

Trasferimento all'AFC

I pagamenti unici riscossi devono essere trasferiti all'AFC entro i termini stabiliti nella convenzione (cpv. 1). 14 mesi dopo il giorno di riferimento 3, gli agenti pagatori svizzeri trasmettono all'AFC il conteggio finale riguardante i pagamenti unici riscossi (cpv. 2).

Art. 6

Comunicazione

Le comunicazioni devono essere trasmesse all'AFC entro i termini stabiliti nelle convenzioni (cpv. 1). Vanno inoltrate sia le comunicazioni per le quali è disponibile un'esplicita autorizzazione della persona interessata o, se del caso, dell'altra parte contraente, sia quelle da effettuare senza autorizzazione sulla base della convenzione (cpv. 2; cfr. art. 6 par. 5 e art. 11 par. 3 della Convenzione con la Germania, art. 8 par. 5 e art. 13 par. 3 della Convenzione con il Regno Unito).

Analogamente all'articolo 4 capoverso 2, il capoverso 3 disciplina il modo di procedere di un agente pagatore svizzero nel caso di una persona interessata che ha avviato una relazione d'affari con lui tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 e ha scelto l'opzione «comunicazione». L'agente pagatore svizzero comunica l'opzione al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3.

Art. 7

Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L'AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.

Art. 8

Prescrizione

Le convenzioni non contengono disposizioni sulla prescrizione dell'obbligo di trasferimento del pagamento unico o di trasmissione della comunicazione.

Nell'interesse della certezza del diritto e conformemente all'articolo 7 LFR, la LIFI prevede un termine di prescrizione di cinque anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il trasferimento del pagamento unico o la trasmissione della comunicazione doveva aver luogo. Il termine di prescrizione assoluto è di 15 anni.

Art. 9

Identificazione a posteriori di una persona interessata

Le convenzioni prevedono la possibilità che anche una persona interessata identificata a posteriori dall'agente pagatore svizzero possa successivamente regolarizzare 4417

fiscalmente i suoi valori patrimoniali (art. 12 della Convenzione con la Germania, art. 14 della Convenzione con il Regno Unito). Nel caso di un'identificazione a posteriori, l'agente pagatore svizzero deve informare immediatamente la persona interessata o, se del caso, l'altra parte contraente. La persona interessata o l'altra parte contraente può in seguito presentare entro tre mesi dalla notifica dell'informazione una domanda scritta all'AFC. La domanda deve contenere l'indicazione dell'opzione scelta per la regolarizzazione fiscale e indicazioni sulla disponibilità delle informazioni necessarie al riguardo. Ad esempio, se una domanda di regolarizzazione è presentata nel 2016 per un conto aperto nel 2003, essa dovrà indicare se l'importo del capitale alla fine del 2003, necessario per calcolare il pagamento unico, è conosciuto o no. Una volta che l'autorità competente dello Stato partner avrà dato il suo accordo, l'AFC prenderà una decisione che dipenderà tra l'altro dal fatto di poter calcolare il pagamento unico sulla base delle informazioni disponibili o se le informazioni disponibili sono sufficienti ai fini di una comunicazione.

Art. 10

Obbligo di cooperazione degli agenti pagatori svizzeri

Le convenzioni prevedono per l'autorità competente dello Stato partner la possibilità di chiedere all'AFC di verificare l'autenticità di un certificato se sussistono motivi per dubitarne (art. 14 della Convenzione con la Germania, art. 16 della Convenzione con il Regno Unito). Inoltre, l'autorità competente dello Stato partner può chiedere all'AFC informazioni supplementari se non riesce a identificare una persona interessata annunciata in base alle informazioni che le sono state trasmesse (art. 9 par. 5 della Convenzione con la Germania, art. 10 par. 4 della Convenzione con il Regno Unito). In questi casi gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a cooperare.

Art. 11

Restituzione della provvigione di riscossione

Se il pagamento unico è stato effettuato senza motivo giuridico, le convenzioni prevedono per la persona interessata il diritto alla restituzione di tale pagamento da parte dell'autorità competente dello Stato partner (art. 13 par. 3 della Convenzione con la Germania, art. 15 par. 3 della Convenzione con il Regno Unito). Secondo l'articolo 35 della Convenzione con il Regno Unito, prima del trasferimento del pagamento unico all'autorità competente del Regno Unito l'AFC deduce una provvigione dello 0,1 per cento per le sue spese. L'articolo 11 garantisce che una persona interessata cui l'autorità competente del Regno Unito ha restituito un pagamento unico riscosso indebitamente possa esigere dall'AFC anche la restituzione della provvigione di riscossione trattenuta.

4.2.3 Art. 12

Riscossione dell'imposta liberatoria Principi

Gli agenti pagatori riscuotono l'imposta liberatoria sui redditi da capitale e in caso di successione conformemente alla convenzione applicabile. Le convenzioni obbligano gli agenti pagatori a bloccare i valori patrimoniali di una persona interessata non appena ne apprendono il decesso (art. 31 par. 1 della Convenzione con la Germania, art. 32 par. 1 della Convenzione con il Regno Unito).

