Termine di referendum: 13 aprile 2012
Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare la doppia imposizione del 23 dicembre 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta: Art. 1 A complemento del numero XI, secondo comma, del Protocollo addizionale alla Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a convenire con la Francia, nella forma appropriata, la seguente regolamentazione concernente lo scambio di informazioni in ambito fiscale: Sebbene le informazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
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2 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa fondata su una Convenzione di doppia imposizione contenente una regolamentazione secondo il capoverso 1 se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e se la Francia identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 2.
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4 Se una domanda di assistenza amministrativa non indica il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
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RS 101 FF 2011 3419 RS 0.672.934.91
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Convenzione con la Francia per evitare la doppia imposizione. DF
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011
Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011
Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 4 gennaio 20124 Termine di referendum: 13 aprile 2012
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FF 2012 151