Traduzione1

Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero Decisione III/7 Emendamento alla Convenzione di Espoo Adottata il 4 giugno 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il ...

La Riunione delle Parti, riferendosi alla sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione e al paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia, desiderando modificare la Convenzione ai fini di migliorarne ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente, accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dal gruppo speciale creato in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale, prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e ricordando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003, prendendo inoltre atto degli strumenti giuridici pertinenti della Comunità europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell'appendice I rafforzerà l'importanza delle valutazioni dell'impatto ambientale a livello regionale, considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale, incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione, 1. Conferma che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, in particolare l'adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e le misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall'adozione e dall'entrata in vigore del presente emendamento,

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Dal testo originale francese.

2010-1524

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Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Decisione III/7. Emendamento alla Convenzione di Espoo

2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attività relative alla Convenzione, in particolare l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non è entrato in vigore per tale Parte, 3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione: a)

All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita: «11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita deve poter partecipare alla procedura, secondo modalità adeguate».

b)

All'articolo 8, dopo «Convenzione» inserire: «e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti».

c)

All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2 lettera c con un nuovo testo che recita: «c) richiedono, se del caso, i servizi e la cooperazione di organi competenti aventi l'esperienza pertinente per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».

d)

Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano: «g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione; h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.»

e)

All'articolo 14 paragrafo 4 sostituire il secondo periodo con un nuovo testo che recita: «Esse entrano in vigore nei confronti delle Parti che le hanno ratificate, approvate o accettate il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti alla data della loro adozione.»

f)

Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita: «Art. 14bis

Esame del rispetto delle disposizioni

1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame è basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.

2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»

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Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Decisione III/7. Emendamento alla Convenzione di Espoo

g)

Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione;

h)

All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita: «3. I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis, a ogni protocollo alla Convenzione.»

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Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Decisione III/7. Emendamento alla Convenzione di Espoo

Appendice

Lista delle attività 1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.

2. a)

Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt;

b)

centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori2 (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).

3. a) b)

Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati; Impianti destinati: ­ alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; ­ al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi; ­ alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati; ­ esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi; ­ esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.

6. Impianti chimici integrati.

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Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.

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Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Decisione III/7. Emendamento alla Convenzione di Espoo

7. a)

Costruzione di autostrade, semiautostrade3 e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti4 muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;

b)

costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.

8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.

9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.

10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica; b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.

11. Grandi dighe e serbatoi.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.

14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.

15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 metri cubi al giorno per il gas.

16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfici.

3

4

Ai fini della presente Convenzione, - Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che: a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi; b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale; c) è specificamente segnalata come autostrada.

«Strada espressa (superstrada)» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

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Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Decisione III/7. Emendamento alla Convenzione di Espoo

18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti.

20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: ­

85 000 posti per polli da carne;

­

60 000 posti per galline;

­

3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);

­

900 posti per scrofe.

21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.

22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

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