4418

Art. 13

Blocco in caso di successione

Questa disposizione disciplina la composizione delle controversie fra gli agenti pagatori svizzeri e le persone autorizzate o le altre persone che hanno un interesse degno di protezione in relazione con il blocco dei valori patrimoniali di una persona interessata deceduta. Un interesse degno di protezione può essere fatto valere, ad esempio, da una persona che pur non essendo un erede dispone di un diritto di usufrutto sui valori patrimoniali bloccati. Se una persona autorizzata o un'altra persona che ha un interesse degno di protezione contesta per scritto il blocco dei valori patrimoniali, l'agente pagatore svizzero deve innanzitutto adoperarsi per trovare una soluzione consensuale. Entro 60 giorni dalla contestazione scritta del blocco dei valori patrimoniali, è tenuto a confermarlo oppure a toglierlo per scritto.

Se non è d'accordo con la conferma del blocco, la persona autorizzata o l'altra persona che ha un interesse degno di protezione può chiedere per scritto all'AFC, entro 30 giorni dalla notifica della conferma, la pronuncia di una decisione. L'AFC accerta i fatti d'ufficio. La sua decisione può essere impugnata con ricorso ma non con reclamo, secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. La persona autorizzata o l'altra persona che ha un interesse degno di protezione può interporre ricorso contro la decisione dell'AFC dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale amministrativo federale è inammissibile (cfr. commento ad art. 4).

Art. 14

Riscossione dell'imposta

La protezione giuridica della persona interessata, della persona autorizzata o di un'altra parte contraente è disciplinata come nel caso del pagamento unico (cfr.

commento ad art. 4).

Gli agenti pagatori svizzeri possono rettificare entro cinque anni ­ questo termine corrisponde al termine di prescrizione per il versamento dell'imposta (cfr. commento ad art. 18) ­ un'imposta riscossa indebitamente se è certo che nello Stato partner in cui è domiciliato il beneficiario dei corrispondenti redditi da capitale non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso sull'imposta sul reddito (cpv. 3). Una rettifica è possibile anche in caso di successione se è certo che nello Stato partner in cui era domiciliata la persona interessata deceduta non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso sull'imposta sulle successioni. Questa disposizione permette di evitare, da una parte, che le persone interessate o le persone autorizzate sopportino errori commessi a loro sfavore e, d'altra parte, che ottengano un vantaggio indebito.

Art. 15

Trasferimento all'AFC

Le imposte riscosse sui redditi da capitale devono essere trasferite dagli agenti pagatori svizzeri all'AFC entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre (cpv. 1). Il trasferimento trimestrale delle imposte riscosse dagli agenti pagatori svizzeri all'AFC costituisce un intervallo usuale per la riscossione di imposte e tributi. Un tasso di interesse agevolato per la Confederazione generato da un versamento regolare è stato oggetto dei negoziati e costituisce una concessione dello Stato partner per le spese che assumerà l'AFC. Inoltre, in caso di mancato pagamento da parte di un agente pagatore svizzero, lo Stato partner sarebbe meno esposto poiché l'importo da incassare corrisponde al massimo alle imposte dell'ultimo trimestre. Gli agenti pagatori svizzeri indicano, secondo la convenzione applicabile, come le imposte 4419

riscosse debbano essere ripartite tra le differenti categorie di redditi da capitale (cpv.

2; cfr. art. 28 par. 1 della Convenzione con la Germania e art. 29 par. 1 della Convenzione con il Regno Unito).

In caso di successione, gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC l'imposta riscossa entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile e contemporaneamente le trasmettono eventuali altre informazioni previste da tale convenzione. Per quanto riguarda in particolare la Germania, si tratta dell'indicazione del Land in cui la persona interessata deceduta aveva il suo domicilio.

Art. 16

Comunicazione

Le comunicazioni devono essere presentate all'AFC entro i termini stabiliti nelle convenzioni (cpv. 1). Vanno inoltrate sia le comunicazioni per le quali è disponibile un'esplicita autorizzazione della persona interessata o della persona autorizzata o, se del caso, dell'altra parte contraente, sia quelle effettuate senza autorizzazione sulla base della convenzione (cpv. 2; cfr. art. 4 par. 5, art. 19 par. 3 e art. 32 par. 4 della Convenzione con il Regno Unito, art. 31 par. 4 della Convenzione con la Germania).

Una volta rilasciata, l'autorizzazione di comunicare redditi da capitale è valida finché l'agente pagatore svizzero riceve una revoca espressa dalla persona interessata, o dal suo successore legale, oppure dall'altra parte contraente, o dal suo successore legale. La revoca è possibile soltanto se il revocante garantisce nei confronti dell'agente pagatore svizzero l'ammontare dell'imposta dovuto in luogo della comunicazione (cpv. 3 e 4). Poiché in caso di successione con l'autorizzazione di comunicare viene contemporaneamente tolto il blocco dei valori patrimoniali, la persona autorizzata non può revocarla (cpv. 5). Le comunicazioni già effettuate, riguardanti sia redditi da capitale che successioni, possono essere revocate dall'agente pagatore svizzero al più tardi fino alla scadenza del termine di trasmissione delle comunicazioni all'AFC stabilito nella convenzione applicabile; l'ammontare dell'imposta dovuto in luogo della comunicazione deve essere trasferito immediatamente (cpv. 6).

Art. 17

Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L'AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile. L'AFC trasmette inoltre le altre informazioni ricevute conformemente alla convenzione applicabile (cfr. commento ad art. 15).

