Traduzione1

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca che modifica la Convenzione del 4 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo Concluso l'11 settembre 2012 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 4 dicembre 19952 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione») e il relativo Protocollo (di seguito «il Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I L'articolo 4 (Residenza) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato e le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali.

Tuttavia, questa espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

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Dal testo originale tedesco.

RS 0.672.974.31

2012-2426

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Doppie imposizioni. Prot. che modifica la Convenzione con la Repubblica Ceca

a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.» Art. II 1. Il paragrafo 3 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione è modificato come segue: «3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio o un'attività di sorveglianza connessa costituiscono una stabile organizzazione solo quando la loro durata oltrepassa i dodici mesi.» 2. La lettera e) del paragrafo 4 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione è modificata come segue: «e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;» Art. III Il paragrafo 3 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato.

Art. IV L'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

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2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi è: a)

una società (diversa da una società di persone) residente dell'altro Stato contraente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi in modo continuativo durante almeno un anno;

b)

un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l'istituzione di previdenza o l'altra istituzione simile sia residente dell'altro Stato contraente, sia costituita secondo la legislazione dell'altro Stato, sia fiscalmente riconosciuta e sia sottoposta alla relativa vigilanza; o

c)

la Banca centrale dell'altro Stato.

4. I paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché altri redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1­3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.»

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Art. V 1. I due periodi seguenti sono aggiunti al paragrafo 2 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione: «Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. Il termine «interessi» non comprende i redditi considerati dividendi giusta il paragrafo 5 dell'articolo 10.» 2. All'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 4 come segue: «4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.» 3. L'attuale paragrafo 4 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione diventa il paragrafo 5.

Art. VI La prima frase del paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è modificata come segue: «5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato.» Art. VII Il paragrafo 3 dell'articolo 17 (Artisti e sportivi) della Convenzione è modificato come segue: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti o sportivi residenti dell'altro Stato contraente, se queste attività sono finanziate interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

In tal caso i redditi sono imponibili soltanto in detto altro Stato.» Art. VIII 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 23 (Eliminazione delle doppie imposizioni) è modificato come segue: «1. Per quanto concerne la Repubblica Ceca, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

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a)

Per l'imposizione delle persone residenti nella Repubblica Ceca, quest'ultima può comprendere nella base imponibile il reddito o il patrimonio che, giusta la presente Convenzione, è imponibile anche in Svizzera, ma concede sull'imposta che preleva sul reddito o sul patrimonio di detti residenti una deduzione pari all'imposta sul reddito o sul patrimonio pagata in Svizzera.

Questa deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta ceca, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito o al patrimonio imponibile in Svizzera giusta la presente Convenzione.

b)

Qualora un residente della Repubblica Ceca ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Svizzera, la Repubblica Ceca esenta detti redditi dall'imposta e può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, tener conto dei redditi o del patrimonio esenti dall'imposta.

c)

Nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, la Repubblica Ceca può anche applicare il metodo dell'esenzione, nella misura in cui ciò è previsto dalla sua legislazione nazionale e conformemente a tale diritto.»

2. La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione delle doppie imposizioni) della Convenzione è sostituita dalla seguente lettera: «a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nella Repubblica Ceca, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell'esenzione.

3. La seguente lettera c) è inserita al paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione delle doppie imposizioni) della Convenzione: «c) Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società residente della Repubblica Ceca, essa fruisce, per quanto concerne la riscossione dell'imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera.» Art. IX 1. La prima frase del paragrafo 2 dell'articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione è modificata come segue: «2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o di una base fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.» 8453

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2. Il paragrafo 3 dell'articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione è modificato in modo che l'espressione «dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11» sia sostituito dalla seguente espressione «del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 5 dell'articolo 11».

3. All'articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6. I contributi pagati da o per conto di una persona che esercita un'attività dipendente in uno Stato contraente, a un'istituzione di previdenza istituita e riconosciuta ai fini fiscali nell'altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell'imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un'istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se: a)

la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza; e

b)

l'autorità competente di questo Stato ha constatato che l'istituzione di previdenza corrisponde in linea di principio a un'istituzione di previdenza del primo Stato menzionato riconosciuta ai fini fiscali.»

