Termine di referendum: 7 aprile 2013
Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) Modifica del 14 dicembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 10 ottobre 20111; visto il parere del Consiglio federale dell'11 gennaio 20122, decreta: I La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue: Art. 27 cpv. 1quater 1quater Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012
Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012
La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 28 dicembre 20124 Termine di referendum: 7 aprile 2013
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FF 2011 7961 FF 2012 287 RS 822.11 FF 2012 8487
2011-2300
8487
Legge sul lavoro
8488