Art. 18

Prescrizione

Confronta il commento all'articolo 8.

Art. 19

Modifiche delle aliquote d'imposta

Per evitare distorsioni della concorrenza, le autorità competenti degli Stati partner devono informare la Svizzera sulle modifiche delle aliquote d'imposta nel diritto nazionale che riguardano redditi da capitale e valori patrimoniali assoggettati al prelievo alla fonte di un'imposta con effetto liberatorio. Le modifiche delle aliquote d'imposta effettuate dopo la firma delle convenzioni si applicano simultaneamente all'imposizione dei redditi da capitale e dei valori patrimoniali derivanti da una successione soggetti alle convenzioni, sempreché la Svizzera non abbia comunicato 4420

all'autorità competente dello Stato partner che la modifica delle aliquote non sarà effettuata (art. 19 della Convenzione con la Germania, art. 20 della Convenzione con il Regno Unito).

La SFI è l'autorità svizzera competente nella materia. L'approvazione delle modifiche delle aliquote d'imposta spetta al Consiglio federale. Poiché le convenzioni riproducono approssimativamente il diritto tributario degli Stati partner, comprese le aliquote d'imposta nel settore in questione, in una situazione normale si può partire dal principio che l'attuazione di una modifica delle aliquote d'imposta sia giustificata.

4.2.4

Pagamento liberatorio

Art. 20 Oltre alla riscossione dell'imposta liberatoria, gli agenti pagatori sono tenuti a dedurre un pagamento liberatorio se la convenzione applicabile lo prevede, come avviene per quella conclusa con il Regno Unito. Questa Convenzione ha lo scopo di introdurre un'imposizione con effetto liberatorio di tutti i redditi da capitale versati da un agente pagatore svizzero a persone interessate nel Regno Unito.

Secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio, gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti ad applicare una ritenuta d'imposta del 35 per cento su tutti gli interessi non assoggettati all'imposta preventiva svizzera che versano a clienti domiciliati in uno Stato membro dell'UE. Mediante la deduzione di un pagamento liberatorio del 13 per cento da parte degli agenti pagatori svizzeri e la ritenuta d'imposta del 35 per cento conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio si ottiene l'aliquota globale del 48 per cento sui redditi derivanti da pagamenti di interessi convenuta nella Convenzione con il Regno Unito (art. 19 par. 1 lett. a). Conformemente all'articolo 19 paragrafo 3 lettera a della stessa Convenzione, il pagamento liberatorio ammonta al 15 per cento se la persona interessata ha richiesto, con una dichiarazione d'intenti, l'imposizione secondo la «remittance basis» (art. 4 par. 4 della Convenzione con il Regno Unito), ma non ha prodotto il certificato attestante che non è domiciliata nel Regno Unito alla data prevista nella convenzione (art. 4 par. 1 della Convenzione con il Regno Unito). Il pagamento liberatorio del 15 per cento e la ritenuta d'imposta del 35 per cento danno l'aliquota globale dei redditi derivanti da pagamenti di interessi convenuta nella convenzione con il Regno Unito, ovvero il 50 per cento (art. 19 par. 3 lett. a).

Conformemente alle regole stabilite nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, il pagamento liberatorio è calcolato e riscosso in franchi svizzeri. Gli agenti pagatori svizzeri calcolano i pagamenti liberatori annualmente e li trasferiscono all'AFC al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo. L'AFC trasferisce i pagamenti liberatori alle autorità competenti degli Stati partner al più tardi il 30 giugno dell'anno successivo. Il pagamento liberatorio è dedotto dai pagamenti di interessi sui quali era già stata riscossa la ritenuta di imposta
secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Per semplificare le procedure amministrative, per i pagamenti liberatori si applicano le regole fissate nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Gli articoli 14 (Riscossione dell'imposta) e 18 (Prescrizione) si applicano per analogia.

4421

4.2.5

Disposizioni comuni riguardanti la regolarizzazione fiscale, la riscossione dell'imposta liberatoria e il pagamento liberatorio

Art. 21 e 22

Organizzazione e procedura, statistica

L'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della legge. Essa impartisce istruzioni, emana decisioni e tiene statistiche.

Art. 23

Obbligo d'informare

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione delle convenzioni e della legge.

Art. 24

Interesse di mora

Sui pagamenti unici, sulle imposte liberatorie e sui pagamenti liberatori che vengono trasferiti in ritardo è dovuto, senza diffida, un interesse di mora.

4.2.6

Rapporto con altre imposte

Art. 25 L'agente pagatore svizzero riceve, per conto della persona interessata, i redditi da capitale di fonte svizzera gravati dall'imposta preventiva del 35 per cento. In un secondo tempo richiede per la persona interessata il rimborso dell'imposta preventiva riscossa, dedotte eventuali imposte residue previste dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato partner. L'agente pagatore svizzero può chiedere all'AFC il rimborso mensilmente allo scadere del mese civile. L'AFC può prevedere termini di conteggio più brevi, ad esempio se turbolenze sui mercati finanziari possono provocare elevati rischi di cambio per gli agenti pagatori svizzeri e l'AFC. Senza una simile procedura di rimborso dell'imposta preventiva, gli agenti pagatori svizzeri non potrebbero riscuotere l'importo esatto dell'imposta con effetto liberatorio su questi redditi da capitale.