7. Ai fini del paragrafo 6: a)

l'espressione «istituzione di previdenza» designa un'istituzione presso cui una persona fisica è affiliata al fine di beneficiare delle prestazioni di previdenza; e

b)

un'istituzione di previdenza è riconosciuta fiscalmente in uno Stato contraente se i contributi versati a tale istituzione permettono di beneficiare di un'agevolazione fiscale in detto Stato.»

Art. X L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dal seguente articolo: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribuna8454

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li e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato che ha trasmesso i dati ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, sempre che sia necessario per soddisfare gli obblighi da esso previsti.» Art. XI I paragrafi 1 e 2 del Protocollo della Convenzione sono sostituiti dai seguenti paragrafi: «1. Ad art. 4 Entrambi gli Stati confermano che ogni persona giuridica costituita in uno Stato contraente conformemente alla sua legislazione ed esentata da imposta in questo 8455

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Stato, è considerata residente di detto Stato contraente ai fini della presente Convenzione.

2. Ad art. 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'altra attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione saranno determinati unicamente in base alla parte di entrate complessive attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per quest'altra attività.

Nei casi di contratti di pianificazione, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata.

Gli utili afferenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente.

3. Ad art. 10 a)

Se la durata minima di detenzione di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 10 al momento del pagamento dei dividendi non è stata rispettata e pertanto l'imposta di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 è stata trattenuta in occasione del pagamento e la durata minima di detenzione è stata rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi è autorizzato a richiedere il rimborso dell'imposta trattenuta.

b)

Ai sensi della lettera b) del paragrafo 3 dell'articolo 10, resta inteso che un'istituzione di previdenza è riconosciuta fiscalmente se: (i) i contributi versati dal beneficiario all'istituzione di previdenza sono interamente o in parte deducibili fiscalmente in questo Stato dal reddito imponibile del beneficiario conformemente alla legislazione di detto Stato; o (ii) i contributi del datore di lavoro in questo Stato non sono sommati interamente al reddito imponibile del beneficiario conformemente alla legislazione di detto Stato.

Resta inteso che l'espressione «un'istituzione di previdenza o un'altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende l'insieme dei fondi di investimento e delle fondazioni di investimento o altre istituzioni nelle quali possono investire unicamente istituzioni di previdenza o altre istituzioni simili.

4. Ad art. 12 Con riferimento al paragrafo 2, fintantoché la Svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna un'imposizione alla fonte sui canoni pagati a non residenti, le 8456

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disposizioni di questo paragrafo non sono applicabili e l'imposta prelevata dallo Stato contraente da cui provengono i canoni non può superare il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

5. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che l'articolo 18 e il paragrafo 2 dell'articolo 19 non comprendono soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

6. Ad art. 25 Se dopo la firma della presente Convenzione, la Repubblica Ceca conviene l'introduzione di una clausola arbitrale in una convenzione per evitare le doppie imposizioni con uno Stato terzo, le autorità competenti della Repubblica Ceca e della Svizzera avvieranno appena possibile i negoziati in vista di concludere un Protocollo di modifica concernente l'introduzione di una clausola arbitrale nella presente Convenzione.

7. Ad art. 26 a)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo detentore presunto delle informazioni richieste; (vi) una dichiarazione in cui lo Stato richiedente attesta di impiegare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua legislazione interna, eccetto quelle che comportano difficoltà sproporzionate.

b)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di presentare domande speculative che non possiedono un legame evidente con un'inchiesta o una procedura in corso («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera a) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(vi) di tale lettera devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

c)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

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d)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

8. Resta inteso che, ai fini della Convenzione, l'autorità competente di uno Stato contraente, dopo essersi consultata con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, può privare dei vantaggi della Convenzione una persona in quanto tale o in relazione a una transazione, se ritiene che la concessione dei vantaggi della Convenzione possa condurre a un abuso.» Art. XII I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo, che è parte integrante della Convenzione, entra in vigore il giorno dell'ultima di queste notificazioni. Le sue disposizioni si applicheranno agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Praga, l'11 settembre 2012, in due esemplari in lingua tedesca, ceca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e ceco, fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Ceca:

André Regli Ambasciatore di Svizzera a Praga

Miroslav Kalousek Ministro delle Finanze

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