F Decreto federale sul finanziamento delle attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) negli anni 2013­2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 16h della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20123, decreta: Art. 1 Per gli anni 2013­2016 è stanziato un credito complessivo di 546,4 milioni di franchi per finanziare le attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI).

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Il credito complessivo è suddiviso in due crediti d'impegno.

Art. 2 Per finanziare la promozione di progetti R+S, compresi i contributi overhead, e per la concessione di assegni per l'innovazione è stanziato un credito d'impegno di 463 milioni di franchi.

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Per promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie, per le misure in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza e per le misure di promozione dell'imprenditorialità è stanziato un credito d'impegno di 83,4 milioni di franchi.

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Per gli assegni per l'innovazione è stanziato un contributo di 7 500 franchi per assegno.

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La CTI può effettuare trasferimenti di esigua entità tra gli importi di cui ai capoversi 1 e 2.

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1 2 3

RS 101 RS 420.1 FF 2012 2727

2011-2409

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Finanziamento delle attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) negli anni 2013­2016. DF

Art. 3 Il 6 per cento al massimo del credito complessivo può essere impiegato per l'indennità dei membri della CTI, la ricerca complementare e le valutazioni, i mandati peritali, il coordinamento e la gestione dei progetti, compiti di monitoraggio e analisi degli effetti, nonché per le pubbliche relazioni.

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Con il credito complessivo possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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