4.2.7 Art. 26

Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri Versamento del pagamento anticipato

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a effettuare il pagamento anticipato agli Stati partner poco dopo l'entrata in vigore delle singole convenzioni (art. 15 della Convenzione con la Germania, art. 17 della Convenzione con il Regno Unito). Il pagamento anticipato è compensato con i pagamenti unici derivanti dalla regolarizzazione fiscale finché gli agenti pagatori svizzeri hanno recuperato il pagamento anticipato effettuato.

4422

Cpv. 1 e 2 Gli agenti pagatori svizzeri possono versare il pagamento anticipato nel quadro di un'autoregolazione, ossia disciplinano tra di loro la ripartizione del pertinente importo. Essi fondano una società veicolo che assume i diritti e gli obblighi amministrativi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. La società veicolo risponde esclusivamente per l'impegno di credito che fornisce all'AFC secondo il capoverso 3. Non è però né debitrice solidale né garante per il pagamento anticipato e per un'eventuale perdita. La responsabilità in questo ambito incombe esclusivamente agli agenti pagatori svizzeri. Un altro disciplinamento non sarebbe opportuno poiché la società veicolo viene fondata unicamente per effettuare il pagamento anticipato e non dispone di fondi propri sufficienti. La società veicolo informa l'AFC su tutti i fatti necessari in relazione con il pagamento anticipato e un'eventuale perdita.

Cpv. 3 Il pagamento anticipato degli agenti pagatori svizzeri dovuto alla Germania e al Regno Unito è versato all'autorità competente del rispettivo Stato partner per il tramite dell'AFC. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale l'AFC deve ricevere il pagamento anticipato degli agenti pagatori svizzeri, sia tramite la società veicolo sia direttamente. Affinché l'AFC abbia la possibilità di emanare decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri nel caso in cui l'importo ricevuto non coprisse il pagamento anticipato previsto dalla convenzione applicabile, il pagamento anticipato sarà probabilmente esigibile immediatamente dopo l'entrata in vigore della convenzione.

Il Consiglio federale stabilisce inoltre il termine entro il quale la società veicolo deve fornire all'AFC l'impegno di credito irrevocabile riguardante l'importo del pagamento anticipato da coprire. Questo impegno di credito dev'essere fornito poco dopo l'entrata in vigore della legge ma prima della scadenza del pagamento anticipato. Se l'impegno di credito non copre l'importo complessivo dei pagamenti anticipati secondo le convenzioni, la società veicolo comunica all'AFC, entro le stesso termine, i nomi degli agenti pagatori partecipanti e l'importo del contributo di ognuno alla quota del pagamento anticipato assunto dalla società veicolo secondo l'impegno di
credito. Queste informazioni permettono all'AFC di preparare le decisioni di pagamento per poter riscuotere, se del caso, l'importo complessivo dei pagamenti anticipati presso gli agenti pagatori svizzeri.

Cpv. 4­6 Se i pagamenti anticipati pervenuti entro il termine stabilito dal Consiglio federale non coprono l'importo complessivo dei pagamenti anticipati previsti dalla convenzione applicabile, l'AFC emana le necessarie decisioni di pagamento all'indirizzo degli agenti pagatori svizzeri la cui quota alla ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio è superiore allo 0,5 per cento. Il contributo al pagamento anticipato di ogni agente pagatore è calcolato in base ai dati statistici forniti all'AFC l'anno prima della firma della convenzione. Per quanto concerne questa chiave di ripartizione, si tratta di un'approssimazione delle quote di mercato effettive degli agenti pagatori svizzeri con riferimento ai clienti tedeschi o britannici. Essa offre all'AFC il vantaggio di disporre già dei dati necessari per ripartire il saldo del pagamento anticipato fra gli agenti pagatori e di poterlo riscuotere rapidamente. La chiave di ripartizione non è 4423

modificabile, poiché i dati statistici che stanno alla base di tale chiave si riferiscono a un lasso di tempo precedente alla firma della convenzione. Con questa disposizione si esclude in linea di principio la responsabilità dello Stato.

Quando emana le decisioni di pagamento, l'AFC tiene conto dei contributi già versati attraverso la società veicolo come segue: se il pagamento della società veicolo copre i contributi degli agenti pagatori partecipanti alla società secondo la chiave di ripartizione stabilita (cpv. 5), l'AFC non emana decisioni di pagamento all'indirizzo di questi agenti pagatori. Se invece il pagamento della società veicolo non copre completamente tali contributi, l'AFC emana le decisioni di pagamento tenendo conto della quota del pagamento anticipato versata da ogni singolo agente pagatore, per quanto ne sia a conoscenza con sicurezza. A tale scopo si basa sulle informazioni comunicatele dalla società veicolo.

Cpv. 7 Se agenti pagatori svizzeri hanno versato direttamente un contributo al pagamento anticipato, senza passare per la società veicolo, l'AFC trasferisce i pagamenti unici compensati alla società veicolo e agli agenti pagatori proporzionalmente alle loro rispettive quote del pagamento anticipato.

Art. 27

Garanzie e disposizioni procedurali

Se già prima dell'esigibilità del pagamento anticipato (art. 26 cpv. 3) risulta che quest'ultimo è del tutto o in parte pregiudicato, l'AFC può, mediante decisione, esigere garanzie a copertura dell'importo in questione. L'agente pagatore svizzero è tenuto a versare l'importo da garantire all'ufficio indicato nella decisione dell'AFC.

La decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo, altrimenti il versamento dell'anticipo allo Stato partner da parte degli agenti pagatori svizzeri non potrebbe avvenire entro i termini stabiliti.

Art. 28

Perdita

Un'eventuale perdita in occasione del calcolo del pagamento unico è ripartita fra gli agenti pagatori svizzeri. La ripartizione avviene in relazione alla quota dei singoli agenti pagatori della ritenuta d'imposta riscossa in relazione allo Stato partner conformemente all'Accordo sulla fiscalità del risparmio sempre che tale quota, in base ai dati statistici forniti all'AFC nell'anno precedente la firma della convenzione, ammonti almeno allo 0,01 per cento. Questa procedura garantisce un'ampia ripartizione di eventuali perdite. L'AFC si occupa della ripartizione fra gli agenti pagatori che hanno fornito un contributo al pagamento anticipato e gli altri agenti pagatori.

Essa emana le decisioni di pagamento necessarie a tal fine.

Le decisioni di pagamento possono essere oggetto di un reclamo presso l'AFC. La decisione su reclamo può in seguito essere contestata mediante un ricorso retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. art. 38).

L'adozione di una procedura accelerata nell'ambito della perdita non si giustifica.

4424

4.2.8 Art. 29 e 30

Valori patrimoniali prelevati in Svizzera Autorità svizzere competenti, rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione

Le convenzioni con la Germania e il Regno Unito prevedono che la competente autorità svizzera comunichi all'autorità competente dello Stato partner una lista dei dieci principali Stati o territori nei quali le persone interessate che hanno saldato il loro conto o il loro deposito tra il momento della firma della convenzione e la sua entrata in vigore (Convenzione con la Germania) e la data di riferimento 3 (Convenzione con il Regno Unito) hanno trasferito i loro valori patrimoniali (art. 16 Convenzione con la Germania, art. 18 Convenzione con il Regno Unito). In questo contesto l'autorità svizzera competente è la SFI (art. 29). L'articolo 30 indica quali sono i dati statistici che gli agenti pagatori svizzeri devono comunicare alla SFI.

4.2.9

Garanzia del rispetto della convenzione

La Sezione 9 contiene le disposizioni procedurali applicabili nel trattamento delle domande nell'ambito della comunicazione delle informazioni concordata per garantire il rispetto delle convenzioni. In considerazione delle peculiarità dello strumento per garantire il rispetto delle convenzioni non è appropriato che sia direttamente applicabile il disegno di legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (D-LAAF). Tuttavia la LIFI si basa sul disegno della LAAF laddove è oggettivamente adeguato. Poiché quest'ultima non è ancora stata adottata dal Parlamento, la LIFI non rinvia direttamente alla LAAF, ma si riferisce più in generale alle disposizioni della legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale. Pertanto, fino all'eventuale entrata in vigore della LAAF questa legislazione comprende le disposizioni dell'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204).

Art. 31

Domande d'informazione

Lo Stato richiedente deve presentare la propria domanda per scritto, in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Le indicazioni che devono figurare nella domanda sono definite nella convenzione applicabile. Se la domanda non soddisfa le condizioni del capoverso 1, l'AFC lo comunica per scritto all'autorità dello Stato partner, dandole la possibilità di completare la domanda per scritto.

Art. 32

Ottenimento di informazioni

In base alle indicazioni che figurano nella domanda, l'AFC chiarisce presso le banche e gli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso di essa se la persona in questione deteneva un conto o un deposito durante il periodo indicato. Rispetto alle convenzioni, la LIFI estende la cerchia delle persone soggette all'obbligo di informare. Oltre alle banche, tutti gli altri agenti paganti svizzeri iscritti presso l'AFC hanno l'obbligo di informare nel quadro della garanzia del rispetto della convenzione. In tal modo saranno eliminate le distorsioni della concorrenza.

L'ottenimento di informazioni non è disciplinato come nel quadro dell'assistenza amministrativa fiscale. Da un lato, sono richieste solo informazioni relative 4425

all'esistenza di conti o depositi dei quali la persona interessata è il beneficiario effettivo. Dall'altro, nella domanda non è necessario indicare il detentore delle informazioni, per cui è opportuno rivolgersi a tutte le banche e agli agenti pagatori svizzeri. Per quanto concerne la consegna delle informazioni, l'AFC accorda loro un termine adeguato per ogni singolo caso (cpv.1).

L'obbligo di consegna del detentore delle informazioni (cpv. 2) si estende alle informazioni che l'AFC può esigere ai sensi del capoverso 1.

L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.

Le spese cagionate dall'ottenimento delle informazioni non sono restituite, indipendentemente dall'entità che le sopporti e dal luogo in cui siano state cagionate (cpv. 4).

Art. 33

Informazione delle persone legittimate a ricorrere

L'AFC informa la persona oggetto della domanda sulla procedura in corso. Contrariamente alla legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale, questa disposizione non prevede che non si informi la persona oggetto della domanda quando l'autorità estera rende verosimile la necessità di mantenere il segreto. Ciò è giustificato dal fatto che la consegna delle informazioni non viene pregiudicata dall'informazione della persona oggetto della domanda, poiché l'agente pagatore dispone delle informazioni circa l'esistenza di un conto o di un deposito, le quali non rientrano nella sfera di competenza della persona oggetto della domanda.

