Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 20122, decreta: Art. 1 1 La Convenzione del 25 giugno 19983 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) è approvata.

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L'emendamento del 27 maggio 2005 della Convenzione di Aarhus è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento.

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È inoltre autorizzato a formulare la seguente riserva al momento della ratifica:

Riserva relativa agli articoli 4, 6 paragrafo 6 e 9 paragrafo 2 Nell'ambito dell'energia nucleare e della protezione contro le radiazioni si applicano: 1.

l'articolo 4 della Convenzione di Aarhus per le domande di consultazione di documenti contenenti informazioni relative a impianti nucleari, fatto salvo l'articolo 23 della legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza, il quale garantisce l'accesso solo ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza, il 1° luglio 2006;

2.

gli articoli 6 paragrafo 6 e 9 paragrafo 2 della Convenzione di Aarhus, fatto salvo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il quale esclude il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, secondo l'articolo 55 LPAmb, contro le decisioni riguardanti sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti.

Se le riserve di cui al capoverso 4 sono diventate prive d'oggetto, il Consiglio federale è autorizzato a ritirarle.

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RS 101 FF 2012 3841 RS ...; FF 2012 3883 RS 152.3 RS 814.01

2009-2195

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento. DF

Art. 2 Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente Art. 6 Abrogato Art. 7 cpv. 8 Le informazioni ambientali sono informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge, nell'ambito delle prescrizioni riguardanti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la protezione contro i pericoli naturali, la conservazione della foresta, la caccia, la pesca, l'ingegneria genetica, nonché in quello della protezione del clima.

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Art. 10b cpv. 2 lett. b Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:

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b.

il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente prese in considerazione dal richiedente;

Titolo dopo l'art. 10d

Capitolo 4: Informazioni ambientali Art. 10e (nuovo)

Informazione e consulenza ambientale

Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante; in particolare:

1

6

a.

pubblicano le rilevazioni sul carico inquinante e l'esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);

b.

se sono d'interesse generale, dopo aver sentito gli interessati, possono pubblicare: 1. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40); 2. i risultati del controllo di impianti; e 3. le informazioni secondo l'articolo 46.

RS 814.01

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento. DF

Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

2

I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell'ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

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Art. 10f (nuovo) 1

Rapporti sull'ambiente

I Cantoni valutano regolarmente lo stato dell'ambiente del loro territorio.

2 Il Consiglio federale valuta almeno ogni quattro anni lo stato dell'ambiente in Svizzera e fa rapporto alle Camere.

Art. 10g (nuovo) Principio di trasparenza per le informazioni ambientali Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni nell'ambito delle prescrizioni energetiche concernenti l'ambiente, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità.

1

Per quanto riguarda le autorità federali, tale diritto è disciplinato dalla legge federale del 17 dicembre 20047 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras). L'articolo 23 della LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni di cui al capoverso 1 nell'ambito di impianti nucleari.

2

Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d'esecuzione, senza che ciò conferisca loro la competenza di emanare decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa. In questi casi l'autorità esecutiva competente pronuncia una decisione secondo l'articolo 15 LTras.

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Per quanto riguarda le autorità cantonali, il diritto è disciplinato dalle disposizioni in materia del diritto cantonale. Se non hanno ancora emanato disposizioni relative all'accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia le disposizioni della presente legge e della LTras.

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Art. 29h Abrogato Art. 47, rubrica, cpv. 1 e 2 Segreto d'ufficio 1

7 8

e Abrogati 2

RS 152.3 RS 172.021

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2. Legge del 24 gennaio 19919 sulla protezione delle acque Art. 50

Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni vagliano i risultati ottenuti con le misure attuate in virtù della presente legge e informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste; in particolare:

1

a.

pubblicano i rilevamenti sull'esito delle misure prese in virtù della presente legge;

b.

sentiti gli interessati, possono pubblicare i risultati dei rilevamenti e dei controlli sulle acque private e pubbliche (art. 52), se di interesse generale.

Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l'osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d'affari è in ogni caso protetto.

2

I servizi di protezione delle acque prestano consulenza alle autorità e ai privati.

Raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

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Art. 52 cpv. 3 Abrogato

3. Legge del 21 marzo 200310 sull'ingegneria genetica Art. 18 cpv. 1 Il diritto di accedere a informazioni contenute in documenti ufficiali in merito all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi ottenuti è disciplinato dall'articolo 10g della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente.

1

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'articolo 2.

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9 10

RS 814.20 RS 814.91

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