Termine di referendum: 17 gennaio 2013

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Modifica del 28 settembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 lett. d ed e 1

1 2

La Confederazione può: d.

concedere aiuti finanziari per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione;

e.

concedere sussidi per l'esercizio e la manutenzione della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).

FF 2012 2727 RS 414.51

2011-2420

7237

Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 20123 Termine di referendum: 17 gennaio 2013

3

FF 2012 7237

7238