Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4) del 27 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta: Art. 1

Credito complessivo

Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale è stanziato un credito complessivo di 70 milioni di franchi.

1

Di questo credito, 50 milioni di franchi sono utilizzati per gli impianti elencati qui di seguito e sono suddivisi nei seguenti crediti d'impegno:

2

mio. fr.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Costruzione di una sala di sport con capienza da 4000 a 7000 spettatori Sostituzione dello stadio della Pontaise di Losanna per l'atletica leggera Costruzione del centro nazionale di hockey su ghiaccio Realizzazione del centro nazionale di calcio Ampliamento del centro nazionale di tennis a Bienne Costruzione di un velodromo coperto Costruzione o ampliamento di vari impianti per il nuoto Ristrutturazione completa del centro di canottaggio del Rotsee a Lucerna Costruzione e ampliamento di diversi impianti di sport sulla neve Ampliamento dell'Olympia Bob Run di St. Moritz-Celerina Costruzione o ampliamento di diversi impianti di importanza nazionale di dimensioni minori Totale

1 2

3 4 5 6 1,5 2 6 1,5 13 1 7 50

RS 101 FF 2012 1705

2011-1051

7423

Concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 4). DF

Il Consiglio federale può disporre liberamente dei 20 milioni restanti del credito complessivo e, a seconda delle necessità, utilizzarli per eventuali aumenti del finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 capoverso 2, nonché per la costruzione e l'ampliamento di altri impianti sportivi di importanza nazionale.

3

Art. 2

Durata dell'impegno

Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti fino al 31 dicembre 2017.

Art. 3

Gestione del credito complessivo

Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. In particolare può effettuare trasferimenti di esigua entità fra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.

Art. 4

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2012

Consiglio degli Stati, 17 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

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