C Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 20132016
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge dell'8 ottobre 19992 sull'aiuto alle università (LAU); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1
Sussidi di base
Per i sussidi di base secondo l'articolo 14 LAU è stanziato un limite di spesa di 2562,4 milioni di franchi.
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L'importo è ripartito nel modo seguente:
2013:
598,2 milioni di franchi;
2014:
618,1 milioni di franchi;
2015:
652,7 milioni di franchi;
2016:
693,4 milioni di franchi.
Art. 2
Impiego dei mezzi
Lo 0,5 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per compiti di monitoraggio, la statistica, le valutazioni e i mandati peritali.
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Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.
Art. 3
Sussidi subordinati a progetti
Per i sussidi subordinati a progetti secondo l'articolo 20 LAU è stanziato un credito d'impegno di 195 milioni di franchi.
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RS 101 RS 414.20 FF 2012 2727
2011-2406
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Crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 20132016. DF
Art. 4
Sussidi agli investimenti
Per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 18 LAU è stanziato un credito d'impegno di 290 milioni di franchi.
Art. 5
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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