Inoltre, la persona oggetto della domanda deve essere informata solo se dall'ottenimento delle informazioni risulta che, conformemente alla convenzione applicabile, deve essere comunicata l'esistenza di un conto o di un deposito. Se all'autorità competente dello Stato partner viene segnalato che non esiste alcun conto o deposito rilevante, l'interesse alla protezione giuridica della persona oggetto della domanda è minimo, cosicché si può ragionevolmente rinunciare a informarla.

Oltre alla persona indicata nella domanda, l'AFC informa, alle stesse condizioni, le altre persone di cui può supporre, in base agli atti, che sono abilitate a ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Può trattarsi dell'agente pagatore svizzero, per esempio quando le informazioni devono essere ottenute con mezzi coercitivi.

Art. 34

Dati per determinare il numero di domande

Il numero annuo di domande è limitato. Questo numero è adeguato secondo un meccanismo definito nelle convenzioni. L'AFC tiene le statistiche necessarie a tal fine. Per evitare che gli Stati partner si sentano in obbligo di raggiungere ogni anno il numero massimo di domande autorizzate o di adottare misure drastiche a livello nazionale contro i propri contribuenti per forzare il successo delle domande, queste informazioni non devono essere accessibili al pubblico.

Art. 35

Diritto procedurale applicabile

Se la Sezione 9 non prevede altrimenti, le disposizioni della legislazione sull'assistenza amministrativa fiscale si applicano per analogia.

4426

4.2.10 Art. 36

Controllo e disposizioni procedurali Controllo

Le convenzioni prevedono che l'AFC effettui controlli presso gli agenti pagatori svizzeri per assicurarsi che questi ultimi rispettino i loro obblighi derivanti dalle convenzioni e dalla presente legge (art. 37 Convenzione con la Germania, art. 39 Convenzione con il Regno Unito). L'articolo 36 disciplina le norme di procedura giuridica basandosi sull'articolo 8 capoversi 4­7 LFR.

Le convenzioni prevedono inoltre l'allestimento di un rapporto riassuntivo sui risultati più importanti riguardo ai controlli effettuati durante l'anno precedente. Tale rapporto è trasmesso all'autorità competente dello Stato partner per consentirle di dimostrare ai suoi organi di controllo che la riscossione dell'imposta avviene conformemente alla convenzione.

Art. 37

Diritto procedurale applicabile

Ove la LIFI non disponga altrimenti si applica la PA.

Art. 38

Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'AFC può essere presentato reclamo, purché la LIFI non disponga altrimenti. La decisione su reclamo dell'AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. Dato che le decisioni in relazione alle convenzioni e alla LIFI saranno generalmente di ordine tecnico, la LIFI prevede la possibilità di presentare reclamo presso l'AFC in deroga alla procedura amministrativa usuale.

Art. 39

Obbligo del segreto

L'articolo 39 si basa sull'articolo 10 LFR e sull'articolo 37 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21). Le persone incaricate di applicare la legge sono tenute a mantenere il segreto; fanno eccezione le comunicazioni dell'AFC alle autorità competenti degli Stati partner previste nelle convenzioni e la notifica di informazioni nel quadro della garanzia del rispetto delle convenzioni.

In singoli casi il DFF può levare l'obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi. Non vi è l'obbligo a mantenere il segreto anche quando è prevista una disposizione apposita nel diritto federale. Ad esempio, l'articolo 22a della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) stabilisce che gli impiegati dell'Amministrazione federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore svizzero non possono essere utilizzate dalle autorità fiscali svizzere per fini procedurali fiscali in Svizzera. Sono da preservare il segreto bancario e gli altri segreti professionali tutelati per legge.

4427

4.2.11

Disposizioni penali

Le disposizioni penali (art. 40­42) corrispondono in linea di massima a quelle della LFR (art. 12­14). Si distingue tra sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 40), messa in pericolo (art. 41) e inosservanza di prescrizioni d'ordine (art. 42). Per quanto concerne la pena applicabile nei casi di sottrazione, messa in pericolo e inosservanza di prescrizioni d'ordine si procede analogamente alla legge sulla fiscalità del risparmio.

La banca o l'agente pagatore svizzero iscritto presso l'AFC sono puniti con una multa sino a 10 000 franchi se, intenzionalmente, non ottemperano a una decisione esecutiva di consegna delle informazioni che l'AFC notifica sotto comminatoria della sanzione prevista dall'articolo 43 o a una decisione corrispondente delle giurisdizioni di ricorso. Questa disposizione prevale sulla normativa generale dell'articolo 292 del Codice penale (CP; RS 311.0). L'entità della multa corrisponde a quella di cui all'articolo 10 capoverso 4 D-LAAF.

Ove la LIFI non disponga altrimenti si applica la DPA (art. 44). L'AFC è l'autorità di perseguimento penale e l'autorità giudicante.

