C Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 2013­2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge dell'8 ottobre 19992 sull'aiuto alle università (LAU); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1

Sussidi di base

Per i sussidi di base secondo l'articolo 14 LAU è stanziato un limite di spesa di 2562,4 milioni di franchi.

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L'importo è ripartito nel modo seguente:

2013:

598,2 milioni di franchi;

2014:

618,1 milioni di franchi;

2015:

652,7 milioni di franchi;

2016:

693,4 milioni di franchi.

Art. 2

Impiego dei mezzi

Lo 0,5 per cento al massimo dei crediti a preventivo annui può essere utilizzato per compiti di monitoraggio, la statistica, le valutazioni e i mandati peritali.

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Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3

Sussidi subordinati a progetti

Per i sussidi subordinati a progetti secondo l'articolo 20 LAU è stanziato un credito d'impegno di 195 milioni di franchi.

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RS 101 RS 414.20 FF 2012 2727

2011-2406

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Crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 2013­2016. DF

Art. 4

Sussidi agli investimenti

Per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 18 LAU è stanziato un credito d'impegno di 290 milioni di franchi.

Art. 5

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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