Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Proroga e modifica dell'11 settembre 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010 e del 6 febbraio 20121 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2012 e 2013 del 28 marzo 2012 Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento dei salari effettivi 2012

Art. 3

Adeguamento dei salari effettivi 2013

Convenzione addizionale sugli adeguamenti materiali del CCL costruzioni ferroviarie del 28 marzo 2012 Art. 9 cpv. 1bis e 2

(Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)

Art. 11 cpv. 7

(Protezione contro la disdetta)

Art. 12 cpv. 7bis

(Disposizioni relative all'orario di lavoro; Ore supplementari)

1 2

FF 2000 4513, 2005 4577, 2007 5563, 2008 7501, 2010 985 4443, 2012 1243 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

Art. 17 cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 classe salariale A, cpv. 2bis e 2ter (Retribuzioni [salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13a mensilità]) Art. 21 cpv. 1, cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b (Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia) Allegato 2

Assicurazione di indennità giornaliera di malattia per le costruzioni ferroviarie

Art. 2 cpv. 1

(Entità dell'indennità giornaliera)

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale del 28 marzo 2012 sull'adeguamento dei salari del contratto collettivo di lavoro.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015. Le modifiche dell'articolo 21 CCL e dell'allegato 2 CCL entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

11 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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