4.2.12

Disposizioni finali

L'art. 46 prevede la modifica del diritto attuale, ossia l'introduzione di un nuovo capoverso 2 all'articolo 2 LFINMA. I rapporti tra la LFINMA e le altre leggi sui mercati finanziari sono retti dall'articolo 2 LFINMA. Il nuovo capoverso 2 dispone che i trattati internazionali conclusi nel quadro dell'imposizione internazionale alla fonte e le pertinenti convenzioni internazionali, segnatamente quelle concernenti gli audit fuori dal paese di origine e l'accesso al mercato, in caso di divergenze prevalgono le disposizioni della LFINMA e delle altre leggi sui mercati finanziari. Sono considerate convenzioni internazionali pertinenti, segnatamente il memorandum concluso con la Germania relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario (cfr. n. 2.7.1) e il memorandum concluso con il Regno Unito Unito sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri da parte di società svizzere nel Regno Unito (cfr. n. 3.9).

L'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione con la Germania stabilisce che i partecipanti a reati penali o amministrativi in relazione con l'acquisizione di dati della clientela di agenti pagatori svizzeri rilevanti ai fini fiscali e che sono stati commessi prima della firma della Convenzione non sono perseguiti né secondo il diritto svizzero né secondo il diritto tedesco. I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge saranno sospesi. L'articolo 47 sancisce il medesimo obbligo per le autorità cantonali.

L'avamprogetto di legge sottostà a referendum facoltativo.

La legge dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la scadenza del termine di referendum o la riuscita favorevole della votazione popolare. Essa costituisce la base legale dei preparativi richiesti ai fini del pagamento anticipato agli Stati partner (cfr. art. 26).

4428

5

Ripercussioni della Convenzione e del disegno

Poiché le ripercussioni della Convenzione con la Germania e con il Regno Unito e il disegno di legge non possono essere valutate separatamente, le osservazioni riportate qui di seguito riguardano gli effetti del progetto nel suo insieme.

5.1

Per la Confederazione

5.1.1

Spese per beni e servizi e per il personale, indennizzo

La riscossione e il versamento dei pagamenti unici e del prodotto dell'imposta alla fonte e del pagamento liberatorio, la trasmissione delle comunicazioni, l'elaborazione delle domande nel quadro della garanzia del rispetto della convenzione, i controlli presso gli agenti pagatori, la conduzione di procedure amichevoli e altri compiti di attuazione comportano per la Confederazione oneri amministrativi supplementari. Ne risulta per il DFF, dal 2013, una spesa annua totale (spese per il personale e per beni e servizi) di circa 8,25 milioni di franchi. Una parte delle maggiori spese può essere compensata con gli indennizzi previsti nelle convenzioni (cfr. commenti all'art. 28 par. 1 e 2, nonché all'art. 31 par. 6 della Convenzione con la Germania di cui al n. 2.3 e all'art. 35 della Convenzione con il Regno Unito di cui al n. 3.4).

5.1.2

Diminuzione dei proventi dell'imposta preventiva

I clienti stranieri di agenti pagatori svizzeri detengono nel loro portafoglio d'investimenti soltanto una parte modesta di valori patrimoniali che generano redditi da capitale assoggettati all'imposta preventiva. Per il fisco svizzero l'imposta preventiva è considerata un reddito definitivo, se non esiste una convenzione di doppia imposizione, se la Svizzera può trattenere un'imposta residua ai sensi di una convenzione di doppia imposizione oppure se un investitore residente all'estero rinuncia alla restituzione dell'imposta.

Sia la Convenzione con la Germania che quella con il Regno Unito avranno quale conseguenza che i valori patrimoniali depositati saranno di norma tassati presso gli agenti pagatori svizzeri anziché nello Stato di domicilio. Inoltre gli agenti pagatori svizzeri potranno in futuro chiedere il rimborso dell'imposta preventiva in nome proprio e per conto della persona interessata (cfr. commenti all'art. 25 LIFI). Contrariamente a quanto avviene ora, il potenziale di rimborso delle persone interessate tedesche e britanniche sarà completamente esaurito. Secondo le convenzioni di doppia imposizione sui redditi da risparmio potrà essere richiesto il rimborso dell'intera quota del 35 per cento di imposta preventiva, mentre sui dividendi la Svizzera conserva un'imposta residua del 15 per cento, cosicché in questo caso il tasso di rimborso raggiunge il 20 per cento.

L'aumento della quota di rimborso costituisce la principale causa della diminuzione dei proventi dell'imposta preventiva. Contribuirà al calo delle entrate anche la probabile diminuzione dei valori patrimoniali amministrati (cfr. n. 1.4.2).

In totale la diminuzione annua dei proventi dell'imposta preventiva dovuta all'aumento della quota di rimborso e al calo dei valori patrimoniali amministrati 4429

dovrebbe aggirarsi tra 150 e 210 milioni di franchi. Questa stima si basa su ipotesi relative al comportamento delle persone interessate e all'ammontare dei valori dei clienti tedeschi e britannici interessati, che non si avvalgono tuttavia di fonti statistiche attendibili.

5.1.3

Altre conseguenze fiscali

Oltre alla diminuzione dei proventi dell'imposta preventiva, vi saranno altre conseguenze fiscali descritte qui di seguito soltanto in termini qualitativi, poiché non è possibile quantificarle.

A seguito della regolarizzazione fiscale diminuiranno i valori patrimoniali dei clienti privati tedeschi e britannici amministrati in Svizzera dagli agenti pagatori svizzeri, sia perché alcuni valori patrimoniali saranno ritirati, sia in seguito del pagamento unico al fisco tedesco o britannico per la regolarizzazione dei patrimoni. Inoltre i margini degli agenti pagatori svizzeri sull'amministrazione dei patrimoni nel frattempo regolarizzati tenderanno a diminuire. Questi due effetti comportano una diminuzione degli utili nella gestione patrimoniale, che si ripercuote direttamente sui proventi dell'imposta sull'utile e, indirettamente, sui proventi dell'imposta sul reddito dato che i salari di chi opera nella gestione patrimoniale saranno tendenzialmente più bassi. Queste conseguenze toccheranno la Confederazione, i Cantoni e anche i Comuni. A medio termine il sistema attrattivo dell'imposta alla fonte (cfr. n.

1.4.2) dovrebbe comportare nuovi afflussi di patrimoni dall'estero, il che si ripercuoterebbe positivamente sui proventi dell'imposta sull'utile.

D'altro canto, nella fase introduttiva l'implementazione delle convenzioni comporterà per gli agenti pagatori svizzeri dei costi, che possono tuttavia essere dedotti dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile, comportando a sua volta una diminuzione di tale imposta. Le banche stimano le spese di implementazione delle convenzioni ad alcune centinaia di milioni di franchi. Temporaneamente anche il pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri agli Stati partner avrà ripercussioni negative sull'imposta sull'utile, poiché le banche costituiscono accantonamenti e non beneficeranno di alcun interesse fino alla compensazione e al rimborso degli anticipi.

Per contro il miglioramento dell'accesso ai mercati dovrebbe avere a lungo termine effetti positivi sui proventi dell'imposta sugli utili.

5.2

Per i Comuni e per i Cantoni

Si rinvia alle spiegazioni esposte ai numeri 5.1.2 e 5.1.3.

5.3

Ripercussioni economiche

Si rinvia alle spiegazioni esposte al numero 1.4.2.

4430

6

Programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 20122 sul programma di legislatura 2011­2015. Nell'obiettivo 3, «stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite», il messaggio prevede l'estensione della rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e un migliore accesso al mercato. Le convenzioni con la Germania e il Regno Unito sono state firmate prima dell'adozione di tale messaggio.

7

Aspetti giuridici

7.1

Decreti di approvazione, competenza in materia di conclusione e di approvazione

Sotto il profilo giuridico le convenzioni con la Germania e il Regno Unito sono due atti disgiunti: sottoponiamo pertanto all'Assemblea federale per l'approvazione due decreti separati. Questa procedura è fedele al principio costituzionale dell'unità della materia e tiene conto della prassi seguita dalle autorità federali in materia di approvazione e applicazione di trattati internazionali. Entrambi i decreti si basano sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri, autorizzandola a concludere accordi con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

7.2

Legislazione di attuazione

L'attuazione di trattati internazionali è una competenza inerente alla Confederazione che discende dall'articolo 54 capoverso 1 Cost. Questa non è tuttavia una competenza esclusiva della Confederazione. A seconda del contenuto del trattato internazionale, la sua applicazione può rientrare anche nella competenza dei Cantoni. In taluni casi, la responsabilità dell'attuazione di un trattato internazionale incombe addirittura unicamente ai Cantoni.

Le convenzioni servono alla regolarizzazione fiscale di conti e depositi non dichiarati in Svizzera detenuti da contribuenti residenti nello Stato partner. Esse sono inoltre finalizzate a riscuotere un'imposta liberatoria su determinati redditi patrimoniali e valori patrimoniali in caso di successione, il cui prodotto è versato agli Stati partner.

Le convenzioni hanno sui Cantoni effetti finanziari diretti di lieve entità (cfr. n. 5.1.3 e 5.1.4) e non restringono pertanto le competenze cantonali. Inoltre, le convenzioni stesse designano espressamente la Confederazione, e in particolare il DFF, quale autorità competente per l'esecuzione in Svizzera. Si può concludere che l'emanazione della legge per l'attuazione delle convenzioni è di competenza della Confederazione. La base costituzionale formale è data dall'articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l'Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

2

FF 2012 305

4431

7.3

Referendum

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali che comprendono disposizioni importanti implicanti norme di diritto o la cui attuazione esige l'emanazione di leggi federali.

Entrambe le condizioni sono date, motivo per cui le convenzioni sottostanno a referendum facoltativo.

7.4

Delega di competenze legislative

L'articolo 19 capoverso 2 LIFI autorizza il Consiglio federale ad approvare modifiche delle aliquote d'imposta di cui alla parte 3 delle convenzioni. Questa delega sembra oggettivamente appropriata. Il pagamento liberatorio di cui all'articolo 20 LIFI corrisponde alla differenza fra le aliquote d'imposta applicabili ai redditi d'interessi secondo la Convenzione con il Regno Unito (art. 19 par. 1 lett. a e art. 19 par. 3 lett. a) e l'aliquota della ritenuta d'imposta secondo l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. In caso di modifica delle aliquote d'imposta, il pagamento liberatorio di cui all'articolo 20 LIFI sarà modificato di conseguenza.

In virtù dell'articolo 24 capoverso 2 LIFI, il DFF stabilisce il tasso d'interesse applicabile se la presente legge prescrive un interesse di mora. Questa delega corrisponde alla procedura usuale.

4432